Sentenza 13 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto).
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La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
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In tema di legittima difesa, la reazione è necessaria quando è inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. L'allontanamneto se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come extrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore, La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2017, n. 51262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51262 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2017 |
Testo completo
51262-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/06/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 631/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N.27909/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I' AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONELLO MULA che ha concluso per Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. Udita difensore E' presente l'avvocato ALOISIO SAVERIO del foro di PALERMO in difesa della parte civile EL EA che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni scritte e nota spese. E' presente l'avvocato DE MICHELE ANGELA del foro di ROMA, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato SANTORO GIAMPIERO del foro di PALERMO in difesa di I' AL che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.02.2016 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata il 9.04.2015 con cui il GIP del Tribunale di Termini Imerese, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato CA LV, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni 5 di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituita parte civile, per i reati, unificati in continuazione, di tentato omicidio di EL EA e di porto ingiustificato fuori dall'abitazione del coltello impiegato per attentare alla vita della vittima. Il fatto era stato commesso il 24.12.2014 in Bagheria;
la vittima EL EA era stata attinta da una coltellata che ne aveva determinato ricovero ospedaliero per emoperitoneo da ferita penetrante all'addome, con lesione marginale del quarto segmento epatico, provocando un'estesa emorragia e rendendo necessario un intervento chirurgico d'urgenza con effetto salvifico. Sulla base della dinamica dell'accoltellamento, che trovava riscontro anche nelle dichiarazioni del padre della vittima (EL CA) presente al fatto, avvenuto mediante un fendente sferrato con vigore dal CA in corrispondenza di un organo vitale, con affondo perpendicolare e successivo trascinamento della lama lungo il torace della vittima, che aveva prodotto una ferita lunga cm, la sentenza d'appello riteneva sussistente l'animus necandi e giudicava corretta la qualificazione del fatto come tentato omicidio. La Corte territoriale escludeva che nella fattispecie ricorressero i presupposti della legittima difesa, anche putativa, o del relativo eccesso colposo;
rilevava che la vittima era disarmata, come confermato dal teste NE Giuseppe, che aveva assistito all'episodio criminoso e aveva visto l'EL, accompagnato dal padre, fermarsi a parlare in modo concitato col CA appena uscito da una sala da barba;
il teste aveva riferito che l'imputato era stato spinto a terra da uno dei due interlocutori, che nulla avevano nelle mani, e, dopo essersi rialzato, aveva estratto il coltello e colpito la vittima;
la sentenza d'appello riteneva perciò la reazione del LÌ del tutto sproporzionata (con riguardo sia ai beni giuridici in gioco che ai mezzi di offesa disponibili e a quelli usati) e priva di qualsiasi legame eziologico con l'offesa verbale ricevuta, rilevando che l'imputato, nel corso degli interrogatori iniziali, aveva attribuito agli EL un mero atteggiamento minaccioso e ingiurioso nei suoi confronti, non accompagnato da atti lesivi, allegando di aver colpito la vittima perché aveva intuito che stava per avventarsi contro di lui;
la circostanza di essere stato percosso da EL EA con dei pugni alla testa era stata rappresentata per la prima volta dall'imputato soltanto in un interrogatorio successivo, ed era contraddetta dalla riscontrata assenza di M segni lesivi sul LÌ; le concrete circostanze del fatto, avvenuto la vigilia di Natale I nel centro di Bagheria, frequentato da numerose persone, all'uscita della sala da barba nella quale l'imputato avrebbe potuto agevolmente rientrare e rifugiarsi, alla presenza del NE di cui il LÌ avrebbe potuto invocare l'aiuto, confermavano l'esistenza di un commodus discessus per l'imputato, non affetto da patologie invalidanti e che si sarebbe potuto limitare a esibire il coltello, senza colpire la vittima. La Corte d'appello dava atto dell'esistenza di una situazione conflittuale tra la vittima e la famiglia dell'imputato, conseguente alla cessazione della relazione sentimentale tra l'EL e la figlia del LÌ dalla quale era nata una NA, e che costituiva la ragione per la quale i due EL (padre e figlio) avevano avvicinato il LÌ la vigilia di Natale, affinchè intercedesse perché la NA potesse trascorrere la festività con il padre;
escludeva tuttavia l'idoneità di tale situazione a giustificare la condotta dell'imputato, anche al limitato fine del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in assenza di prova della riconducibilità all'EL dell'aggressione subita dal LÌ un mese prima ad opera di due persone, tenuto conto anche del tempo trascorso da tale evento e della interruzione perciò del relativo nesso causale, rilevando che il lucido intento vendicativo che aveva animato l'azione dell'imputato e la manifesta sproporzione tra il supposto fatto ingiusto e il tentato omicidio dell'EL escludevano a loro volta i presupposti richiesti dall'art. 62 n. 2 cod.pen.. La sentenza d'appello riteneva equo il trattamento sanzionatorio inflitto dal GIP, in assenza di elementi favorevoli ulteriormente valutabili, rilevando l'assenza di contegno collaborativo e di volontà di ravvedimento del LÌ, gravato di precedenti specifici per lesioni personali, da ultimo commesse nel 2009. 2. Ricorre per cassazione LÌ LV, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 125 cod. proc.pen. e nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in ordine alle questioni sollevate dalla difesa nei motivi d'appello, che non erano state prese in considerazione neppure per essere disattese. Premesso di aver dedotto l'erronea applicazione della legge penale, con riguardo al diniego della scriminante di cui all'art. 52 cod.pen. sul presupposto che i mezzi impiegati dall'imputato fossero sproporzionati rispetto a quelli di cui disponeva la difesa, invocando in subordine la legittima difesa putativa, l'eccesso colposo e l'attenuante della provocazione, il ricorrente rileva che la Corte d'appello si era limitata a riproporre pedissequamente gli argomenti della sentenza di primo grado, senza alcuna autonoma valutazione critica dei motivi di gravame, incorrendo così in una motivazione solo apparente e vanificando la funzione del giudizio di secondo grado;
riporta in modo sinottico alcuni passaggi motivazionaliسا" delle due sentenze al fine di evidenziarne la conformità anche letterale, con particolare riferimento agli elementi da cui era stata tratta la prova dell'animus necandi, alle caratteristiche dell'arma utilizzata, all'idoneità dell'azione dell'imputato a causare la morte della persona offesa, alla ricostruzione delle fasi antecedenti l'accoltellamento e alla negazione della presenza di una terza persona in funzione di spalleggiatore degli EL, nonché al riassunto delle dichiarazioni del teste NE, alla valorizzazione del fatto che la vittima fosse disarmata per inferirne la possibilità dell'imputato di disporre di una via d'uscita idonea a evitare l'evento, alla negazione dei presupposti della legittima difesa putativa sotto il profilo dell'insufficienza del mero stato d'animo dell'agente in assenza di elementi oggettivi. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della circostanza oggettiva che l'imputato era stato visto dal teste NE cadere a terra e della situazione conseguente di obiettivo pericolo in cui il LÌ riteneva di versare sulla scorta di dati di fatto concreti, che erano stati valorizzati nell'ordinanza che aveva applicato all'EL la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai componenti della famiglia LÌ, tenuto conto altresì che l'EL non aveva rispettato gli arresti domiciliari;
lamenta la mancata considerazione delle risultanze della sentenza emessa nei confronti dell'EL il 6.07.2015 dal GUP del Tribunale di Termini Imerese per il reato di atti persecutori.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti della provocazione, il cui riconoscimento aveva costituito oggetto di specifica richiesta nei motivi d'appello, mediante la prospettazione di un fatto ingiusto (penalmente rilevante) dell'EL, rappresentato dall'aggressione patita dal LÌ circa un mese prima e dall'atteggiamento violento e prevaricatore assunto dalla vittima anche il giorno del fatto, che si poneva in rapporto di immediata causalità psicologica con la condotta reattiva dell'imputato, rispetto alla quale non rilevava l'assenza di proporzionalità; contesta il travisamento del fatto in cui era incorsa la sentenza impugnata nel valorizzare il sentimento della vittima di ritenersi ingiustamente esclusa dall'ambito familiare e nell'attribuire all'imputato sentimenti di odio e rivalsa verso l'EL.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, censurando l'omessa valorizzazione del comportamento dell'imputato consistito nella presentazione spontanea ai carabinieri subito dopo il fatto, dell'atteggiamento نس dell'EL e dello stato d'animo in cui versava il LÌ. تا CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato. 3 1.1. Priva di fondamento è, anzitutto, la censura rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata di essersi limitata a recepire e riprodurre acriticamente la motivazione della decisione di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze proposte avverso la stessa dalla difesa dell'imputato nei motivi d'appello e omettendo di rispondere alle relative ragioni di gravame. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso da parte del giudice d'appello alla motivazione per relationem, facente riferimento a quella del provvedimento di primo grado, deve ritenersi in via di principio consentito, e non produce alcuna nullità, allorché le argomentazioni del provvedimento richiamato risultino congrue rispetto alle esigenze giustificative di quello che le recepisce, e dalla lettura di quest'ultimo emerga che il giudice d'appello ha preso cognizione delle ragioni sostanziali del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. 6 n. 53420 del 4/11/2014, Rv. 261839; Sez. 6 n. 48428 dell'8/10/2014, Rv. 261248). In particolare, è stata ritenuta legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado che recepisca in modo critico e valutativo quella della sentenza impugnata di prima istanza, limitandosi a ripercorrere e approfondire gli aspetti del complesso probatorio, ricostruttivi del fatto, oggetto di contestazione da parte dell'appellante, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che abbiano già trovato risposta esaustiva nella sentenza di primo grado (Sez. 2 n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), specie se le censure formulate nell'atto di impugnazione non contengano elementi di sostanziale novità rispetto a quelle già esaminate e disattese, in modo condiviso, dalla sentenza richiamata (Sez. 2 n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056). L'osservanza di tali principi, ai quali va data continuità, risulta verificata all'esito della lettura coordinata delle due sentenze di merito che hanno condannato l'imputato per il delitto di tentato omicidio escludendo la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa anche nella sua forma putativa o del superamento colposo dei limiti stabiliti dall'art. 52 cod.pen. invocata dal LÌ, - avendo la sentenza d'appello legittimamente rivisitato e integrato, anche mediante una più puntuale valorizzazione degli elementi ritenuti maggiormente significativi a carico del prevenuto, l'impianto motivazionale della decisione di primo grado, che aveva già esaminato e vagliato in modo esaustivo l'intero complesso dei dati probatori acquisiti, e rispetto alle cui valutazioni le doglianze proposte nei motivi d'appello non deducevano elementi di reale novità. La sentenza impugnata non è incorsa, dunque, nel vizio di (omessa) motivazione denunciato dal ricorrente: la pedissequa riproposizione, da parte dell'imputato appellante, delle medesime questioni che avevano già trovato una puntuale, congrua, e giuridicamente corretta, risposta nella decisione di primo grado, nonسا poteva che comportare una replica, per quanto meglio argomentata, delle stesse - dirimenti - motivazioni, in fatto e in diritto, da parte del giudice d'appello.
1.2. Le residue doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che sono dirette a contestare in punto di fatto la ricostruzione probatoria delle circostanze e della dinamica dell'episodio delittuoso conformemente operata dalle sentenze di merito in termini finalizzati a supportare la tesi difensiva dell'insussistenza dell'animus necandi e dell'inidoneità omicidiaria dell'azione dell'imputato e dell'arma (un coltello munito di una lama della presumibile lunghezza di 10 cm, desunta dalla profondità della ferita penetrante all'addome inferta all'EL) utilizzata per colpire la vittima, nonché ad avvalorare la ricorrenza dei presupposti della legittima difesa, sotto i profili dell'attualità di un situazione di pericolo per il LÌ e della necessità e proporzionalità della sua reazione armata si risolvono in censure di merito mirate essenzialmente a una rilettura del fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. In particolare, risultano incensurabili in questa sede le argomentazioni, più sopra riportate nella parte relativa alla ricostruzione del fatto processuale, con cui la Corte territoriale ha correttamente comparato, al fine di escludere i presupposti della difesa legittima e i requisiti richiesti dagli artt. 55 e 59 quarto comma cod.pen., le condotte reciproche dell'imputato e della vittima, i beni giuridici in conflitto e i mezzi a disposizione ed effettivamente impiegati dal LÌ per l'offesa alla persona, nell'ambito di un giudizio complessivo (Sez. 1 n. 45407 del 10/11/2004, Rv. 230392) che ha valorizzato le circostanze obiettive sostanzialmente sovrapponibili alle risultanze della prova dichiarativa e ai contenuti degli interrogatori iniziali del LÌ - secondo cui la persona offesa e il padre EL CA erano entrambi disarmati, l'imputato (destinatario di una mera spinta a terra e di semplici contumelie verbali) non presentava dopo il fatto alcun segno di lesioni ricevute, la coltellata era stata inferta dal CA in modo violento e repentino in direzione di una regione vitale del corpo della vittima, affondando perpendicolarmente la lama successivamente trascinata nell'addome, le circostanze di luogo, di tempo e di persona erano comunque idonee a consentire all'imputato un commodus discessus, mediante allontanamento volontario dai luoghi, affollati di persone, o facendo rientro nella sala da barba da cui era appena uscito, al fine di evitare il confronto verbale coi due EL (Sez. 1 n. 5697 del 28/01/2003, Rv. 223441). La sentenza impugnata ha conseguentemente escluso, in termini giuridicamente ineccepibili, che il LÌ versasse o potesse ritenere di versare in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione armata, nei modi in cui si era concretizzata, così che l'azione dell'imputato si era tradotta nell'aggressione consapevole e سا 5 volontaria del bene della vita dell'EL, superando dolosamente gli schemi legali dell'esimente invocata (Sez. 1 n. 45425 del 25/10/2005, Rv. 233352).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini che seguono, e il suo accoglimento determina l'assorbimento del terzo e successivo motivo.
2.1. La sentenza impugnata ha dato atto dello stato di tensione esistente all'epoca del fatto tra l'imputato e la vittima, traente origine dalla fine della relazione tra la figlia del LÌ e EL EA, e - nell'immediato dalla pretesa di - quest'ultimo, spalleggiato dal padre, che la NA nata dalla ridetta relazione trascorresse con lui il giorno di Natale;
dal testo della sentenza emerge che l'EL era stato condannato in primo grado, con sentenza in data 6.07.2015, per il reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente, LÌ SS, e della madre (e moglie del ricorrente), e che l'imputato, circa un mese prima, era rimasto vittima di un'aggressione ad opera di due soggetti che egli riteneva mandati dall'EL, pur non essendo stata acquisita la prova al riguardo. Il nesso logico e cronologico ravvisabile tra le relative vicende, pur non assumendo rilevanza agli effetti dell'art. 52 cod.pen. in assenza di un rapporto di causalità immediata con l'episodio delittuoso del 24.12.2014 (così come ritenuto correttamente dalla Corte territoriale), non può essere completamente svalutato ai diversi effetti dell'apprezzamento da compiersi in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 primo comma n. 2 cod.pen. per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.
2.2. Costituisce orientamento consolidato, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che lo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, richiesto per la configurabilità della provocazione, consiste in un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non deve essere in rapporto di necessaria immediatezza col fatto ingiusto (Sez. 1 n. 47840 del 14/11/2013, Rv. 258454): il dato temporale della provocazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità (Sez. 1 n. 16790 dell'8/04/2008, Rv. 240283), e l'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, con riguardo alla situazione concreta, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'attenuante e di frustarne la ratio (Sez. 5 n. 8097 dell'11/01/2007, Rv. 236541); consegue che l'attenuante della provocazione può essere concretamente riconosciuta anche quando la reazione iraconda esploda a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante (anche, apparentemente, minore), quale effetto di un accumulo di rancore sedimentato dalla reiterazione di comportamenti ingiusti (Sez. 1 n. 51041 dell'8/10/2013, Rv. 257877), configurando la provocazione c.d. "per accumulo". La permanenza continuata nel tempo della situazione di tensione tra l'EL e la famiglia nucleare dell'imputato (direttamente coinvolgente lo stesso, oltre che la سنا 6 figlia e la moglie), e la sua capacità di incidere concretamente sulla condizione emotiva in cui versava il LÌ il 24.12.2014, dovevano pertanto essere adeguatamente valutate dalla Corte di merito, a fronte dell'elemento acquisito in ordine alla condanna (per quanto non definitiva) della vittima per il reato di cui all'art. 612 bis cod.pen., anche a prescindere dalla mancata individuazione nell'EL del mandante dell'aggressione in precedenza subita dal LÌ.
2.3. Parimenti incongrua è la motivazione con cui la sentenza impugnata ha valorizzato, al fine di negare la sussistenza della provocazione, la grave sproporzione ravvisabile tra lo spirito di rivalsa nutrito dall'imputato verso l'EL, dovuto alle sue condotte antecedenti, e il tentato omicidio di quest'ultimo posto in essere con le modalità sopra descritte, ritenute espressive di un mero sentimento vendicativo, incompatibile con lo stato di alterazione emotiva e col rapporto di causalità psicologica richiesti dall'art. 62 primo comma n. 2 cod.pen. Questa Corte ha bensì affermato il principio condiviso, evocato dalla Corte territoriale, secondo cui l'attenuante della provocazione pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità della reazione, tipici della scriminante di cui all'art. 52 cod.pen. - deve essere esclusa ogni qualvolta la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso dal soggetto (in tesi) provocato sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale tra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5 n. 604 del 14/11/2013, Rv. 258678; Sez. 1 n. 30469 del 15/07/2010, Rv. 248375); l'affermazione di principio deve tuttavia essere precisata nel senso che la macroscopicità della sproporzione assume rilevanza, al fine di escludere i presupposti dell'attenuante, in quanto costituisca indice rivelatore dello spirito di mera vendetta e ritorsione che ha animato l'azione delittuosa del (supposto) provocato, così da attribuire all'offesa pregressa il ruolo di semplice pretesto occasionale del reato, privo di un reale rapporto di causalità psicologica con la sua commissione. Nel caso di specie, l'individuazione, da parte della Corte d'appello, della ragione dell'azione delittuosa dell'imputato in un sentimento di odio pregresso verso la vittima e in una mera volontà vendicativa concretizzatasi nell'attentato alla vita dell'EL, risulta affermata in termini essenzialmente assertivi, che non si confrontano in modo puntuale con le circostanze e modalità effettive dell'episodio criminoso, e con i relativi antefatti, quali emergenti dal testo della sentenza gravata, così da integrare il vizio di motivazione denunciato nel ricorso.
2.4. Limitatamente al diniego della circostanza attenuante della provocazione, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che procederà in conseguenza a rivalutare anche il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, formulato in termini di equivalenza dai giudici di merito 7 (ed oggetto della censura dedotta nel terzo motivo di ricorso, che resta assorbita), tenendo conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660, Papola.
3. La regolazione delle spese relative al rapporto processuale tra la parte civile e l'imputato nel giudizio di legittimità va rimessa al giudice di rinvio, che terrà conto dei principi di causalità e soccombenza, nonché, in ordine al quantum, anche dell'ammissione della persona offesa EL EA al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto e, di conseguenza, sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 13/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini M.Stefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania EAIELLA 8