Articolo 252 del Codice di procedura penale
Articolo 234 bisArticolo 240
Versione
24 ottobre 1989
Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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