Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
Il potere del giudice del riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen. non è esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 47120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47120 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1331
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 22805/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
avverso l'ordinanza in data 28.3.2008 del Tribunale di Bergamo, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 10.3.2008;
nei confronti di:
GARGIULO Marco, n. a Dusseldorf (Germania) il 29.6.1961;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore Avv. RICCI Luca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bergamo, quale giudice del riesame, in accoglimento dell'istanza proposta dall'indagato, generalizzato in epigrafe, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 10.3.2008 e notificato il 12.3.2008. Il tribunale del riesame ha ravvisato la nullità assoluta del decreto emesso dal P.M. per carenza di enunciazione delle fattispecie delittuose poste a fondamento della misura reale, essendo state indicate nel provvedimento solo le norme violate (artt. 416 e 640 c.p., del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8), senza la concreta enucleazione delle ipotesi accusatorie.
Si è osservato sul punto che nella specie non era stato allegata al provvedimento neppure l'informativa di polizia giudiziaria, pur richiamata nel predetto decreto di perquisizione e sequestro. Si è osservato inoltre che nel decreto di perquisizione e sequestro non risultano neppure enunciate le concrete finalità probatorie che la misura è destinata a soddisfare ed, infine, che non vi è neppure rispondenza tra le fattispecie delittuose ipotizzate e gli elementi emersi dalle indagini della GG.FF..
Sul punto si è rilevato che detti elementi contrastano con l'assunto accusatorio, secondo il quale le cessioni di materie plastiche intercorrerebbero direttamente tra le tornitrici estere e i destinatari finali, senza l'intervento delle società italiane, asseritamene cartiere partecipate per via indiretta dalla PO S.p.A. e dalla EM S.p.A., delle quali è amministratore il GARGIULO, con la conseguente emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
che dalle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti era, invece, emersa la effettività dei rapporti delle predette società con le fornitrici estere delle materie prime. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.
La pubblica accusa ricorrente, dopo aver riportato dettagliatamente i capi di imputazione formulati a carico di tutte le persone coinvolte nelle indagini, con il primo mezzo di annullamento denuncia l'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e 53 c.p.p., comma 1.
Si osserva che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il tribunale del riesame può esercitare il potere di sanare le lacune motivazionali del provvedimento impugnato, integrando le supposte carenze argomentative denunciate dall'interessato.
Si aggiunge - in sintesi - che il provvedimento di perquisizione e sequestro faceva seguito e riferimento alla informativa della GG.FF. - Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo - nella quale erano compiutamente enunciate le ipotesi di incolpazione;
che il predetto decreto non conteneva la mera indicazione delle norme incriminatici, ma faceva riferimento in dettaglio alla esistenza di anomalie circa la gestione di determinate società di diritto italiano, inglese e statunitense, nonché in ordine alle modalità di acquisto e vendita delle merci;
in esso si indicavano compiutamente i beni da ricercare ed acquisire, facenti parte della documentazione contabile, fiscale e civilistica relativa alle indicate società, e la pertinenza di detta documentazione con le ipotesi di reato, costituendo, sul piano probatorio, fonte di ulteriori elementi da acquisire in ordine all'accertamento dei fatti oggetto di indagine.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la manifesta illogicità della motivazione della impugnata ordinanza anche con riferimento al contenuto degli atti processuali.
Si osserva che i giudici del riesame hanno escluso resistenza di elementi idonei ad ipotizzare le citate fattispecie criminose in base al rilievo che le società PO S.p.A. e EM S.p.A. svolgevano una reale attività di impresa, lucrandone i guadagni. Si deduce, quindi, che tale assunto è incongruo rispetto al compendio indiziario acquisito tramite le verifiche fiscali e le indagini eseguite dalla GG.FF., dalle quali era emerso, in particolare, che la società OM LI per l'anno 2005 non risultava avere effettuato importazioni o esportazioni di beni da o verso paesi extracomunitari e tuttavia la predetta società aveva emesso almeno ventinove fatture nei confronti della PO per un importo superiore agli Euro 11.874.000,00; analogamente la ER LI, che per l'anno 2005 non aveva dichiarato acquisti o cessioni intracomunitarie, ne' risultava avere effettuato importazioni o esportazioni di beni da o verso paesi extracomunitari, aveva emesso nei confronti della PO 24 fatture per un importo complessivo superiore a Euro 12.900.000,00; analoghi rilievi vengono formulati per le fatturazioni eseguite nei confronti della PO dalla SE Trading LI e nei confronti della EM dalla SE Trading, nonché da altre società estere, quali la NS, la OM, la AR, la HT, la AT e la DE. Si aggiunge che dalle indagini erano emerse anomalie nella gestione societaria delle predette PO e EM, in quanto condividevano la sede amministrativa, la sede legale e la persona dell'amministratore, e che vi era corrispondenza di sede anche tra le società clienti della PO e EM ed i fornitori di queste ultime.
Si deduce, quindi, che il tribunale del riesame ha totalmente svalutato l'indicato compendio indiziario, in base al generico rilievo che le società PO e EM svolgevano attività di impresa.
Si osserva sul punto che l'esercizio di attività di impresa da parte degli indagati non contrasta con la configurabilità delle ipotesi delittuose oggetto di indagine, poiché queste ultime, allorché si concretano nel cosiddetto meccanismo delle "frodi carosello", non implica affatto la natura fittizia delle operazioni commerciali, la cui falsità si pone sul piano soggettivo;
che inoltre, secondo le risultanze delle indagini, le imprese cosiddette cartiere non erano le società PO e EM, bensì le diverse società che risultavano intermediarie della cessione, secondo un meccanismo funzionale all'artificioso accrescimento del credito di imposta delle società italiane.
Si conclude, osservando che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ravvisato una macroscopica difformità tra l'addebito posto a fondamento della misura reale e le ipotesi di reato astrattamente considerate, essendo integrate le fattispecie delittuose oggetto di indagine anche da operazioni soggettivamente inesistenti. Con motivi aggiunti la pubblica accusa ha ricondotto i rilievi che precedono all'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, da parte dei giudici del riesame.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, anche se va riconosciuto al tribunale del riesame il potere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 309 c.p.p., comma 9, di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., detto organo giurisdizionale deve, tuttavia, rilevare la nullità del decreto, quando esso sia del tutto carente del requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti oggetto di indagine, mentre non è all'uopo sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, (cfr. sez. 3^, 200300027, Bosch, RV 223197; sez. 5^, 200229903, Caroprese ed altro, RV 222395).
Inoltre, le sezioni unite di questa Suprema Corte hanno definitivamente stabilito, con riferimento alla indicazione delle esigenze probatorie, che "Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in finzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse." (sez. un. 200405876, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV 226712).
Orbene, emerge dall'esame del decreto di perquisizione e sequestro in data 10,3.2008, impugnato dall'istante per il riesame, che effettivamente il P.M. si è limitato, in ordine alla enunciazione dei fatti oggetto di indagine, ad indicare gli articoli di legge che si assumono violati, senza ulteriori specificazioni al riguardo, e non ha affatto indicato le esigenze probatorie in funzioni delle quali era stato disposto il sequestro.
Correttamente, pertanto, il tribunale del riesame ha dichiarato la nullità dell'impugnato decreto per le ragioni esposte nell'ordinanza.
L'infondatezza del primo motivo di gravame della pubblica accusa rende superfluo l'esame degli ulteriori.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008