Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1962, n. 1467
Versione
8 novembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la stipula di un atto con il quale:
lo Stato s'impegna a cedere in proprieta' al comune di Ferrara l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 105 milioni, sito in quella citta', in via Carlo Mayr numeri 2 e 4, corso Porta Reno, 109, piazza Porta Reno numeri 1, 3, 5, 7 e 9 confinante ad ovest con la piazza Porta Reno, a nord con corso Porta Reno, ad est con la via Carlo Mayr ed a sud con ragioni Morsiani Aldo, Moggi Elena ed Adele e Pancaldi Adolfo, immobile attualmente in parte adibito a sede dell'intendenza di finanza, della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio metrico, ed in parte in affitto al Magazzino vendite monopoli ed a privati;
ed il comune di Ferrara, in corrispettivo dell'immobile demaniale suddetto, si impegna:
a) a cedere in proprieta' all'Amministrazione del patrimonio dello Stato l'ala sinistra del fabbricato di viale Cavour n. 73, confinante a nord con viale Cavour, ad est con via Panfilio ed a sud-ovest con ragioni del Demanio dello Stato, ed a cui si attribuisce il valore di lire 50 milioni dopo il restauro da eseguire secondo apposito progetto nonche' il diritto di sopraelevare parte dell'ala destra del suddetto fabbricato, diritto a cui viene attribuito il valore di lire 9.900.000;
b) ad eseguire a proprie spese e cura la sopraelevazione del corpo centrale dello stesso fabbricato di viale Cavour n. 73, secondo apposito progetto, riconoscendo ad ogni effetto la piena legittima proprieta' dello Stato su detto corpo centrale, pervenuta per devoluzione dell'ex partito nazionale fascista, sopraelevazione alla quale viene attribuito ai fini della permuta il valore di lire 44 milioni;
c) a provvedere per un importo non superiore a lire 600.000 ai lavori di adattamento della predetta ala sinistra del fabbricato secondo apposito progetto ed alle spese di trasferimento degli uffici finanziari nei nuovi locali;
d) a versare un conguaglio in denaro di lire 500.000.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto.

Entrata in vigore il 8 novembre 1962