Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 740
CASS
Sentenza 4 dicembre 1997

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Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato indotto da un vero e proprio stato d'ira: pur non essendo necessario un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, al fine di lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra i due fatti.

Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante - per l'inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - non vi è alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/1997, n. 740
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 740
Data del deposito : 4 dicembre 1997

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