Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 maggio 2019 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 maggio 2019 |
Commentari • 130
- 1. C.cost. 136/20 e sanzione pecuniaria per il furto monoaggravato: inammissibile q.l.c.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., 6 luglio 2020, n. 136, Pres. Cartabia, Rel. Amoroso Per leggere la sentenza, clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una sentenza della Corte costituzionale che ha definito nel senso dell'inammissibilità una questione sollevata riguardo all'art. 625, primo comma, c.p., ed in particolare con riferimento al valore minimo della pena pecuniaria irrogabile per il delitto di furto monoaggravato. Tale valore, attualmente fissato in 927 euro, appariva al giudice rimettente «irragionevolmente eccessivo e sproporzionato in riferimento all'art. 625, co. 2, c.p.», che in effetti determina la soglia minima della pena, per il caso di furto …
Leggi di più… - 2. Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili diGian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per la lettera del Presidente della Repubblica, clicca qui. Per il testo della legge n. 36/2019, clicca qui. 1. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 la legge di riforma della legittima difesa: è la l. 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, che dopo l'ordinario periodo di vacatio entrerà in vigore il prossimo 18 maggio. Un mio primo commento della nuova legge, al quale rinvio, è stato già pubblicato su questa Rivista nei giorni scorsi (clicca qui). La tanto sbandierata, discussa e controversa riforma della legittima difesa nel domicilio e negli esercizi commerciali è così diventata …
Leggi di più… - 3. Art. 55 - Eccesso colposohttps://www.filodiritto.com/
- 4. articoli e sentenzehttps://www.studiocataldi.it/
Articoli e sentenze su legittima difesa Vedi anche la guida legale: La legittima difesa Le ultime news, gli articoli e le sentenze più significative della Cassazione e dei giudici di merito in materia di legittima difesa Non vaccinarsi è legittima difesa Redazione - 21/03/24 - La sentenza del Giudice di Pace di Lucca afferma che non vaccinarsi può essere stato di necessità o causa di legittima difesa Legittima difesa: quando sussiste? Andrea Cagliero - 07/12/23 - Commento alla sentenza sulla nota vicenda di Grinzane, che ha visto un gioiellere uccidere i rapinatori del proprio negozio Cassazione: retroattiva la legittima difesa in casa propria Annamaria Villafrate - 07/02/23 - La …
Leggi di più… - 5. 27 ottobre 2020, n. 29792 in tema di rapina aggravata: effetti sulla sanzione in caso di aggravanti concorrenti – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Avv. Francesco Bellocchio 1 – Introduzione. Con la sentenza n. 29792/2020, la seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha argomentato in merito all'effetto sulla sanzione, irrogabile all'imputato, nel caso delle c.d. aggravanti concorrenti, esprimendo il principio secondo cui “In tema di rapina aggravata, il più elevato minimo edittale previsto dal comma quarto dell'art. 628 cod. pen., nell'ipotesi di concorso di più circostanze aggravanti previste dal comma terzo del medesimo articolo ovvero nel caso di concorso di una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'art. 61 cod. pen., si applica anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti …
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Giurisprudenza • 156
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/2022, n. 37503Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da GU VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vito Di Nicola; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 37503 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con ordinanza del 14 maggio 2021, il beneficio …Leggi di più...
- ragioni·
- legittimità·
- esclusione·
- condanna generica al risarcimento dei danni·
- conseguenze·
- subordinazione della sospensione condizionale allo stesso·
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- sospensione condizionale
- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 9992Provvedimento: Composta da REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE EP De AR - Presidente - FR Centofanti - Relatore - LO AG FR IF NO FR GE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9992/2026 Sent. n. sez. 130/2026 UP 20/02/2026 R.G.N. 32707/2025 sul ricorso proposto da TT EP, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte di assise di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere FR Centofanti; udito il Pubblico …Leggi di più...
- art. 83 d.P.R. 115/02·
- art. 614 cod. pen.·
- art. 52 cod. pen.·
- occultamento di cadavere·
- art. 173 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 412 cod. pen.·
- art. 82 d.P.R. 115/02·
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- art. 62 cod. pen.·
- art. 47-ter Ord. pen.·
- art. 538 cod. proc. pen.·
- legittima difesa domiciliare·
- art. 280 cod. proc. pen.·
- art. 55 cod. pen.·
- art. 539 cod. proc. pen.
- 3. Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2024, n. 41528Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato LAURICELLA CINZIA si riporta integralmente ai motivi e insiste nell'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41528 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 20/09/2024 RITENUTO …Leggi di più...
- animus defendendi·
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- art. 55 cod. pen.
- 4. Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2026, n. 22259Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GL OC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA UI IR, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, 56, 133 e 624-bis cod. pen., con rigetto del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22259 Anno 2026 Presidente: MOROSINI ELISABETTA IA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: …Leggi di più...
- art. 53, legge n. 689 del 1981·
- art. 81 cod. pen.·
- art. 2 cod. pen.·
- tentativo di furto·
- art. 624-bis cod. pen.·
- reato continuato·
- detenzione domiciliare sostitutiva·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- art. 133 cod. pen.·
- art. 671 cod. proc. pen.·
- furto in abitazione·
- art. 99 cod. pen.·
- art. 56 cod. pen.·
- art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.·
- attenuanti generiche
- 5. Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2025, n. 35824Provvedimento: 35824-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: LA CA IA ER TE AT SESSA NA NO TA IA SI -Presidente - - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sent. n. sez. 1057/2025 UP 07/10/2025 R.G.N. 13931/2025 sul ricorso proposto da: AL TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza dell'11/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NA NO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'Avv. SEBASTIANO GIUSEPPE …Leggi di più...
- travisamento prova decisiva·
- violazione di legge·
- proporzione tra difesa e offesa·
- art. 584 cod. pen.·
- provocazione·
- legittima difesa putativa·
- vizio della motivazione·
- art. 59 comma 4 cod. pen.·
- errore scusabile·
- legittima difesa reale·
- art. 43 cod. pen.·
- eccesso colposo·
- attenuanti generiche·
- art. 55 cod. pen.·
- omicidio preterintenzionale
Versioni del testo
- Art. 1. Modifiche all'articolo 52 del codice penale 1. All' articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 52 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Difesa legittima). - Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita';
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone.». - Art. 2. Modifica all'articolo 55 del codice penale 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 55 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.». - Art. 3. Modifiche all'articolo 165 del codice penale 1. All' articolo 165 del codice penale , dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' articolo 165 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».