Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il "periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 26/10/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1761
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 025149/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO TA, N. IL 29/03/1946;
avverso ORDINANZA del 23/03/2005 TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Lecce, in accoglimento della richiesta presentata dalle parti civili costituitesi nel procedimento penale a carico di PO OR - imputata del delitto di omicidio colposo - disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'imputata, a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Il Tribunale predetto fondava la propria statuizione sulle seguenti circostanze e considerazioni: a) in primo grado era stata affermata la colpevolezza della PO la quale era stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con assegnazione a ciascuna delle stesse di una provvisionale di Euro 20.000,00; b) dovevano ritenersi sussistenti nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 316 c.p.p., vale a dire il fumus boni iuris (desumibile dalla pronuncia di condanna in primo grado) ed il periculum in mora (avuto riguardo alla non solida situazione patrimoniale della PO, titolare di alcune piccole comproprietà nonché proprietaria esclusiva di un immobile di 13 vani, con elevato rischio di una dispersione delle garanzie, avuto anche riguardo all'entità del credito vantato dalle parti civili); c) sulla scorta della situazione oggettiva esistente, il patrimonio della PO appariva inadeguato a soddisfare le esigenze dei creditori. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la PO deducendo violazione di legge sotto l'asserito profilo della mancanza di motivazione, con specifico riferimento ai criteri (oggettivo e soggettivo) cui il giudice è tenuto ad attenersi nell'applicare la misura cautelare reale in argomento. È pervenuta memoria delle parti civili con argomentazioni finalizzate a contrastare il gravame.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzi tutto va rilevata l'ammissibilità del proposto gravame. Vero è che avverso il provvedimento impositivo del sequestro conservativo è previsto specificamente il rimedio del riesame al Tribunale della Libertà, in forza dell'art. 318 c.p.p.. Nella concreta fattispecie è stata tuttavia dedotta, avverso il provvedimento generico della misura cautelare, una violazione di legge, esattamente la violazione degli artt. 125 e 316 c.p.p. sotto il profilo della asserita mancanza di motivazione perché solo apparente: alcun dubbio quindi circa la proponibilità del ricorso "per saltum". Ciò premesso, le censure del ricorrente sono fondate. Ed invero, in primo luogo, le argomentazioni esposte dal Tribunale di Lecce a sostegno del provvedimento di sequestro sono prive di specifico riferimento al concreto valore degli immobili della PO, avendo sul punto il Tribunale fatto solo un accenno ad una asserita insufficienza del patrimonio della PO stessa in relazione all'entità del credito vantato dalle parti civili: il valore economico del patrimonio immobiliare della PO non risulta, però, in alcun modo quantificato. In secondo luogo, per quel che riguarda il periculum in mora, non sono stati addotti elementi concreti tali da indurre a ritenere fondatamente già "in itinere" (o di imminente attuazione) atti di dispersione del patrimonio. Giova sottolineare che secondo il consolidato orientamento delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, "il periculum in mora" va valutato, oltre che con riguardo all'entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo" ("ex plurimis", in termini, Sez. 4, n. 707/1994 - C.c. 17/05/1994 - RV. 198682). Nel caso, in esame, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale risulta caratterizzato piuttosto da supposizioni e congetture, senza alcuna indicazione di quegli "elementi certi ed univoci" rivelatori di una situazione (sia pure potenziale) di depauperamento, e senza il benché minimo accenno ad una condotta, processuale o extraprocessuale, della PO da cui poter desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, l'eventualità di una dispersione del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito. L'impugnata ordinanza deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce che si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006