Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (nella specie, agendo il lavoratore per il pagamento di differenze retributive, era stato dedotto in appello - per contrastare un'eccezione di prescrizione e senza modifica del "petitum" - che il rapporto di lavoro era cessato non alla data indicata in primo grado ma all'esito del periodo, lavorato, di preavviso; la S.C. ha ritenuto che la deduzione integrasse una inammissibile modifica della domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MENOLASCINA Annunziata, domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carozza e Gaetano Calcaterra, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AQ AN
- intimato -
avverso la sentenza n. 2255 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere depositata il 26 novembre 1998 (R.G. n. 15/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. AN Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Caserta Annunziata Menolascina, deducendo di avere lavorato, in qualità di addetta alle pulizie, dal 6 aprile 1974 al 9 marzo 1988 alle dipendenze di AN QU, chiedeva la condanna di costui al pagamento della complessiva somma di lire 5.498.677 a titolo di differenze retributive. Nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, il Pretore con sentenza del 9 dicembre 1997 rigettava la domanda. La decisione, appellata dalla lavoratrice, è stata confermata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con pronuncia depositata il 26 novembre 1998. Il Tribunale ha ritenuto che la introduzione soltanto in appello del preavviso fatta dalla soccombente, sia pure al fine dello spostamento della data di cessazione del rapporto di lavoro, in primo grado invece determinata al 9 marzo 1988 senza alcun altro riferimento, costituiva un novum inammissibile.
Di questa pronuncia la lavoratrice ha chiesto la cassazione, formulando un solo mezzo di annullamento.
L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 nn. 4 e 5, 2943, 2118 cod. civ., e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'affermare che il riferimento in appello al periodo di preavviso, integrava la deduzione di un fatto nuovo costitutivo della domanda, trattandosi invece di una mera difesa, che si era resa necessaria a seguito della prescrizione eccepita dall'altra parte. Ha aggiunto la ricorrente che comportando il preavviso l'automatica prosecuzione del rapporto di lavoro, anche nella ipotesi in cui venga pagata al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, sino a quando esso non sia interamente trascorso (nella specie la sua durata era di quindici giorni), non può decorrere il termine di prescrizione. Il motivo è infondato. L'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. dispone in modo tassativo che non sono ammesse nuove domande ed eccezioni e l'esigenza, posta a base di tale regola fondamentale nel rito del lavoro e per il giudizio di appello, è che non sia allargato il thema decidendum quale determinato nel giudizio di primo grado. E dovendo la domanda essere individuata oltre che in relazione ai soggetti, in base al petitum (inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita che si intende tutelare) e alla causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda), si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (v. fra le tante:
Cass. 1^ marzo 2001 n. 2938, Cass. 14 luglio 2000 n. 9401). Nè a nulla rileva che la deduzione del periodo di preavviso, con la prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla scadenza di esso, lasciando inalterato il petitum tendesse soltanto a contrastare la eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro. Si deve infatti osservare che quella deduzione non si risolve in una mera difesa costituita dalla negazione del decorso del termine di prescrizione affermato dalla controparte, ma, determinando la durata del rapporto di lavoro in misura diversa da quella specificata con il ricorso introduttivo del giudizio e su cui si era svolto il dibattito fra le parti, pone una questione non compresa nel thema decidendum quale delimitato dalla domanda e che richiede per la sua risoluzione una ulteriore indagine. Si deve aggiungere che la specificazione della cessazione del rapporto alla data del 9 marzo 1988, senza alcun altro riferimento, non può far intendere che nella durata come originariamente determinata non fosse compreso anche il periodo del preavviso, ed inoltre la ricorrente non ha neppure prospettato che quella data si riferisse alla intimazione del recesso. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, poiché l'intimato non ha svolto in questa fase alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002