Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
È incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione del giudice del merito che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle mansioni effettivamente svolte, ritenga le medesime di natura operaia anziché impiegatizia, per la prevalenza in esse degli elementi attinenti al solo processo produttivo invece che degli elementi della cooperazione al processo-tecnico amministrativo dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Bruno D'EL - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR GI, PA IZ, CA EL, SE LF, NI EN, LD SS, LI, SE, AN BR, AQ IA, ER RI GI, DD NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SE VACIRCA, che li rappresenta e difende, giustà procura notar EL ALCINI di TERNI rep. n. 99250 del 12/12/97 e del 18/12/97;
- ricorrente -
contro
TERNI ACCIAI SPECIALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in, persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avvocato GIUSEPPE RUBINO, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato Furio Tartaglia che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mattia Persiani giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/95 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 25/02/95 R.G.N. 7340/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato PERSIANI e TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con distinti ricorsi, notificati rispettivamente il 6 dicembre 1985 e l'11 gennaio 1986, IN VE ed altri ventuno litisconsorti nonché AN BB, tutti quali dipendenti della (allora) Terminoss Acciai Inossidabili s.p.a. con mansioni di c.d. "osservatore metallurgico", ed inquadrati nella quinta categoria operai prevista per il contratto collettivo di lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica, convenivano la suddetta società dinanzi al Pretore di Terni deducendo che - in relazione al valore, all'autonomia decisionale ed all'assunzione di responsabilità, connesse all'attività lavorativa svolta - avevano diritto al riconoscimento del sesto livello della categoria impiegatizia del suddetto contratto. Chiedevano, pertanto, che fosse riconosciuto loro il diritto all'inquadramento nel sesto livello con le conseguenziali differenze retributive a partire dalle date in cui ciascuno di essi aveva iniziato a svolgere le mansioni di "osservatore metallurgico".
Sostenevano ancora i ricorrenti che sussistevano, comunque, le condizioni generali per l'inquadramento nella categoria impiegatizia secondo i criteri previsti per legge ( art. 2095 c.c.; art. 95 disp. att. c.c. ; art. 1 r.d. l. 13 novembre 1924 n. 1825, conv. in l. 18 marzo 1926 n. 562), perché le loro mansioni si concretizzavano in una attività sostitutiva ed integrativa di quella dell'imprenditore, inerendo al "processo organizzativo e tecnico - amministrativo dell'impresa".
Dopo la costituzione della società e l'espletamento delle necessarie indagini istruttorie, il Pretore di Terni con sentenza del 5 dicembre 1987 accoglieva le domande attrici e dichiarava il diritto dei ricorrenti, con le rispettive decorrenze dagli stessi indicate, all'inquadramento nel sesto livello impiegatizio previsto dall'accordo sindacale aziendale del 14 dicembre 1972 e, per l'effetto, condannava la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, delle differenze retributive loro spettanti ( da liquidarsi nel prosieguo del giudizio) .
La s.p.a. Terni Acciai Speciali in liquidazione (quale successore della s.p.a. Terminoss Acciai Inossidabili) con atto depositato in data 3 dicembre 1988 impugnava la suddetta decisione ed il Tribunale di Terni con sentenza del 9 marzo 1990, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingeva la domande dei ricorrenti volte al riconoscimento di un livello superiore nella classificazione unica del personale, confermando invece l'impugnata sentenza in relazione all'inquadramento dei lavoratori nella categoria impiegatizia. A tale riguardo il Tribunale osservava che la qualifica impiegatizia doveva riconoscersi sulla base della legge sull'impiego privato ( r.d.l. n.1825/1924, convertito nella l. n. 562/1926) alla quale faceva implicito riferimento anche il c.c.n.l. del 23 ottobre 1959, avente efficacia erga omnes a seguito del suo recepimento nel d.p.r. n. 566 del 2 gennaio 1962. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società in liquidazione, lamentando che il giudice d'appello aveva confermato la declaratoria della qualifica impiegatizia dei lavoratori. Costoro, a loro volta, spiegavano ricorso incidentale chiedendo, invece, la cassazione della pronunzia del Tribunale di Terni nella parte in cui aveva escluso il loro diritto ad essere inquadrati nel sesto livello impiegatizio previsto nell'accordo sindacale aziendale Terminoss del 14 dicembre 1972.
La Corte di Cassazione con sentenza del 18 dicembre 1992 n. 13387, rigettava il primo motivo del ricorso della società ed accoglieva invece il secondo e terzo motivo dello stesso ricorso, dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali dei dipendenti. Cassava, conseguentemente, la sentenza del Tribunale di Terni, rinviando la causa per un nuovo esame al Tribunale di Perugia, che con sentenza del 25 gennaio 1995 riformava integralmente la decisione del primo giudice rigettando integralmente le domande proposte dai lavoratori. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale di Perugia osservava che i giudici di legittimità avevano cassato la sentenza del Tribunale di Terni - nella parte in cui aveva accolto la domanda dei lavoratori di inquadramento nella categoria impiegatizia - perché il giudice d'appello era incorso in un errore giuridico nel ritenere applicabile la contrattazione collettiva nazionale. Da tale statuizione e da quella conseguenziale di assorbimento dei ricorsi incidentali dei lavoratori derivava che in sede di giudizio di rinvio dovevano essere esaminate sia l'istanza di inquadramento nella categoria impiegatizia sia quella relativa alla classificazione nel sesto livello.
Le domande dei dipendenti, in conclusione, dovevano essere valutate non soltanto nel punto relativo all'individuazione della disciplina legale o collettiva applicabile, ma anche in quello relativo alle effettive mansioni assegnate ai ricorrenti.
In relazione alla domanda di riconoscimento del sesto livello doveva farsi riferimento per la sua valutazione all'inquadramento unico di cui al contratto collettivo a livello aziendale , che conteneva apposite "Declaratorie generali di livello ed esemplificazioni dei profili professionali caratteristici di ciascun livello", cui aveva fatto seguito una intesa attuativa del 17 settembre 1973 che aveva previsto un elenco delle posizioni concordate, diretto ad individuare le posizioni di lavoro presenti nell'azienda inquadrandole in complessivi otto livelli di impiegati, categorie speciali ed operai. Tutti i contratti collettivi nazionali, succedutisi nel tempo, avevano poi con una specifica clausola inteso salvaguardare "gli inquadramenti unici aziendali", in particolare per quanto atteneva al numero dei livelli ed ai diversi criteri per l'inquadramento del personale nei vari livelli, sicché non poteva in alcun modo dubitarsi dell'applicazione del contratto aziendale del 14 dicembre 1972.
Orbene, l'impresa aveva correttamente attribuito ai lavoratori ricorrenti il quinto livello ( operai) secondo l'anzidetto elenco delle posizioni concordate, che - nell'ambito dell'intero settore "Controlli ed Ispezioni" (MET/REP), uno dei settori in cui si divideva il Servizio Metallurgico (MET) - includeva gli "osservatori metallurgici" nei livelli dal terzo al quinto( evidentemente in relazione alle diverse capacità professionali progressivamente acquisite secondo l'esperienza al lavoro) e prevedeva, poi, le posizioni di lavoro superiore, tutte impiegatizie, "dell'aiuto metallurgista" ( settimo livello secondo la società ma già sesto secondo l'elenco delle posizioni), del "metallurgista" ( settimo livello), del capo (metallurgista settore) ispezioni e controlli (ottavo livello), e del suo vice( anche esso ottavo livello), ed infine includeva al vertice dell'intero servizio il capo del servizio metallurgico ed il vice capo servizio già ottavo livello impiegatizio secondo l'elenco).
I ricorrenti non contestavano di fatto le mansioni di lavoro loro assegnate ma solo rivendicavano il loro diritto al livello superiore ( o nella categoria impiegatizia). Ma ostava all'accoglimento di tale richiesta il carattere vincolante (quanto all'inquadramento nel livello) dell'elenco delle posizioni di lavoro concordate(facente parte - come visto - del contratto aziendale del 14 dicembre 1972), che includeva la posizione dell'"osservatore metallurgico" nei livelli tra il terzo ed il quinto. Nè per andare in contrario avviso valeva addurre, come aveva ritenuto il Pretore, la nullità dell'intesa in questione per contrasto con l'art. 2103 c.c., atteso che l'elenco delle posizioni aveva riguardo a condizioni di lavoro astratto, non riferibile cioè a questo o a quel lavoratore, e non era, in altri termini, un insieme di patti individuali ma un accordo impegnativo per le parti sociali. Ragione questa per cui l'intesa in questione non necessitava neanche di un mandato ad hoc da parte dei singoli lavoratori, essendo le organizzazioni sindacali legittimate da sole alla stipula di detta intesa.
Precisava ancora il Tribunale di Perugia che le mansioni dei ricorrenti andavano ricondotte al profilo professionale, costituente esemplificazione del quinto livello del contratto aziendale, che riguardava i "lavoratori che hanno una conoscenza completa dei cicli di produzione e sono in grado di operare in condizione di autonomia operativa su tutte le fasi del ciclo, effettuando ispezioni, riclassificazioni, modifiche ai cicli standard e rilevazioni qualitative di ogni tipo, collaborando con gli operatori degli impianti alla eliminazione dei difetti". I ricorrenti, infatti, effettuavano "ispezioni" e riqualificazioni ("riclassificazioni") del materiale oggetto dell'attività produttiva e prendevano in considerazione decisioni che potevano comportare "modifiche al ciclo standard" in modo da evitare che il processo produttivo potesse concludersi con prodotti qualitativamente inaccettabili ("collaborando con gli operatori degli impianti alle eliminazione dei difetti"). Per i suddetti motivi i ricorrenti dovevano avere, sulla base delle previsioni contrattuali, una "conoscenza completa dei cicli di produzione" visto che potevano "operare ... su tutte la fasi del ciclo" ed il loro intervento avveniva "in condizioni di autonomia operativa", salvo naturalmente il controllo del superiore, che solo di fatto poteva mancare.
La posizione di lavoro in questione non risultava invece inquadrabile nel sesto livello del contratto aziendale, la cui declaratoria generale prevedeva "i lavoratori che svolgono con possibilità di scelta nei limiti dei programma, metodi, norme e procedure: a) attività tecniche o amministrative rilevanti per complessità e contenuto professionale;
b) attività di conduzione, coordinamento e controllo di importanti impianti, enti operativi, unità organizzative, richiedenti buone capacità tecnico professionali mediante lunga esperienza di lavoro e conoscenze acquisibili in istituti tecnici o conoscenze equivalenti".
Anche il richiamo operato dai ricorrenti al sesto livello del contratto collettivo nazionale del 1983 risultava privo di fondamento atteso che i ricorrenti stessi, che svolgevano la professione di base del settore "controlli ed ispezioni" non esercitavano alcune mansioni dell'invocato profilo ( relativo ai "lavoratori preposti al controllo nel turno delle attività relative all'esercizio di impianti o linee di trattamento per la produzione di laminati inossidabili secondo le prescrizioni qualitative"), per non essere in alcun modo ad essi assegnate mansioni di capoturno.
Per concludere, il Tribunale di Perugia affermava che doveva considerarsi fondato anche l'ulteriore motivo di appello della società con il quale la stessa aveva chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, venisse comunque rigettata la domanda di attribuzione della categoria impiegatizia anziché di quella operaia. Ed invero, come aveva affermato la Cassazione nella sentenza di rinvio, il richiamo che l'art. 2095 c.c. opera - per la determinazione del requisito di appartenenza alle categorie dei prestatori di lavoro (in particolare a quelle operaie ed impiegatizie) - alle leggi speciali risulta estensibile anche ai contratti collettivi postcorporativi in tutta l'ampiezza della tipologia, comprensiva di quelli aventi efficacia erga omnes e di quelli aziendali.
Alla luce di tale principio, l'interpretazione del contratto aziendale del 1972 e dell'elenco delle posizioni lavorative portava a ritenere che le parti sociali avevano inteso non certo costituire nuove categorie professionali ma dichiarare in maniera vincolante (e cioè accertare con effetti diretti) l'appartenenza alle categorie definite dalla legge sull'impiego privato delle diverse posizioni lavorative nell'azienda. Materia questa che ben poteva costituire oggetto del contratto aziendale pur in assenza di una delega del contratto nazionale, proprio per effetto del rinvio operato nei sensi innanzi indicati "alle norme corporative" dall'art. 2095 c.c. Il contratto aziendale in questione poteva, inoltre, derogare in peius a quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e la sua efficacia non era ostacolata neanche dal contratto collettivo di categoria del 23 ottobre 1959, cui era stata attribuita una portata erga omnes dal d.p.r. 2 gennaio 1962 n. 566 in attuazione della legge n. 741 del 1959. Detto contratto non conteneva alcuna formulazione dei criteri specifici per la determinazione della categoria impiegatizia ed operaia sicché trovava applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 95 disp. att. che, per la sua natura suppletiva, non ostava in alcun modo all'efficacia delle fonti collettive derogatorie rispetto alle leggi sull'impiego privato.
Comunque risultava in ogni caso privo di fondamento l'assunto circa la nullità dell'elenco delle posizioni concordate (costituente parte integrante dell'accordo aziendale del 14 dicembre 1972) per il mancato rispetto del contenuto delle categorie legali lavorative in quanto non poteva dubitarsi della qualificazione come operaia dell'osservatore metallurgico perché le ispezioni ed i rilevamenti dimensionali affidati ad essi, come le conseguenziali decisioni che influivano sullo svolgimento del processo produttivo, venivano tutti assunti all'interno del processo produttivo stesso e non riguardavano la sua organizzazione interna. Si trattava, infatti, di controlli e decisioni effettuati tutti in base a criteri minutamente predeterminati dall'impresa senza alcun margine apprezzabile di discrezionalità, compiti questi come tali estranei <alla funzione di controllo nel senso pregnante che può essere proprio dell'attività dell'imprenditore>.
Alla luce delle numerose argomentazioni esposte il Tribunale di Perugia giudicando, in sede di rinvio, sull'appello proposto dalla società Terni Acciai Speciali avverso la sentenza del Pretore di Terni del 15 ottobre 1987, in riforma della detta sentenza, rigettava integralmente le domande proposte dai lavoratori ricorrenti. Avverso tale decisione IN VE, NN IN e gli altri litisconsorti in epigrafe propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Terni Acciai Speciali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art.384 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché insufficienza di motivazione, lamentando che nella decisione impugnata manca completamente quell'analisi del testo della contrattazione collettiva nazionale che era stata richiesta in modo specifico quale premessa indispensabile per una corretta decisione della causa. In particolare sostengono i ricorrenti che i giudici di legittimità nella sentenza 12 dicembre 1992 n. 13387 avevano evidenziato la rilevanza, ai fini della decisione, dell'art. 4 della contrattazione collettiva nazionale di categoria del 20 aprile 1983, che non era stata presa in considerazione in alcun modo dal Tribunale di Perugia. Ed infatti il Tribunale non aveva esaminato, come invece avrebbe dovuto, la portata del richiamo effettuato dalla contrattazione collettiva agli inquadramenti stabiliti in sede aziendale " sulla base di un unico sistema di classificazione articolato su otto categorie professionali alle quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base" ( art. 1, comma 4, parte generale, Sezione III, contratto collettivo nazionale del 20 aprile 1983), al fine di stabilire attraverso detto esame se le clausole del contratto nazionale volte, appunto, alla salvaguardia dei summenzionati inquadramenti unici, avessero inteso convalidare unicamente tali inquadramenti, o avessero, con portata più ampia, finito per avallare anche eventuali atti della contrattazione aziendale relativi alla "attribuzione ... dei trattamenti specifici previsti per gli impiegati". La violazione dell'art. 384 c.p.c. aveva così comportato anche la violazione degli artt. 1362 e segg. C.C. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte ha più volte statuito che la cassa:
di una sentenza con riguardo all'interpretazine di norme contrattuali, ancorché pronunciata, oltre che per vizi di motivazione, anche per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, vincola il giudice di rinvio al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, traducendosi la ricerca della volontà contrattuale in una indagine di merito riservata, pur nel rispetto dei suindicati criteri, al giudice anzidetto( cfr. ex plurimis: Cass.24 febbraio 1998 n. 1970; Cass. 4 giugno 1994 n. 5418; Cass. 21
dicembre 1991 n. 13831); ed ha anche ribadito che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi egli infatti è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza e di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati( cfr. in questi sensi Cass. 28 ottobre 1997 n. 10598 cui adde Cass. 16 gennaio 1996 n. 308). Orbene, alla luce dei principi innanzi enunciati, non può dubitarsi che la impugnata sentenza non merita le critiche che le sono state mosse.
Va premesso che la sentenza di questa Corte del 18 dicembre 1992 n. 13387, accogliendo il secondo e terzo motivo del ricorso proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Terni ( con i quali si denunziavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 c.c. e dell'art. 95 disp. att. nonché violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo aziendale del 14 dicembre 1972 e dei contratti collettivi nazionali del 1973, del 1979 e del 1983), ha cassato tale sentenza affermando che il riferimento dell'art. 2095 c.c. alla contrattazione collettiva era operante per i contratti collettivi post-corporativi dovendo la lettura di detta disposizione essere data in modo totalmente svincolata dal tipo di ordinamento in cui era sorta e precisando altresì che quando i requisiti di appartenenza a ciascuna delle categorie c.d. legali sono fissati dalla normativa collettiva i criteri per l'inquadramento di determinate mansioni in dette categorie non possono non coincidere con quelli stabiliti dalla disciplina pattizia dei quali non è possibile neppure sindacare la congruità a meno che gli stessi non siano tali da sconvolgere la natura sostanziale delle categorie considerate.
La stessa sentenza di rinvio ha rimproverato al Tribunale di Terni di avere ritenuto che i contratti collettivi nazionali ostavano a che i contratti integrativi aziendali spiegassero la loro efficacia. Lo stesso Tribunale avrebbe dovuto, invece, procedere alla interpretazione secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. della clausola di salvaguardia degli inquadramenti unici aziendali contenuta nell'art. 4, parte generale, sez. III, del contratto collettivo nazionale del 1983 al fine di stabilire il significato e la portata del rinvio alla disciplina degli accordi aziendali e della sua rilevanza per la determinazione della natura impiegatizia delle mansioni dei lavoratori.
Orbene il Tribunale di Perugia in sede di rinvio si è attenuto scrupolosamente a quanto statuito dai giudici di legittimità. Ed invero, la sentenza impugnata ha tratto dalla corretta lettura dell'art. 2095 c.c. la conseguenza che per accertare le regole per l'inquadramento nelle c.d. categorie legali ben poteva farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nella contrattazione collettiva ivi compresa quella aziendale. Di poi, nel rispetto dello schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e nell'esercizio del potere di ricercare la volontà contrattuale delle parti sociali in una globale valutazione dei rapporti tra i diversi livelli di contrattazione, ha con coerenza logica e con una motivazione adeguata e corretta sul piano logico - giuridico concluso per la collocazione delle mansioni svolte dai ricorrenti in quelle operaie.
Più precisamente il Tribunale ha premesso che la questione della disciplina applicabile al caso di specie non può prescindere "dall'analisi della contrattazione collettiva a vario livello che interessa i rapporti di lavoro per cui è causa". Ha poi rilevato che il primo dei contratti collettivi nel periodo preso in considerazione dal Pretore quello (non efficace erga omnes) del 1970, non conteneva alcuna autonoma determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria operaia ed impiegatizia, mentre i contratti collettivi successivi ( quelli del 4 maggio 1973, dell'11 maggio 1976 e del 20 aprile 1983) facevano espresso richiamo per la determinazione dei requisiti in questione alla legge sull'impiego privato di cui al r.d. n. 1825 del 1924. L'applicabilità immediata di questa legge era però impedita dal contratto collettivo aziendale del 14 dicembre 1972 con le relative integrazioni costituite dalle declaratorie generali di livello ed esemplificazioni dei profili professionali caratteristici di ciascun livello e dall'elenco delle posizioni (di lavoro concordate) del 13 settembre 1973, ove l'inquadramento era stato operato non solo nei livelli di cui alle declaratorie ma anche "nelle categorie operaia e impiegatizia". Il problema interpretativo, infine, che nasceva dalla necessità di coordinare queste qualificazioni con il rinvio alla legge sull'impiego privato, in definitiva operato dalla dichiarazione premessa alle declaratorie, doveva risolversi nel senso per cui questo accordo le parti non avevano inteso costituire nuove nozioni delle categorie ma dichiarare in modo vincolante (accertare cioè) l'appartenenza alle categorie come definite dalla legge (sull'impiego privato) delle singole posizioni dell'azienda".
A fronte di tale esauriente e corretta motivazione, l'asserita violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e la denunzia di omessa pronuncia finiscono per concretizzare una inammissibile istanza di una diversa interpretazione delle clausole contrattuali in questione contro il costante indirizzo di questa Corte, in base al quale in tema di interpretazione dei contratti post - corporativi di diritto comune la parte può lamentare unicamente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale precisando in quale modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, laddove la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice di merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità(cfr. in tali sensi per tutte : Cass. 19 novembre 1986 n. 6812). A tale riguardo il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha proceduto ad una corretta lettura dell 'art. 4 del contratto collettivo nazionale del 1983 e della clausola di salvaguardia in detto contratto contenuto pervenendo, con una motivazione congrua e priva di salti logici, alla soluzione di negare ogni fondamento alla pretesa fatta valere dai lavoratori.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 384 c.p.c. sotto altro profilo nonche' falsa applicazione dell'art. 1708 c.c. e violazione dell'art. 2077 c.c. Rilevano al riguardo che se la contrattazione collettiva doveva essere considerata nella sua globalità - come aveva indicato la sentenza della Cassazione n. 13387 del 1992 - e se il giudice di rinvio doveva valutare il contenuto e gli effetti dei rinvii interni della suddetta contrattazione, era proprio alla luce di tale indagine che doveva essere successivamente risolta anche la questione della rilevanza degli avvenuti accordi aziendali relativi alla materia che interessa la controversia in oggetto. Ne conseguiva che l'affermazione apodittica che anche gli accordi aziendali possono decidere sulla collocazione dei dipendenti nelle diverse categorie dei lavoratori subordinati, indipendentemente dalla previsione del contratto nazionale, finiva per contrastare con il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza di rinvio. La richiesta della Corte di decidere la presente controversia dopo la valutazione della natura del rinvio alla contrattazione aziendale da parte della contrattazione nazionale partiva dal presupposto che i rapporti tra i due livelli della contrattazione dovessero essere stabiliti anzitutto dalle pattuizioni che delimitano il sistema delle relazioni industriali. Il Tribunale di Perugia invece si era sovrapposto a tale sistema creandone uno proprio e contraddicendo in tal modo a quanto disposto dalla Corte di Cassazione.
Anche questo motivo risulta privo di fondamento per la ragione che, come innanzi esposto, il Tribunale di Perugia si è rigorosamente attenuto ai principi enunciati nella sentenza di rinvio. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, la sentenza di rinvio non ha inteso affatto accreditare una possibile interpretazione dei contratti collettivi nazionali nel senso della inderogabilità dei criteri di appartenenza alla categoria impiegatizia dettati dalla legge 18 marzo 1926 n. 562 - interpretazione che risulterebbe in contrasto con il costante indirizzo dei giudici di legittimità ( in materia di derogabilità da parte dei contratti, anche aziendali, dei criteri legali di determinazione delle posizioni e delle classificazioni del personale cfr. : Cass. 22 settembre 1979 n. 4919; Cass. 12 dicembre 1980 n. 5426 cui adde sempre per la legittimità di detta Cass. 17 maggio 1993 n. 5587) - ma come già precisato, ha demandato unicamente al giudice di rinvio il compito di procedere, con modalità diverse da quelle seguite dalla sentenza cassata, alla interpretazione - sulla base di un esame congiunto della contrattazione collettiva nazionale e di quella aziendale - della volontà delle parti sociali in merito ai criteri di determinazione della categoria impiegatizia e di quella operaia.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 95 disp. att. c.c. in relazione al d.l. 13 novembre 1994 n. 1825,
convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562 nonché insufficienza di motivazione.
Nella parte finale della sentenza impugnata il Tribunale di Perugia aveva comunque ritenuto di potere superare le complesse questioni di diritto sindacali sulle quali essi ricorrenti si erano soffermati affermando che "non esiste comunque alcun contrasto fra la qualificazione come operaia, anche ai livelli di professionalità più elevati, dell'osservatore metallurgico operata dall'elenco del 14 dicembre 1972 e la nozione legale delle categorie come elaborate dalla giurisprudenza più recente". Ne derivava una confusione tra gli elementi che devono essere considerati rilevanti per la collocazione dei lavoratori nei diversi livelli professionali e gli elementi che influiscono, invece, sulla collocazione nella categoria impiegatizia. Il fatto di operare in stretto contatto con la produzione non era certo di per sè sufficiente - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Perugia - per escludere la qualifica impiegatizia in quanto anche se così fosse l'impiegato dell'ufficio personale che segna le presenze o controlla i tempi di lavoro di un reparto produttivo dovrebbe essere irrimediabilmente "accorpato" alla categoria operaia.
In altri termini, la motivazione della sentenza del Tribunale mostrava la difficoltà del giudice di rinvio di distinguere tra i livelli di professionalità e gli elementi distintivi delle categorie legali. Infatti, per un verso attribuiva rilievo a dati che non erano considerai dalla legge sull'impiego privato e dall'altro non riusciva a spiegare dove passi il discrimine tra operai ed impiegati. Al fine di dimostrare l'infondatezza della indicata censura è sufficiente evidenziare che il Tribunale di Perugia nel pronunciarsi sulle richieste dei lavoratori non è incorso in alcuna confusione tra profili e categorie ma invece ha escluso correttamente la qualifica impiegatizia dei ricorrenti. Nel pervenire a tale soluzione il giudice di merito ha preso in esame oltre che la contrattazione collettiva anche i criteri legali di distinzione tra le diverse categorie di lavoratori la cui mancata considerazione gli stessi ricorrenti hanno sotto numerosi versanti addebitato alla decisione impugnata), sottolineando come anche nella ( diversa) ottica della normativa legale la pretesa dei lavoratori non poteva trovare accoglimento.
Per concludere, la sentenza del Tribunale di Perugia si sottrae a qualsiasi censura in questa sede di legittimità perché la valutazione del giudice del merito che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle mansioni effettivamente svolte, ritenga le medesime di natura operaia anziché impiegatizia, per la prevalenza in esse degli elementi attinenti al solo processo produttivo invece che degli elementi della cooperazione al processo tecnico amministrativo dell'impresa, si risolve in un giudizio di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità , ove sorretto ( come nel caso di specie) da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici( cfr. ex plurimis:
Cass. 19 giugno 1987 n. 5427; Cass. 22 maggio 1987 n. 4672; Cass. 24 giugno 1986 n. 4214; Cass. 13 febbraio 1985 n. 1239). I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, vanno condannati al pagamento in solido tra loro delle spese del presente grado di giudizio liquidate unitamente all'onorario difensivo come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 79.000, oltre lire 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila) per onorario difensivo. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999