Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro probatorio, qualora nel provvedimento il pubblico ministero abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, il giudice del riesame ha il potere di rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 45932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45932 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/10/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - ORDINANZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1036
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 18537/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL SA LO ME;
avverso l'Ordinanza del 14/04/2005 resa dal Tribunale della Libertà di Belluno;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del procedimento impugnato.
IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Belluno, con Ordinanza 14/04/2005, rigettava l'istanza di riesame promossa da LO ME DELLA SA in relazione al sequestro probatorio emesso dal P.M. di Belluno in data 31/03/2005 ed avente per oggetto veicoli fuori uso, considerati rifiuti pericolosi e, soprattutto, l'autocarro che li trasportava. Il P.M., adottò il provvedimento di sequestro probatorio, sia sui veicoli oggetto di violazione della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 51, 52, 53, 53 bis, qualificati come rifiuti pericolosi) nonché dell'art. 483 cod.pen., sia dell'autocarro BK738MY, che procedeva al loro trasporto, pur essendo l'impresa sprovvista della debita autorizzazione.
Il Tribunale del riesame, a cui si rivolse la difesa di LO ME AL SA, confermò che la condotta seguita dei prevenuti, risultava effettivamente costitutiva della violazione, accertando, in tal modo, il fumus commissi delicti a sostegno del provvedimento ablativo. Conclusione a cui l'attuale ricorso non muove censura. Inoltre, il giudice del riesame rilevò che i beni oggetto di sequestro risultavano essere effettivamente sia corpo del reato, sia cose pertinenti allo stesso, quali strumenti per la commissione dell'illecito.
Lamenta il ricorrente che - al contempo - il Tribunale di Belluno abbia indebitamente (ed in guisa non del tutto chiara) integrato l'insufficiente motivazione del Requirente, sicché muove censura per la violazione della la legge processuale penale ex art. 253 c.p.p.. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Se il recente indirizzo delle Sezioni Unite ha non soltanto ritenuto necessario che il decreto di sequestro probatorio sia corredato da apposita spiegazione sulla concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, ma ha anche ritenuto - nell'ulteriore silenzio del Requirente in seno al contraddittorio - di escludere una potestà di integrazione del Tribunale, trattandosi di arbitraria opera di supplenza nella giustificazione delle scelte discrezionali (Cass., SU., 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Guida al dir., 2004, fase. 9, 54), il caso che qui interessa non ricade nella fattispecie rapportabile alla lettura in discorso.
Rammentando che la situazione considerata dalle Sezioni Unite attiene alla "radicale mancanza" e non già alla insufficienza di cenno motivo sulla pertinenza dell'atto alle finalità probatorie, è agevole osservare che il P.M. - sia pure senza prolissa argomentazione - alluse espressamente anche alla finalità di accertare i fatti.
Il Tribunale, non già integrando, bensì meglio illustrando la tensione probatoria a cui accennava il Requirente, precisò che l'autocarro sottratto alla disponibilità degli inquisiti, così come il contenuto del suo cassone, asservivano all'esigenza probatoria, volta ad un accertamento tecnico ambientale dello stesso e del suo contenuto. Espressione che, lungi dall'apparire misteriosa ed incomprensibile, sottende - se rapportata all'addebito mosso ai giudicabili - al necessario riscontro sulle cose onde appurare se, mediante esame operato da tecnico e non limitato ad una superficiale accettazione del dato fenomenico, i beni appartenessero all'elenco dei rifiuti pericolosi e se, analizzando i reflui di olio minerale lasciato nel cassone (e di cui è espresso cenno nel verbale di ispezione dei mezzi) provenissero da altri automezzi disgregati o da diversi oggetti;
con ciò esaurientemente alludendo alla necessità di una verifica sulla catalogazione dei beni trasportati e sui residui da essi lasciati all'interno del mezzo di trasporto (una scia di olii gocciolanti e liquidi di motore, come si legge nel testo dell'atto impugnato).
Trattandosi di atto d'avvio dell'accertamento penale, connotato da urgenza e, per buona parte, dalla eloquenza stessa delle cose acquisite, non sembra - se non cadendo in obblighi di sterile formalismo - che la lettura fornita dal Tribunale sia lesiva di garanzie processuali, bensì legittimamente chiarificatrice della volontà espressa già dal P.M..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005