Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 2
In tema di sequestro conservativo, avverso il provvedimento del giudice che non attenga all'imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666 comma sesto cod. proc. pen. e non riesame ex art. 318 stesso codice.
In tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 cod. proc. pen. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità 'uti dominus', indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2003, n. 21940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21940 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Francesco P. Gramendola Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IN RE RM ved. AL CA, ER PI, AL CA IE, TO AN e AL CA SS;
avverso l'ordinanza 25 giugno 2002 Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giampiero Biancolella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con osservanza in data 25 giugno 2002 il Tribunale di Milano, adito in sede di riesame del provvedimento in data 16 maggio 2001, con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo su richiesta della parte civile Fallimento Trevitex delle somme e dei crediti, riferibili agli indagati AL CA PI, SA e SE, fittiziamente intestati a DE CA SS, AL CA LA, TO AN, AL CA IE, AL CA NI e ER PI, confermava il provvedimento cautelare.
Nel rispondere alle censure mosse all'imputato provvedimento, il Tribunale, dopo aver preliminarmente rigettato l'eccezione di inefficacia del sequestro, azionato ex art. 547 cod. proc. civ., nelle forme del pignoramento presso terzi e precisamente presso la Banca del Centroveneto, per omessa esecuzione del medesimo entro il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 675 cod. proc. civ., non essendo il richiamo dell'art. 317 cod. proc. pen. alle forme del cod. proc. civ. riferibile anche alle conseguenze e alle sanzioni previste dal medesimo cod. proc. civ., valutava positivamente la sussistenza dei presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", richiamando, quanto al primo, i precedenti, svariati provvedimenti di sequestro preventivo, nei quali era stata analiticamente ricostruita la vicenda del fallimento Trevitex, in relazione al quale era pendente il procedimento per i reati di bancarotta fraudolenta a carico dei menzionati indagati, e quanto al secondo, i meccanismi distrattivi, posti in essere dai medesimi indagati e l'ampio utilizzo dell'interpretazione fittizia di soggetti, riconducibili alla cerchia familiare dei predetti, per sottrarre somme, crediti e titoli alla curatela, ben descritti nei menzionati precedenti decreti di sequestro. Condivideva pertanto il giudizio espresso dal G.I.P. del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito della curatela, ed interpretava la disposizione dell'art. 316 cod. proc. pen. nel senso che doveva aversi riguardo non solo all'intestazione formale dei beni, ma anche alla disponibilità di essi "uti dominus" da parte dell'imputato. Avverso tale decisione propongono orar ricorso IN RE RM, ER PI, TO AN, AL CA IE e SS a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento, e deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 316 cod. proc. pen.. essendo stato il sequestro disposto non contro gli imputati, ma contro persone estranee al processo, a garanzia di crediti non dello Stato, ma della parte civile, in assenza di prove che l'intestazione dei beni fosse fittizia, e con grave menomazione delle garanzie difensive in forza della loro qualità di persone non imputate;
con il secondo motivo la violazione dell'art. 324 comma ottavo cod. proc. pen., avendo il Tribunale, di fronte alla contestazione della proprietà dei beni, omesso di rinviare la questione al giudice civile;
con il terzo motivo la violazione dell'art. 675 cod. proc. civ., avendo il giudice a quo con manifesta illogicità escluso la rilevanza della perdita di efficacia del sequestro per la scadenza del termine di trenta giorni, con la imposizione di una disciplina processuale che discriminerebbe ingiustamente il privato in sede civile e la parte civile in sede penale nei tempi di esecuzione del sequestro. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Premesso infatti che, trattandosi di ordinanza in tema di sequestro conservativo ex art. 324 cod. proc. pen., il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge, tale intendendosi l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) e della legge processuale (art. 606 lett. c), comprensiva quest'ultima anche dell'art. 125 cod. proc. pen. che prevede l'obbligo della motivazione per le ordinanze, osserva questa Corte che il primo motivo è destituito di fondamento, non essendo l'ordinanza de qua viziata ne' da violazione di legge, ne' da difetto di motivazione.
Ed invero, innovando rispetto al previdente codice di rito, che prevedeva un potere monopolistico di iniziativa cautelare del P.M. (art. 617 comma primo cod. proc. pen. previg.), l'art. 316 ha riconosciuto un ruolo attivo della parte civile, che intenda far valere le sue pretese di carattere risarcitorio in sede penale. Attualmente quindi legittimati ad avanzare richiesta di sequestro conservativo sono in concorrenza l'accusa pubblica e l'accusa privata. Quindi, mentre il P.M. è legittimato a richiedere il sequestro per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all'Erario, spetta alla parte civile la tutela dell'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass. IV 9 dicembre 1992 Managò CED 193770).
Sotto questo profilo ineccepibile si ravvisa l'adozione della misura cautelare adottata dal G.I.P. (ritualmente comunicata agli interessati) e confermata in sede di riesame, in costanza del "fumus boni iuris" rappresentato dalla compatibilità dei beni aggrediti con il reato di bancarotta fraudolenta a carico degli imputati AL CA PI, SA e SE, e del "periculum in mora" fondato sul rischio potenziale di perdita delle garanzie del credito vantato dal Fallimento Trevitex.
La questione dell'estraneità dei ricorrenti al processo e più ancora dell'assenza del requisito della titolarità dei beni all'imputato è stata adeguatamente valutata dal tribunale del riesame che, correttamente interpretando la norma di cui all'art. 316, è pervenuto alla conclusione logica che nel concetto di beni mobili o immobili dell'imputato non è rilevante l'intestazione formale di essi, ma la disponibilità "uti dominus" da parte dell'imputato, e cioè il fatto che, indipendentemente dall'apparente titolarità del diritto in capo a terzi, quest'ultimo abbia di fatto la reale titolarità dei beni medesimi. Nel caso in esame il giudice a quo ha dato sufficiente contezza dei motivi che inducono a ritenere che i beni aggrediti con la misura cautelare fossero solo fittiziamente intestati ai familiari degli imputati, allegando a sostegno i meccanismi fiduciari e di interposizione fittizia posti in essere da costoro e già censurati nei precedenti provvedimenti confermativi di sequestro preventivo, in una sentenza del giudice civile nei confronti di AL CA SS e IN RE RM, nonché nei riferimenti del G.I.P. ai ruoli di TO AN, ER PI e AL CA IE nella vicenda processuale.
Nè maggior pregio riceve la seconda censura, in ordine alla quale va detto che il rinvio della decisione della controversia al giudice civile da parte del giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, attiene alla diversa ipotesi in cui il terzo, estraneo al provvedimento cautelare, contesti la proprietà del bene oggetto della cautela, e in ogni caso non incide sulla legittimità del sequestro, che rimane fermo.
Quanto infine alla terza ed ultima doglianza, si richiama sul punto la giurisprudenza di questa sezione, attestata sul principio della non impugnabilità con il riesame, ma solo con il ricorso per cassazione, del provvedimento che non attiene all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma riguarda le modalità esecutive e attuative del provvedimento (Cass. VI 8 novembre 1993 Chamonal CED 196376). Nella fattispecie il vizio va semmai dedotto in sede esecutiva ai sensi dell'art. 666 comma quarto cod. proc. pen. davanti al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza conclusiva
è soggetta a ricorso per cassazione.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2003 .