Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
L'insufficiente motivazione circa la finalità probatoria specifica del decreto di sequestro può venire integrata dallo stesso pubblico ministero, attraverso presentazione di una memoria scritta, ovvero dal giudice del riesame , in caso di ricorso avverso il decreto di reiezione dell'istanza di dissequestro, in esplicazione del potere di integrazione motivazionale che compete a tutti i giudici dell'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 29499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29499 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 08/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 766
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12782/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PA, n. a Rende il 22 giugno 1965;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza in sede di riesame del 26 novembre 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. NOVARESE;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. ALBANO A. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA PA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza in sede di riesame del 16 marzo 2004, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro di quattro videopoker oggetto di sequestro effettuato dalla P.G. e convalidato dal P.M. presso il locale Tribunale in data 22 gennaio 2004, deducendo quali motivi la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 T.U.P.S. in relazione alla legge n. 289 del 2002, poiché non erano individuate le circostanze da cui risultavano le condizioni ed i presupposti per procedere al sequestro dei videogiochi e perché, nella fattispecie, era intervenuta autorizzazione amministrativa ed era applicabile la lettera b) del comma settimo dell'art. 110 T.U.L.P.S., come introdotto dalla legge finanziaria su citata, in quanto i videogiochi erano attivabili con una moneta non superiore a cinquanta centesimi di Euro e costituivano giochi di abilità o in cui questa è preponderante, sicché, in virtù della normativa esistente, fiscale e di polizia, e delle circolari diramate, i giuochi erano leciti, e la violazione dell'art. 253 c.p.p., perché l'integrazione delle finalità probatorie era intervenuta con una memoria inviata dal P.M., sicché non solo si era reso un provvedimento in contrasto con altro precedente che aveva fatto esatta applicazione di una recente decisione delle sezioni unite sul tema, ma anche si era consentito al P.M. di integrare un provvedimento successivamente. con evidente lesione dell'obbligo di motivazione originariamente carente e si era violato il termine perentorio in cui deve intervenire la convalida ed il principio di irretroattività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto sequestri, non è configurabile una "piena cognitio" del Tribunale del riesame al quale è conferita esclusivamente la competenza a verificare la legittimità del vincolo ed il permanere degli obiettivi endoprocessuali della misura.
Il giudice del riesame deve controllare soltanto se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 4 maggio 2000 n. 7, Mariano rv. 215840 che supera e rilegge Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657, oggetto di critiche, perché in contrasto con un'esegesi logico - sistematica delle norme) e se il sequestro sia giustificato ex art. 253 c.p.p.. Peraltro, la locuzione di cui al sesto comma dell'arti 10 T.U.P.S. in base alla quale " in ogni caso tali apparecchi (n.d.r. automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità) non possono riprodurre il sfoco del poker o comunque anche in parte le sue resole fondamentali" concerne ogni ipotesi disciplinata dalla legge n. 289 del 2002, che ha modificato con ancor più restrittive disposizioni l'art. 110 t.u. cit., giacché presupposto indefettibile di ogni tipologia di apparecchio è la prevalenza degli elementi di abilità o trattenimento sull'aleatorietà, mentre i videopokers hanno quale caratteristica l'alea, tanto più che, a differenza del gioco con le carte, non possono essere effettuate tutte quelle sottili attività psicologiche (bluff, scarto mascherato, rilancio etc.), che potrebbero maggiormente far prevalere l'abilità (cfr. Cass. sez. 3^ c.c. 18 giugno 2003 dep. 5 settembre 2003, Girolamo Maria), non essendo necessario attribuire all'art. 22 terzo comma l. n. 289 del 2002 l'improbabile natura di interpretazione autentica (in questo senso invece Cass. sez. 3^ ud. 13 febbraio 2003 dep. 21 marzo 2003, Lucia). Tale esegesi trova conforto nell'ulteriore modificazione introdotta con la legge n. 326 del 2003 di conversione del D.L. n. 269 del 2003, che all'art. 39 aveva prorogato il termine per richiedere l'autorizzazione per gli apparecchi preesistenti e per adeguarli alla nuova normativa, valida ai soli fini fiscali senza alcuna influenza circa la liceità del gioco.
Infatti, dopo il comma settimo dell'art. 110 T.U.P.S. con funzione chiarificatrice, a causa di alcune azzardate esegesi di taluni giudici di merito, si è riprodotta la su riferita dizione del sesto comma della disposizione in parola, vietando i c.d. videopokers. Pertanto, nella fattispecie, la riproduzione del gioco del poker determina l'aleatorietà della vincita e la preponderanza dell'elemento aleatorio rispetto a quello dell'abilità, sicché questa semplice constatazione ne esclude la possibilità di includere l'apparecchio in quelli leciti di cui al comma settimo lett. b) dell'arti 10 T.U.P.S., mentre la possibilità, con l'accumulo crediti, di vincite superiori alla ripetizione esclude l'applicabilità della norma invocata.
Per quanto attiene all'attuata integrazione delle finalità probatorie effettuata dal P.M. con una memoria detta possibilità è indicata dalla decisione delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua), che il ricorrente dimostra di conoscere, sicché il collegio ritiene di dover richiamare dette argomentazioni.
Peraltro, ove non si accedesse a detta possibilità per la tortuosa ricostruzione di un'integrazione successiva di un provvedimento, ma non certo per il principio di irretroattività o per il venir meno dei termini della convalida, tempestivamente effettuata, sarebbero comunque da richiamare i principi generali in tema di potere integrativo del provvedimento impugnato da parte del giudice del gravame, disattesi in maniera non condivisibile dalla predetta pronuncia.
Infatti, la possibilità di integrazione del provvedimento di sequestro da parte del Tribunale di riesame deriva dal combinato disposto degli artt. 324 settimo comma richiamato dall'art. 257 c. 11 in tema di sequestro probatorio e 309 nono comma c.p.p., da) ragioni di economia processuale, giacché sarebbe del tutto inutile annullare un provvedimento difetto di motivazione, quando il P.M. o il G.i.p., nel caso del sequestro, ancor prima di procedere alla restituzione o contestualmente, possono emetterne un altro sugli stessi beni perché il provvedimento di annullamento sarebbe fondato su un "vizio processuale" (Cass. sez. un. 22 febbraio 1993, Lucchetta quale "obiter dictum"), da principi pacifici per ogni gravame nel merito, in base ai quali al giudice dell'impugnazione è imposto di integrare la motivazione carente senza restituire gli atti a quello che ha emesso il provvedimento, ed, ora, in attuazione del novellato art. 111 Cost., che richiede la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, sicché, persino, un'interpretazione adeguatrice convalida il dettato legislativo senza che possa aver rilievo l'autorità giudiziaria da cui promana il provvedimento impugnato, giacché una simile affermazione proverebbe un po' troppo e potrebbe essere causa di distorsioni ed abusi in tema di misure cautelari i personali, ben più importanti di quelle reali per il bene fondamentale compromesso, la libertà personale, rispetto ad un diritto condizionato, seppure costituzionalmente garantito guai è quello : di proprietà in virtù degli artt. 41 e 42 Cost.. Logicamente una differente decisione dello stesso Tribunale nella medesima composizione non assume rilievo sia perché potrebbe essere determinata da un'erronea esegesi, prontamente corretta, sia perché la fattispecie concreta potrebbe essere differente sia perché, secondo quanto è dato intuire dalle allegazioni del ricorrente, il P.M., in quell'occasione, non aveva provveduto ad integrare la motivazione prima della decisione del Tribunale della libertà.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004