Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 13370
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.

L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 13370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13370
Data del deposito : 5 marzo 2013

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