Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 2
Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato indotto da un vero e proprio stato d'ira: pur non essendo necessario un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, al fine di lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra i due fatti.
Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - non vi è alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno SACCUCCI Presidente del 4/12/1997
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TARDINO " N.1777
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N.37137/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ME UI, nato a [...] il [...]; e da CO per diritti Salvatore, nato ivi il 26.12.1976
avverso sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, in data 23.5.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Oscar CEDRANGOLO che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza del 6.7.1995 il Tribunale di Crotone dichiarava il IC e il NE colpevoli di tentato omicidio ai danni di UG RR (raggiunto da colpi di pistola al volto e alla regione lombare), nonché di detenzione e porto illegali dell'arma medesima (peraltro mai ritrovata),unificati per la continuazione;
e - concesse attenuanti generiche, oltre alla diminuente del rito abbreviato - li condannava alla pena di cinque anni di reclusione e L.
1.000.000 di multa ciascuno, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame degli imputati, la Corte d'appello di Catanzaro - con la sentenza oggi esaminata - riduceva la pena loro inflitta a quattro anni di reclusione, confermando nel resto quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che la tesi difensiva della legittima difesa - ampiamente e convincentemente confutata dal Tribunale - appariva insostenibile;
non solo, infatti, la vittima - (la cui intrinseca credibilità era già stata ritenuta) aveva negato di aver svolto attività aggressiva nei confronti degli attuali imputati, ma dovevano valutarsi ulteriormente le dichiarazioni della teste AR PI De AZ, la quale aveva affermato di avere udito un primo colpo di arma da fuoco, seguito da invocazioni di aiuto di una persona che gridava che le avevano sparato, nonché, a distanza di qualche minuto, da altre due o tre esplosioni. Doveva, dunque, ritenersi provato che l'arma si fosse inceppata, dopo il primo colpo (dal quale la vittima era stata raggiunta al volto) e che, in prosieguo, lo RR, accortosi che gli aggressori volevano ulteriormente sparare, avesse allungato difensivamente la mano sinistra, che gli aggressori volevano ulteriormente sparare, avesse allungato difensivamente la mano sinistra, che infatti aveva riportato un affumicamento del palmo. Le asserzioni degli imputati - i quali affermavano che l'arma apparteneva alla vittima e che questa era rimasta ferita nel concitato tentativo di disarmarla, erano destituite di fondamento. E la loro condotta si era certamente estrinsecata al di fuori di qualsiasi necessità difensiva. Non era concedibile l'attenuante della provocazione;
non solo, infatti, l'assunto circa l'attribuzione ai prevenuti, da parte dello RR, della qualità di assuntori e spacciatori di droga, era rimasto privo di comprovazione;
ma la sproporzione fra la presunta offesa e la loro reazione era tale, da far ritenere che essi agissero per vendetta o per esacerbata caratterialità.
Doveva essere, altresì, negata l'attenuante del danno risarcito, per la quale mancava sia l'offerta reale, sia una valutazione di congruità - ciò che giustificava il rifiuto opposto dal lo RR di ricevere la somma prospettatagli.
E pertanto, ridotta la pena nei termini sopra visti, la Corte territoriale confermava la decisione appellata.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensori, entrambi gli imputati.
Nell'interesse del IC, si denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione.
I secondi giudici si erano sottratti al dovere di motivare rinviando alla sentenza di primo grado, già inadeguata di suo, e prendendo in considerazione elementi probatori equivoci come l'invocazione di aiuto (senza che fosse stata riconosciuta la voce di chi la emetteva), la reiterazione dei colpi (che nulla diceva sulla loro provenienza) e l'affumicamento della mano dello RR (trascurando le tracce lesive già riscontrate dal G.I.P. su quella del IC, segno inequivocabile di un'avvenuta colluttazione). Dubbia almeno, era dunque la colpevolezza del ricorrente. La sentenza, impugnata aveva, inoltre, omesso di motivare in punto di configurabilità dell'eccesso colposo della legittima difesa, come invece era stato esplicitamente indicato nei motivi di appello;
- con il secondo motivo, analoghi vizi in punto di denegata provocazione.
Negando il collegamento fra la condotta attribuita al ricorrente e le pregresse offese patite ad opera dello RR (nei termini indicati dalla stessa sentenza) i giudici di merito avevano praticamente privato il fatto di qualunque causale, incorrendo quindi in una motivazione solo apparente e comunque illogica, circa la genesi del delitto, che viene attribuito, peraltro, a un giovanissimo studente di illimitata condotta e di buona famiglia;
- con il terzo motivo, analoghi vizi in punto di denegata attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. I genitori dei prevenuti avevano personalmente portato, per la consegna allo RR, la somma di dieci milioni di lire (cinque per ciascuno) - ciò che rendeva inapplicabile la disciplina dell'offerta reale ex artt. 1209 e segg. cod. civ.;
- con il quarto motivo, analoghi vizi in punto di misura della pena. Al riguardo, la sentenza si era limitata ad un rigido calcolo aritmetico, senza dar conto dei criteri che l'avevano guidata, in particolare per il mancato contenimento della sanzione nei limiti della condizionale sospendibilità; i secondi giudici avevano, così, trascurato i numerosi elementi di valutazione loro offerti:
l'incensuratezza, la immediata costituzione, il pentimento con offerta risarcitoria, il comportamento processuale, l'unicità della trasgressione, il ravvedimento, la mancanza di pericolosità sociale (già contestata, in sede di misura cautelare: elementi, tutti, di giudizio favorevoli, del quali doveva essere tenuto il debito conto. Nell'interesse del NE, si deduceva vizio della motivazione, in base agli stessi elementi probatori e alle medesime considerazioni sopra svolte;
e, in subordine, sulla misura della pena, che avrebbe dovuto essere ridotta a seguito di concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 2 c.p., visto che l'arma in questione apparteneva a la stessa vittima.
I ricorsi - la cui congiunta trattazione è consentita dalla sostanziale identicità delle censure sviluppate avverso la sentenza impugnata - sono infondati.
Per quanto concerne la ricostruzione del fatto e l'addebito ai ricorrenti della condotta illecita, il provvedimento non presenta alcuna delle carenze argomentative e delle illogicità affermate dal IC e dal NE.
Costoro sembra non tengano presente la fondamentale circostanza che, in ogni caso, la persona raggiunta da colpi di arma da fuoco, fu lo RR;
da ciò l'immediata deduzione logica che quando la teste De AZ udì il lamento di persona che si doleva le avessero sparato, non poteva riferirsi altro che a costui, ne avesse o non identificata la voce. E che, essendo stati i colpi reiterati dopo un breve intervallo, deve escludersi che l'arma fosse stata impugnata dallo RR e che il ferimento di questi fosse avvenuto nel tentativo, da parte dei prevenuti e aggrediti, di disarmarlo: in tal caso, infatti, partito il primo colpo sarebbe stato del tutto superfluo proseguire a sparare, posto che l'arma non era più in mano al ferito. In proposito, del tutto correttamente la sentenza rileva come l'affumicamento della mano dello RR evidenziasse proprio il movimento difensivo in occasione degli spari ulteriori. Non altrettanto spiegabile è, invece, la presenza di talune lesioni che presentava il IC e che, con l'arma, niente hanno in ogni caso a che fare.
Correttamente, quindi, i secondi giudici hanno escluso che ricorresse una situazione qualificabile come di difesa legittima;
e irrilevante appare la lamentata carenza di motivazione circa la prospettabilità dell'eccesso colposo in tale scriminante, dal momento che - essendo il presupposto su cui si fondano sia l'una che l'altra figura giuridica costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione, attraverso una reazione propozionata ed adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: così Sez. I, 13.10.1994, n. 1154 - è evidente che, esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, per l'inesistenza di un'offesa dalla quale difendersi, nessun obbligo avevano i secondi giudici di motivare specificamente al riguardo.
Correttamente, poi, è stata negata l'attenuante della provocazione, sia per l'insussistenza di una prova riguardo il fatto ingiusto posto in essere pretesamente dalla vittima, sia perché, quand'anche essa avesse messo in giro la voce che IC e AR erano drogati e spacciatori, il tentativo di ucciderla non sarebbe stato attenuato. Infatti, dovendo il reato essere indotto da un vero e proprio stato d'ira, anche senza che vi debba essere un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, al fine di lasciar desumere esistenza di un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra i due fatti (cfr. Sez. I, in 30.11.1995, n. 1618). E, nel caso in esame, di tale adeguatezza non pare proprio possa parlarsi.
Nè vale affermare, come fa il IC, che abolendo il fatto provocatorio, si destituirebbe il quadro probatorio della componente causale;
invero, la necessità di un movente si profila specialmente nei procedimenti indiziari, ma nel quadro probatorio è pienamente costituito e la censura accennata appare irrilevante sotto ogni profilo.
Quanto, poi, alla richiesta attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., la motivazione del diniego opposto dai giudici di merito è giuridicamente corretta. Che si ritenga necessaria una vera e propria offerta reale (così Sez. I, 13.12.1995, n. 1714), o che si opti per una offerta che, per quanto non formale, abbia requisiti della serietà (così, invece, Sez. 9.12.1996, Tansino), deve, in ogni caso, trattarsi di una offerta ritenuta congrua nella sede di merito. Nella specie, la Corte territoriale ha considerato l'aspetto quantitativo, con non sindacabile motivazione, ne' ha affermato la incongruità, alla stregua della gravità e consequenzialità del fatto. In proposito, nulla ha da obiettare il giudice di legittimità.
Ed infine, in punto di pena, le censure appaiono del tutto infondate;
la sentenza di secondo grado ha congruamente ridotto la primitiva sanzione, valutando taluna delle circostanze oggi riprospettate dai ricorrenti;
ma non appare indicata alcuna possibilità giuridica che la pena venga ulteriormente ridotta, addirittura nei limiti della condizionale sospendibilità.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998