Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio presentata oltre i dieci giorni dalla data in cui, per notizie giornalistiche, il soggetto legittimato ha avuto conoscenza dell'esecuzione del sequestro.
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo, riesame, termine, avviso di deposito, notificazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2010, n. 44658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44658 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 15/10/2010
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1397
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 3593/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI A\ N. IL *22/12/1942*;
avverso l'ordinanza n. 57/2009 TRIB. LIBERTÀ di PARMA, del 28/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
udito il difensore avv. Aricò Giovanni del foro di Roma e avv. Luca Sirotti del foro di Bologna, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TA ES ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma in data 28 dicembre 2009, con la quale sono state rigettate le istanze di riesame rubricate rispettivamente sub n. 58/2009 relativa al decreto di sequestro probatorio del 5 dicembre 2009 nel proc. pen. a carico di RI FA + 3, sub n. 58 - 59/09 relativa al decreto di perquisizione e sequestro in data 10 dicembre 2009 e relativa ai due provvedimenti di sequestro a carico di ES NI e ZI FR dell'11 dicembre 2009 e sub n. 57/2009 relativa al decreto di sequestro conservativo del 9 dicembre 2009 del Tribunale di Parma in sede collegiale nel proc. pen. a carico di LI AN + 23. 1) A sostegno della istanza rubricata sub n. 58/2009 relativa al decreto di sequestro probatorio del 5 dicembre 2009 nel proc. pen. a carico di RI FA + 3) la ricorrente ES NI deduce:
a) erronea interpretazione degli artt. 257, 324, 591 c.p.p. in relazione alla declaratoria di inammissibilità del riesame;
La ricorrente censura la dichiarata inammissibilità dell'istanza di riesame in quanto presentata tardivamente, in data 19 dicembre 2009, rispetto all'esecuzione del provvedimento di sequestro effettuato in data 5 dicembre 2009. In particolare la ricorrente sottolinea l'irrilevanza della ritenuta conoscenza del decreto di sequestro probatorio avvenuta attraverso fonti giornalistiche, come riportato in modo aspecifico nell'istanza rubricata sotto il n. 56/2009, relativa al sequestro effettuato in data 4 dicembre 2009, e in ordine alla quale è stata poi formulata istanza di rinuncia delle istanze di riesame del relativo provvedimento di perquisizione e sequestro, presentate in data 6 dicembre 2009 e 14 dicembre 2009, anche perché l'atto impugnato avrebbe fatto riferimento esclusivamente all'apprensione di documentazione bancaria.
Contesta, inoltre, la ritenuta conoscenza di fatto, sempre attraverso le richiamate fonti giornalistiche, del numero dei quadri, sequestrati e la specifica individuazione degli stessi. Censura, in particolare, che la decorrenza del dies a quo per proporre impugnazione possa essere fissato dalla conoscenza dell'esecuzione dell'operazione piuttosto che dal provvedimento giurisdizionale in base al quale la stessa è stata effettuata. In quest'ultimo caso l'impugnazione sarebbe stata proposta nei termini, a seguito dell'istanza depositata in data 19 dicembre 2009. Conoscere almeno gli estremi del provvedimento, secondo la ricorrente, sarebbe stato dunque essenziale anche in presenza di una impugnazione devolutiva come il riesame, per non legittimare la possibilità di una impugnazione al buio, rimessa alla mera discrezionalità delle autorità procedenti, che potrebbero altrimenti anche decidere di individuare autonomamente la scelta concreta del provvedimento oggetto del ricorso.
Ciò premesso la ricorrente sottolinea che, nel caso in esame, la impugnazione in data 14 dicembre 2009, e poi rinunciata, era stata proposta esclusivamente avverso il sequestro effettuato in data 4 dicembre 2009, relativo ad acquisizione di documentazione e non certamente contro quello effettuato in data 5 dicembre 2009, relativo all'apprensione dei 19 quadri, sconosciuto alla difesa in ordine agli estremi e ai contenuti, come sarebbe evidenziato nell'avviso di procedimento in camera di consiglio relativo alla richiesta di riesame in data 22 dicembre 2009 e rubricata sub n. 56/94.
In realtà contro il provvedimento di sequestro eseguito in data 5 dicembre 2009, portato a conoscenza della ricorrente con il deposito degli atti da parte della Procura di Parma in data 16 dicembre 2009, la stessa avrebbe proposto la tempestiva istanza di riesame in data 19 dicembre 2009, poi dichiarata inammissibile per tardività. Censura peraltro il ricorso ad una inammissibilità dubitativa, avendo il collegio optato per una seconda motivazione subordinata, in base alla quale comunque l'istanza doveva essere rigettata perché infondata nel merito.
b) mancanza di motivazione quanto alla validità formale del decreto ed all'infondatezza della richiesta di riesame.
La ricorrente censura la carenza della motivazione per relationem adottata con riferimento al provvedimento impugnato;
il tribunale si sarebbe limitato a riportare le sua valutazioni alle motivazioni sottese all'istanza di riesame relativa al proc. n. 59/09, concernenti il provvedimento di sequestro del (10) 11 dicembre 2009. In realtà il decreto di sequestro del 5 dicembre 2009 sarebbe stato affetto da radicale mancanza della motivazione in relazione alla esplicitazione delle ragioni giustificatrici del sequestro, effettuato sulla base della ritenuta qualifica dei beni come corpo del reato ma in assenza di qualsiasi descrizione del fatto reato. La circostanza avrebbe concretizzato la nullità prevista dall'art. 125 c.p.p., comma 3, anche perché la motivazione non potrebbe ritenersi integrata in base al richiamo di atti processuali complementari precedenti, quali il provvedimento di perquisizione e sequestro del 4 dicembre, mancando comunque la descrizione del fatto. Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla ritenuta tempestività del ricorso di cui al punto sub a), riferibile alla conoscenza del provvedimento di sequestro, occorre effettuare una oggettiva ricostruzione dei fatti, quale emerge dalla documentazione acquisita agli atti processuali. In data 4 dicembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma dispone la perquisizione e autorizza il sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato (dipinti oggetto di ricettazione riciclaggio e documentazione di utilità probatoria e investigativa) in tutti i locali in uso, nelle autovetture e sulla persona di RI FA e RZ IO. Il sequestro dei corpi di reato e dei beni pertinenti a reato viene autorizzato anche al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 251 c.p.p., comma 1. La perquisizione dell'abitazione in uso a RI FA \ inizia alle ore 20,30 in sua assenza e alla presenza, tra gli altri, della moglie dello stesso, ZI A\. Le operazioni si concludono alle ore 22,45 circa. Alle ore 22,50 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Parma, a seguito di invito a comparire, inizia l'interrogatorio a carico di RI FA, sorpreso nei locali del RZ\ durante l'esecuzione della perquisizione, iniziata alle ore 19,10 del 4 dicembre 2010 (v. verbale di notificazione al RZ\ medesimo). L'interrogatorio si svolge alla presenza del suo difensore di fiducia previa contestazione del reato di ricettazione e riciclaggio in relazione al trafugamento di opere d'arte riconducibili alla proprietà di LI AN. Nel corso dell'interrogatorio lo RI\ dichiara la sua disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine e si offre di accompagnare gli inquirenti nei locali, tre abitazioni nella sua piena disponibilità, ove aveva depositato i quadri. Nel corso della perquisizione iniziata alle ore 4,30 del 5 dicembre 2009 vengono recuperate diciannove tele e dieci cornici che lo RI\ dichiara essere di proprietà di LI AN e di aver personalmente provveduto a imballare e custodire nei luoghi ove sono state rinvenute.
A parere del Collegio la ricostruzione dei fatti chiarisce in modo inequivocabile come non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra le attività predisposte ed eseguite sulla base del provvedimento di perquisizione in data 4 dicembre 2005 e i conseguenti sequestri, l'ultimo dei quali chiuso alle ore 5,54 del 5 dicembre 2010. L'operazione della polizia giudiziaria, peraltro svoltasi nelle fasi di recupero materiale dei quadri alla presenza dei pubblici ministeri, è stata costante, ininterrotta, consequenziale e progressivamente unitaria nel suo svolgimento.
Correttamente, dunque, a seguito di richiesta di riesame presentata da ES NI, e rubricata sub n. 56/2009, (R.G. notizie di reato n. 6951/09) la Procura della Repubblica di Parma in data 16 dicembre 2009, ha trasmesso al Tribunale, Sezione Riesame Misure cautelari reali, gli atti posti a fondamento dei sequestri eseguiti in forza del decreto di perquisizione e sequestro in data 4 dicembre 2009. Tra gli atti trasmessi vi è anche il decreto di sequestro eseguito in data 5 dicembre 2009, ore 5,54 nell'abitazione in uso allo RI\ e relativo ai 19 dipinti dettagliatamente descritti (v. fg. 47-48 dell'indice degli atti trasmessi dalla Procura).
Ciò premesso osserva la Corte che, dallo stesso ricorso proposto in questa sede dalla ricorrente (Premessa, p. 3), emerge che avverso l'ordinanza di perquisizione e sequestro in data 4 dicembre 2009 (n. 56/2009 RG MCR) è stata depositata una prima tempestiva istanza di riesame in data 6 dicembre 2010, integrata e reiterata in data 14 dicembre 2009, con l'indicazione dei 7 quadri di cui si chiedeva la restituzione (1) "Autoritratto di *Ligabue*", 2) "Ritratto di signora" di EP De TT;
3) "Illustratione pour esquire" di EO GR;
4) "Paesaje" di *M NI;
5) "Natura morta" di PA IC datata 12 gennaio 1944; 6) "Paesaggio" di IN;
7) "Ritratto di ragazza" su tela, di *Favretto*). La richiesta di riesame (6-14 dicembre 2009) presentata dalla sig.ra ES NI avverso il decreto di perquisizione e sequestro del 4 dicembre 2009 appare dunque coerente e puntuale con il contenuto dell'attività processuale cristallizzata negli atti impugnati. La stessa ES\, infatti, fin dal 6 dicembre 2009, dopo aver premesso che era stato emesso in data 4 dicembre 2009 decreto di perquisizione personale e locale con conseguente sequestro a norma dell'art. 252 c.p.p. di quanto rinvenuto costituente corpo di reato e cose pertinenti al reato, ha anche precisato di essere venuta a conoscenza del sequestro di quadri, dalle notizie riportate sul quotidiano on line La Repubblica, in cui tra l'altro veniva dettagliatamente riportato l'elenco delle opere recuperate con un link che consentiva al lettore di visionare le fotografie dei quadri sequestrati, come sottolineato nel provvedimento del TdR.
Non può essere condivisa pertanto la ricostruzione della ricorrente che tende a scindere i sequestri avvenuti a seguito del provvedimento genetico impugnato e a limitare, invece, esclusivamente a documenti, i beni conosciuti, oggetto dei sequestri conseguenti al decreto del 4 dicembre 2009. In realtà, come emerge per tabulas, i sequestri, anche quelli dei quadri, sono tutti riconducibili al provvedimento di perquisizione locale e personale emesso in data 4 dicembre 2009; e tutti gli atti, coerentemente, sono stati depositati dalla Procura della Repubblica all'interno di un unico fascicolo processuale (n. 56/94), portato all'attenzione delle parti e del collegio del Riesame, per l'udienza del 22 dicembre 2009, comunicata a tutti i soggetti interessati con l'avviso del TdR di Parma in data 16 dicembre 2009, a seguito della richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 14 dicembre 2009 avanzata dalla difesa della ES NI, già preceduta dall'atto di gravame del 6 dicembre 2009.
La rinuncia al ricorso, la cui discussione era stata fissata per il 22 dicembre 2009, pertanto, ricomprende necessariamente, al contrario di quanto sostenuto nella ricostruzione della difesa, la rinuncia al riesame relativo al decreto di perquisizione personale e locale del 4 dicembre 2010 e dei conseguenti provvedimenti di sequestro sopra evidenziati, compreso quello del 5 dicembre 2009.
La ricostruzione effettuata consente pertanto di ritenere corretta la conclusione del tribunale del riesame secondo la quale ES NI, che sottoscrisse l'atto di riesame predisposto dal proprio difensore, venne a conoscenza, a questo punto per sua stessa ammissione, del sequestro dei quadri al più tardi in data 6 dicembre 2009, tanto che ne fece menzione nell'istanza del 14 dicembre 2009 (v. ricorso della stessa difesa p. 12); conseguentemente la nuova istanza, riferita al solo provvedimento di sequestro del 5 dicembre 2009,( h. 5,54), presentata in data 19 dicembre 2009 è stata sicuramente depositata oltre il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione dell'impugnazione previsto dalla legge sia per la parte interessata che per il difensore.
In questo caso infatti trova applicazione il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui, premesso che "in tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito, .. ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 27777, (dep. 03/08/2006) C.E.D. cass., n. 234213)". Infatti l'art. 324 c.p.p., comma 1, disciplina autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine prevedendo che questo decorra "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro". La norma dunque, sul punto della decorrenza, appare esaustiva e diretta a indicare un unico termine iniziale. Su questa base appare infondata anche la distinzione tra la conoscenza dell'operazione di sequestro e quella del provvedimento adottato, proprio perché l'atto genetico legittimante l'adozione dei sequestri, e i verbali degli stessi, sono stati ritualmente notificati sia alla figlia della ES\, ZI A\ che al di lei marito, RI IO, cristallizzando la legittimità formale dell'atto con la corrispondenza temporale dell'esecuzione dello stesso e dei successivi conseguenti provvedimenti cautelari, conosciuti, per quanto risulta, anche dalla ES NI. Sotto questo profilo deve aggiungersi peraltro che, nel caso di specie, vi è stata corretta applicazione del principio di diritto in base al quale l'eventuale omessa notifica del decreto di sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (Cass., Sez. 6^, 8 gennaio 2009 (dep. 09/04/2009), n. 15501, C.E.D. Cass., n 243572) la cui decorrenza, in base agli elementi di fatto acquisiti, plurimi e documentali, deve essere, con ragionevole certezza, indicata, a tutto concedere, con la data della proposizione dell'istanza di riesame del 6 dicembre 2009 (v. anche Sez. 6^, 16 settembre 2004, a 40807,(dep. 20 ottobre 2004, C.E.D. cass. n. 229926). Nè può considerarsi al di fuori del sistema la previsione di un termine che inizi a decorrere senza che il titolare del diritto di impugnazione ne abbia formale conoscenza, in quanto la coerenza sistematica va ricercata all'interno del sistema stesso che disciplina le misure cautelari reali, dove vige il principio della valorizzazione degli elementi sostanziali e fattuali rispetto a quelli formali (v. Cass., sez. 3^, 2 luglio 2003 n. 36178, Turchetti, C.E.D. cass. 226397; v. ancora Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 27777, (dep. 03/08/2006) C.E.D. cass., n. 234213), anche in considerazione della natura devolutiva dell'impugnazione del riesame, che non richiede la presentazione dei motivi.
La ritenuta correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame presentata in data 19 dicembre 2009 comporta l'assorbimento delle censure relative all'adozione di una pronuncia di invalidità "dubitativa" dell'impugnazione, ritenuta infondata comunque anche nel merito dal Tribunale del riesame. Solo per completezza si evidenzia che in ogni caso può ritenersi sussistente il vizio della motivazione contraddittoria o perplessa solo quando in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano poste a base del suo convincimento. Circostanza che, evidentemente, non sussiste nel caso di specie (v. Cass., sez. 2^, 4 marzo 2010, n. 12329 (dep. 29 marzo 2010), C.E.D. cass., n. 247229). 2) a sostegno della seconda istanza n. 58 - 59/09 relativa al decreto di perquisizione e sequestro in data 10 dicembre 2009 nonché dei due provvedimenti di sequestro probatorio a carico di ES NI e ZI FR dell'11 dicembre 2009 la ricorrente ha dedotto:
a) Mancanza di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 253 c.p.p. quanto alla descrizione del fatto reato.
La ricorrente censura la mancata descrizione del fatto e la mancata indicazione degli elementi probatori che suffraghino l'ipotesi investigativa, anche per giustificare il sequestro dei beni come corpo di reato. La descrizione del fatto sarebbe coessenziale alla verifica del fumus commissi delicti, ne' le lacune e le carenze motivazionali potrebbero essere colmate dal giudice del riesame. In particolare per il decreto dell'11 dicembre 2009 (proc. n. 59/2009,) non potrebbe ritenersi sufficiente l'indicazione degli articoli di legge, ne' la lacuna potrebbe essere colmata con il riferimento ad altri atti precedenti e successivi, come pure per il provvedimento di perquisizione e sequestro del 10 dicembre, e per quello antecedente del 5 dicembre 2009 che non potrebbero ritenersi integrati, sotto i profili precedenti, dalla successiva memoria del 24 dicembre 2009 depositata dal p.m., con cui è stato delineato un addebito provvisorio, in base al quale evincere poi anche il reato presupposto del delitto di ricettazione. Nè il sequestro, in generale, potrebbe essere utilizzato per acquisire la notizia del reato ne' tantomeno la descrizione del fatto potrebbe essere sanata in modo postumo, a pena di nullità ex artt. 183 e ss. c.p.p. b) Erronea interpretazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione alla sussistenza ad fumus delicti ed illogicità della motivazione sul punto.
Secondo la ricorrente il fumus delicti deve essere ascritto ad una ipotesi di realtà effettuale e non a quella virtuale. Nel decreto del 10 dicembre 2009 mancherebbe la descrizione del reato presupposto e della stessa condotta di ricettazione, ricavata dal Tribunale illegittimamente in base agli elementi contenuti nella memoria del 24 dicembre 2009 depositata dal p.m.; comunque difetterebbero gli elementi di concretezza e specificità in relazione alla dedotte attività distrattive, che in ogni caso non potrebbero essere collegate all'acquisto dei quadri in questione, come emergerebbe dalle prove documentali e testimoniali prodotte dalla difesa (matrici di assegni e deposizioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive dei sigg. \Marelli\ e \Napoli\).
In ogni caso i quadri non potrebbero essere qualificati come corpo di reato;
vengono indicate in particolare sei opere oggetto del decreto di sequestro del 5 dicembre 2009 e le opere e i beni indicati nei punti da 1 a 5 relativi ai beni oggetto del decreto di sequestro del 10(11) dicembre 2009. Viene lamentata, inoltre, la erronea valutazione delle prove addotte dalla difesa sia per quanto concerne i criteri valutativi sulla capacità finanziaria della ES\, sia per l'interpretazione in malam partem delle deposizioni dei testi. c) Erronea interpretazione dell'art. 253 in relazione alla mancata motivazione nel decreto delle finalità probatorie sottostanti. La ricorrente censura l'omessa indicazione nei due provvedimenti del 5 e del 10 dicembre 2009 della motivazione in ordine alle finalità probatorie. Il riferimento alla dimostrazione in re ipsa delle cose costituenti corpo di reato non terrebbe conto della giurisprudenza successiva, anche a sezioni unite, che richiede l'esplicitazione delle specifiche esigenze connesse all'accertamento del thema probandum, la cui radicale mancanza renderebbe nulli i provvedimenti in questione. Nè a tal fine potrebbe farsi riferimento alla memoria depositata in data 24 dicembre 2009, pena la concessione di una sorta di delega in bianco all'ufficio della pubblica accusa con violazione del diritto di difesa.
d) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 c.p.p., comma 1 nella parte in cui consente che il decreto di sequestro possa essere integrato da un atto successivo.
Secondo la ricorrente la ritenuta possibile integrazione dei decreti impugnati, altrimenti geneticamente nulli, con la memoria in data 24 dicembre 2009, violerebbe i precetti costituzionali, in particolare l'art. 42 Cost., a tutela del diritto di proprietà, l'art. 24 Cost., in violazione del diritto di difesa, l'art. 111 Cost. che prevede l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, l'art. 3 Cost., il cui principio di uguaglianza sarebbe condizionato dalla prospettazione o meno delle censure sul punto da parte della difesa degli indagati.
Anche i motivi dedotti a sostegno delle censure indicate nelle precedenti lett. a), b), c) e d) sono infondati.
I provvedimenti impugnati hanno finalità probatorie. In ordine alla esaustività della motivazione di tali provvedimenti la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che "L'insufficiente motivazione circa la finalità probatoria specifica del decreto di sequestro può venire integrata dallo stesso pubblico ministero, attraverso presentazione di una memoria scritta, ovvero dal giudice del riesame, in caso di ricorso avverso il decreto di reiezione dell'istanza di dissequestro, in esplicazione del potere di integrazione motivazionale che compete a tutti i giudici dell'impugnazione (Sez. 3^, 8 giugno 2004, n. 29499 (dep. 07/07/2004), C.E.D. cass. n. 229496) e, "qualora nel provvedimento il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, il giudice del riesame ha il potere di rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente (Cass., sez. 1^, 15 aprile 2003, n. 25122, C.E.D. cass., n. 224696; Cass.,Sez. 4^, 8 giugno 2004, n. 29499, C.E.D. cass. n. 229496;Cass., Sez. 5,18 ottobre 2005 n. 45932 (dep. 19/12/2005) C.E.D. cass., n. 233217; Sez. 2, del 8/11/2007 n. 45212 (dep. 04/12/2007), C.E.D. cass., n. 238517; Sez. 2, del 8 ottobre 2008 n. 39382 (dep. 21/10/2008) C.E.D. cass., n. 241881). Nel caso in esame, peraltro, dall'esame degli atti, emerge come tutti i provvedimenti impugnati siano stati sufficientemente motivati, a partire dal provvedimento di sequestro del 5 dicembre 2009, che essendo funzionalmente legato all'atto di perquisizione personale e locale del 4 dicembre 2009, trova in esso i presupposti e la legittimazione motivazionale della sua esecuzione. (In questo senso si richiama quanto già esposto nella motivazione relativa al rigetto dei motivi sub) 1), con la precisazione che nello stesso verbale di sequestro del 5 dicembre 2009 vengono specificamente richiamate le motivazioni già ripetutamente espresse nei decreti di perquisizione nonché nei decreti di intercettazione telefonica. Appare evidente come, nel caso in esame, i provvedimenti impugnati si collochino all'interno del perimetro di legittimità della motivazione per relationem ritenuto sussistente dalla Corte di cassazione anche "quando il richiamo ad altro atto o provvedimento sia solo implicito, allorché il giudicante si sia ad esso riferito "per facta concludentia" (Cass., sez. 2^, 16 gennaio 2008, n. 9153 (dep. 29/02/2008), C.E.D. cass., n. 239589). La completezza della motivazione trova infine ulteriore elemento di supporto nella memoria del pubblico ministero depositata in data 24 dicembre 2009, prima della celebrazione dell'udienza di fronte al Tribunale del riesame in data 28 dicembre 2009, in cui espressamente il "fumus commissi delicti" viene collegato: a) all'ampia attività di trafugamento di vari beni posta in essere presso l'abitazione in uso a ZI CA, b) al presumibile rilevante valore dei beni medesimi (viene citato ad esempio un quadro di *Monet*); c) alla verosimile provenienza dalle società del Gruppo ZI\ - Parmalat, dichiarate in stato di default, dei fondi impiegati per l'acquisto dei beni suddetti, desumibile dall'assenza, in capo a LI AN di redditi diversi da quelli percepiti nell'ambito dello stesso gruppo societario;
dall'accertata consumazione, da epoca risalente, di gravi e sistematici atti di distrazione da parte dello stesso ZI CA e dei suoi familiari in danno delle società del Gruppo (e già oggetto di autonomi procedimenti penali), dall'accertato impiego di ingenti importi prelevati nel gennaio e febbraio 2000, dall'utilizzazione di fondi della Parmalat s.p.a. per non meglio precisati finanziamenti a favore della soc. Improvvisazione Prima s.r.l. di \Dal SC Paolo\ per l'acquisto di non meglio precisate opere d'arte. La natura di corpo di reato dei beni in questione è stata desunta correttamente dagli accertati flussi finanziari distratti dai fondi della società per le compravendita dei beni, desumibili dalla denuncia del Commissario straordinario, dagli esiti degli accertamenti della Guardia di finanza seppur non definitivi, dalle consulenze tecniche espletate che retrodatano in maniera significativa le attività di distrazione dei fondi del Gruppo Parmalat da parte di LI AN, oltre alla inadeguatezza degli elementi prodotti dalla \Chiesa\ per dimostrare l'asserita proprietà dei beni richiesti (cedole di assegni di cui non sono stati indicati i beneficiari, di cui non è stata indicata la titolarità dei conti correnti di riferimento) e, a contrario, l'emersione della volontà della stessa ES\, di precostituire documenti (v. dichiarazioni 25 novembre 1998 e 8 gennaio 1999 prese in esame a p. 5 del provvedimento del Tribunale) a sostegno delle sue affermazioni, il cui contenuto è stato smentito dalle dichiarazioni testimoniali dei testi \Dal Monte\ e DElano\. Orbene appare evidente come sulla base di questi presupposti non può ritenersi integrata quella "violazione di legge" che legittima il ricorso per cassazione a norma dell'art.325 cod. proc. pen., comma 1, riferibile alla mancanza assoluta di motivazione o alla presenza di motivazione meramente apparente (Sez. Un., 28 gennaio 2004 n. 5876, (dep. 13/02/2004), C.E.D. cass., n. 226710), e che dovrebbe portare all'annullamento del provvedimento impugnato. Nel caso di specie la motivazione dei provvedimenti, sia sotto il profilo del fumus commissi delicti che del periculum in mora, nonché della qualifica dei beni come corpo di reato risulta dunque essere stata formulata in modo ampiamente esaustivo dal p.m. ben prima del termine massimo fissato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell'udienza del riesame (v. Sez. Un., 28 gennaio 2004 n. 5876, (dep. 13/02/2004), cit, C.E.D. cass., n. 226713). Le considerazioni svolte possono essere puntualmente riprodotte anche con riferimento alle stesse censure formulate nei confronti del provvedimento di sequestro in data 11 dicembre 2009 relativo alla applicazione del vincolo cautelare a quattro opere rispettivamente di IO, I*, *S e AL e al provvedimento di sequestro messo in atto a seguito della perquisizione disposta in data 10 dicembre 2009 (eseguita l'11 dicembre 2009) nei confronti della ricorrente e della figlia ZI FR (si vedano sul punto le precise argomentazioni ricostruite complessivamente dal p.m. nella memoria depositata in data 24 dicembre 2009, p. 3 e 4). Anche in questo caso dunque devono essere applicati i principi di diritto già ricordati cui viene collegata la sussistenza della "violazione di legge" che legittima il ricorso per cassazione a norma dell'art.325 cod. proc. pen., comma 1, riferibile alla mancanza assoluta di motivazione o alla presenza di motivazione meramente apparente (Sez. Un., 28 gennaio 2004 n. 5876, (dep. 13/02/2004), C.E.D. cass., n. 226710; n. 226713; Cass., sez. 3^, 26 novembre 2008, (dep. 19 dicembre 20089, n. 47120, C.E.D. cass., n. 242268), e che dovrebbe portare all'annullamento del provvedimento impugnato. Anche per questi provvedimenti, dunque, la motivazione, sia sotto il profilo del fumus commissi delicti che del periculum in mora, nonché della qualifica dei beni come corpo di reato risulta essere stata formulata in modo ampiamente esaustivo dal p.m. ben prima del termine massimo fissato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell'udienza del riesame (v. Sez. Un., 28 gennaio 2004 n. 5876, (dep. 13/02/2004), cit, C.E.D. cass., n. 226713).
Le motivazioni che precedono sono infine ampiamente sufficienti a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253, comma 1 c.p.p., nella parte in cui consente che il decreto di sequestro possa essere integrato da un atto successivo. Il limite al potere di integrazione è stato ben delineato nella richiamata sentenza delle Sezioni unite 28 gennaio 2004 n. 5876, (dep. 13/02/2004), C.E.D. cass., n. 226710, dove è stato definito il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, che verrebbe messo in irrimediabile crisi solo dalla regola, nel caso di specie non adottata, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato,risulterebbe incompatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, insieme alle previsioni contenute negli artt.24 e 111 Cost.. 3) In relazione alla domanda di riesame n. 57/2009 la ricorrente deduce:
a) Erronea interpretazione dell'art. 316 c.p.p. mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla legittimità del sequestro conservativo ed alla proprietà di alcuni quadri. La ricorrente censura la carenza motivazionale dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale all'udienza del 9 dicembre 2009, su richiesta del p.m. e del commissario straordinario dott. \Enrico @Bondi\, costituitosi parte civile, in relazione ai 19 quadri già sottoposti a sequestro probatorio in data 5 dicembre 2009; il provvedimento viene contestato con riferimento al ritenuto fondato pericolo di depauperamento del patrimonio del debitore, all'indeterminatezza delle ragioni creditorie a garanzia delle quali è stato imposto il vincolo, e alla sua indeterminabilità anche per approssimazione;
viene sottolineata l'assenza di elementi specifici e concreti riguardanti l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, il possibile depauperamento del patrimonio del debitore e comunque la capacità reddituale del medesimo. In ogni caso doveva essere riconosciuta la proprietà di alcuni beni alla ricorrente TA ES con esclusione del vincolo a garanzia delle somme dovute da LI AN. Non vi sarebbe periculum in mora per la dispersione delle garanzie, in assenza di elementi concreti ed attuali, anche per la presenza di altro vincolo reale. In ogni caso il vincolo non poteva essere apposto in presenza del divieto della legge fallimentare di imprimere vincoli cautelari diversi da quelli previsti dalla medesima legge sui beni della massa fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 51. Anche questo motivo del ricorso è infondato.
Il Collegio ritiene corretta l'adozione del provvedimento impugnato sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale in tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Cass., Sez. 4^, 26 ottobre 2005 n. 111. (dep. 05/01/2006), C.E.D. cass. n. 232624). Nel caso in esame il provvedimento è stato adottato non sulla base di supposizioni e congetture ma su dati di fatto puntualmente elencati dal Tribunale del riesame, quali il rinvenimento delle opere presso terzi, opportunamente occultate e destinate addirittura ad essere vendute. Quest'ultima circostanza, autoevidente nel caso del sequestro delle opere consegnate dal DE SC\, commerciante di opere d'arte in senso professionale, e per le opere sequestrate in altra occasione presso la casa d'aste *Sotheby's* ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del soggetto maggiormente coinvolto nell'opera di occultamento, RI FA, dalle cui dichiarazioni è emerso, altresì, il ruolo interessato della ES NI nel tentativo di porre al riparo delle eventuali azioni dei creditori i beni in questione di proprietà di ZI CA. E che la proprietà dei medesimi fosse riconducibile allo stesso LI AN ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello stesso DE SC\, legato da un legame di natura professionale più che trentennale con LI AN, che ha saputo indicare anche le aste in occasione delle quali molti dei beni vennero acquistati in nome e per conto del LI AN, tra cui, ad esempio la "Natura morta" di *IC*, e l'"Illustrazione pour Esquire" di EO GR rivendicati come di sua proprietà dalla ricorrente (v. p. 3 dell'ordinanza del tribunale del riesame in data 28 dicembre 2009). A ciò deve aggiungersi come per altri due beni, pure reclamati dalla ES\, come sopra già evidenziato ("Signora con cane" di DE TT e il "Paesaggio" di IN) emerge la prova documentale della proprietà degli stessi in favore del LI AN, sottoscrittore di una polizza assicurativa, la cui titolarità venne cambiata in favore della ES NI all'inizio del 2004, con l'evidente ragione di cercare di precostituire una formale linea di difesa rispetto alla prevedibile aggressione da parte dei creditori del suo patrimonio personale. Questi conclusioni sono state corroborate dalle dichiarazioni, dettagliatamente riportate nel provvedimento impugnato, dalle deposizioni degli stessi addetti alla sicurezza del LI AN, che hanno confermato la frenetica attività di occultamento e trafugamento dei beni presenti nella villa di famiglia, nell'imminenza del default del gruppo industriale. Orbene, deve ribadirsi il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato, contenuto nell'art. 316 c.p.p., non rileva la loro formale intestazione, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente, peraltro assolutamente evanescente nel caso di specie, del diritto in capo a terzi (Cass., sez. 6^, 2 aprile 2003 (dep. 17 maggio 2003), n. 21940, C.E.D. cass. n. 226043). Alla luce di questi elementi deve affermarsi che sussista quella condizione di "periculum in mora", che costituisce il presupposto indispensabile del sequestro conservativo (Cass., sez. 2^, 14 febbraio 2007, n. 12907, (dep. 29 marzo 2007), C.E.D. cass., 236387); sono state dimostrate, con un ragionamento che appare esente da censure logico-giuridiche le fondate ragioni da cui desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito. Ne consegue che la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito è stata ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un lato l'entità del credito (pacificamente elevatissimo visto la dimensione del crac finanziario e il numero delle vittime coinvolte) e la natura del bene oggetto del sequestro, e dall'altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore "in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (v. Cass., sez. 5^, 16 febbraio 2010, n. 11291 (dep. 24 marzo 2010), C.E.D. cass., n. 246367 Cass., Sez. 1^, 2 aprile 1996, n. 2128 (dep. 24/04/1996), C.E.D. cass., n. 204414). Appare inoltre infondata la censura relativa all'impossibilità del cumulo delle due misure cautelari. La diversa finalità esistente tra il sequestro probatorio e il sequestro conservativo, il primo diretto a tutelare le esigenze probatorie e il secondo finalizzato al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato, consentono l'adozione contemporanea dei due provvedimenti (v. seppur per istituti parzialmente diversi, Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2009, n. 26056 (dep. 22/06/2009) C.E.D. cass. n. 244659; Cass., Sez. 5^, 16 settembre 2008 n. 43241, (dep. 19/11/2008) C.E.D. cass., n. 242214). Da ultimo deve ritenersi infondata l'eccezione relativa al divieto imposto dalla legge fallimentare, ex art. 51, di imprimere vincoli cautelari diversi da quelli previsti dalla medesima legge sui beni della massa fallimentare. Il quadro probatorio in base al quale sono stati adottati i provvedimenti impugnati, e in particolare il decreto di sequestro conservativo, consegue proprio alla fondatezza della riconosciuta titolarità della proprietà dei quadri in capo a LI AN, acquistati dallo stesso con fondi distratti dalle casse del Gruppo Parmalat. Ipotizzare che gli stessi beni possano essere ricondotti nel patrimonio del gruppo attraverso una sorta di proprietà transitiva significa obliterare, tra l'altro, l'operatività, correttamente richiamata dell'art. 219 c.c. in ordine alle presunzioni di titolarità dei beni medesimi, cui è correttamente pervenuto il Giudice del riesame, per le ragioni sopraesposte. Circostanza che trova ulteriore conferma nel fatto che il sequestro conservativo è stato richiesto dallo stesso Commissario straordinario del Gruppo Parmalat, Dott. \Enrico @Bondi\, anche in ragione della ipotesi di reato contestata nel procedimento penale per ricettazione, ove, nel capo di imputazione, contenuto nella integrazione ai decreti di sequestro e perquisizione impugnati, datata 24 dicembre 2009, i beni sono indicati non come di proprietà della Parmalat, ma come riferibili a LI AN. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi che, anche per questa ragione, la ES NI non sia legittimata, tra l'altro, a chiedere il dissequestro dei beni in questione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010