Sentenza 12 novembre 1997
Massime • 5
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'art. 13 della legge 12 luglio 1991 n. 203 - che ha apportato modifiche all'art. 267 c.p.p. ampliando la possibilità di intercettazione per reati particolarmente insidiosi e pericolosi - non ha soppresso, riguardo ad essi, la facoltà, conferita in generale dallo stesso art. 267 c.p.p. al P.M., di intervenire con decreto in via di urgenza; semmai, non formulando specifiche previsioni in proposito, ha implicitamente mantenuto i poteri del P.M. medesimo nei limiti della disciplina codicistica, consentendo soltanto al giudice di valutare con minor rigore i presupposti dell'intercettazione. L'art. 267, comma 2, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione così disposta soltanto in mancanza di tempestiva convalida, atto, quest'ultimo, che costituisce non già sanatoria, ma necessaria integrazione del precedente decreto del P.M.; ed invero è irrilevante la fase anteriore all'inizio effettivo delle operazioni, durante la quale non si è ancora verificata la lesione della libertà e segretezza delle comunicazioni, fase per la quale non può avere effetto la sanzione processuale apprestata dal legislatore (vale a dire la inutilizzabilità) che investe non la validità di atti ma i risultati dell'attività compiuta: ciò che rileva è il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei confliggenti interessi di rilevanza costituzionale.
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omissione del deposito dei provvedimenti del P.M. e del G.I.P., nonché del contenuto delle trascrizioni, nelle forme previste dall'art. 268, quarto e sesto comma, c.p.p. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge.
I limiti imposti dall'art. 270 c.p.p., circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non precludono la possibilità di dedurre, dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie.
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune; e, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile.
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stadio processuale. Ne consegue che non è ammissibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione. Tale disciplina, dettata per l'ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di telecomunicazione, è estesa alle conversazioni "tra presenti" - cosiddette intercettazioni ambientali - (con l'ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l'attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (artt. 266, comma 2, e 266 bis c.p.p.): in dette ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le Procure della Repubblica.
Commentario • 1
- 1. sì alle intercettazioni con virus su computer, smartphone e tablet nella privata dimoraAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1997, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 12/11/97
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. Rel. N.1586
3. " Umberto GIORDANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere N.26161/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti
1) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova nei confronti di
MO NI, n. 13.12.1958 a Napoli, e
MO IO n. 20.1.1965 a Napoli,
nonché da:
2)IS DO, n. 11.12.1956 a Tricarico;
3) ZA NI, n. 11.9.1953 a Genova;
4) TO LE, n.
2.11.1951 a Casignana;
5) MO AT, n. 13.12.1958 a Napoli;
6) ZZ FR, n. 14.9.1956 a Belcastro;
7) LI GI, n. 24.5.1956 a Sadali
avverso la sentenza in data 2.7.1996 della Corte d'Appello di Genova Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott. Elena PACIOTTI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei riguardi di LI GI, essendo il reato ascrittogli estinto per morte del reo;
il rigetto degli altri ricorsi
Uditi i difensori:
1) Avv. Alfredo GAITO per MO AT, il quale ha chiesto preliminarmente la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;
in ogni caso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla sollevata questione di illegittimità dell'art. 6 L.
7.01.1997 n.267, nonché degli artt. 513, nel testo previgente, e
210, co. 4, C.P.P., con riferimento agli artt. 3 e 24 (e 76, limitatamente all'ultimo) della Costituzione;
2) Avv. Enrico MARZADURI per TO LE, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza o, in subordine, l'annullamento con rinvio;
3) Avv. Aldo PENCO per MO AT, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per entrambe le imputazioni contestate;
4) Avv. AT TRAINA per IS DO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, aderendo alle istanze dell'Avv. Gaito circa l'applicazione dell'art. 513 C.P.P.;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.7.1996 la Corte d'Appello di Genova, parzialmente riformando la decisione del Tribunale della stessa sede in data 21.7.1995, impugnata dal P.M. e dagli imputati in premessa elencati, assolveva MO NI e MO IO dall'imputazione di concorso in cessione continuata di eroina a AS NI (artt.81 C.P. e 73 D.P.R.
9.10.1990 n.309) per non aver commesso il fatto;
assolveva IS DO dal reato continuato di detenzione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, in parte svoltosi sotto il vigore della L. 22.12.1975 n.685, per insussistenza del fatto;
determinava la pena per i residui delitti ascrittigli, in continuazione (partecipazione ad associazione per delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/1990 e reiterate ipotesi di acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina - artt. 73 e 80 del medesimo D.P.R.) in 18 anni di reclusione e lire 500.000.000 di multa;
confermava le condanne inflitte in primo grado per fatti di cui agli artt. 81 C.P. e 73 D.P.R. n.309/1990 a ZA NI (anni cinque, mesi sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa, ritenuta la continuazione fra i reati ascrittigli e analogo fatto già giudicato con sentenza 13.7.1993 della stessa Corte), TO LE (anni 10 di reclusione e lire 80.000.000 di multa), MO AT (anni 11, mesi sei di reclusione e lire 100.000.000 di multa), nonché, per un unico episodio di concorso in detenzione illecita, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, a LI GI e ZZ FR (anni 9 di reclusione e lire 70.000.000 di multa ciascuno); confermava l'assoluzione di MO NI da ulteriore addebito di concorso in detenzione continuata di ingenti quantità di eroina.
Rilevava la Corte distrettuale che nel giudizio erano confluiti gli esiti di diverse indagini, con fatti legati talora da un labile nesso e con posizioni di numerosi coimputati precedentemente stralciate e avviate su diversi percorsi processuali. Venivano comunque prese unitariamente in esame le doglianze relative all'utilizzabilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali in luoghi di privata dimora nella disponibilità del TO, dalle quali erano ricavati rilevanti elementi a sostegno delle accuse non solo a carico di lui, ma anche nei confronti del IS e del MO AT. Nel caso di specie l'intercettazione era stata disposta d'urgenza dal P.M. il 11.4.1993, e ricorrevano i presupposti di fatto perché, pur dovendosi dare inizio alle operazioni il successivo giorno 10, in coincidenza con l'inizio di un breve permesso di cui il TO, detenuto, avrebbe goduto, erano necessarie attività preliminari onde predisporre il servizio. L'intercettazione era stata disposta ai sensi dell'art. 13 D.L. 13.5.1991 n.152, sul presupposto della necessità a fini investigativi in ordine a delitto di criminalità organizzata del quale esistevano sufficienti indizi. Anche tale presupposto era sussistente, a quanto emerso dalle anteriori indagini, e in particolare dalla accertata frequentazione della casa del TO da parte di soggetti già indagati e da precedenti intercettazioni nel corso delle quali costoro avevano chiamato l'utenza della sua abitazione. Nè veniva ritenuto rilevante il fatto che un procedimento a carico del TO fosse stato iscritto, per il solo reato di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990 soltanto in coincidenza con il decreto del P.M. che disponeva l'intercettazione; infatti, l'applicazione dell'art. 13 D.L. n.152/1991 presuppone necessità investigative su "un delitto" di criminalità organizzata, e non già su un determinato soggetto. Neppure aveva fondamento, secondo il giudice, di appello, la doglianza relativa al fatto che l'intercettazione fosse stata autonomamente disposta dal P.M., senza l'autorizzazione richiesta dal D.L. n.152/1991; infatti, l'interpretazione sistematica degli artt.266 e 267 C.P.P. e 13 D.L. citato consentiva di ritenere che, in caso di intercettazione disposta a fini di indagine su delitto di criminalità organizzata, il P.M. conservasse il potere, previsto dalla normativa generale, di provvedere autonomamente d'urgenza, salva la successiva convalida del giudice. In ogni caso, la convalida era intervenuta prima dell'inizio delle operazioni, e ciò valeva a sanare ogni eventuale vizio del provvedimento del P.M.. Nè, infine, il decreto emesso dal G.I.P. meritava le censure di omessa o inadeguata motivazione;
legittimo veniva ritenuto, infatti, il riferimento a precedenti provvedimenti autorizzativi di intercettazioni a carico di indagati per traffico di stupefacenti, emessi dallo stesso giudice in distinti procedimenti specificamente indicati, ed alle risultanze di informative della Polizia giudiziaria (tutti atti, si afferma, ben conoscibili dalle parti in quanto inseriti nel fascicolo del P.M.). Con ciò il G.I.P. aveva congruamente specificato gli elementi sui quali era fondato il proprio convincimento in ordine all'esistenza di adeguati indizi di reato di criminalità organizzata ed alla rilevanza investigativa delle conversazioni svolgentisi nella dimora del TO. Il provvedimento motivava altresì ampiamente in ordine all'urgenza delle operazioni, con riferimento alla situazione di fatto più sopra descritta.
Quanto alle singole posizioni, per il IS l'imputazione di avere partecipato ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nasce da un accordo concluso da IS ST, RI TT e SI AU, già associati nella distribuzione su larga scala di eroina, ed un quarto soggetto che aveva loro assicurato il continuativo rifornimento a prezzo conveniente. Le dichiarazioni dei predetti associati risultavano convergenti e riscontrate;
essi non avevano rivelato il nome del fornitore, individuato in base alle notizie fornite da SS IO, pure imputato in procedimento connesso e sentito nelle forme previste dall'art. 210 C.P.P., che, nel riferire di acquisti di eroina da lui effettuatti presso il gruppo criminale e di insorte difficoltà di pagamento, aveva precisato di avere trattato la questione con il IS, rivelatosi così partecipe al sodalizio, come lo stesso IS aveva poi espressamente confermato al dichiarante. A riscontro degli elementi in tal modo acquisiti vengono citate le parziali ammissioni dello stesso IS (che, in sede di spontanee dichiarazioni, ha riconosciuto l'incontro con l'SS per la riscossione di un credito, sulla cui natura non ha fornito esaurienti spiegazioni); le dichiarazioni di altro collaboratore (SS EN) su un incontro tra il IS, l'SI e l'imputato in questione, nonché le conversazioni intercettate nell'abitazione del TO, frequentata dal IS, ritenute dimostrative non solo dell'inserimento nel traffico illecito ma, specificamente, dei rapporti di fornitura con i menzionati RI, AL e IS (la cui organizzazione era nell'ambiente conosciuta come "batteria Bambi").
Tali elementi di fatto erano, ad avviso del giudice d'appello, idonei e sufficienti a dimostrare uno stabile accordo intervenuto tra il IS, che era in grado di assicurare regolari forniture, e gli altri associati;
intesa volta all'attuazione di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 731 D.P.R. n. 309/1990, con costituzione di un fondo comune e apertura di un canale privilegiato di approvvigionamento. Con ciò dovevano ritenersi configurati gli estremi di una associazione criminale includente il IS, e alla configurazione di tale ipotesi di reato non ostava (ed anzi rientrava nella naturale distinzione di ruoli) la differente utilità in vista della quale i partecipanti si erano determinati all'accordo.
Quanto alle imputazioni riguardanti singoli episodi di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti a Corte distrettuale riteneva la motivazione del Tribunale adeguata e resistente alle censure;
le convergenti confessioni di IS, RI ed SI dovevano considerarsi idonee a dimostrare i fatti, e il ruolo in essi avuto dal IS emergeva dagli elementi già menzionati a proposito del reato associativo.
Quanto alla posizione del ZA, appellante solo in ordine all'entità della pena, osservava la Corte di merito che in primo grado era stato esattamente individuato il reato più grave fra quelli riuniti in continuazione, compreso al capo o) della attuale contestazione, che contempla acquisti di notevoli quantità di eroina - 50/100 grammi precedente giudicato riguarda la detenzione di gr. 3,129). La pena base era stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale, le concesse attenuanti generiche applicate nella massima estensione, l'aumento ex art. 81 C.P. assai contenuto, e ciò teneva ampiamente conto degli elementi a favore invocati dall'appellante (tossicodipendenza, corretta condotta processuale). Quanto al TO, l'unico addebito a suo carico nasceva da una delle conversazioni intercettate, nel corso della quale viene casualmente menzionato certo IN;
nell'occasione l'imputato esprime negativi apprezzamenti sul conto di costui, ricordando di avere, per sua richiesta, fatto da intermediario presso MO AT affinché gli cedesse dell'eroina (una prima volta 500 grammi, poi quantitativi inferiori) che non era stata puntualmente e interamente pagata. Il tenore della conversazione era comprensibile ed assolutamente univoco, sicché non avevano fondamento le doglianze sollevate dalla difesa, neppure sotto il profilo della incerta collocazione temporale dei fatti, che non potevano risalire ad epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n.309/1990 o essere addirittura prescritti. Essi si collocavano necessariamente nel periodo di attività del MO (gennaio 1991 - dicembre 1992), durante il quale il TO aveva goduto di permessi che gli consentivano agevoli contatti. Circa il trattamento sanzionatorio e il diniego di attenuanti generiche la decisione di primo grado era ampiamente giustificata dalla rilevante quantità della droga trattata, dai gravi precedenti e dalla commissione dei reati durante periodi di permesso accordati in vista del recupero sociale del soggetto.
Quanto ai MO AT, NI e IO, ad essi era anzitutto ascritta la continuata cessione di quantitativi di eroina a AS NI in base alle dichiarazioni da costui rese ai sensi dell'art. 210 C.P.P.. Circa l'attendibilità intrinseca del AS, già rilevata in altra sede, la Corte distrettuale poneva in evidenza la precisione analitica nella narrazione dei fatti e la costanza e coerenza dell'esposizione, non intaccate dall'insicuro ricordo di particolari non essenziali e lontani nel tempo. Il principale riscontro veniva individuato nelle dichiarazioni rese da LL AN, moglie del AS, nel corso delle indagini preliminari (al dibattimento la donna si era avvalsa della facoltà di non rispondere). Costei, pur con comprensibili reticenze volte a sminuire la propria partecipazione ai fatti, aveva indicato i fornitori del marito nei MO, specificando il nome di AT e restando incerta su quello di altri (o altro), che dovevano chiamarsi IN o IO. La versione del collaboratore era dunque confermata per quanto riguarda il AT, il cui coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti emergeva del resto dalle intercettazioni sopra ricordate, mentre per gli altri due familiari troppo vaga per costituire idoneo riscontro era l'indicazione della LL. La sentenza di primo grado veniva confermata riguardo all'assoluzione di MO NI da un ulteriore addebito di concorso con tal LI AT nella detenzione di rilevanti quantitativi di stupefacente. Esiste in proposito la chiamata in correità del LI, ma non è stato ritenuto idoneo riscontro il fatto che il MO sia stato visto più volte entrare in un fabbricato ove abitano non solo il LI, ma anche taluni familiari dell'imputato. Una ulteriore imputazione di acquisto e rivendita continuate di stupefacente a terzi è contestata al MO AT, includendovi le cessioni a tale IN già menzionate a proposito del TO. Su quest'ultimo episodio le risultanze delle intercettazioni, sebbene relative a conversazioni svoltesi fra terzi, sono apparse ai giudici di appello sufficientemente probanti anche nei confronti del MO;
va aggiunto che certo OR IC, pure imputato in procedimento connesso, ha precisato di essersi rifornito di stupefacente dapprima presso LO FR, che a sua volta acquistava dal MO, e poi direttamente presso quest'ultimo, dopo l'arresto del LO. Il OR era ritenuto intrinsecamente attendibile in base alle motivazioni (grave ed irreparabile malattia) ed alla precisione, costanza e coerenza delle sue rivelazioni;
le due fonti di prova - conversazione fra terzi e chiamata in correità - si sostenevano reciprocamente e inducevano a ritenere provata la colpevolezza dell'imputato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego di attenuanti generiche appariva giustificato dai gravi e numerosi, seppure non specifici, precedenti e dalla rilevante pericolosità dei fatti;
equa doveva ritenersi, su tali presupposti, la pena inflitta in primo grado.
Quanto al ZZ ed al LI, cui viene addebitato di avere scortato un trasporto di eroina in ingente quantità, l'appello riguardava soltanto (anche sotto i profili dell'applicabilità e comparazione di attenuanti) la misura della pena inflitta, ritenuta invece equa dalla Corte distrettuale, data la gravità del fatto e la recidiva specifica, reiterata nel quinquennio, mentre le attenuanti generiche erano state in sostanza concesse soltanto in considerazione della spontanea, ma tardiva ammissione di responsabilità. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, l'avv. AT Traina per IS, l'avv. Gianfranco Pagano per ZA, il TO personalmente e per lui, con separato atto, l'avv. Enrico Marzaduri, l'avv. Aldo Penco per MO AT, il ZZ e il LI personalmente.
Il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale denuncia illogicità della motivazione relativa all'assoluzione dei MO NI e IO. Quanto all'imputazione di concorso nelle cessioni a AS NI, assodata l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di costui e valutate quelle della LL AN come riscontro, non poteva ritenersi equivoca l'indicazione dei fornitori di droga come membri, al plurale, della famiglia MO, mentre l'incertezza fra i nomi (IN o IO) si limitava ad un solo episodio di importanza marginale (visita alla casa dei coniugi AS di uno dei fratelli di MO AT).
In ordine all'imputazione di concorso nella detenzione di stupefacente da parte di LI AT l'assoluzione del MO NI era ingiustificata, dovendosi ritenere sufficiente riscontro alla chiamata in correità l'effettiva frequentazione dell'immobile in cui risiede il collaboratore da parte dell'imputato. Le impugnazioni dell'avv. Traina, dell'avv. Marzaduri e del TO trattano preliminarmente sotto vari profili (violazione degli artt. 266, 267, 271 C.P.P. 13 D.L. n.152/1991; illogicità di motivazione) la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni;
l'avv. Penco per MO AT si riporta alle argomentazioni della difesa del TO, che ritiene estensibili a proprio vantaggio ex art. 587 c.P.P.. Il gravame dell'avv. Traina denuncia poi, riguardo all'individuale posizione del IS, violazione dell'art. 74 D.P.R. n.309/1990, carenza ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi associativa;
censura i presupposti in diritto da cui muove la sentenza impugnata (che farebbe riferimento essenzialmente all'esistenza di un accordo, anche tacito, trascurando la necessità di uno schema organizzativo) e rileva che in fatto il ruolo dell'imputato nell'associazione era rimasto indeterminato, essendogli attribuita da un lato la veste di fornitore, dall'altro quella di "socio".
Con ulteriore motivo viene denunciata carenza assoluta di motivazione in ordine ai fatti di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990 ascritti al IS.
Il ricorso presentato nell'interesse di ZA NI denuncia carenza di motivazione circa il computo della pena. Il TO, e per esso l'avv. Marzaduri, denunciano illogicità di motivazione e violazione della L. n.685/1975 e dell'art. 530 C.P.P.. Gli elementi tratti dall'intercettazione non sarebbero univocamente dimostrativi di episodi criminosi esattamente individuabili nelle loro caratteristiche fattuali e spazio - temporali, tanto più mancando indizi di altri concreti collegamenti con il mondo della droga;
in ogni caso, l'incertezza sul "tempus commissi delicti" non sarebbe superabile con gli argomenti indicati dalla sentenza impugnata, perché il MO AT poteva avere operato anche in epoca diversa ed anteriore a quella accertata, i contatti potevano essere presi anche in ambiente carcerario e il OR aveva fruito di permessi anche nel gennaio 1990. In tale situazione ed in mancanza di più precisi riferimenti doveva quindi, semmai, essere applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto in materia dalla L. n.685/1975. L'avv. Marzaduri denuncia altresì vizio di motivazione circa la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L'impugnazione proposta nell'interesse di MO AT denuncia difetto di motivazione sotto più profili. Quanto all'imputazione relativa alle cessioni di stupefacente al AS, erroneamente a costui sarebbe stata riconosciuta intrinseca attendibilità, date le sue incertezze su particolari rilevanti in ordine a luoghi e persone e non potendosi trasferire in questa sede le valutazioni espresse in altri procedimenti relativi a fatti diversi. La moglie non potrebbe fornire riscontro, avendo riferito circostanze non concordanti o apprese dal marito. Le intercettazioni non fornivano elementi in ordine alla specifica imputazione. Quanto alle cessioni di droga al "IN", la sentenza impugnata riconosce la necessità di ulteriori elementi integrativi di quelli desunti dall'intercettazione, trattandosi di conversazione fra terzi;
richiama però incongruamente altre conversazioni e le rivelazioni del OR, concernenti fatti diversi. In ogni caso, i fatti contestati non hanno alcun preciso riferimento spazio temporale (in proposito vengono richiamate e riprodotte le argomentazioni della difesa del TO).
Viene infine censurato il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, anche per avere attribuito al MO una attuale e spiccata pericolosità, senza tener conto dello stato di detenzione per altri titoli e pur in mancanza di precedenti specifici.
Le impugnazioni del ZZ e del LI denunciano violazione degli artt. 133, 62 bis e 69 C.P., sostenendo che la motivazione sul trattamento sanzionatorio sarebbe meramente apparente e non avrebbe tenuto conto degli elementi di valutazione indicati con l'atto di appello.
Con motivi nuovi depositati il 14.10.1997 la difesa del MO AT, a seguito della sopravvenuta modifica dell'art. 513 C.P.P ad opera della L.
7.8.1997 n.267, denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della LL AN, assunte a riscontro di quelle del AS, in quanto la donna si era avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere;
evidenzia inoltre che altri pretesi riscontri desunti dalle intercettazioni e genericamente indicati non riguardano la personale posizione del MO. In via subordinata, ove il nuovo testo degli artt. 513, 514 e 238 C.P.P. non sia ritenuto applicabile nel giudizio di cassazione, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, co. 4, L. n.267/1997. Con istanza depositata il 20.10.1997 la stessa difesa sollecita la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, data la novità ed importanza della questione e la possibilità di contrasto giurisprudenziale i nuovi motivi sono stati ulteriormente sviluppati ed ampliati con note depositate per l'udienza e nel corso della discussione, in particolare precisando i parametri costituzionali cui ha riferimento la sollevata eccezione, che veniva estesa agli artt. 513, nel testo previgente (ove ritenuto applicabile), e 210, co. 4, C.P.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate, per la loro rilevanza e perché investono le posizioni di più ricorrenti, le questioni comuni a più impugnazioni, relative all'utilizzabilità delle intercettazioni. I principi regolatori della materia hanno rango costituzionale e si rinvengono nell'art. 15 della Legge fondamentale che, da un lato, sancisce l'inviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni, dall'altro prevede eventuali limitazioni "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge". Nel precetto costituzionale trovano dunque protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e riservatezza delle comunicazioni, connaturale ai diritti della personalità riconosciuti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, pure oggetto di protezione costituzionale. Nell'esaminare una questione di legittimità dell'art. 226, ult. co., del previgente codice di rito la Corte Costituzionale, con sentenza 4/6 aprile 1973 n. 34, ha tracciato le linee cui deve rispondere, per conformarsi ai precetti della Legge fondamentale, la normativa in materia di intercettazioni (insegnamento poi ribadito in altre successive pronunce). L'intercettazione deve attuarsi sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria su autorizzazione motivata del giudice, tenuto a scrupoloso bilanciamento fra i due interessi costituzionalmente protetti all'art. 15. Per assicurare l'effettività del controllo e prevenire abusi sono poi richieste ulteriori garanzie di natura tecnica, relative agli impianti ed ai servizi;
infine, è necessario garantire il controllo sulla legittimità del provvedimento autorizzativo e stabilire i limiti dell'utilizzabilità nel processo del materiale raccolto attraverso le intercettazioni. Pertanto, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni è subordinata al rigoroso rispetto delle dette garanzie, aventi tutte pari valenza e finalizzate a realizzare "anche di fatto" il controllo dell'autorità giudiziaria onde assicurare che si proceda alle sole intercettazioni autorizzate, nei limiti dell'autorizzazione e con modalità tali da non consentire elusioni ed abusi
Il Codice di rito del 1988 ha inteso uniformarsi a tali direttive, stabilendo (artt. 266 - 267) determinate categorie di reati che, soli, consentono l'intercettazione, comunque ammessa, su autorizzazione o, in caso d'urgenza, su convalida del G.I.P, esclusivamente in presenza di gravi indizi ed a condizione che tale mezzo di indagine sia assolutamente indispensabile ai fini investigativi;
requisiti poi attenuati, per i soli delitti di criminalità organizzata o di minaccia, dall'art. 13 D.L. 13.5.1991 n.152, che prevede l'autorizzazione a intercettare sulla semplice base di sufficienti indizi e della necessità per lo svolgimento delle indagini. Quanto alle garanzie di ordine tecnico contro abusi da parte degli operatori, l'art. 268 al co. 1 prevede la registrazione e verbalizzazione delle comunicazioni intercettate e al co. 3 prescrive che le operazioni siano effettuate esclusivamente mediante impianti installati presso le Procure della Repubblica;
soltanto nel caso che questi risultino insufficienti o inidonei, concorrendo eccezionali ragioni d'urgenza il P.M. (quale organo deputato, ex art. 267, co. 4, all'esecuzione delle operazioni, ed al controllo del personale di P.G. eventualmente delegato) può disporre che si provveda mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla P.G. "con provvedimento motivato".
Il successivo art. 271 vieta poi l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, co. 1 e 3 e prescrive "in ogni stato e grado del processo" la distruzione della relativa documentazione, salvo che costituisca corpo di reato. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma dell'art. 271 C.P.P. (prevalente, in quanto speciale, su quella del precedente art. 191) dà sempre luogo ad una inutilizzabilità deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni fase del procedimento;
infatti, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stadio processuale. Non è quindi concepibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione (Cass., Sez. Un., 31.5.1996, P.M. in proc. Monteleone e altro;
5.3.1997, Glicora ed altri).
Infine, ove i risultati delle operazioni eseguite siano rilevanti nell'ambito di un procedimento diverso da quello nel quale è stata disposta l'intercettazione, l'art. 270, co. 1, C.P.P. ne consente l'utilizzazione solo quando risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Tali disposizioni, dettate per l'ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di tele comunicazione, sono estese alle conversazioni "tra presenti" - c.d. intercettazioni ambientali - (con l'ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l'attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (art. 266, co. 2, e 266 bis C.P.P.). In tali ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le Procure della Repubblica.
Alla luce dei principi sopra indicati le doglianze formulate nell'interesse del IS, del TO e del MO AT si rivelano infondate. La difesa del IS deduce anzitutto carenza di potere del P.M. che aveva disposto l'intercettazione in via d'urgenza, trattandosi di provvedimento emesso in ordine a reato di criminalità organizzata ai sensi della speciale disposizione dell'art. 13 D.L. n.152/1991. Questa, pur prevedendo per l'autorizzazione del giudice requisiti meno rigorosi di quelli imposti dalla normativa generale, non fa cenno alla facoltà del P.M. di provvedere autonomamente - salvo convalida in caso di urgenza;
tale ultima condizione mancherebbe comunque nel caso di specie, ne' al momento era in atto, nella privata dimora ove doveva svolgersi l'ascolto, alcuna attività criminosa. Vi sarebbe inoltre carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi. L'interpretazione dell'art. 13 D.L. n. 152/1991 data dal ricorrente è manifestamente errata. La norma, che mira ad ampliare le possibilità di intercettazione per reati particolarmente insidiosi e pericolosi, non ha certamente soppresso riguardo ad essi la facoltà di intervento in via d'urgenza, conferita in generale dall'art. 267 C.P.P. al P.M.; semmai, non formulando specifiche previsioni in proposito, ha implicitamente mantenuto i suoi poteri nei limiti della disciplina codicistica, consentendo soltanto al giudice di valutare con minor rigore i presupposti dell'intercettazione. Quanto alle ulteriori doglianze, sul decreto del P.M., è superflua una dettagliata disamina poiché esse sono comunque superate dalla tempestiva convalida intervenuta prima dell'inizio delle operazioni;
ciò in base al letterale tenore dell'art. 267, Co. 2, C.P.P., che prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione solo in mancanza di tempestiva convalida, atto che costituisce non già sanatoria, ma necessaria integrazione del precedente (cfr. Cass., Sez. II, 25.3.1995, Seminara e altri) e soprattutto perché è irrilevante la fase anteriore all'inizio effettivo delle operazioni, durante la quale non si è ancora verificata la lesione della libertà e segretezza delle comunicazioni ne' può avere effetto la sanzione processuale apprestata dal legislatore (che investe non la validità di atti, ma i risultati dell'attività compiuta - cfr. Cass., Sez. I, ud. 7.10.1997, Bonavota e altri), mentre ciò che rileva è il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei confliggenti interessi di rilevanza costituzionale.
Le ulteriori doglianze, che investono la motivazione del provvedimento di convalida, riguardano anzitutto il riferimento in esso contenuto ad anteriori intercettazioni già autorizzate, che dovrebbero considerarsi "inesistenti" (TO) o inutilizzabili perché disposte in diversi procedimenti, senza verifica ai sensi dell'art. 270, co. 1 C.P.P. circa l'assoluta necessità di acquisirle. In proposito (e salvo quanto in seguito si dirà circa la corretta individuazione dei "procedimenti diversi") è stato peraltro ormai ampiamente chiarito che i limiti imposti da detta norma riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non precludono la possibilità di dedurre dalle intercettazioni disposte in altro procedimento notizie di nuovi reati, quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie (cfr. Corte Cost.11/23.7.1991 n. 366; Cass., Sez. VI, 4.9.1996, P.M. in proc. Sindoni).
Il decreto del G.I.P. sarebbe comunque, secondo i ricorrenti, carente di motivazione circa gli indizi di reato, sia per avere fatto mero ed acritico riferimento al precedente provvedimento del P.M. e ad informative della polizia giudiziaria già da questo richiamate (che peraltro formulavano solo generici sospetti a carico del TO, nei confronti del quale era disposta l'intercettazione) sia perché le informative non erano soggette a deposito e potevano venire a conoscenza della difesa, con il fascicolo del P.M., solo dopo il rinvio a giudizio. Sotto il primo aspetto la doglianza è infondata, poiché, come rilevato al punto precedente, G.I.P. ha specificamente ed autonomamente individuato le fonti indiziarie, facendo riferimento anche a propri precedenti provvedimenti non menzionati dal F.M.. D'altra parte, non è necessario che la motivazione del provvedimento sia analitica, purché indichi espressamente le fonti degli elementi indiziari (che possono essere costituite anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari, o finanche da informazioni "confidenziali" - cfr. Cass., Sez. IV, 24.10.1996, Artan Sain e altri) e ne rilevi l'idoneità a configurare un quadro complessivo di sufficiente gravità (Cass., Sez. II, 26.9.1996, P.M. e Amendola). Nè può dirsi che i constatati contatti e la frequentazione d4 soggetti già fortemente indiziati di coinvolgimento nel traffico illecito di stupefacenti, che solevano riunirsi nell'abitazione del TO in occasione dei permessi a questi concessi (elementi menzionati nelle informative in questione) non integrassero un quadro indiziario di sufficiente gravità, anche a prescindere dall'esatta osservazione della sentenza impugnata secondo la quale gli indizi richiesti dalla normativa vigente non devono necessariamente riguardare, in via esclusiva, la persona le cui comunicazioni saranno, a fine di indagine, intercettate (cfr. Cass., Sez. I, 30.9.1996, P.M. e Corona). Insussistente è anche l'ulteriore profilo di illegittimità denunciato dalla difesa del IS, secondo la quale i provvedimenti del P.M. e del G.I.P. non avrebbero potuto fare sintetico riferimento al contenuto di informative non poste a disposizione della difesa attraverso il deposito in segreteria, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, nelle forme previste dall'art. 268, co. 4 - 6, C.P.P.. Tale deposito, che può del resto essere differito sino alla conclusione delle indagini (co. 5 dell'art. citato) non dà luogo, in caso di omissione, ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità, non prevista dalla legge (Cass., Sez. I, 17.6.1993, Vicenti;
Sez. VI 30.08.1993, Chianale) e d'altra parte gli atti in questione, come rilevato dalla sentenza impugnata, sono stati posti a disposizione delle parti, in quanto contenuti nel fascicolo del P.M., con la richiesta di citazione a giudizio.
La difesa del IS deduce l'inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni sotto l'ulteriore a profilo che l'ascolto è avvenuto tramite una postazione mobile collocata dalla polizia nei pressi dell'abitazione del TO, senza il formale provvedimento prescritto dall'art. 268, co. 3, C.P.P. in caso di esecuzione delle operazioni mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica. Va in proposito osservato che il decreto con il quale fu disposta l'intercettazione prevedeva il collocamento di una microspia nell'apparecchio telefonico in uso al TO;
si trattava quindi di modalità che consentiva l'ascolto delle conversazioni tra presenti e anche delle telefonate in arrivo o in partenza, sempre con mezzi tipici dell'intercettazione ambientale. Pertanto, come già anticipato nell'esporre i principi generali della materia, la prevista modalità escludeva "ex se" l'esecuzione tramite gli impianti in dotazione alla Procura, ne' occorrevano ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 268, co. 3, C.P.P., le cui previsioni non possono riferirsi alle intercettazioni di tipo ambientale, tecnicamente realizzabili soltanto a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora (Cass., Sez. I, 28.9.1996, Verza;
Sez. VI 4.3.1997, Pacini Battaglia). Infine, la difesa del IS sostiene che le risultanze delle intercettazioni presso il TO erano state acquisite in altro procedimento, come desumibile dalla diversità del numero di registro delle notizie di reato riportato sul- provvedimento che le aveva disposte rispetto a quello del fascicolo dibattimentale. Esse non potevano, perciò, essere utilizzate nel presente giudizio senza verifica e puntuale motivazione in ordine, ai presupposti richiesti dall'art. 270, co. 1, C.P.P.. Il dato formale su cui si fonda la tesi difensiva è in sè assai debole poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, nel giudizio sono confluiti spezzoni di numerose indagini, attraverso stralci e riunioni, sicché scarso significato deve attribuirsi al numero di registro attribuito al singolo atto. In ogni caso, la "diversità del procedimento che, ai sensi dell'art.270 C.P.P., limita l'utilizzabilità delle intercettazioni assume,
per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione della notizia di reato;
la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto - reato in relazione al quale il P.M. e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (Cass., Sez. VI, 10.2.1996, Pulvirenti e altri) e quelle ad esso strettamente collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, anche se relative a diversi reati (Cass., Sez., VI, 21.9.1994, Rizzo e altro;
4.03.1997, Pacini Battaglia). Nel caso di specie l'intercettazione, come già rilevato, era rivolta ad accertare i collegamenti di soggetti già indiziati quali partecipi ed organizzatori di un ingente traffico di stupefacenti, e fra costoro e il TO, nonché il coinvolgimento di quest'ultimo nella detta attività, per la quale fra l'altro il suo nome veniva contestualmente iscritto nel registro delle notizie di reato. Non vi sono quindi i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 270 C.P.P.. Passando all'esame delle altre questioni sollevate con i ricorsi, va anzitutto esaminato il gravame del P.M. che, nel dedurre vizi di motivazione, prospetta un'alternativa interpretazione degli elementi probatori presi in considerazione dalla sentenza impugnata. In proposito vanno richiamati i principi, ripetutamente affermati da questa Corte, che regolano il sindacato del giudice di legittimità. La verifica che la Corte di Cassazione, in forza dell'art. 606, co. 1 lett e), C.P.P., è abilitata a compiere sulla correttezza e completezza della motivazione riguarda la congruità logica e l'interna coerenza dell'apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata e non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. La Corte suprema non è quindi legittimata a controllare la rispondenza alle risultanze processuali e l'adeguatezza in concreto delle scelte operate, nell'ambito delle sue esclusive attribuzioni, dal giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, ma soltanto a riscontrare l'esistenza di una reale e non apparente struttura motivazionale, completa e logicamente coerente con il materiale probatorio valutato. Esclusa pertanto una "rilettura" degli elementi di fatta posti a fondamento della decisione impugnata, non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 29.1.1996, Clarke;
23.2.1996, P.G., Fachini altri;
22.10.1996, Di FR;
2.7.1997, Dessimone altri). Alla luce di tali considerazioni non merita accoglimento il ricorso del P.M., che appunto tende ad ottenere un diverso apprezzamento degli elementi considerati, e non illogicamente valutati nei termini già in premessa esposti, dalla Corte di merito nel pronunciare l'assoluzione di MO NI e IO. Quanto al gravame proposto nell'interesse del IS in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R.
9.10.1990 n.309, esso, in sostanza, si fonda sulla carenza dei presupposti che consentono di configurare il vincolo associativo. Va in proposito rilevato che il delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico illecito di stupefacenti implica un patto fra almeno tre persone, con ripartizione di compiti tra gli associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati di questo tipo e predisposizione di una struttura organizzativa almeno rudimentale, atta a fornire stabile supporto alle singole deliberazioni criminose. Tale organizzazione deve raggiungere il minimo di efficienza necessario per operare validamente e concretare pericolo per l'ordine pubblico;
superata la fase di precostituzione si inizia la consumazione del reato, a carattere permanente (Cass., Sez. I, 3.02.1993, P.G. in proc. Messina e altri). Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, e può costituirsi anche di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune;
ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati - scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile (Cass., Sez. VI, 19.7.1995, Valente e altri). Alla luce di tali principi si rivelano infondate le censure mosse alla sentenza impugnata, che ha correttamente affermato la possibilità di un patto associativo non espresso e, in base al diretto interessamento del IS nella gestione di affari e nella riscossione di crediti della "batteria Bambi", nonché alla sua esplicita menzione, nel corso delle conversazioni intercettate, del legame intercorso, poi disciolto ma protrattosi per alcuni mesi (dicembre 1990 - aprile 1991) ha logicamente concluso (in maniera chiara e non perplessa, nonostante i rilievi, di natura puramente terminologica, formulati con l'impugnazione) per un inserimento nel sodalizio, e non per un mero rapporto di fornitura occasionale;
quanto alla struttura organizzativa, è sufficiente a concretarla la distinzione dei ruoli e 1 a menzionata esistenza (ricavata dalle dichiarazioni degli altri associati) di un fondo comune. Circa l'imputazione relativa ai singoli episodi di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti la motivazione della Corte distrettuale, contrariamente a quanto affermato con il gravame, è perfettamente adeguata e logica, nei termini in premessa esposti e tenendo conto dell'integrazione tra le varie fonti di prova già operata in ordine all'altro addebito.
Quanto alle impugnazioni proposte nell'interesse del TO, in base ai principi già esposti non possono essere utilmente prospettate nel giudizio di legittimità le questioni relative alla qualità della registrazione delle intercettazioni ed alla spontaneità e credibilità del loro contenuto, su cui ha ampiamente e senza evidenti vizi logici motivato il giudice di merito. Neppure inadeguate o incongrue sono le argomentazioni della sentenza impugnata circa la collocazione temporale delle riferite cessioni di stupefacente dal MO AT a certo IN con la mediazione del TO. L'ipotesi che i relativi contatti siano stati presi interamente in carcere (ove, ma alla diversa epoca della conversazione intercettata, all'acquirente risulterebbe ristretto) è ragionevolmente apparsa poco verosimile, e i permessi ottenuti dal ricorrente risalgono per la massima parte ad un momento successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n.309/1990, coincidente con l'accertata attività di spaccio svolta dal MO (argomento non scalfito dalla congetturale retrodatazione di tale attività formulata con il gravame).
In ordine alle doglianze formulate nell'interesse del MO AT quanto alle cessioni di stupefacente al AS, va anzitutto rilevato che le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'intrinseca attendibilità dell'acquirente sono esenti da manifesti vizi logici o violazioni delle regole di valutazione;
il riferimento alle risultanze di altro processo, che aveva dimostrato il coinvolgimento del AS, in posizione non marginale, nel traffico di droga è tutt'altro che arbitrario o volto a trasferire indebitamente nel presente giudizio la valutazione altrove espressa, in quanto avvalora la credibilità di un soggetto che, per la diretta conoscenza dell'ambiente, possedeva indubbiamente un serio e specifico patrimonio conoscitivo. Gli elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie, ritualmente acquisite mediante l'esame dibattimentale e quindi pienamente utilizzabili anche nel vigore della L. n.267/1997, sono stati individuati in via secondaria nelle conversazioni fra terzi intercettate presso l'abitazione del TO (che, pur non riguardando lo specifico episodio, ma altri collegati - ad es., le cessioni al "IN" - ben possono essere valutati come riscontro - cfr. Cass., Sez. V, 14.7.1995, Manca). Il principale elemento esterno di conferma è tuttavia indicato nelle dichiarazioni rese in più occasioni nel corso delle indagini da LL AN, moglie del AS, acquisite, ai sensi della normativa previgente alla L. n.267/1997, a seguito del suo rifiuto di sottoporsi all'esame dibattimentale. il gravame investe anzitutto l'idoneità di tali dichiarazioni a fornire riscontro alle affermazioni del AS sotto il profilo della mancanza di autonomia;
la donna, infatti, non riferirebbe altro che notizie apprese dal marito. Ciò non risponde peraltro alle risultanze processuali esposte in sentenza, ove si fa cenno a circostanze direttamente note alla dichiarante (consegna al MO del prezzo di una fornitura di eroina presso l'abitazione di tal Vallefuoco Giannina, personalmente eseguita). Il giudice "a quo" ha fatto dunque corretta applicazione delle regole processuali proprie del procedimento di acquisizione e di valutazione della prova, dettato dalla disciplina codicistica vigente all'epoca dello svolgimento del giudizio di merito (artt. 513, co. 2, 514, co. 1, 515, 526, 192, co. 3, C.P.P.). Nelle more del giudizio di cassazione è peraltro intervenuta la novella legislativa di cui alla L. 267/1997, recante modifica delle disposizioni del codice in tema di valutazione delle prove, entrata in vigore il 12.08.1997 (art. 7) che, nel sostituire le disposizioni processuali degli artt. 513 e 514 (artt. 1 e 2) ha espressamente sancito, tra l'altro, il divieto di lettura - e conseguentemente di allegazione al fascicolo per il dibattimento ex art. 115 e di utilizzazione probatoria ai fini della deliberazione ex art. 526 - dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso, la quale si avvalga della facoltà di non rispondere, senza "l'accordo delle parti". La nuova legge reca peraltro una espressa disciplina intertemporale - quanto al nuovo regime di acquisizione e valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni predibattimentali in questione - per i procedimenti penali "in corso", mediante la norma transitoria dell'art.
6. In particolare, nel giudizio di primo grado, se è stata disposta la lettura "nei confronti di altri senza il loro consenso" dei verbali delle suddette dichiarazioni alla stregua del previgente art. 513, "ove le parti lo richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame" (co. 2); se è in corso il giudizio di appello o il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, salve le preclusioni derivanti dal giudicato e nei limiti della "cognizione devoluta" e della necessità di utilizzare quelle dichiarazioni "per la decisione sul punto", su richiesta della parte interessata è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per la citazione e il nuovo esame di coloro che avevano reso tali dichiarazioni (co. 3 e 4) Così garantito il recupero del contraddittorio nella formazione della prova mediante la riapertura dell'istruzione dibattimentale, la medesima norma transitoria (co. 5) detta la regola di utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni precedentemente rese e di cui era stata data lettura nel vigore dell'art. 513 nel suo testo anteriore, qualora il dichiarante ulteriormente si avvalga della facoltà di non rispondere o non si presenti: esse in tanto possono essere valutate "come prova dei fatti affermati", in quanto la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, con esclusione però di altre dichiarazioni pure predibattimentali, non sottoposte a verifica nel giudizio e di cui sia stata data lettura ai sensi del previgente art. 513.
Con i nuovi motivi depositati dalla difesa del MO si afferma che tale disciplina transitoria dovrebbe trovare immediata applicazione al giudizio di legittimità in corso, sebbene non espressamente menzionato dall'art. 6 L. n.267/97, in quanto necessario presupposto del giudizio di rinvio contemplato dalla norma. Il materiale probatorio acquisito secondo le previgenti disposizioni, pur legittimamente inserito nel fascicolo dibattimentale (secondo il principio "tempus regit actum" che regola la successione di leggi processuali) dovrebbe essere valutato alla stregua della normativa sopravvenuta, e non potrebbe quindi essere utilizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità; ne conseguirebbe la necessità dell'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuova valutazione del quadro probatorio secondo la disciplina ora applicabile. Benché l'inutilizzabilità della prova non sia stata denunciata con gli originari motivi di gravame, trattandosi di questione di diritto emersa solo a seguito di modificazioni legislative intervenute dopo il giudizio di merito la cognizione di questa Corte è in linea di principio assicurata dalla disposizione del co. 2 dell'art. 609 C.P.P., che impone al giudice di legittimità di decidere sulle doglianze la cui deduzione in grado di appello non sarebbe stata possibile (Cass., Sez. I, 3.10.1997, Cascino). Peraltro, la questione proposta è in concreto irrilevante nel caso di specie. Come si è visto, l'art. 6, co. 5 L. n. 267/1997 non prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, acquisite in base al previgente art. 513 C.P.P. e non confermate nel dibattimento ma, in deroga all'art. 192,
co. 3, restringe l'ambito dei possibili elementi da valutare congiuntamente, escludendone altre convergenti dichiarazioni acquisite con identiche modalità. Ora, il giudice di merito ha valutato le dichiarazioni della LL unitamente a quelle rese dal marito dibattimento e alle risultanze delle intercettazioni, elementi entrambi perfettamente e immediatamente utilizzabili anche secondo la nuova normativa. Perciò, ammessa l'applicabilità dell'art. 6, co. 5, L. n.267/1997, risulterebbe pienamente osservato il criterio di valutazione della prova ivi sancito;
ne' può sostenersi che il giudice di legittimità dovrebbe comunque rinviare gli atti affinché venisse disposta una nuova citazione della LL, esulando dai suoi poteri quello di disporre la regressione del processo alla fase di merito al solo scopo di riaprire l'istruttoria dibattimentale, senza censure sulla legittimità del criterio valutativo adottato (e che dovrebbe nuovamente essere seguito in sede di rinvio).
L'irrilevanza nel giudizio della questione sollevata dalla difesa rende superfluo l'esame dell'istanza di rimessione alle sezioni unite e dell'eccezione di illegittimità costituzionale del co. 4 dell'art. 6 L. n. 267/1997. È invece rilevante l'eccezione relativa agli artt. 513, nel testo previgente, e 210, co. 4, C.P.P., sollevata con riferimento ai principi di ragionevolezza e garanzia della difesa in giudizio sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché all'art. 6, co. 3 lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva nello Stato con L.
4.01.1955 n.8411 (questione che può ritenersi implicitamente estesa, nell'ottica del ricorrente, al co. 5 dello stesso art. 6 L. n.267/1997, in quanto consente una residua, seppur limitata,
utilizzabilità di dichiarazioni acquisite fuori del contraddittorio delle parti). Trattasi, peraltro, di eccezione già proposta negli stessi termini e ritenuta, per motivi che vanno condivisi e qui richiamati, manifestamente infondata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 2.7.1997, Dessimone e altri). Essa nasce in sostanza dall'affermazione che solo il contraddittorio consente una piena esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente ed internazionalmente garantito;
non tiene conto, peraltro, del più generale principio ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza 18.5.1992 n. 255 (dichiarativa di illegittimità, per contrasto l'art. 3 della Legge fondamentale, dell'art. 500 C.P.P., nel testo allora vigente, e della correlativa disposizione della legge delega, nella parte in cui non prevedevano l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese da testimoni), secondo il quale "fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità". Pertanto, pur avendo il legislatore prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente a tale esigenza, deve tuttavia considerarsi immanente al sistema processuale, accanto al principio dell'oralità, quello della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili in contraddittorio. Il previgente art. 513 C.P.P. e il co. 5 dell'art. 6 L. n.267/1997 valgono appunto ad assicurare il recupero di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tal sede, con un meccanismo del tutto analogo a quello tuttora previsto dal già menzionato art. 500, co. 2 bis e seguenti, nel caso di rifiuto di rispondere da parte del teste. Neppure l'art. 210, co. 1 e 4, C.P.P., consentendo "alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti del quali si procede o si è proceduto separatamente", facoltà di non rispondere all'esame dibattimentale, contrasta con gli invocati parametri costituzionali o con la convenzione dei diritti dell'uomo. Questa, in particolare, prevede il diritto dell'incolpato di interrogare o far interrogare in contraddittorio "i testimoni", e non già persone che, stante il vincolo della connessione esistente fra i fatti loro attribuiti e quelli oggetto di esame, verrebbero obbligate, in violazione del diritto alla difesa riconosciuto anche in sede, internazionale, a deporre, su proprie responsabilità e che d'altra parte, proprio per tale loro posizione, ove accettino di rispondere, sono in ogni caso considerati fonte sospetta e non utilizzabile nei confronti di terzi se non in presenza di elementi esterni e indipendenti di conferma.
Per ciò che riguarda l'altra imputazione, comprendente le cessioni di droga del MO al "IN" menzionate nel corso delle conversazioni fra terzi intercettate nella casa del TO, va rilevato che gli elementi così raccolti non equivalgono a dichiarazioni rese nel procedimento da persone indagate o imputate di reati connessi o collegati e non soggiacciono alle regole di valutazione di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 192 C.P.P.; essi possono invece costituire prova diretta della colpevolezza dell'imputato anche indipendentemente da riscontri esterni, purché risultino attendibili, inequivoci e non contrastanti tra loro e con altri dati o elementi certi (cfr. Cass., Sez. VI, 30.1.1992, Russo). Nel caso di specie la Corte distrettuale, riconosciute tali caratteristiche, ha valutato come ulteriori elementi di conferma altri e più generici indizi emergenti dalle stesse intercettazioni e le dichiarazioni rese ex art. 210 C.P.P. dal OR che, pur riferendosi ad episodi diversi (ma riferiti al MO, inquadrabili nello individualmente stesso contesto e nell'ambito del medesimo disegno criminoso) potevano essere, per tale collegamento, utilizzate, come prima ricordato, quale vero e proprio riscontro. Quanto poi all'intrinseca attendibilità del OR in ordine agli specifici fatti riferiti, il giudice di merito ha esaurientemente motivato nei termini in premessa riferiti.
Infondate sono altresì le doglianze del TO, e del MO in ordine al diniego delle attenuanti generiche e quelle del ZA, dello stesso TO e del ZZ in ordine al trattamento sanzionatorio, punti sui quali la sentenza impugnata ha correttamente e adeguatamente motivato con riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 C.P. ritenuti rilevanti. Il reato ascritto al LI è estinto per morte del reo. Gli altri ricorsi, per le considerazioni sopra dettagliatamente esposte, vanno respinti, siccome infondati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di LI GI ai sensi degli artt. 150 C.P. e 69 C.P.P. per morte sopravvenuta del reo;
rigetta il ricorso del Procuratore Generale e tutti gli altri ricorsi e condanna tutte le parti private al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1998