Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 2
Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.
L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 13370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13370 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 312
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 16182/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.B. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 94/2011 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di CATANIA, del 24/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 marzo 2011, resa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Tribunale per i Minorenni di Catania, in funzione di Giudice per l'udienza preliminare, dichiarava R.B. colpevole:
a) del delitto di omicidio volontario, commesso in danno del minore G.M. , perché, sferrandogli un unico fendente all'emitorace sinistro con un coltello a scatto, ne cagionava la morte per "collasso cardiocircolatorio per shock emorragico da lesione cardiaca e dell'aorta discendente", con l'aggravante di aver commesso il fatto profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e di aver agito per futili motivi, in (MI) ;
b) del reato di lesioni personali, perché, colpendo con un coltello a scatto il minore A..S. , cagionava allo stesso lesioni personali consistite in: "ferita da taglio al polso destro con lesione tendinea, lesione nervosa e lesione di vaso arterioso", giudicato nell'immediatezza in prognosi riservata cui seguiva ripristino chirurgico ed attualmente in corso di riabilitazione motoria, con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un coltello a scatto;
c) del reato di porto abusivo fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di essa di un coltello a scatto della lunghezza complessiva di cm. 15,5 e con lama di cm. 6,5, da classificarsi come arma bianca propria, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono.
1.1 Il G.U.P., unificati i reati nel vincolo della continuazione ed applicata la diminuente della minore età, equivalente alle aggravanti contestate per il delitto di omicidio, concesse le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione, dichiarava l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e disponeva la confisca e distruzione del coltello in sequestro.
2. In data 24 febbraio 2012 la Corte d'Appello di Catania, sezione minorenni, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, riduceva la pena inflittagli ad anni dieci e mesi otto di reclusione.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che la notte dell'(MI) alle ore 23,45 i Carabinieri della stazione di XXXXXX erano intervenuti in piazza (MI) a seguito della segnalazione di una rissa fra ragazzi ed avevano appreso del ferimento del minore M..G. , non rinvenuto sul luogo perché già trasportato al locale ospedale, e di altro giovane, A..S. ancora presente, il quale aveva riportato una ferita al braccio destro, per la quale in seguito sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale (MI) e sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare;
sin dalle prime informazioni acquisite era emerso che l'autore del duplice ferimento era il minore B..R. , il quale alle ore 00,05 del (MI) si era presentato alla stazione dei carabinieri di XXXXXX in evidente stato di agitazione e abiti sporchi di sangue ed aveva consegnato ai militari un coltello a scatto della lunghezza complessiva di cm. 15,5 e lama di cm. 6,5,con tracce di sangue. Alle ore 01,05 della stessa notte il G. era deceduto per arresto cardiocircolatorio e shock emorragico.
3.1 Secondo le concordi versioni dei fatti riferite dai testi P.G. ed A..S. , i giudici di merito ritenevano che, avvenuto l'incontro nella piazza di XXXXXX tra il gruppo di giovani con i quali si era trovato il G. ed il R. , questi per chiarire una precedente lite, intercorsa tra il G. ed un amico del R. , tale L..A. , per questioni relative ad una presunta relazione del G. con una giovane a nome D. , aveva invitato il G. a seguirlo in una via latistante per un confronto in assenza dei rispettivi amici e che la discussione era trascesa in lite con spintoni reciproci, il R. aveva sferrato al contendente un fendente con un coltello all'emitorace sinistro, facendolo cadere a terra e quindi aveva ferito alla mano anche lo S. , il quale, vista la scena dall'alto, era accorso per separare i litiganti.
3.2 Poiché il R. aveva utilizzato il coltello nel corso della discussione intervenuta col solo G. e la natura della ferita indicava un gesto volontario portato contro una regione anatomica vitale, i giudici di merito ritenevano destituita di fondamento la tesi difensiva prospettata dall'imputato, secondo il quale egli aveva agito per difendersi solo dopo essere stato aggredito dal G. e dai suoi amici ed aveva colpito il primo senza essersene accorto e senza la volontà di ucciderlo;
escludevano altresì di poter ravvisare l'esimente della legittima difesa, anche a livello putativo, per la sproporzione tra offesa e reazione portata contro un ragazzino (MI) , la cui capacità offensiva avrebbe potuto essere facilmente contenuta da un giovane di tre anni più vecchio, e per il fatto che il colpo era stato sferrato quando il R. si era già rialzato da terra, ove era finito per gli strattoni dell'avversario. Non ravvisavano nemmeno l'eccesso colposo in legittima difesa per l'assenza dei presupposti per poter configurare l'esimente e per avere l'imputato agito in una condizione di sproporzione rispetto all'offesa o alla minaccia incombente, volontariamente e consapevolmente determinata, mentre avrebbe potuto difendersi senza far uso del coltello, posto che lo S. era intervenuto per separarli e non per dare man forte al G. . Inoltre, ritenevano di non poter derubricare il fatto di omicidio da volontario a preterintenzionale nell'assenza di elementi fattuali indicativi della mera volontà di ferire l'avversario.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione per avere la Corte di Appello:
a) disatteso la richiesta di sospensione del procedimento e messa alla prova dell'imputato senza tenere conto dell'immediata confessione resa dopo i fatti, reiterata in tutti i successivi interrogatori, e di quanto esposto nella relazione di sintesi redatta dai servizi sociali all'interno del carcere;
b) negato il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 52 c.p.; la sentenza impugnata non aveva ricostruito correttamente i fatti accaduti, non aveva accertato il momento nel quale egli aveva estratto il coltello, ne' aveva tenuto conto che, in relazione a quanto accaduto nei giorni precedenti, egli era stato intimorito ed aveva temuto di subire un'ingiusta aggressione da parte del G. e dei suoi amici, come era avvenuto il giorno prima al suo amico A. , ignorando le dichiarazioni rese da esso imputato ed il fatto che, se avesse avuto intenzione di uccidere, avrebbe estratto sin da subito l'arma e non avrebbe atteso di ricevere uno schiaffo dall'avversario;
c) negato il riconoscimento dell'esimente dell'eccesso colposo in legittima difesa e la conseguente derubricazione del fatto omicidiario in colposo ed il proscioglimento dal delitto di lesioni in danno dello S. per mancanza di querela;
anche sotto questi profili la Corte di Appello aveva considerato soltanto il litigio sfociato nel duplice accoltellamento senza porlo in riferimento agli eventi del giorno antecedente e non aveva esposto le ragioni del proprio convincimento.
d) escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 59 c.p., giustificata col richiamo a pronunce giurisprudenziali senza considerare il caso specifico, nel quale l'imputato aveva agito, anche a causa della giovane età e dello sviluppo psichico incompleto, nell'erroneo convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo richiedente un'azione difensiva;
e) escluso l'applicazione dell'eccesso colposo in legittima difesa putativa, decisione non supportata da adeguata giustificazione;
f) respinto la richiesta di riqualificazione del delitto di cui al capo a) in omicidio preterintenzionale, nonostante egli avesse sempre riferito di non avere avuto intenzione di uccidere, ma soltanto di difendere la propria incolumità;
g) ritenuto congrua la pena base di anni ventidue di reclusione, superiore al minimo edittale, statuizione che, pur essendo stato ridotto il trattamento sanzionatorio, non era stata adeguatamente giustificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Il primo motivo di gravame è privo di fondamento. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe assegnato alcun rilievo ad alcune circostanze di fatto e ad elementi di valutazione acquisiti: in particolare, avrebbe ignorato il comportamento tenuto dopo la lite con la presentazione spontanea ai Carabinieri cui aveva consegnato l'arma posseduta e le positive notizie fornite dalla relazione di sintesi, redatta dagli operatori penitenziari, attestante la acquisita consapevolezza del fatto reato nella sua gravità, il sincero ravvedimento per un evento che non aveva voluto provocare e le concrete possibilità del suo recupero mediante la messa alla prova, elementi ignorati dalla Corte di Appello, sui quali non aveva reso alcuna giustificazione, essendosi limitata a ricopiare l'ordinanza resa dal Tribunale nel primo grado del giudizio.
1.1. La sentenza impugnata sul punto ha rilevato l'assenza dei presupposti di legge per ammettere l'imputato alla prova previa sospensione del processo in quanto "a fronte di un delitto particolarmente grave, il R. non sembra avere rivisitato l'episodio con adeguato spirito critico ed essersi reso conto di tutte le conseguenze dannose del gesto compiuto ai danni di un ragazzo appena tredicenne per ragioni obiettivamente futili (al riguardo l'imputato ha sempre dichiarato di non sapere come sia avvenuto il contatto tra l'arma impropria da lui detenuta e il corpo della vittima, e non ha mai ammesso di avere avuto la consapevolezza di avere colpito il G. )". Tali rilievi, frutto di valutazione discrezionale dei giudici di merito, si basano su un dato di fatto obiettivamente innegabile per quanto riportato nelle due sentenze di merito e per come impostata la stessa linea difensiva e non possono essere smentiti dai risultati della relazione redatta dal personale incaricato dell'osservazione sul minore nel periodo di detenzione;
per quanto in tale documento si evidenzi il buon comportamento tenuto, la capacità di adattamento del R. alla nuova condizione di restrizione carceraria, il rammarico per quanto accaduto, viene però ribadito come egli non si ritenga responsabile dei delitti ascrittigli e giustifichi la propria condotta come reazione difensiva da iniziative eventuali di un gruppo di ragazzi che l'aveva preso di mira, prospettazione che, per quanto evidenziato dai giudici di merito, è priva di fondamento.
1.2 Non si vede dunque come possa conciliarsi il rappresentato sincero ravvedimento con la proclamazione di innocenza e l'incapacità di spiegare l'accoltellamento letale della vittima, che, al di là di una disponibilità formale ed apparente all'approfondimento della condotta posta in essere, non depongono per la possibilità di recepire sollecitazioni al processo di riflessione e rielaborazione critica della vicenda criminosa e non offrono sufficienti dati per formulare la prognosi favorevole necessaria all'accoglimento dell'istanza di messa alla prova. 1.3 È noto che l'istituto in esame costituisce una particolare forma di "probation", applicabile all'imputato minore già nella fase del procedimento di cognizione e non in quella, come accade per i soggetti maggiori di età, dell'esecuzione penale secondo le norme di ordinamento penitenziario, cui però si ispira, recependone i criteri valutativi, pur se adattati allo specifico contesto del processo minorile. La sua finalità è quella di permettere la rapida fuoriuscita dell'imputato minore dal processo penale e l'ammissione è subordinata al vaglio discrezionale del giudice circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale sulla base di una prognosi favorevole di crescita ed evoluzione della personalità verso l'adozione di modelli socialmente adeguati. In altri termini, lo Stato rinuncia a definire il procedimento in corso a carico del minore ed a perseguire la pronuncia della sentenza di condanna a fronte dell'impegno a seguire un percorso di recupero, sostenuto dall'attività di trattamento e dagli interventi di assistenza dei servizi sociali;
tale prognosi positiva deve essere condotta sulla scorta di molteplici indicatori, ossia prendendo le mosse dal tipo e dalla natura dei reati commessi, dalle motivazioni, dalle modalità esecutive, espressione di concreta capacità criminale, al carattere ed alla personalità come manifestatesi in un momento successivo e presuppone che l'illecito, per quanto grave, sia episodico, un errore temporaneo e non uno stile ed una scelta di vita consolidata. Tale giudizio prognostico, se condotto in conformità a tali parametri e congruamente motivato, riguardando una questione di merito, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. sez. 1, n. 7781 del 23/2/2006, Amura, rv. 233179; sez. 1, 27/9/1993, n. 10333 , Capriati, rv. 197891; sez. 1, n. 2554 del 9/2/1993, Franzè, rv. 194044; sez. 1, n. 10962 dell'8/7/1999, Cherchi, rv. 214373; sez. 2, n. 2879 del 4/11/2003, Modaffari, rv. 228149; sez. 3, n. 27754 del 6/6/2008, A., rv. 240825), come si è verificato nel caso in esame per le ragioni sopra esposte.
2. Il secondo motivo di gravame ripropone la questione relativa all'esimente della legittima difesa, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe sufficientemente investigato l'elemento psicologico, da correlare con gli eventi del giorno antecedente l'omicidio, ne' ricostruito le fasi della lite con l'individuazione del momento di estrazione e di uso del coltello, mentre la collocazione di tali azioni dopo l'aggressione fisica patita ad opera del G. , che lo aveva schiaffeggiato e spinto, facendolo cadere contro un muro, dimostrerebbe un intento difensivo e non offensivo, determinato dalla paura per un aggressione alla propria incolumità, portata dal G. e dai suoi amici P. , L. e S. .
2.1 Anche tale doglianza non ha fondamento perché propone una lettura soggettiva delle risultanze processuali, riconducibile alle dichiarazioni del solo imputato, in contrasto con gli elementi probatori raccolti e ben evidenziati nelle due sentenze di merito, che, stante la doppia conforme statuizione, si integrano a vicenda nella loro motivazione e non consentono approdi differenti nel presente giudizio di cassazione.
2.1.1 Va premesso che il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove ed il risultato della loro interpretazione, ne' riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile.
2.2 Nel caso in esame, secondo quanto analiticamente riportato nella sentenza di primo grado e riferito in modo concorde dai testi Gu. , S. , A. e Sa. , cui la difesa si richiama per trarne elementi a favore dell'imputato, la sera del (MI) vi era stata una discussione per questioni riguardanti una ragazza a nome D. tra il G. e l'A. , il quale, dopo essere stato invitato dal primo ad allontanarsi per un colloquio riservato, era stato schiaffeggiato dal G. senza però avere opposto alcuna reazione;
secondo l'A. , egli aveva riferito la cosa al proprio amico R.B. , il quale gli aveva detto che avrebbe affrontato da solo il G. per un chiarimento e quella sera stessa, come riferito da Sa.Ig. , aveva avuto una discussione anche con quest'ultimo, conclusasi quando il R. aveva appreso che l'A. era stato percosso non dal Sa. , ma dal G. , contro il quale aveva rivolto espressioni minacciose.
La sera dei fatti il G. col proprio gruppo di amici si era recato a piazza (MI) ove aveva incontrato il R. , il quale lo aveva invitato a recarsi in una via adiacente per parlare da soli senza la presenza dei rispettivi amici, quindi i due si erano allontanati nella (MI) , scendendo una scalinata, ma a metà era insorta una discussione, nel corso della quale il G. aveva dato uno schiaffo al R. .
Nel frattempo il P. e lo S. si erano avvicinati per vedere cosa stesse accadendo, restando al di sopra della scalinata:
il P. aveva potuto notare il movimento della ma no destra del R. colpire il G. tra il torace e l'addome e quindi anche lo S. nel frattempo avvicinatosi per separarli.
2.3 Da tali premesse in modo del tutto coerente i giudici di merito hanno dedotto che l'iniziativa di un colloquio chiarificatore in una via adiacente, distante dal resto del gruppo, era stata assunta dal R. e non dalla vittima, in un momento nel quale egli era già armato di coltello, che aveva portato sulla sua persona e che essi si erano distaccati dagli altri giovani da soli, secondo quanto riferito dalla teste C.A. , che aveva percepito i loro movimenti dal balcone della sua abitazione, mentre solo in un secondo momento il P. e lo S. li avevano seguiti, restando però al di sopra della scalinata, quindi ad una certa distanza e senza tenere un atteggiamento minaccioso.
2.4 Già di per sè tali rilievi, fondati su deposizioni che il ricorso non pone in discussione, e che questa Corte non può rivalutare per approdare ad esiti differenti, sono stati condotti per smentire l'assunto difensivo di una sensazione di solitudine e paura, avvertita dal R. nello specifico frangente, esclusa perché l'avversario era certamente poco temibile, essendo di tre anni più giovane e dei suoi amici solo lo S. era intervenuto in un secondo momento per separarli, mentre si è concluso in modo coerente che, se egli fosse stato realmente intimorito, non avrebbe cercato il confronto con l'antagonista, non si sarebbe appartato, non l'avrebbe affrontato per una questione che non lo riguardava minimamente, posto che il diverbio del giorno antecedente era avvenuto tra il G. e l'A. ed avrebbe potuto lasciare il luogo indisturbato. Si noti poi che dell'asserita ostilità del Sa. non vi è alcuna prova che non siano le dichiarazioni dell'imputato.
2.5 Non risponde al vero che la sentenza impugnata non abbia affrontato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato, laddove ha sostenuto di avere impugnato il coltello, non nella fase iniziale quando si era appartato con la vittima, ma soltanto a scopo dissuasivo quando era caduto a terra perché spinto dal G. ed aveva visto il P. , il Gu. e lo S. scendere le scale per avvicinarsi con fare aggressivo. I giudici di merito hanno concordemente rilevato come tale versione dei fatti sia stata smentita dai testi P. e S. senza che sia mai stata posta in discussione la loro attendibilità, avendo costoro riferito che lo S. si era avvicinato dopo aver visto i due spintonarsi ed il G. riverso per terra già colpito, per poi essere stato ferito a sua volta ed avere abbandonato il luogo perché impaurito, in tempo comunque per vedere il R. brandire un coltello sporco di sangue. Non giova alla difesa nemmeno il richiamo alla testimonianza di C.A. , riportata nel ricorso: costei risulta aver affermato di aver visto il G. dare uno schiaffo al R. in un momento nel quale essi erano soli lungo la scala che portava alla (MI) , mentre non ha mai riferito dell'avvicinamento del P. , del L. , del Gu. o di altri già in quella fase dell'alterco.
2.5.1 Non ha dunque fondamento probatorio la tesi difensiva, secondo la quale egli avrebbe estratto il coltello per difendersi, temendo di essere attaccato da un gruppo di avversari in grado di sopraffarlo, al contrario proprio l'avere ricevuto una schiaffo ed una spinta che lo aveva fatto cadere a terra da soggetto più giovane aveva scatenato la sua rabbia ed il desiderio di rivalsa, espresso con quell'unica intenzionale pugnalata, inferta in zona anatomica vitale prima ancora dell'intervento degli amici della vittima;
è dunque ragionevole il rilievo della Corte di Appello, secondo la quale non poteva prestarsi fede a quanto riferito dal R. di non essersi reso conto di avere colpito l'avversario e di non avere avuto l'intenzione di usare il coltello, perché la ferita era stata inferta con forza e l'arma era penetrata nel torace sino ad attingere l'aorta, provocando uno shock emorragico, mentre un uso a scopo difensivo o accidentale del coltello durante la colluttazione avrebbe potuto provocare una ferita diversa, di striscio e non penetrante. È quindi irrilevante che egli non avesse estratto il coltello sin dal momento in cui si era allontanato con il G. , cosa che avrebbe potuto rivelare la premeditazione;
il proposito criminoso era insorto durante l'alterco e lo scontro fisico ed era stato attuato in quel contesto per sopraffare la vittima.
2.5.2 Risulta dunque immune da qualsiasi vizio logico o giuridico il rilievo circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere operante la scriminante della legittima difesa: per quanto risulti dimostrato che il R. aveva ricevuto delle spinte ed uno schiaffo dal G. , la sua reazione consistita nell'accoltellamento mortale ha assunto carattere del tutto sproporzionato rispetto all'offesa, in sè modesta, avendo egli usato un'arma letale per respingere un attacco portato a mani nude da un ragazzino (MI) , che avrebbe potuto facilmente sovrastare con la semplice forza fisica o far desistere, lasciando il luogo. Difetta quindi, sia la proporzione tra azione e reazione, tra i beni giuridici in gioco, essendo incomparabilmente più rilevante la vita rispetto all'integrità fisica e tra i mezzi usati e quelli disponibili, sia l'inevitabilità dell'offesa arrecata per ragioni di difesa personale, secondo quanto statuito dai giudici di merito, che hanno offerto corretta applicazione della norma di cui all'art. 52 c.p. e dei principi di diritto elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte.
2.5.3 Invero, la causa di giustificazione in questione richiede requisiti che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono costituiti da "un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa" (Cass. sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004,Lopez, rv. 228045; sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181;
sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447; sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884). Inoltre, si è affermato che "Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore" (Cass. sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, rv. 223441) e "L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cass. sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, rv. 215513), orientamento che si adatta perfettamente al caso in esame e che induce a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso.
3. È di conseguenza privo di fondamento anche il terzo motivo, col quale si deduce che l'azione criminosa andrebbe dovuto ricondursi all'eccesso colposo di legittima difesa, perché frutto dall'erroneo convincimento di doversi difendere da un'aggressione portata contro la sua persona dal G. spalleggiato dal gruppo dei suoi amici, così come era accaduto all'amico A. il giorno antecedente. Si è già detto che tale situazione di timore è priva di qualsiasi riscontro probatorio perché egli era rimasto estraneo agli eventi del (MI); va solo aggiunto che anche lo stesso A. ha riferito di essere stato schiaffeggiato dal solo G. , non da un gruppo di ragazzi coalizzati contro la sua persona, il che non può aver ingenerato nell'imputato alcun convincimento di poter subire la stessa sorte durante un chiarimento da lui stesso voluto e provocato quando le condizioni di fatto non erano tali da suggerire siffatta evenienza. Sul punto la Corte territoriale non si è limitata a citare qualche massima giurisprudenziale, ma ha analizzato la vicenda fattuale per come dimostrata dalle prove disponibili, sicché la censura risulta priva di fondamento.
4. Da quanto sopra rilevato deve concludersi che non si rinvengono i vizi denunciati nemmeno con riferimento al profilo della causa di giustificazione putativa e dell'eccesso colposo in legittima difesa putativa: i giudici di merito hanno evidenziato l'assenza di una sicura base dimostrativa per ritenere che l'imputato fosse stato convinto di doversi difendere da un'azione ingiusta, causa di un pericolo per la sua incolumità, per avere egli utilizzato l'arma durante il litigio col solo G. , non armato, mentre gli amici di questi si erano mantenuti ad una certa distanza e non avevano assunto in precedenza atteggiamenti minacciosi oppure ostili, che il R. non ha comunque mai specificato in cosa sarebbero consistiti. In modo del tutto pertinente, la Corte di Appello ha richiamato l'orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, secondo il quale "ai fini della legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può giustificare la scriminante putativa deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un' offesa ingiusta" (v. Cass., sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, La Rocca, rv. 233189; sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Narcisio, rv. 245634). Ed ancora:
"l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo, e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere l'errore di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato, con la precisazione che, in una simile prospettiva interpretativa delle risultanze probatorie, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva Influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in se considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda ed avere avuto concreta incidenza sulla insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè od altri da un'ingiusta aggressione" (Cass., Sez. 1, 5 gennaio 1999, Lamina), non potendo, invece, ritenersi sufficienti a tal fine gli stati d'animo e i timori personali, non basati su circostanze oggettive.
4.1 Nè può invocarsi al riguardo il limitato sviluppo psichico dell'imputato, soggetto già sedicenne al momento dei fatti, risultato pienamente capace d'intendere e volere e dotato di normali capacità cognitive e sensoriali, o l'impossibilità di rapportarsi col padre, che non avrebbe comunque potuto assisterlo e consigliarlo per ogni evenienza della vita, posto che gli eventi dei giorni precedenti non avevano in alcun modo coinvolto la sua persona, ne' consentito di prefigurare azioni lesive in suo danno: basti pensare, che secondo quanto riferito dall'A. , si era lui stesso offerto di affrontare il G. dopo che questi aveva schiaffeggiato l'amico senza aver espresso alcuna minaccia nei suoi riguardi.
5. Col sesto motivo la difesa censura la mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di omicidio preterintenzionale, basandosi su quanto costantemente affermato dal R. circa la mancata intenzione di uccidere l'avversario. Sul punto la sentenza impugnata per affermare la ricorrenza dell'"animus necandi" ha valorizzato il tipo di arma adoperata e la zona vitale colpita con un gesto deliberato e ha rilevato l'assenza di elementi dai quali desumere la sola volontà di ferire per concludere che l'imputato aveva agito d'impeto e con forza con l'intento di uccidere, così come aveva volontariamente arrecato le serie ferite riportate dallo S. , intenzionato a separarlo dal G. e per nulla offensivo ed armato.
5.1 È noto che in linea teorica, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo, concorrono un dato positivo ed uno negativo, ossia la volontà di offendere con percosse o lesioni e l'assenza dell'intenzione di uccidere, mentre l'elemento psicologico che caratterizza l'omicidio volontario è proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima. La linea di discrimine tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, quindi, nell'elemento psicologico: nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'"animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle varie forme gradate del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (cfr. da ultimo, Cass., sez. 1, n. 35369 del 4/7/2007, Zheng, rv. 237685; sez. 1, n. 30304 del 30/6/2009, Montagnoli, rv. 244743; sez. 5, n. 36135 del 26/5/2011, S. ed altri, rv. 250935).
5.2 Anche sotto il profilo considerato la sentenza impugnata è rispettosa dei dati fattuali disponibili e ha fatto corretta applicazione di consolidati principi interpretativi, sottraendosi alle censure mossele con l'impugnazione.
6. Con l'ultimo motivo si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, frutto dell'individuazione di una pena base superiore al minimo edittale: in realtà la sentenza impugnata ha valorizzato i criteri di cui all'art. 133 c.p. con valutazioni discrezionali, che non sono suscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità, perché patrimonio essenziale ed esclusivo del giudizio di merito. In ogni caso risulta individuata una pena base prossima al minimo edittale ed applicate le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile.
Il ricorso è dunque privo di fondamento e va respinto. Stante la qualità di minore all'epoca dei fatti dell'imputato, lo stesso non resta soggetto alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013