Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
Il sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, essendo un mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di una notitia criminis e richiede la forma del decreto motivato, ma la sua eventuale incompletezza può essere sanata dal Tribunale del riesame che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione ed in caso positivo di procedere alla integrazione della motivazione carente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2003, n. 25122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25122 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente
1. Dott. Severo Chieffi Consigliere
2. Dott. Livio Pepino Consigliere
3. Dott. Giancarlo Urban Consigliere
4. Dott. Paola Piraccini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SA AS, nata il [...];
avverso l'ordinanza 29 novembre 2002 del Tribunale di Avellino;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Livio Pepino;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Vitaliano Esposito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto 20 novembre 2002, emesso in procedimento a carico di EL SA AS per i reati di cui agli artt. 416, 438, 444, 516, 517 bis cod. pen., la Procura della Repubblica di Avellino ha disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura del macello comunale della città e di ulteriori beni specificamente indicati. Con ordinanza 29 novembre 2002 il Tribunale di Avellino, in veste di giudice del riesame, ha annullato il decreto con riguardo alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 416 e 438 cod. pen., ha disposto la restituzione della pasta e di altri elementi custoditi nella sala vendita del macello ed ha, nel resto, confermato il decreto. A sostegno della decisione il Tribunale del riesame ha osservato che: a1) il decreto di sequestro richiede l'esposizione, seppur sommaria della fattispecie criminosa e dei fatti contestati, ma ciò può avvenire anche per relationem, con riferimento ad atti allegati al provvedimento (come è avvenuto nel caso specifico, in cui al provvedimento di sequestro, contenente l'indicazione degli articoli di legge violati, era allegata la relazione tecnica dell'ufficio veterinario dell'Asl, "da considerarsi - come espressamente precisato - parte integrante del decreto", contenente la descrizione delle condotte illecite, per violazione degli artt.444, 516, 517 bis cod. pen., contestate alla EL); a2) dalla relazione tecnica richiamata risulta l'esistenza nel macello comunale sequestrato di carni macellate e da macellare "non idonee al consumo umano perché presentano vari gradi di alterazione" o caratterizzate da anomalie sotto il profilo identificativo;
a3) le intercettazioni telefoniche in atti dimostrano univocamente che nella struttura sequestrata, gestita dalla EL, venivano avviati al macello animali già deceduti (verosimilmente per un virus) negli allevamenti di provenienza, pecore gravemente malate, vacche affette da brucellosi e/o "malamente o fetenti che puzzano";
a4) gli elementi acquisiti integrano un pesante quadro indiziario in ordine ai reati contestati (artt. 444, 516, 517 bis cod. pen.),"integrati, il primo, tutte le volte in cui si verta in tema di sostanze, destinate all'alimentazione, aventi attitudine a cagionare nocumento alla salute pubblica e, il secondo, nelle ipotesi in cui le sostanze poste in commercio presentino alterazioni nella loro essenza e nella loro composizione"; a5) i beni sottoposti a sequestro (eccettuati quelli restituiti), sono ascrivibili alla categoria delle cose mediante le quali il reato è stato commesso e costituiscono quindi corpo del reato ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., sì che le esigenze probatorie sono in re ipsa.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso la EL, eccependo violazione di legge e vizi di motivazione. Deduce, in particolare, la ricorrente che: b1) la mancata formulazione di un capo di imputazione, anche provvisorio, lede il diritto di difesa e determina la nullità del decreto di sequestro;
b2) manca, nella specie, il fumus commissi delicti essendo l'esistenza delle ipotesi delittuose ipotizzate tratta essenzialmente dagli accertamenti del servizio veterinario dell'Asl di Avellino che, data l'irripetibilità degli atti, avrebbero dovuto essere compiuti nei modi e con le formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. (circostanza evidenziata in sede di richiesta di riesame, ma non presa in considerazione dal tribunale); b3) il sequestro dell'intero macello è "esuberante" rispetto alle esigenze probatorie indicate, essendo a tal fine sufficiente un provvedimento di cautela reale esteso alle celle frigorifere in cui erano contenute le carni in ipotesi accusatoria "irregolari"; b4) le intercettazioni telefoniche sono impropriamente valutate nell'ordinanza in quanto non richiamate, neppure per relationem, nel decreto di sequestro. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è giurisprudenza costante che, anche in tema di sequestro, la motivazione per relationem è consentita "a condizione che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia in grado di controllarne (sia pure esaminando un provvedimento diverso) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità" (Cass., sez. 6, 21 maggio - 20 agosto 1990, Bonamore, riv. n. 185133). È quanto accaduto nel caso di specie, ove neppure il ricorrente contesta che nella relazione del servizio veterinario dell'Asl le condotte contestate siano specificamente indicate.
Analogamente infondato è il secondo motivo. Sul punto, gli accertamenti e i rilievi di polizia giudiziaria sono stati compiuti con le modalità e le conseguenze ripetutamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ed essere regolarmente utilizzati per la decisione" (Cass., sez. 1, 26 giugno - 4 settembre 1998, Cappellini, riv. n. 211278). Non sussiste, dunque, la dedotta nullità.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta il richiamo da parte del Tribunale, a fini del fumus commissi delicti, di intercettazioni telefoniche non indicate dal pubblico ministero nel decreto di sequestro. Al riguardo è agevole rilevare che: c1) secondo la giurisprudenza prevalente (seppur non unanime), anche in tema di sequestro probatorio l'incompletezza della motivazione del decreto emesso dal pubblico ministero non consente al tribunale del riesame l'annullamento sic et simpliciter del provvedimento, ma impone la verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione, e, in caso affermativo, la conferma di questo previa integrazione della motivazione carente del pubblico ministero (Cass., sez. 6, 17 giugno - 29 luglio 1997, Tretter, riv. n. 209122); c2) in ogni caso, il fumus dei reati di cui agli artt. 444 e 516 cod. pen. emerge in maniera sufficiente, anche in caso di ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, dalla più volte citata relazione del servizio veterinario dell'Asl. Resta la questione dell'"esorbitanza" del sequestro della intera struttura del macello, anziché delle sole parti dello stesso in cui erano conservate le carni ritenute "irregolari". Il motivo sul punto è privo di fondamento. La struttura dei reati di cui agli artt. 444 e 516 cod. pen. rimanda, infatti, a una attività commerciale complessiva, a cui era preordinato - in ipotesi accusatoria - l'intero macello e il cui accertamento, almeno nella fase iniziale, non può prescindere dal riferimento ad esso nella sua interezza. Consegue a quanto precede il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIUGNO 2003.