Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
L'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 15501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15501 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/01/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 23
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 002229/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MARCHIS ERJI ZORICA N. IL 16/06/1973;
avverso ORDINANZA del 28/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di ALESSANDRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza 28/12/2007, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato - il 28 settembre precedente - dal Gip del Tribunale di Tortona, nell'ambito del procedimento penale a carico di ER SA per il reato di cui all'art. 388 c.p., ed avente ad oggetto l'autovettura "BMW 320D" targata BD 902 XT, già sottoposta a pignoramento, ma ceduta formalmente dal predetto ER, previa "cessazione della circolazione" del veicolo "per esportazione" in Romania, a AR Erji Zorica.
Il Giudice del riesame, dopo avere precisato che l'omessa notifica del decreto di sequestro non è causa di nullità dello stesso, riteneva che la mera intestazione della vettura alla AR, a seguito di atto di immatricolazione all'estero, non costituiva prova dell'effettivo trasferimento di proprietà del bene e che ragionevolmente il ER se ne era solo formalmente sbarazzato per sottrarlo al pignoramento.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la AR e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale, per non esserle stata mai notificata copia del decreto di sequestro, con conseguente violazione del diritto di difesa;
2) violazione dell'art.321 c.p.p., perché, essendo stato il reato ormai consumato,
difettavano i presupposti legali per l'adozione del sequestro preventivo, ne' questo poteva ritenersi legittimato dall'asserita e non dimostrata simulazione della vendita del veicolo, che invece era stato da lei realmente acquistato in perfetta buona fede;
3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta intestazione fittizia del bene. Il ricorso non è fondato.
La mancata consegna alla AR, quale persona che - in astratto - avrebbe diritto alla restituzione del bene, del decreto di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria ex art. 321 c.p.p. non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l'espressa previsione di tale causa d'invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa dalla facoltà dell'interessato (art. 322 in rel. all'art. 324 c.p.p.), nella specie concretamente esercitata, di proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto. Priva di consistenza è, quindi, la doglianza di violazione del diritto di difesa. La pronuncia di riesame, nel confermare il vincolo d'indisponibilità sul bene, fa buon governo della previsione normativa di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1. Ed invero, l'esigenza cautelare che il sequestro preventivo mira a soddisfare (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato) deve ritenersi, nel caso in esame, sussistente, anche se, al momento dell'adozione del provvedimento, l'iter consumativo del reato ipotizzato (art. 388 c.p.) si era esaurito;
e ciò perché le conseguenze di questo, che la misura cautelare reale tende ad evitare, sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata, posto che la sottrazione del bene pignorato alla procedura esecutiva individuale può assumere carattere di irreversibilità, che, invece, il tempestivo sequestro preventivo scongiura, con l'effetto che l'interesse del creditore procedente (persona offesa dal reato) a non vedere definitivamente frustrata la finalità perseguita non è pregiudicato dal consolidamento delle conseguenze del reato.
Il Giudice a quo, con motivazione adeguata e logica, ha ritenuto, sulla base della documentazione acquisita e della successione cronologica dei fatti (pignoramento in data 8/8/2007; formale trasferimento del bene in data 3/9/2007, con atto di immatricolazione all'estero del veicolo in capo alla ricorrente, a seguito di dichiarata "cessazione della circolazione per esportazione"), fittizio il trasferimento alla AR della proprietà dell'autovettura, rimasta nella sostanziale disponibilità del ER, che aveva perseguito la sola finalità di tentare di vanificare, ricorrendo al detto espediente, gli effetti della procedura esecutiva promossa in suo danno.
Tale percorso motivazionale non può essere oggetto della sollecitata verifica di legittimità, circoscritta, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 325 c.p.p., alla sola violazione di legge. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009