Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 11291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11291 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/02/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 244
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 73/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE VI N. IL 17/12/1970;
avverso l'ordinanza n. 282/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 08/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. MURA Antonello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Sisto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione NE AV avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame d Bari in data 8 ottobre 2009 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro conservativo emesso nei suoi confronti dal Gip di Trani.
Il Tribunale rilevava come il decreto fosse stato adottato su richiesta delle parti civili, nei confronti del AV, rinviato a giudizio quale legale rappresentante della srl Datagest, in relazione ad alcune ipotesi di truffa e di concorso in bancarotta fraudolenta documentale.
Osservava come il periculum in mora fosse stato adeguatamente evidenziato dal Gup, in relazione alla significativa entità delle pretese restitutorie delle parti civili ed al pericolo di dispersione delle garanzie desunto dalle specifiche modalità commissive delle condotte distrattive e fraudolente emerse dalle indagini ed apprezzate per il rinvio a giudizio.
Deduce la inosservanza dell'art. 316 c.p.p. e il vizio di motivazione riguardo al periculum in mora. In particolare difetterebbe qualsiasi dimostrazione e motivazione di un atteggiamento concreto dell'indagato, tale da dimostrare la esistenza di un pericolo reale di diminuzione della garanzia.
Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dalla difesa, secondo la prevalente giurisprudenza alla quale anche questo Collegio aderisce, ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo (Rv. 244371; Massime precedenti Conformi: N. 707 del 1994 Rv. 198682, N. 111 del 1996 Rv. 205025, N. 2128 del 1996 Rv. 204414, N. 111 del 2006 Rv. 232624). Nella specie la Corte, pur dichiarando di aderire al detto principio, è venuta meno del tutto al dovere di motivazione che deve riguardare i parametri suddetti, avendo solo fatto riferimento a comportamenti fraudolenti del ricorrente che si dicono indicati nel decreto che dispone il giudizio, senza ulteriore specificazione e valutazione critica e senza, per di più, tenere conto che gli elementi per il rinvio a giudizio attengono in linea di principio alla fattispecie di reato in contestazione e non, necessariamente, al comportamento che l'indagato-imputato posa avere tenuto dopo la consumazione del reato, relativamente al proprio patrimonio. Il giudice del rinvio dovrà quindi nuovamente esaminare la materia attenendosi al principio di diritto sopra ricordato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010