Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 maggio 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 maggio 2019 |
Commentari • 104
- 1. Furto con strappo: la Consulta conferma la legittimità dell’art. 624-bis c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 dicembre 2025
- 2. anno 2019https://dirittifondamentali.it/
- 3. La legittima difesa domiciliare e i limiti della presunzione di proporzionalità. Nota a Cass., Sez. I Pen., 18 dicembre 2025, ud. 9 ottobre 2025, n. 40732 (di…Di Leonarda Difonte · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La legittima difesa domiciliare e i limiti della presunzione di proporzionalità. Nota a Cass., Sez. I Pen., 18 dicembre 2025, ud. 9 ottobre 2025, n. 40732 Home self-defense and the limits of the presumption of proportionality. Commentary on Supreme Court (I Criminal Section), 18 December 2025, n. 40732 di Leonarda Difonte Abstract [ITA]: Il contributo approfondisce la disciplina della legittima difesa c.d. “domiciliare”, soffermandosi sui limiti applicativi della presunzione di proporzionalità prevista dall'art. 52, comma 4, c.p. La pronuncia in esame, in particolare, esclude ogni automatismo, affermando che la violazione di domicilio non è di per sé sufficiente a legittimare la reazione …
Leggi di più… - 4. Difesa legittima e legittimità della difesa: fragile equilibrio di un’evoluzione discutibileGianluca Ruggiero · https://archiviopenale.it/
- 5. 27 ottobre 2020, n. 29792 in tema di rapina aggravata: effetti sulla sanzione in caso di aggravanti concorrenti – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Avv. Francesco Bellocchio 1 – Introduzione. Con la sentenza n. 29792/2020, la seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha argomentato in merito all'effetto sulla sanzione, irrogabile all'imputato, nel caso delle c.d. aggravanti concorrenti, esprimendo il principio secondo cui “In tema di rapina aggravata, il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto dell'art. 628 cod. pen., nell'ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti previste dal comma terzo del medesimo articolo ovvero nel caso di concorso di una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'art. 61 cod. pen., si applica anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 147
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/2022, n. 37503Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da GU VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vito Di Nicola; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 37503 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con ordinanza del 14 maggio 2021, il beneficio …Leggi di più...
- ragioni·
- legittimità·
- esclusione·
- condanna generica al risarcimento dei danni·
- conseguenze·
- subordinazione della sospensione condizionale allo stesso·
- omissione·
- sussistenza·
- pena·
- sospensione condizionale
- 2. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2024, n. 41528Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato LAURICELLA CINZIA si riporta integralmente ai motivi e insiste nell'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41528 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO …Leggi di più...
- animus defendendi·
- inammissibilità ricorso·
- violazione di domicilio·
- art. 52 cod. pen.·
- proporzionalità difesa·
- legittima difesa putativa·
- necessità difesa·
- eccesso colposo·
- legittima difesa·
- art. 55 cod. pen.
- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9992Provvedimento: Composta da REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE EP De AR - Presidente - FR Centofanti - Relatore - LO AG FR IF NO FR GE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9992/2026 Sent. n. sez. 130/2026 UP 20/02/2026 R.G.N. 32707/2025 sul ricorso proposto da TT EP, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte di assise di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere FR Centofanti; udito il Pubblico …Leggi di più...
- art. 83 d.P.R. 115/02·
- art. 614 cod. pen.·
- art. 52 cod. pen.·
- occultamento di cadavere·
- art. 173 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 412 cod. pen.·
- art. 82 d.P.R. 115/02·
- legittima difesa putativa·
- art. 62 cod. pen.·
- art. 47-ter Ord. pen.·
- art. 538 cod. proc. pen.·
- legittima difesa domiciliare·
- art. 280 cod. proc. pen.·
- art. 55 cod. pen.·
- art. 539 cod. proc. pen.
- 4. Trib. Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 442Provvedimento: N. R.G. 1021/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1021/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da - - - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 - - - Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...] - - - - Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...] - - - - Pt_12 Parte_13 CP_1 CP_2 CP_3 - - - CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 - - - CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 - - - - [...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14 [...] - - - - CP_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 - - - Controparte_19 CP_20 Controparte_21 CP_22 - - - [...] CP_23 CP_24 …Leggi di più...
- carta del docente·
- adempimento in forma specifica·
- prescrizione diritto·
- interessi e rivalutazione·
- contratti a tempo determinato·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- diritto euro unitario·
- parità di trattamento·
- art. 1 c.121 L.107/2015·
- supplenze
- 5. Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17673Provvedimento: RG 81070/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE Dott. Maurizio MANZI GIUDICE Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 81070 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.05.2023 e promossa da Parte_1 (c.f. ) [...] P.IVA_1 Elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Paolo Rubens n. 31, presso lo …Leggi di più...
- privatizzazione cabotaggio marittimo·
- responsabilità delle banche·
- prescrizione azione sociale·
- valutazione merito creditizio·
- art. 2393 c.c.·
- concessione abusiva di credito·
- proroga convenzioni statali·
- amministrazione straordinaria·
- art. 2394-bis c.c.·
- art. 2392 c.c.·
- responsabilità degli amministratori·
- art. 2055 c.c.·
- danno risarcibile·
- art. 2394 c.c.·
- legittimazione ad agire
Versioni del testo
- Art. 1. Modifiche all'articolo 52 del codice penale 1. All' articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 52 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone.». - Art. 2. Modifica all'articolo 55 del codice penale 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 55 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 165 del codice penale 1. All' articolo 165 del codice penale , dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 165 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».