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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/02/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliere
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 958/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra con sede principale in RI, Piazza San Carlo Parte_1
n.156, iscritta all'Albo delle Banche al n.5361, capogruppo del Gruppo bancario
", codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese Parte_2
di RI , p.iva n. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_3
Valentino;
appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Polizzi e Controparte_1
dall'Avv. Alessandro Gravante;
appellato ed appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Fiorani;
CP_2
appellato ed appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Orlando Controparte_3
appellato ed appellante incidentale
(già ) con sede principale in Controparte_4 CP_5
RI, Piazza San Carlo n.156, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di RI , iscritta al P.IVA_1
R.E.A. presso la Camera di Commercio di RI al n. , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Matteo Rossi e dall'Avv. Enrico Aguglia;
appellata ed appellante incidentale
1 ; CP_6
appellata contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e condannatorio
Conclusioni: per l'appellante principale: "nel merito, in accoglimento del presente appello, riformarsi l'impugnata sentenza n.91/2017 del 30 gennaio 2017, resa inter partes dal Tribunale di Termini Imerese e, per l'effetto: In via principale
A. Respingersi, per le gradate le ragioni di cui in narrativa e fatte salve le riserve di gravame ivi formulate, tutte le domande di merito proposte dal signor
contro la conchiudente assolvendosi di conseguenza quest'ultima CP_1
dalle medesime.
B. Condannarsi il signor a rifondere all'appellante la somma di CP_1
Euro 56.760,22, pagata corrisposta dalla in ossequio all'esecutività della CP_7
sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal dì del pagamento al saldo.
In via subordinata e salvo gravame,
A) dichiarare la responsabilità quanto meno concorrente del signor
nel verificarsi del danno e conseguentemente ridurre l'entità del CP_1
risarcimento a carico della conchiudente in misura corrispondente all'incidenza causale del comportamento dello stesso attore ai sensi dell'art.1227 cod.civ.
B) Per il solo denegato caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande del signor contro e salvo gravame, fatta CP_1 Parte_1
riserva di azionare in separata sede ogni eventuale altro proprio diritto nei confronti di ulteriori soggetti che risultassero responsabili, a qualunque titolo, dei
fatti per i quali è causa:
- dichiararsi tenuto e condannarsi il signor e la signora CP_2 [...]
a rimborsare integralmente alla conchiudente, ex art.2041 e 2055 CP_6
cod.civ., ovvero, in via subordinata ex artt.2033 e ss. cod.civ. ovvero, ancora, ex art.2041 cod.civ., a risarcire e comunque a garantire e/o a tenere indenne
[...]
per quanto essa fosse eventualmente condannata a pagare, a Parte_1
qualunque titolo, al signor CP_1
-dichiararsi tenuto e condannarsi il signor , a garantire e/o Controparte_3
comunque a tenere indenne per quanto essa fosse Parte_1
2 eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo, al signor . CP_1
in ogni caso, con il favore delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali ex art.15 TNF.” per l'appellato "Voglia la Corte di Appello di Palermo, CP_1
Rigettare - per tutti i motivi indicati in narrativa - tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1
In riforma della medesima sentenza accogliere - per i motivi indicati in narrativa - l'appello incidentale proposto dal sig. indi a che Controparte_1
condannare il sig. , la e il sig. , CP_2 Parte_1 Controparte_3
la sig.ra a pagare in solido tra loro la somma di cui all'appello CP_6
incidentale.
Per il resto confermare la sentenza impugnata n.91/2017, dal Tribunale di
Termini Imerese resa in data 20.01.2017, depositata in data 30.01.2017.
Condannare le controparti al pagamento delle spese di giudizio". per l'appellato : l'Ill.mo Tribunale voglia, ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e difesa disattesa, in via istruttoria:
a) disporre, ex art. 210 c.p.c. (a carico dell'opponente e/o degli Istituti di Credito)
l'esibizione degli estratti dei c/c intrattenuti dal sig. sulla Controparte_1
8 di Palermo e sul Organizzazione_1 Organizzazione_2
, per il periodo compreso tra il settembre 2007 ed il luglio 2009 al fine di far
[...]
emergere, dall'esame delle relative scritturazioni, le somme restituite dal sig. CP_2
a mezzo assegni o bonifici (anche di terzi);
[...]
nel merito: ammettere in rito il proposto appello incidentale e, facendosi diritto, nel
merito ritenere e dichiarare inammissibili le domande proposte da CP_1
nei confronti del sig. per tutte le somme eccedenti l'importo di
[...] CP_2
cui al decreto ingiuntivo n° 505 / 2011 del Tribunale di Termini Imerese e, comunque, nel merito rigettare le stesse nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa che
precede; rigettare la domanda di garanzia relativa al credito fatto valere da CP_5
nei confronti di per le ragioni di cui alla narrativa che
[...] Controparte_1
precede;
3 ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, nel merito rigettare, per le ragioni
in narrativa spiegate le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
del comparente;
rigettare ogni ulteriore domanda proposta con il favore delle spese.
per l'appellato : "Voglia l'ecc.ma Corte D'appello, rigettata ogni Controparte_3
contraria istanza, eccezione e/o difesa, in accoglimento del presente appello
incidentale, riformare l'impugnata sentenza n.91/2017 dei 20-30/01/2017 resa dal
Tribunale di Termini Imerese nella parte che riguarda e Controparte_3
precisamente nella parte in cui statuisce: "condanna solidalmente , CP_2
, , al pagamento della Controparte_3 Controparte_8 CP_6
somma di euro 36.113,3 in favore di oltre interessi fino al Controparte_1
soddisfo. Rigetta tutte le altre domande - Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.240,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali come per legge;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto
e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate" e per l'effetto: in via principale - Respingersi, per le
motivazioni di cui in narrativa, tutte le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di;
in via subordinata e salvo gravame - Per il solo Controparte_3
denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di CP_1
respingersi la domanda proposta da di
[...] Parte_1
dichiararsi tenuto e condannarsi a garantire e/o comunque tenere Controparte_3
indenne per quanto essa fosse eventualmente condannata Parte_1
a pagare a qualunque titolo, a In ogni caso - Condannarsi Controparte_1
alle spese e compensi professionali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge".
per l'appellata : "Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis e CP_5
previe le declaratorie del caso, Nel merito in via principale:-accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale, -in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Giudice Dott.ssa Emanuela Piazza, n.
91/2017 pubblicata il 30.01.2017, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo
4 n. 505/2011, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del signor
e concedere la provvisoria esecuzione dello stesso;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di Controparte_1
(già ) dell'importo di euro 29.160,67, relativo al Controparte_4 CP_5
contratto di finanziamento erogato da per i motivi indicati in narrativa. CP_5
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
(già ) della somma dovuta di cui al decreto, o la diversa Controparte_4 CP_5
somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi, calcolati al tasso
contrattuale sul solo importo capitale di euro 23.392,40 (e comunque entro i limiti
stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre anche all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonché accessori di legge
ove dovuti".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 91 del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Termini Imerese,
definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 505 del 2011 emesso da quel Tribunale ad
[...]
istanza di che aveva agito in virtù del contratto di finanziamento CP_5
n.266464 (per la copertura assicurativa in caso di morte, infortunio e malattia nonché
invalidità totale permanente o temporanea e disoccupazione) concesso dalla
, poi poi Organizzazione_3 Controparte_9 Parte_1
ai sensi del quale il mutuatario era tenuto a corrispondere la somma di euro 29.160,67
in 72 rate mensili.
Il Tribunale accolse, inoltre ed in gran parte, le ulteriori domande proposte da e condannò, quindi, a pagare al primo la complessiva CP_1 CP_2
somma di euro 44.645,00 a titolo risarcimento dei danni corrispondente a tutte le somme che l' aveva dichiarato di avergli in qualche modo sottratto;
condannò CP_2
ancora , la di lui moglie , il direttore di filiale CP_2 CP_6 CP_3
e la , in solido tra di loro, a pagare al
[...] CP_7 Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di euro 36.113,30 a titolo di ulteriore risarcimento dei danni
5 arrecati al primo.
Condannò, inoltre, i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 aprile 2017, sulla scorta di cinque motivi così sintetizzabili:
(i) errore del primo giudice nell'aver ritenuto provata la corresponsabilità del proprio dipendente, direttore della filiale, e, quindi, Controparte_3 dell'Istituto di credito;
(ii) errore del primo giudice nell'applicazione degli artt.2049 c.c. e 31 TUF non essendo un proprio collaboratore bensì un consulente dello CP_2
stesso CP_1
(iii) errore del primo giudice nella quantificazione dell'ammontare risarcitorio dovuto dall'Istituto di credito;
(iv) errore del primo giudice nell'avere escluso ogni forma di concorso di colpa ed anzi la primaria corresponsabilità del nel verificarsi del CP_1
danno;
(v) errore del primo giudice nell'aver rigettato la domanda di manleva e garanzia dalla stessa proposta nei confronti dei terzi , e CP_3 CP_2
. CP_6
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, con comparsa del 6 luglio 2017, che, formulando appello incidentale, si è lamentato Controparte_3 dell'errore del primo giudice nell'interpretazione degli articoli 2043, 2049 e 1128
c.c. per avergli attribuito la corresponsabilità in relazione all'operato dall' CP_2
nonostante la mancanza di prova.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta del 6 luglio 2017, che, resistendo al gravame principale, ha formulato, a sua Controparte_1
volta, appello incidentale per dolersi dell'errore del primo giudice nell'avere limitato la liquidazione del danno, chiedendo – quindi – che il ristoro fosse elevato nella somma complessiva di euro 90.738,30
Con comparsa del 6 luglio 2017 si è costituita in giudizio oggi CP_5 che, aderendo anzitutto all'appello principale, ha formulato Parte_1
appello incidentale lamentando in particolare:
6 (i) la nullità della sentenza nella parte in cui aveva, immotivatamente, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) la nullità della sentenza nella parte in cui aveva del tutto trascurato la diversa soggettività giuridica tra sé stessa e;
Parte_1
(iii) l'errore del primo giudice nel non avere escluso il dolo del contraente Pt_1 ex art. 1439 comma 2 c.c. e nell' avere, di contro, affermato la responsabilità del direttore di filiale;
Controparte_3
(iv) l'errore del primo giudice nel non avere escluso la propria responsabilità nonché quella di ex art. 31 TUF nonostante nessun Parte_1 rapporto intercorresse tra di loro e l' CP_2
(v) l'errore del primo giudice nella quantificazione del danno asseritamente sofferto dal CP_1
Si è, quindi, costituito, con comparsa del 7 settembre 2017. che ha CP_2
parimenti proposto appello incidentale sulla scorta di due motivi così sintetizzabili:
(i) errore del primo giudice nell'avere esaminato ed accolto la domanda risarcitoria proposta dal nonostante la natura del rito introdotto CP_1
non lo prevedesse;
(ii) l'errore del primo giudice nella liquidazione del danno non avendo, invero, tenuto conto della somma di euro 25.000,00 che lo stesso aveva CP_1
ammesso di avere ricevuto da parte sua, con conseguente riduzione dal danno.
Nella contumacia di senza incombenti istruttori, mutato il relatore, CP_6 all'udienza del 9 novembre 2023 – svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., - la Corte ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
La molteplicità e la stretta aderenza delle rassegnate impugnazioni impongono, per ragioni di tipo logico -sistematico, che la trattazione segua il seguente ordine:
1) in primo luogo, vanno esaminati i primi due motivi dell'appello principale di
, l'appello incidentale (incentrato su un unico ed articolato Parte_1 motivo) di , il terzo ed il quarto motivo dell'appello incidentale Controparte_3
7 di tutti i gravami in questione sono, infatti, incentrati sulla CP_5
affermata responsabilità del direttore di filiale nonché, Controparte_3
conseguentemente, su quella del suo datore di lavoro;
Parte_1
2) in secondo luogo, vanno esaminati i primi due motivi dell'appello incidentale di riguardanti l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 CP_5
da cui il giudizio ha avuto origine;
3) in terzo luogo vanno esaminati – siccome riguardanti l'ammissibilità del ristoro e la liquidazione del danno - i due motivi dell'appello incidentale dell' CP_2 nonché l'appello incidentale del CP_1
4) in quarto luogo va dichiarato l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi.
Nel cominciare la disamina della prima parte della decisione, dianzi sinteticamente indicata, appare opportuno premettere che è pacifico, oltre che documentato, che in data 2 aprile 2008, stipulò un contratto di finanziamento (nr. Controparte_1
266464, per la copertura assicurativa in caso di morte, infortunio e malattia nonché
invalidità totale permanente o temporanea e disoccupazione) con la
[...]
, poi quindi in virtù Org_3 Controparte_9 Parte_1
del quale il mutuatario, a fronte della somma mutuata, era tenuto a corrispondere la somma di euro 29.160,67 da distribuire in 72 rate mensili.
Stante il mancato pagamento di alcune rate e la dichiarata decadenza dal beneficio del termine, oggi chiese ed ottenne dal CP_5 Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l'emissione del decreto ingiuntivo n. 505 del 2011.
Nell'opporsi al suddetto decreto contro la CP_5 Controparte_1
chiese ed ottenne, dal primo giudice, di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi
, e , nonché l'istituto di credito CP_2 CP_6 Controparte_3 [...]
Parte_1
E, nel fare ciò, denunciò di aver subìto un grave raggiro da tali soggetti, assumendo
– invero - di essere stato anzitutto indotto da , suo buon conoscente e CP_2
promotore finanziario appoggiatosi presso , insieme a Parte_1 CP_3
, direttore dell'agenzia nr. 8 di Palermo della medesima banca e punto di
[...]
riferimento di ad effettuare, sulla base della fiducia che Controparte_1
nutriva nei confronti dei due operatori, numerosi investimenti, mutui e CP_1
finanziamenti.
8 Allo stesso modo, il dichiarò di essere stato indotto, dai due operatori CP_1
e , ad acquistare numerosi prodotti finanziari dagli stessi scelti e CP_2 CP_3
suggeritigli e di essere stato pure sollecitato ad emettere alcuni assegni intestati a sé
stesso ed al promotore per meglio consentire a quest'ultimo di operare CP_2
in suo favore e nei suoi interessi.
La fiducia da lui riposta era stata tradita - a dire del – da parte dei terzi CP_1 chiamati, avendo egli appreso in seguito che l' e lo avrebbero CP_2 CP_3
compiuto una serie di operazioni a proprio vantaggio, disponendo bonifici a proprio favore ed a sua insaputa, utilizzando i suoi dati personali e, persino, il token elettronico concessogli da per operare sul suo conto in modalità home banking. Parte_1
E ciò fecero i due - sempre stando al narrato del - con la prospettazione CP_1
di avere conseguito ottimi risultati dalle operazioni svolte, rispetto alle quali i due operatori avevano pure dissimulato di avergli fatto conseguire dei guadagni che altro non erano che giroconti operati da altro conto corrente a lui pure riconducibile.
Anche con riferimento al contratto di finanziamento da cui ha avuto origine la presente controversia, gli stessi e avrebbero operato – sempre CP_2 CP_3
secondo il - un'illiceità a monte, decidendo di stipularlo a sua insaputa ed CP_1
utilizzando occultamente la sua firma digitale ed i suoi dati: proprio in ragione di ciò, infatti, ha ammesso di non avere mai corrisposto alcuna delle rate pattuite CP_1
in quanto persino ignaro di aver sottoscritto un simile contratto.
La gravità delle condotte subite era comprovata – a dire del - dalla CP_1
piena confessione resa dall' che era stato cancellato dall'albo dei promotori CP_2
finanziari con delibera (n.15740 del 2007) per tali ragioni. Org_4
Questa, dunque, la prospettazione del essa è stata pressoché CP_1
interamente accolta nella sentenza impugnata che, in sintesi, si è fondata sulle seguenti risultanze:
a) confessione giudiziale resa dall' CP_2
b) un estremamente generico richiamo alle “prove testimoniali assunte” dalle quali, a dire del primo giudice, “risultano i rapporti intercorrenti tra le parti e
l'affidamento incolpevole del alle competenze dell' e dello CP_1 CP_2
”; CP_3
c) “nella espletata c.t.u. che ha consentito di verificare l'entità delle operazioni
9 effettuate sul conto accesso a nome del ”; CP_1
d) dall'ulteriore circostanza per cui “di contro nessuna prova è stata fornita dalle altre parti atta a dimostrare l'estraneità asserita dello ai fatti per cui CP_3
è causa, né tanto meno la non imputabilità del danno anche all'istituto di credito per i danni arrecati a mezzo un suo preposto al cliente odierno opponente”;
e) “la documentazione prodotta e l'esame condotto su di essa dal c.t.u hanno dimostrato che l' era nel possesso dei certificati necessari per operare CP_2
sul conto del , e che tali strumenti non potevano che essere stati a CP_1 lui consegnati dal direttore dell'istituto di credito coinvolto”.
Questi, in sintesi, i passaggi su cui è imperniata la decisione di primo grado,
l'appellante principale – oltre a ed a - lamenta anzitutto la CP_3 CP_5
decisione del primo giudice con riguardo all'affermazione di responsabilità del preposto e conseguentemente dell'Istituto di credito nelle operazioni Controparte_3
illecite riconducibili ad e da questi ammesse. CP_2
Sostengono, invero, gli appellanti che mancherebbe alcuna prova in quanto il coinvolgimento del direttore di filiale sarebbe fondato sull'assunto per cui CP_3 quest'ultimo avrebbe consegnato ad l'intera strumentazione personale per CP_2
l'accesso ai servizi bancari (codici di accesso e token) del conto di CP_1
quando, al contrario, era documentale che tali dati erano stati consegnati al cliente al momento dell'apertura del conto e, dunque, all'inizio del rapporto.
Le doglianza sono fondate, essendo più che evidente l'estrema debolezza del costrutto motivazionale della sentenza impugnata che non solo non è in grado di resistere alle critiche contenute nei vari gravami ma non è affatto convincente alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
Pacifico, invero – come del resto sostenuto nella sentenza impugnata – che la confessione resa dall è liberamente valutabile come mero indizio nei CP_2
confronti del litisconsorte , è sufficiente, al riguardo, ricordare che “la CP_3
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2733, terzo comma, cod. civ.
non distingue tra i litisconsorti che la hanno resa e gli altri. Invece, in caso di
litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle
10 domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei
confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno
capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria” (Sez. 3,
Sentenza n. 8458 del 04/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 19/01/2006).
Ebbene, al di là di questo indizio, non v'è nulla che accrediti quanto desumibile da questo elemento.
In primo luogo il primo giudice ha del tutto trascurato il potenziale interesse dello stesso confitente ad estendere la propria responsabilità allo e, quindi, CP_2 CP_3 al datore di lavoro di quest'ultimo allo scopo di ripartire con loro, a vario titolo, le conseguenza della propria condotta illecita.
In secondo luogo, il valore dimostrativo di quanto contenuto nella confessione resa da è contraddetto da un diverso elemento, avente pure natura indiziaria ma CP_2
efficacia euristica di certo non inferiore al primo elemento: chiamato a rispondere della illiceità penali di questi addebiti (in esito, tra l'altro, a querela sporta dalla persona offesa , il Tribunale penale di Termini Imerese, con Controparte_1
sentenza nr. 696 del 2016, ha prosciolto (con statuizione coperta dal giudicato)
dal reato di truffa aggravata, ascrittagli in concorso con Controparte_3 CP_2
(cfr. documento nr. 5 della produzione documentale dell'appellante principale).
Per altro verso, poi, non è affatto vero quanto troppo velocemente sostenuto nella sentenza gravata secondo cui le risultanze delle prove orali confermerebbero non meglio precisati “rapporti intercorrenti tra le parti” e “l'affidamento incolpevole del
alle competenze…dello ”. CP_1 CP_3
Non avendovi provveduto il primo giudice, è allora necessario che, in questa sede, siano passate in rassegna le risultanze delle prove testimoniali.
Anzitutto dalla deposizione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
si ricava soltanto che il che svolgeva la professione Tes_3 Controparte_1
di insegnante di scuole elementari, era del tutto privo di dimestichezza con il computer che non aveva mai posseduto.
Ebbene è più che evidente che da ciò non si può affatto ricavare né che la consegna dei dispositivi per l'utilizzo dell'internet banking sul suo conto corrente non sia
11 realmente avvenuta – a fronte della pacifica sottoscrizione della avvenuta consegna della documentazione – né, tanto meno, che detti dispositivi, anziché a lui, siano stati consegnati dal direttore di filiale all' CP_3 CP_2
E' ben vero – e non può certo negarsi – che tra le “16 chiavette internet denomi di colore verde…per la gestione dei conti correnti c\ e n. 17 Organizzazione_1 scatoline contenitori delle stesse” sequestrate dai Carabinieri di il 28 Org_2 settembre 2009 vi era la “scatolina contenitore internet o-key vuota di CP_1
(cfr. documento nr. 7 del fascicolo di primo grado del .
[...] CP_1
Ma, essendo stato operato sulla persona dell' anche in questo caso il CP_2
sequestro in questione non offre alcun elemento a prova del coinvolgimento dello
, apparendo - di
contro
- del tutto naturale che possa essere stato consegnato CP_3
al primo dal legittimo detentore visto che costui non ha mai negato di CP_1 avere conferito ampio mandato all' per effettuare gli investimenti mobiliari. CP_2
Il teste – nipote del – ha riferito di avere Testimone_4 CP_1
accompagnato, dopo la scoperta dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio, il proprio zio presso la filiale nr. 8 di Palermo di e, in quella circostanza, Org_1
di avere assistito alla conversazione tra il ed il nuovo preposto che, a CP_1
fronte delle lamentele dello zio, aveva consegnato copia degli estratti conto;
aveva riferito che sul conto corrente non vi erano disponibilità; gli aveva consigliato di rivolgersi ad un legale ed aveva detto, infine, che proprio per questa vicenda lo era stato trasferito. CP_3
E' chiaro che quest'ultimo passaggio – palesemente neutri essendo tutto gli altri – non consente di desumere la prova di alcuno delle condotte illecite attribuite allo
, non potendo certo scartarsi come irragionevole che, in disparte la CP_3
circostanza che si tratta di una valutazione soggettiva dell'ignoto interlocutore del teste il trasferimento dello sia stato dettato da ragioni prudenziali, Tes_4 CP_3 proprie dell'organizzazione aziendale.
Per il resto il teste ha ammesso “nulla so, non ho assistito ad alcun incontro Tes_4 tra l' e mio zio a.d.r. ho conoscenza dei fatti di causa anche perché mio zio me CP_2
li ha raccontati io ho un rapporto di confidenza con mio zio, il quale non ha figli e io gli sono molto vicino”.
Essendo, quindi, la fonte di conoscenza del teste il narrato dello stesso CP_1
12 merita, allora, di essere ricordato che i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. La deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa non ha quindi valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie acquisite al processo se l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza (cfr. Cass. 10297/98; 43/98; 9702/96;
4618/96).
Questo principio va ribadito in ordine al contenuto delle propalazioni del teste
, la cui attendibilità – tra l'altro – risente della circostanza per cui lo Testimone_5
stesso ha ammesso di avere incoato analogo giudizio contro ed CP_2 CP_3
per fatti analoghi. Parte_1
Ciò precisato, il teste ha dichiarato: di essere stato cliente dell' di RI, filiale di Palermo presso cui CP_8 Parte_1 operava come direttore , presentatogli dall' Controparte_3 CP_2
che costui e lo gli avevano proposto, nei locali di di CP_10 Org_1
effettuare investimenti;
di avere assistito ad un incontro tra il e l' in cui il primo si era CP_1 CP_2
lamentato dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio, dolendosi anche della condotta dello e l' aveva ammesso tutto chiedendo scusa. CP_3 CP_2
Anche in questo caso – con riferimento all'ultimo punto – è evidente che il teste si
è limitato ad assistere ad una discussione tra ed il sicchè non è CP_2 CP_1
possibile dal narrato di questi ultimi – in quanto parti – ricavare elementi di responsabilità per lo . CP_3
Così come sostanzialmente irrilevante, nella stessa prospettiva, è che il teste abbia incontrato a lo insieme all' e che TE Org_2 CP_3 CP_2 quest'ultimo abbia ospitato il primo nella sua abitazione.
Residua soltanto, tra il narrato rilevante, che il teste abbia riferito che TE
insieme all' gli avessero proposto degli investimenti presso i locali CP_3 CP_2
della . Org_1
13 Si tratta, però, di un elemento troppo debole per potere arguire non solo che ciò sia accaduto nei confronti del ma soprattutto che ciò sia avvenuto CP_1
illecitamente.
Del tutto irrilevante è poi chiaramente la deposizione del teste TE
, medico curante del che ha riferito sulla sindrome ansioso
[...] CP_1
depressiva sofferta dal in esito ai fatti per cui è causa. CP_1
In conclusione, a dispetto di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le prove testimoniali non hanno offerto elementi che possano, con tranquillizzante certezza, affermare il coinvolgimento dello nei fatti per cui è lite. CP_3
Né la prova di tale coinvolgimento può ricavarsi – come pure ha argomentato il primo giudice – dagli esiti della espletata c.t.u. contabile da cui emerge sicuramente l'esistenza di bonifici, dal conto corrente intestato al in favore CP_1 dell' della di lui moglie e e di un terzo, CP_2 CP_6 CP_6 Persona_1
Al di là di questo dato – che sicuramente non è scevro di valore probatorio in ordine alla posizione degli appellati e – non vi è nulla che possa, da un CP_2 CP_6
punto vista per così dire contabile, suffragare la responsabilità del direttore di filiale
. Controparte_3
Lo stesso c.t.u., nominato dal Tribunale, ha infatti evidenziato che “imputare in modo univoco ad un solo soggetto le operazioni, in particolar modo le transazioni di
natura elettronica, compiute sul conto corrente n.1000/2486, acceso presso la filiale di e intestato a non risulta possibile sulla base Org_1 Controparte_1
della documentazione prodotta agli atti in quanto la stessa non è idonea per
l'individuazione della diretta corrispondenza tra le operazioni effettuate ed il soggetto che le ha predisposte”.
E', poi, frutto di palese ed inammissibile salto logico l'ulteriore argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “nessuna prova è stata fornita dalle altre parti atta a dimostrare l'estraneità asserita dello ai fatti per cui è CP_3 causa” nonché quella per cui, dal momento che “l' era nel possesso dei CP_2 certificati necessari per operare sul conto del ”, ne sarebbe conseguito CP_1
“che tali strumenti non potevano che essere stati a lui consegnati dal direttore dell'istituto di credito coinvolto”.
Si tratta, invero, di argomentazioni assiomatiche e tautologiche in palese contrasto
14 con il principio dell'onere della prova, gravante sul CP_1
In conclusione, sul punto, alcuna prova esiste a sostegno del coinvolgimento del direttore di filiale e, conseguentemente, del suo datore di lavoro Controparte_3
. Parte_1
La sentenza impugnata, sul punto, ha ritenuto, invero, che la responsabilità di discendesse dall'art. 31 del Testo Unico Finanziario e dell'art. 2049 c.c. Org_1
e ciò, nell'ambito di un regime di imputazione di tipo oggettivo, rendeva sufficiente che la convenuta banca fosse quella “presso cui il promotore finanziario presta la propria opera” e che sussistesse “l'occasionalità necessaria tra le incombenze affidate ed il fatto doloso o colposo del promotore”.
Ora i principi sostenuti nella sentenza gravata non si attagliano affatto alla fattispecie in esame non essendo emerso, anzitutto e come detto, alcun coinvolgimento dello sicchè questo esclude di per sé che sia configurabile CP_3 una responsabilità del datore di lavoro di quest'ultimo.
In secondo luogo manca pure alcuna prova del collegamento tra l' e la CP_2
non solo essendo pacifico che il primo non fosse né intermediario Org_1
finanziario né in alcun modo legato all'istituto di credito appellante ma essendo pure documentato sin dall'inizio che l' fosse stato cancellato dalla competente CP_2 dall'Albo degli Intermediari finanziari sin dal gennaio 2007, nel mentre le Org_4
contestate operazioni di investimento per cui è lite sono state compiute a partire dal settembre dello stesso anno.
Alcuna prova, poi, sussiste – ad eccezione della richiamata confessione dell' – che costui abbia materialmente operato nei locali di . CP_2 Org_1
In conclusione deve essere esclusa la responsabilità di mancando la Org_1
prova che, da un punto di vista per così dire funzionale, i danni siano stati “arrecati
a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando
il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
[…]” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/04/2023, n. 9405) e, ancora, da un punto di vista oggettivo, per l'insussistenza di alcun legame contrattuale con l' “ e quindi mancando “un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente CP_2
e le mansioni da questi espletate” (ex multis Cass. civ., Sez. III, 29/09/2005, n. 1916).
Passando, quindi, alla seconda parte della decisione – dianzi indicata – vanno
15 esaminati i primi due motivi dell'appello incidentale di riguardanti CP_5
l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 da cui tutto il giudizio di primo grado ha avuto origine.
Sostiene, al riguardo, la nullità della decisione impugnata per avere CP_5
revocato, senza alcuna motivazione, il decreto in questione emesso sulla scorta di contratto di finanziamento, pacificamente sottoscritto dal ed eseguito sia, CP_1
per intero, da parte di essa appellante in quanto le somme mutuate vennero erogate all'appellato sia, in parte, da quest'ultimo che aveva pagato parte delle rate.
Deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l' e lo , con artifici e raggiri, avrebbero “sottratto denaro CP_2 CP_3 all'opponente che confluiva a vario titolo sul conto corrente aperto presso Org_1
ivi compreso il finanziamento erogato per il tramite della società ,
[...] CP_5
allora facente parte del gruppo , i cui crediti ivi compresi quelli Parte_1
di cui al contratto di finanziamento n. 266464 stipulato dal signor CP_1
a far data dal 01.06.2015, sono stati acquistati da
[...] Organizzazione_5
.
[...]
Evidenzia, ancora, che il primo giudice aveva del tutto trascurato che “ CP_5 era soggetto distinto e diverso da ”; che “ non ha Controparte_4 Parte_2
“acquistato” i crediti di Moneta, bensì ne è diventata titolare a far data dal
01.06.2015, a seguito di scissione parziale di Moneta, che nel frattempo aveva assunto la denominazione di ”; che “la Organizzazione_6
fattispecie implicitamente prospettata dal Giudice di primo grado – riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1439, comma 2 c.c. di annullabilità del contratto di finanziamento per dolo perpetrato da un terzo (l' ) in concorso con il CP_2 primo contraente (dott. ) in danno dell'altro (sig. Controparte_3 CP_1
– è necessario specificatamente provare, da parte di colui che lamenta i
[...]
presunti raggiri, la conoscenza da parte del primo contraente (in specie ) CP_5
di tali raggiri posti in essere dal terzo (Cass.civ. n.6278/1990), circostanza questa del tutto manchevole nella fattispecie de qua”.
Anche questa doglianza è fondata e deve essere accolta.
La sentenza impugnata, invero, ha – come detto – accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 solo affermando che, in primo luogo, l'oggetto
16 delle somme erogate al con il finanziamento n. 266464 erano state CP_1
oggetto di sottrazione, da parte di e e che, in secondo luogo, il credito CP_2 CP_10
nascente da questo contratto di finanziamento era stato acquistato da , Parte_1
il 20 maggio 2015.
Dal che – pur non essendo stato esplicitato in sentenza – la responsabilità oggettiva di , per l'attività illecita del suo intermediario e del suo Parte_1 CP_2
dipendente , dovrebbe di per sé escludere la fondatezza della pretesa CP_3
creditoria, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto oggetto di illegittima sottrazione.
Questa, dunque, la scarna motivazione adoperata per tale capo, la sentenza impugnata ha trascurato del tutto come fosse documentato, oltre che pacifico, che il avesse, il 2 aprile 2008, sottoscritto il contratto di prestito personale n. CP_1
266464 in cui il capitale finanziato di euro 29.196,00 avrebbe dovuto essere restituito con 72 rate di 471,55 ciascuna e che lo stesso aveva, peraltro, riconosciuto CP_1
come propria la sottoscrizione apposta al contratto.
Ed ha pure trascurato che fino al 1 luglio 2009 il aveva provveduto a CP_1
pagare le rate mensili del prestito il che, a tacer d'altro, stride pure con l'affermazione del (ammesso che possa avere una qualche rilevanza giuridica) di non CP_1
avere mai conosciuto il contenuto dello stesso.
In altre parole la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il finanziamento era stato erogato sul conto corrente, accesso presso la Organizzazione_7
di Palermo n.1000/2486 ed intestato al sicche la postulata condotta CP_1
appropriativa si poneva in un momento successivo rispetto all'effettiva corresponsione delle somme oggetto del prestito.
Va poi considerato quanto risulta dalla stessa c.t.u. contabile, disposta ed utilizzata dal primo giudice “per accertare l'entità delle operazioni effettuate dall' sul CP_2
conto corrente acceso a nome del presso la CP_1 Organizzazione_7
N.8 di Palermo n.1000/2486 e/o sulle altre somme ricevute a mezzo assegni
[...]
circolari o depositate su altri conti e dallo stesso utilizzate per fini diversi dai prospettati investimenti”.
Ebbene la stessa c.t.u. contabile non offre alcun elemento dal quale potere desumere che le somme oggetto del prestito, effettivamente erogate sul conto corrente
17 n.1000/2486, acceso presso la filiale di e intestato a Org_1 CP_1
siano state oggetto di quella “sottrazione” indicata dal primo giudice ma
[...]
non certamente accertata.
Agli stessi esiti della consulenza contabile – utilizzata dal primo giudice - il consulente dr. ha dichiarato di essere pervenuto solo dopo avere Persona_2
“provveduto a depurare il conto corrente n.1000/2486, acceso a nome del sig.
presso la , ag. N.8 di Palermo, dai CP_1 Organizzazione_7 movimenti riguardanti le imposte, le commissioni bancarie, l'importo finanziato da
( oggi ed i successivi Org_8 Organizzazione_9 CP_5 addebiti delle rate di rimborso” (cfr. pag. 3 della c.t.u.).
Oltre tutto la sentenza in questione è, sul punto, intrinsecamente contraddittoria perché, anche ove fosse provato che le somme erogate con il contestato prestito sarebbero poi state trasferite ad l'accoglimento della domanda risarcitoria nei CP_2
confronti di quest'ultimo – per come sarà affrontato nella terza parte della decisione
– renderebbe una inammissibile duplicazione del rimedio risarcitorio quello volto alla ripetizione della “provvista” poi adoperata per i trasferimenti successivi, già oggetto di separata restituzione.
Stando così le cose e pacifico essendo l'inadempimento del CP_1 quest'ultimo va condannato a pagare alla quale acquirente dei Organizzazione_5 crediti di , le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, pari ad CP_5
euro 29.160,07 oltre interessi di mora sulla sorte capitale per come pattuiti in contratto sino al saldo.
Va, infatti, brevemente ricordato che, in questo grado non è possibile rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto “l'accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice
d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Passando, quindi, alla terza parte della decisione, dianzi accennata, essa riguarda l'ammissibilità del chiesto ristoro e la liquidazione del danno, oggetto dei gravami
18 incidentali, a questo punto residui, degli appellati e Controparte_1 CP_2
che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione tra di
[...]
loro.
Il gravame incidentale del primo è basato su due motivi:
a) con il primo ha dedotto l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei confronti di terzi, stante la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale non avrebbe potuto essere fatte valere, nei propri confronti,
domanda diversa da quella di manleva in relazione al credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo in favore di CP_5
b) con il secondo deduce che, avendo egli eseguito in favore del Parte_4 per un totale di € 46.195,00 ed avendo quest'ultimo, nell'ambito
[...] dell'interrogatorio formale deferitogli, ammesso di avere ricevuto la somma di euro 25.000,00 da parte sua, egli, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitorie, avrebbe potuto essere condannato a rifondere un importo non superiore ad € 34.563,30, ovvero di € 55,758,30.
L'appello incidentale dell' è, invece, incentrato su due motivi: CP_2
a) con il primo si duole che il primo giudice abbia limitato la condanna solidale di , di e di limitatamente alla somma CP_3 CP_6 Organizzazione_1
di euro 36.113,3, non estendendola – invece – all'intero ammontare del risarcimento dovuto da parte del coobbligato : deduce, al riguardo, CP_2
l'esistenza degli elementi di prova che dimostrerebbero il pieno e totale coinvolgimento dello e, quindi, di tutte le altre parti;
CP_3
b) con il secondo si duole che, nella liquidazione del danno, il primo giudice – nonostante la piena confessione resa dall' nel corso dell'interrogatorio CP_2
formale – non abbia riconosciuto il danno anche per ciò che riguarda l'ammontare degli assegni, da lui tratti “a me stesso” sicchè l'ammontare del ristoro complessivamente dovuto sarebbe pari ad euro 90.738,30 di cui euro
58.738,30 per come accertato dal c.t.u. ed euro 32.000,00 per l'ammontare complessivo degli assegni sottratti.
Cominciando dal primo motivo di appello incidentale, va affermata la piena ammissibilità della domanda risarcitoria del considerato che, nel CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'opponente non è preclusa la
19 possibilità di formulare domande riconvenzionali che estendano il contenuto dell'originario petitum: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa
fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto,
e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della
ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia
pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con
l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".” (ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
04/03/2020, n. 6091); ed ancora "E' da ammettere la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a
quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto" (Cass. civ., Sez. II, sent. 14 febbraio 2022, n. 4713).
Affermatane dunque l'ammissibilità, la domanda risarcitoria del è CP_1
fondata – come detto – oltre che nei confronti della contumace (con le CP_6 precisazioni che seguiranno), nei soli confronti dell' che non ha impugnato la CP_2
sentenza nel capo che afferma la sua responsabilità, con conseguente formazione del giudicato interno ex art. 329 comma due c.c..
E', invece, infondata nei confronti di e di per Controparte_3 Parte_1
le ragioni già affrontate nella prima parte di questa decisione alla quale si rinvia per evitare ripetizioni.
Quanto alla – contumace anche in questo grado – l'appello CP_6
incidentale del è, in ordine a tale posizione, del tutto inammissibile non CP_1
contenendo alcuna puntualizzazione delle ragioni per cui costei dovrebbe essere
20 chiamata a rispondere anche del prelievo di somme diverse da quelle già stabilite in sentenza.
Il suo coinvolgimento nella vicenda per cui è lite discende soltanto dall'essere risultata beneficiaria di alcuni bonifici eseguiti dal conto corrente del e, CP_1
per tale ragione, è stata ritenuta responsabile dal primo giudice nei limiti della somma di euro 36.113,3.
Le argomentazioni dell'appello incidentale, incentrate soltanto ordine alla posizione di e di non sono, quindi, idonee nemmeno ad CP_3 Org_1
introdurre una diversa ipotesi ricostruttiva nei confronti della . CP_6
Ristretto, quindi, l'esame alla liquidazione del danno - oggetto dell'impugnazione, per così dire incrociata, del e dell' - occorre, CP_1 CP_2 anzitutto, ricordare che, nell'ambito della confessione giudiziale resa, l' ha (tra CP_2
le molte altre circostanze e limitando a ciò che rileva in questa sede) ammesso:
(capitolo g) di avere effettuato, operando sul conto corrente accesso presso
, negli anni 2007 – 2009 diversi bonifici via internet a Organizzazione_10 proprio favore ed a favore della moglie all'insaputa del CP_6 CP_1
medesimo ed, in particolare, 9 dei bonifici riportati nell'indice nr. 10 del fascicolo del danneggiato;
(capitolo r) di avere suggerito al di emettere gli assegni indicati al CP_1
nr. 7 della produzione documentale e di avere incassato (cioè trattenuto per sé) circa il 60 % delle somme portate da tali assegni;
(capitolo c 1) di avere investito, solo in minima parte, le somme del
CP_1
Dalla produzione documentale effettuata dal – e legata, come CP_1 appena detto, alla confessione resa dall' – risulta che: CP_2
l'ammontare complessivo degli assegni emessi dal all'ordine di se CP_1
stesso è pari ad euro 32.000,00 il cui 60 % è pari a 19.200,00 euro;
l'ammontare complessivo degli assegni tratti dal a favore di CP_1
è pari ad euro 36.200,00. CP_2
Nel procedere alla liquidazione del danno il primo giudice ha utilizzato gli esiti della già richiamata c.t.u. così motivando: “ora procedendo al conteggio delle somme portate dai titoli esibiti e riconosciuti dal , il 60% del totale delle somme CP_1
21 portate dagli assegni con la dicitura “a me stesso” è pari ad euro 22.020,00 somma che va aggiunta all'importo di euro 58.738,30 corrispondente ai bonifici bancari effettuati in uscita dal c/c n.1000/2486 intestato a presso Controparte_1 [...]
in favore di , e e agli Pt_2 CP_6 CP_2 Persona_1
assegni emessi in favore di come accertato dal c.t.u. per un totale CP_2 complessivo di euro 80.758,30.”
Va adesso rilevato che il CTU Dott. ha provveduto ad “esaminare Persona_3
gli assegni prodotti agli atti escludendo dal calcolo quelli intestati allo stesso attore/opponente” separatamente raccogliendo “i movimenti bancari riguardanti bonifici effettuati dai signori , (coniuge dell' ) e CP_2 CP_6 CP_2
(cliente dell' ) a favore del sig. su altro conto Persona_4 CP_2 CP_1 corrente intestato allo stesso attore/opponente presso l'agenzia del Org_2 di ”. Org_2
Redigendo apposite tabelle riepilogative di tutte le operazioni poste in essere,
l'ammontare delle operazioni di bonifici è risultato essere di € 28.900,00, degli assegni emessi di € 43.413,30, ed infine per tutte le operazioni in entrata ricevute dal di € 13.575,00. CP_1
L'ammontare dunque delle somme erogare in favore dell' – sia a mezzo di CP_2
bonifici che di assegni dallo stesso riconosciuti come da lui direttamente negoziati –
è pari ad euro 58.738,30, già al netto delle somme che, a loro volta, , CP_2
e hanno erogato in favore del CP_6 Persona_4 CP_1
Non vi è spazio, quindi, per il riconoscimento del maggior abbattimento del credito risarcitorio, sollecitato dallo stesso considerato che non può dirsi sussistente CP_2 una confessione del che, nell'ammettere di avere ricevuto dal primo CP_1
bonifici per circa 25.000,00 ha aggiunto che si trattava di somme che, a sua volta,
l' aveva prelevato da un conto intestato allo stesso danneggiato. CP_2
Corretta è stata poi la decisione del primo giudice di aggiungere alla predetta somma di ad euro 58.738,30 il 60 % del valore degli assegni emessi da CP_1 all'ordine di se stesso, stante la richiamata confessione dell' si deve soltanto CP_2 correggere l'errore materiale della sentenza impugnata essendo il 60 % del valore complessivo degli assegni (euro 32.000,00) pari a 19.200,00 e non ad euro 22.020,00.
Conclusivamente, mentre l'ammontare della condanna stabilita in sentenza in capo
22 a non è suscettibile di revisione stante la sua contumacia e, quindi, Controparte_6 il giudicato, la condanna dell' va ridotta alla somma complessiva di euro CP_2
77.938,3.
Va, infine, dichiarato l'assorbimento di tutte le altre doglianze.
Stante l'acclarata insussistenza della responsabilità di va accolta la Org_1
domanda di restituzione delle somme di euro 56.760,22 dalla stessa corrisposte al per effetto della, qui riformata, decisione di primo grado. CP_1
In base al principio di soccombenza, e – ferma la statuizione sulla CP_6 CP_2
loro condanna alle spese del primo grado – devono rifondere al le spese CP_1
di questo grado.
Il deve invece rifondere a , a ed CP_1 Organizzazione_1 CP_5
a le spese di lite di ambo i gradi. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , così provvede: CP_6
in parziale riforma della sentenza n. 91 del 30 gennaio 2017 resa dal Tribunale di
Termini Imerese, appellata, in via principale, da con atto di Parte_1
con atto di citazione notificato il 11 aprile 2017 nonché, in via incidentale da
[...]
(già , da , da Parte_1 CP_5 Controparte_3 Controparte_1
e da;
CP_2
rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
e di;
Pt_1 Parte_1 Controparte_3
condanna a pagare a (già Controparte_1 Pt_1 Parte_1 CP_5
, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento nr. 266464, la complessiva
[...]
somma di euro 29.160,07 oltre interessi di mora sulla sorte capitale per come pattuiti in contratto sino al saldo;
condanna a pagare a a titolo di risarcimento CP_2 Controparte_1
del danno, la complessiva somma di euro 77.938,3, oltre interessi al tasso legale dal
30 gennaio 2012 al saldo;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1
23 euro 56.760,22, oltre interessi al tasso legale dalla data della avvenuta corresponsione al saldo;
condanna a pagare a ad Controparte_1 Parte_1 Parte_1
(già ed a le spese di lite, liquidate per il primo
[...] CP_5 Controparte_3
grado in complessivi euro 3.972,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro 4758,00 per compensi, il tutto oltre contributo unificato ed accessori come per legge;
condanna ed , in solido tra di loro, a pagare a CP_6 CP_2
le spese di questo grado liquidate in complessivi euro 4758,00, Controparte_1
il tutto oltre contributo unificato e accessori come per legge;
pone in via definitiva a carico di e le spese di c.t.u. CP_6 CP_2
liquidate dal primo giudice;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato in capo a ed a . Controparte_1 CP_2
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 1 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Antonino Liberto Porracciolo
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliere
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 958/2017 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra con sede principale in RI, Piazza San Carlo Parte_1
n.156, iscritta all'Albo delle Banche al n.5361, capogruppo del Gruppo bancario
", codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese Parte_2
di RI , p.iva n. , in persona del procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_3
Valentino;
appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Polizzi e Controparte_1
dall'Avv. Alessandro Gravante;
appellato ed appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Fiorani;
CP_2
appellato ed appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Orlando Controparte_3
appellato ed appellante incidentale
(già ) con sede principale in Controparte_4 CP_5
RI, Piazza San Carlo n.156, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di RI , iscritta al P.IVA_1
R.E.A. presso la Camera di Commercio di RI al n. , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'Avv. Matteo Rossi e dall'Avv. Enrico Aguglia;
appellata ed appellante incidentale
1 ; CP_6
appellata contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e condannatorio
Conclusioni: per l'appellante principale: "nel merito, in accoglimento del presente appello, riformarsi l'impugnata sentenza n.91/2017 del 30 gennaio 2017, resa inter partes dal Tribunale di Termini Imerese e, per l'effetto: In via principale
A. Respingersi, per le gradate le ragioni di cui in narrativa e fatte salve le riserve di gravame ivi formulate, tutte le domande di merito proposte dal signor
contro la conchiudente assolvendosi di conseguenza quest'ultima CP_1
dalle medesime.
B. Condannarsi il signor a rifondere all'appellante la somma di CP_1
Euro 56.760,22, pagata corrisposta dalla in ossequio all'esecutività della CP_7
sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal dì del pagamento al saldo.
In via subordinata e salvo gravame,
A) dichiarare la responsabilità quanto meno concorrente del signor
nel verificarsi del danno e conseguentemente ridurre l'entità del CP_1
risarcimento a carico della conchiudente in misura corrispondente all'incidenza causale del comportamento dello stesso attore ai sensi dell'art.1227 cod.civ.
B) Per il solo denegato caso di accoglimento, ancorchè parziale, delle domande del signor contro e salvo gravame, fatta CP_1 Parte_1
riserva di azionare in separata sede ogni eventuale altro proprio diritto nei confronti di ulteriori soggetti che risultassero responsabili, a qualunque titolo, dei
fatti per i quali è causa:
- dichiararsi tenuto e condannarsi il signor e la signora CP_2 [...]
a rimborsare integralmente alla conchiudente, ex art.2041 e 2055 CP_6
cod.civ., ovvero, in via subordinata ex artt.2033 e ss. cod.civ. ovvero, ancora, ex art.2041 cod.civ., a risarcire e comunque a garantire e/o a tenere indenne
[...]
per quanto essa fosse eventualmente condannata a pagare, a Parte_1
qualunque titolo, al signor CP_1
-dichiararsi tenuto e condannarsi il signor , a garantire e/o Controparte_3
comunque a tenere indenne per quanto essa fosse Parte_1
2 eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo, al signor . CP_1
in ogni caso, con il favore delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese
generali ex art.15 TNF.” per l'appellato "Voglia la Corte di Appello di Palermo, CP_1
Rigettare - per tutti i motivi indicati in narrativa - tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1
In riforma della medesima sentenza accogliere - per i motivi indicati in narrativa - l'appello incidentale proposto dal sig. indi a che Controparte_1
condannare il sig. , la e il sig. , CP_2 Parte_1 Controparte_3
la sig.ra a pagare in solido tra loro la somma di cui all'appello CP_6
incidentale.
Per il resto confermare la sentenza impugnata n.91/2017, dal Tribunale di
Termini Imerese resa in data 20.01.2017, depositata in data 30.01.2017.
Condannare le controparti al pagamento delle spese di giudizio". per l'appellato : l'Ill.mo Tribunale voglia, ogni contraria istanza, CP_2
eccezione e difesa disattesa, in via istruttoria:
a) disporre, ex art. 210 c.p.c. (a carico dell'opponente e/o degli Istituti di Credito)
l'esibizione degli estratti dei c/c intrattenuti dal sig. sulla Controparte_1
8 di Palermo e sul Organizzazione_1 Organizzazione_2
, per il periodo compreso tra il settembre 2007 ed il luglio 2009 al fine di far
[...]
emergere, dall'esame delle relative scritturazioni, le somme restituite dal sig. CP_2
a mezzo assegni o bonifici (anche di terzi);
[...]
nel merito: ammettere in rito il proposto appello incidentale e, facendosi diritto, nel
merito ritenere e dichiarare inammissibili le domande proposte da CP_1
nei confronti del sig. per tutte le somme eccedenti l'importo di
[...] CP_2
cui al decreto ingiuntivo n° 505 / 2011 del Tribunale di Termini Imerese e, comunque, nel merito rigettare le stesse nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa che
precede; rigettare la domanda di garanzia relativa al credito fatto valere da CP_5
nei confronti di per le ragioni di cui alla narrativa che
[...] Controparte_1
precede;
3 ritenere e dichiarare inammissibili e, comunque, nel merito rigettare, per le ragioni
in narrativa spiegate le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
del comparente;
rigettare ogni ulteriore domanda proposta con il favore delle spese.
per l'appellato : "Voglia l'ecc.ma Corte D'appello, rigettata ogni Controparte_3
contraria istanza, eccezione e/o difesa, in accoglimento del presente appello
incidentale, riformare l'impugnata sentenza n.91/2017 dei 20-30/01/2017 resa dal
Tribunale di Termini Imerese nella parte che riguarda e Controparte_3
precisamente nella parte in cui statuisce: "condanna solidalmente , CP_2
, , al pagamento della Controparte_3 Controparte_8 CP_6
somma di euro 36.113,3 in favore di oltre interessi fino al Controparte_1
soddisfo. Rigetta tutte le altre domande - Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.240,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali come per legge;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto
e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate" e per l'effetto: in via principale - Respingersi, per le
motivazioni di cui in narrativa, tutte le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di;
in via subordinata e salvo gravame - Per il solo Controparte_3
denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di CP_1
respingersi la domanda proposta da di
[...] Parte_1
dichiararsi tenuto e condannarsi a garantire e/o comunque tenere Controparte_3
indenne per quanto essa fosse eventualmente condannata Parte_1
a pagare a qualunque titolo, a In ogni caso - Condannarsi Controparte_1
alle spese e compensi professionali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge".
per l'appellata : "Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis e CP_5
previe le declaratorie del caso, Nel merito in via principale:-accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale, -in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Giudice Dott.ssa Emanuela Piazza, n.
91/2017 pubblicata il 30.01.2017, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo
4 n. 505/2011, emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del signor
e concedere la provvisoria esecuzione dello stesso;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore di Controparte_1
(già ) dell'importo di euro 29.160,67, relativo al Controparte_4 CP_5
contratto di finanziamento erogato da per i motivi indicati in narrativa. CP_5
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
(già ) della somma dovuta di cui al decreto, o la diversa Controparte_4 CP_5
somma che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi, calcolati al tasso
contrattuale sul solo importo capitale di euro 23.392,40 (e comunque entro i limiti
stabiliti dalla normativa vigente) dal dovuto al saldo, e oltre le ulteriori spese di legge.
In via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente dedurre anche all'esito delle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nonché accessori di legge
ove dovuti".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 91 del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Termini Imerese,
definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 505 del 2011 emesso da quel Tribunale ad
[...]
istanza di che aveva agito in virtù del contratto di finanziamento CP_5
n.266464 (per la copertura assicurativa in caso di morte, infortunio e malattia nonché
invalidità totale permanente o temporanea e disoccupazione) concesso dalla
, poi poi Organizzazione_3 Controparte_9 Parte_1
ai sensi del quale il mutuatario era tenuto a corrispondere la somma di euro 29.160,67
in 72 rate mensili.
Il Tribunale accolse, inoltre ed in gran parte, le ulteriori domande proposte da e condannò, quindi, a pagare al primo la complessiva CP_1 CP_2
somma di euro 44.645,00 a titolo risarcimento dei danni corrispondente a tutte le somme che l' aveva dichiarato di avergli in qualche modo sottratto;
condannò CP_2
ancora , la di lui moglie , il direttore di filiale CP_2 CP_6 CP_3
e la , in solido tra di loro, a pagare al
[...] CP_7 Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di euro 36.113,30 a titolo di ulteriore risarcimento dei danni
5 arrecati al primo.
Condannò, inoltre, i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese di lite e di c.t.u..
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 aprile 2017, sulla scorta di cinque motivi così sintetizzabili:
(i) errore del primo giudice nell'aver ritenuto provata la corresponsabilità del proprio dipendente, direttore della filiale, e, quindi, Controparte_3 dell'Istituto di credito;
(ii) errore del primo giudice nell'applicazione degli artt.2049 c.c. e 31 TUF non essendo un proprio collaboratore bensì un consulente dello CP_2
stesso CP_1
(iii) errore del primo giudice nella quantificazione dell'ammontare risarcitorio dovuto dall'Istituto di credito;
(iv) errore del primo giudice nell'avere escluso ogni forma di concorso di colpa ed anzi la primaria corresponsabilità del nel verificarsi del CP_1
danno;
(v) errore del primo giudice nell'aver rigettato la domanda di manleva e garanzia dalla stessa proposta nei confronti dei terzi , e CP_3 CP_2
. CP_6
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, con comparsa del 6 luglio 2017, che, formulando appello incidentale, si è lamentato Controparte_3 dell'errore del primo giudice nell'interpretazione degli articoli 2043, 2049 e 1128
c.c. per avergli attribuito la corresponsabilità in relazione all'operato dall' CP_2
nonostante la mancanza di prova.
Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta del 6 luglio 2017, che, resistendo al gravame principale, ha formulato, a sua Controparte_1
volta, appello incidentale per dolersi dell'errore del primo giudice nell'avere limitato la liquidazione del danno, chiedendo – quindi – che il ristoro fosse elevato nella somma complessiva di euro 90.738,30
Con comparsa del 6 luglio 2017 si è costituita in giudizio oggi CP_5 che, aderendo anzitutto all'appello principale, ha formulato Parte_1
appello incidentale lamentando in particolare:
6 (i) la nullità della sentenza nella parte in cui aveva, immotivatamente, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) la nullità della sentenza nella parte in cui aveva del tutto trascurato la diversa soggettività giuridica tra sé stessa e;
Parte_1
(iii) l'errore del primo giudice nel non avere escluso il dolo del contraente Pt_1 ex art. 1439 comma 2 c.c. e nell' avere, di contro, affermato la responsabilità del direttore di filiale;
Controparte_3
(iv) l'errore del primo giudice nel non avere escluso la propria responsabilità nonché quella di ex art. 31 TUF nonostante nessun Parte_1 rapporto intercorresse tra di loro e l' CP_2
(v) l'errore del primo giudice nella quantificazione del danno asseritamente sofferto dal CP_1
Si è, quindi, costituito, con comparsa del 7 settembre 2017. che ha CP_2
parimenti proposto appello incidentale sulla scorta di due motivi così sintetizzabili:
(i) errore del primo giudice nell'avere esaminato ed accolto la domanda risarcitoria proposta dal nonostante la natura del rito introdotto CP_1
non lo prevedesse;
(ii) l'errore del primo giudice nella liquidazione del danno non avendo, invero, tenuto conto della somma di euro 25.000,00 che lo stesso aveva CP_1
ammesso di avere ricevuto da parte sua, con conseguente riduzione dal danno.
Nella contumacia di senza incombenti istruttori, mutato il relatore, CP_6 all'udienza del 9 novembre 2023 – svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., - la Corte ha posto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
La molteplicità e la stretta aderenza delle rassegnate impugnazioni impongono, per ragioni di tipo logico -sistematico, che la trattazione segua il seguente ordine:
1) in primo luogo, vanno esaminati i primi due motivi dell'appello principale di
, l'appello incidentale (incentrato su un unico ed articolato Parte_1 motivo) di , il terzo ed il quarto motivo dell'appello incidentale Controparte_3
7 di tutti i gravami in questione sono, infatti, incentrati sulla CP_5
affermata responsabilità del direttore di filiale nonché, Controparte_3
conseguentemente, su quella del suo datore di lavoro;
Parte_1
2) in secondo luogo, vanno esaminati i primi due motivi dell'appello incidentale di riguardanti l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 CP_5
da cui il giudizio ha avuto origine;
3) in terzo luogo vanno esaminati – siccome riguardanti l'ammissibilità del ristoro e la liquidazione del danno - i due motivi dell'appello incidentale dell' CP_2 nonché l'appello incidentale del CP_1
4) in quarto luogo va dichiarato l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi.
Nel cominciare la disamina della prima parte della decisione, dianzi sinteticamente indicata, appare opportuno premettere che è pacifico, oltre che documentato, che in data 2 aprile 2008, stipulò un contratto di finanziamento (nr. Controparte_1
266464, per la copertura assicurativa in caso di morte, infortunio e malattia nonché
invalidità totale permanente o temporanea e disoccupazione) con la
[...]
, poi quindi in virtù Org_3 Controparte_9 Parte_1
del quale il mutuatario, a fronte della somma mutuata, era tenuto a corrispondere la somma di euro 29.160,67 da distribuire in 72 rate mensili.
Stante il mancato pagamento di alcune rate e la dichiarata decadenza dal beneficio del termine, oggi chiese ed ottenne dal CP_5 Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l'emissione del decreto ingiuntivo n. 505 del 2011.
Nell'opporsi al suddetto decreto contro la CP_5 Controparte_1
chiese ed ottenne, dal primo giudice, di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi
, e , nonché l'istituto di credito CP_2 CP_6 Controparte_3 [...]
Parte_1
E, nel fare ciò, denunciò di aver subìto un grave raggiro da tali soggetti, assumendo
– invero - di essere stato anzitutto indotto da , suo buon conoscente e CP_2
promotore finanziario appoggiatosi presso , insieme a Parte_1 CP_3
, direttore dell'agenzia nr. 8 di Palermo della medesima banca e punto di
[...]
riferimento di ad effettuare, sulla base della fiducia che Controparte_1
nutriva nei confronti dei due operatori, numerosi investimenti, mutui e CP_1
finanziamenti.
8 Allo stesso modo, il dichiarò di essere stato indotto, dai due operatori CP_1
e , ad acquistare numerosi prodotti finanziari dagli stessi scelti e CP_2 CP_3
suggeritigli e di essere stato pure sollecitato ad emettere alcuni assegni intestati a sé
stesso ed al promotore per meglio consentire a quest'ultimo di operare CP_2
in suo favore e nei suoi interessi.
La fiducia da lui riposta era stata tradita - a dire del – da parte dei terzi CP_1 chiamati, avendo egli appreso in seguito che l' e lo avrebbero CP_2 CP_3
compiuto una serie di operazioni a proprio vantaggio, disponendo bonifici a proprio favore ed a sua insaputa, utilizzando i suoi dati personali e, persino, il token elettronico concessogli da per operare sul suo conto in modalità home banking. Parte_1
E ciò fecero i due - sempre stando al narrato del - con la prospettazione CP_1
di avere conseguito ottimi risultati dalle operazioni svolte, rispetto alle quali i due operatori avevano pure dissimulato di avergli fatto conseguire dei guadagni che altro non erano che giroconti operati da altro conto corrente a lui pure riconducibile.
Anche con riferimento al contratto di finanziamento da cui ha avuto origine la presente controversia, gli stessi e avrebbero operato – sempre CP_2 CP_3
secondo il - un'illiceità a monte, decidendo di stipularlo a sua insaputa ed CP_1
utilizzando occultamente la sua firma digitale ed i suoi dati: proprio in ragione di ciò, infatti, ha ammesso di non avere mai corrisposto alcuna delle rate pattuite CP_1
in quanto persino ignaro di aver sottoscritto un simile contratto.
La gravità delle condotte subite era comprovata – a dire del - dalla CP_1
piena confessione resa dall' che era stato cancellato dall'albo dei promotori CP_2
finanziari con delibera (n.15740 del 2007) per tali ragioni. Org_4
Questa, dunque, la prospettazione del essa è stata pressoché CP_1
interamente accolta nella sentenza impugnata che, in sintesi, si è fondata sulle seguenti risultanze:
a) confessione giudiziale resa dall' CP_2
b) un estremamente generico richiamo alle “prove testimoniali assunte” dalle quali, a dire del primo giudice, “risultano i rapporti intercorrenti tra le parti e
l'affidamento incolpevole del alle competenze dell' e dello CP_1 CP_2
”; CP_3
c) “nella espletata c.t.u. che ha consentito di verificare l'entità delle operazioni
9 effettuate sul conto accesso a nome del ”; CP_1
d) dall'ulteriore circostanza per cui “di contro nessuna prova è stata fornita dalle altre parti atta a dimostrare l'estraneità asserita dello ai fatti per cui CP_3
è causa, né tanto meno la non imputabilità del danno anche all'istituto di credito per i danni arrecati a mezzo un suo preposto al cliente odierno opponente”;
e) “la documentazione prodotta e l'esame condotto su di essa dal c.t.u hanno dimostrato che l' era nel possesso dei certificati necessari per operare CP_2
sul conto del , e che tali strumenti non potevano che essere stati a CP_1 lui consegnati dal direttore dell'istituto di credito coinvolto”.
Questi, in sintesi, i passaggi su cui è imperniata la decisione di primo grado,
l'appellante principale – oltre a ed a - lamenta anzitutto la CP_3 CP_5
decisione del primo giudice con riguardo all'affermazione di responsabilità del preposto e conseguentemente dell'Istituto di credito nelle operazioni Controparte_3
illecite riconducibili ad e da questi ammesse. CP_2
Sostengono, invero, gli appellanti che mancherebbe alcuna prova in quanto il coinvolgimento del direttore di filiale sarebbe fondato sull'assunto per cui CP_3 quest'ultimo avrebbe consegnato ad l'intera strumentazione personale per CP_2
l'accesso ai servizi bancari (codici di accesso e token) del conto di CP_1
quando, al contrario, era documentale che tali dati erano stati consegnati al cliente al momento dell'apertura del conto e, dunque, all'inizio del rapporto.
Le doglianza sono fondate, essendo più che evidente l'estrema debolezza del costrutto motivazionale della sentenza impugnata che non solo non è in grado di resistere alle critiche contenute nei vari gravami ma non è affatto convincente alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
Pacifico, invero – come del resto sostenuto nella sentenza impugnata – che la confessione resa dall è liberamente valutabile come mero indizio nei CP_2
confronti del litisconsorte , è sufficiente, al riguardo, ricordare che “la CP_3
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l'art. 2733, terzo comma, cod. civ.
non distingue tra i litisconsorti che la hanno resa e gli altri. Invece, in caso di
litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle
10 domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei
confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno
capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria” (Sez. 3,
Sentenza n. 8458 del 04/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1013 del 19/01/2006).
Ebbene, al di là di questo indizio, non v'è nulla che accrediti quanto desumibile da questo elemento.
In primo luogo il primo giudice ha del tutto trascurato il potenziale interesse dello stesso confitente ad estendere la propria responsabilità allo e, quindi, CP_2 CP_3 al datore di lavoro di quest'ultimo allo scopo di ripartire con loro, a vario titolo, le conseguenza della propria condotta illecita.
In secondo luogo, il valore dimostrativo di quanto contenuto nella confessione resa da è contraddetto da un diverso elemento, avente pure natura indiziaria ma CP_2
efficacia euristica di certo non inferiore al primo elemento: chiamato a rispondere della illiceità penali di questi addebiti (in esito, tra l'altro, a querela sporta dalla persona offesa , il Tribunale penale di Termini Imerese, con Controparte_1
sentenza nr. 696 del 2016, ha prosciolto (con statuizione coperta dal giudicato)
dal reato di truffa aggravata, ascrittagli in concorso con Controparte_3 CP_2
(cfr. documento nr. 5 della produzione documentale dell'appellante principale).
Per altro verso, poi, non è affatto vero quanto troppo velocemente sostenuto nella sentenza gravata secondo cui le risultanze delle prove orali confermerebbero non meglio precisati “rapporti intercorrenti tra le parti” e “l'affidamento incolpevole del
alle competenze…dello ”. CP_1 CP_3
Non avendovi provveduto il primo giudice, è allora necessario che, in questa sede, siano passate in rassegna le risultanze delle prove testimoniali.
Anzitutto dalla deposizione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
si ricava soltanto che il che svolgeva la professione Tes_3 Controparte_1
di insegnante di scuole elementari, era del tutto privo di dimestichezza con il computer che non aveva mai posseduto.
Ebbene è più che evidente che da ciò non si può affatto ricavare né che la consegna dei dispositivi per l'utilizzo dell'internet banking sul suo conto corrente non sia
11 realmente avvenuta – a fronte della pacifica sottoscrizione della avvenuta consegna della documentazione – né, tanto meno, che detti dispositivi, anziché a lui, siano stati consegnati dal direttore di filiale all' CP_3 CP_2
E' ben vero – e non può certo negarsi – che tra le “16 chiavette internet denomi di colore verde…per la gestione dei conti correnti c\ e n. 17 Organizzazione_1 scatoline contenitori delle stesse” sequestrate dai Carabinieri di il 28 Org_2 settembre 2009 vi era la “scatolina contenitore internet o-key vuota di CP_1
(cfr. documento nr. 7 del fascicolo di primo grado del .
[...] CP_1
Ma, essendo stato operato sulla persona dell' anche in questo caso il CP_2
sequestro in questione non offre alcun elemento a prova del coinvolgimento dello
, apparendo - di
contro
- del tutto naturale che possa essere stato consegnato CP_3
al primo dal legittimo detentore visto che costui non ha mai negato di CP_1 avere conferito ampio mandato all' per effettuare gli investimenti mobiliari. CP_2
Il teste – nipote del – ha riferito di avere Testimone_4 CP_1
accompagnato, dopo la scoperta dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio, il proprio zio presso la filiale nr. 8 di Palermo di e, in quella circostanza, Org_1
di avere assistito alla conversazione tra il ed il nuovo preposto che, a CP_1
fronte delle lamentele dello zio, aveva consegnato copia degli estratti conto;
aveva riferito che sul conto corrente non vi erano disponibilità; gli aveva consigliato di rivolgersi ad un legale ed aveva detto, infine, che proprio per questa vicenda lo era stato trasferito. CP_3
E' chiaro che quest'ultimo passaggio – palesemente neutri essendo tutto gli altri – non consente di desumere la prova di alcuno delle condotte illecite attribuite allo
, non potendo certo scartarsi come irragionevole che, in disparte la CP_3
circostanza che si tratta di una valutazione soggettiva dell'ignoto interlocutore del teste il trasferimento dello sia stato dettato da ragioni prudenziali, Tes_4 CP_3 proprie dell'organizzazione aziendale.
Per il resto il teste ha ammesso “nulla so, non ho assistito ad alcun incontro Tes_4 tra l' e mio zio a.d.r. ho conoscenza dei fatti di causa anche perché mio zio me CP_2
li ha raccontati io ho un rapporto di confidenza con mio zio, il quale non ha figli e io gli sono molto vicino”.
Essendo, quindi, la fonte di conoscenza del teste il narrato dello stesso CP_1
12 merita, allora, di essere ricordato che i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. La deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa non ha quindi valore probatorio, nemmeno indiziario, e può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da altre risultanze probatorie acquisite al processo se l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza (cfr. Cass. 10297/98; 43/98; 9702/96;
4618/96).
Questo principio va ribadito in ordine al contenuto delle propalazioni del teste
, la cui attendibilità – tra l'altro – risente della circostanza per cui lo Testimone_5
stesso ha ammesso di avere incoato analogo giudizio contro ed CP_2 CP_3
per fatti analoghi. Parte_1
Ciò precisato, il teste ha dichiarato: di essere stato cliente dell' di RI, filiale di Palermo presso cui CP_8 Parte_1 operava come direttore , presentatogli dall' Controparte_3 CP_2
che costui e lo gli avevano proposto, nei locali di di CP_10 Org_1
effettuare investimenti;
di avere assistito ad un incontro tra il e l' in cui il primo si era CP_1 CP_2
lamentato dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio, dolendosi anche della condotta dello e l' aveva ammesso tutto chiedendo scusa. CP_3 CP_2
Anche in questo caso – con riferimento all'ultimo punto – è evidente che il teste si
è limitato ad assistere ad una discussione tra ed il sicchè non è CP_2 CP_1
possibile dal narrato di questi ultimi – in quanto parti – ricavare elementi di responsabilità per lo . CP_3
Così come sostanzialmente irrilevante, nella stessa prospettiva, è che il teste abbia incontrato a lo insieme all' e che TE Org_2 CP_3 CP_2 quest'ultimo abbia ospitato il primo nella sua abitazione.
Residua soltanto, tra il narrato rilevante, che il teste abbia riferito che TE
insieme all' gli avessero proposto degli investimenti presso i locali CP_3 CP_2
della . Org_1
13 Si tratta, però, di un elemento troppo debole per potere arguire non solo che ciò sia accaduto nei confronti del ma soprattutto che ciò sia avvenuto CP_1
illecitamente.
Del tutto irrilevante è poi chiaramente la deposizione del teste TE
, medico curante del che ha riferito sulla sindrome ansioso
[...] CP_1
depressiva sofferta dal in esito ai fatti per cui è causa. CP_1
In conclusione, a dispetto di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le prove testimoniali non hanno offerto elementi che possano, con tranquillizzante certezza, affermare il coinvolgimento dello nei fatti per cui è lite. CP_3
Né la prova di tale coinvolgimento può ricavarsi – come pure ha argomentato il primo giudice – dagli esiti della espletata c.t.u. contabile da cui emerge sicuramente l'esistenza di bonifici, dal conto corrente intestato al in favore CP_1 dell' della di lui moglie e e di un terzo, CP_2 CP_6 CP_6 Persona_1
Al di là di questo dato – che sicuramente non è scevro di valore probatorio in ordine alla posizione degli appellati e – non vi è nulla che possa, da un CP_2 CP_6
punto vista per così dire contabile, suffragare la responsabilità del direttore di filiale
. Controparte_3
Lo stesso c.t.u., nominato dal Tribunale, ha infatti evidenziato che “imputare in modo univoco ad un solo soggetto le operazioni, in particolar modo le transazioni di
natura elettronica, compiute sul conto corrente n.1000/2486, acceso presso la filiale di e intestato a non risulta possibile sulla base Org_1 Controparte_1
della documentazione prodotta agli atti in quanto la stessa non è idonea per
l'individuazione della diretta corrispondenza tra le operazioni effettuate ed il soggetto che le ha predisposte”.
E', poi, frutto di palese ed inammissibile salto logico l'ulteriore argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “nessuna prova è stata fornita dalle altre parti atta a dimostrare l'estraneità asserita dello ai fatti per cui è CP_3 causa” nonché quella per cui, dal momento che “l' era nel possesso dei CP_2 certificati necessari per operare sul conto del ”, ne sarebbe conseguito CP_1
“che tali strumenti non potevano che essere stati a lui consegnati dal direttore dell'istituto di credito coinvolto”.
Si tratta, invero, di argomentazioni assiomatiche e tautologiche in palese contrasto
14 con il principio dell'onere della prova, gravante sul CP_1
In conclusione, sul punto, alcuna prova esiste a sostegno del coinvolgimento del direttore di filiale e, conseguentemente, del suo datore di lavoro Controparte_3
. Parte_1
La sentenza impugnata, sul punto, ha ritenuto, invero, che la responsabilità di discendesse dall'art. 31 del Testo Unico Finanziario e dell'art. 2049 c.c. Org_1
e ciò, nell'ambito di un regime di imputazione di tipo oggettivo, rendeva sufficiente che la convenuta banca fosse quella “presso cui il promotore finanziario presta la propria opera” e che sussistesse “l'occasionalità necessaria tra le incombenze affidate ed il fatto doloso o colposo del promotore”.
Ora i principi sostenuti nella sentenza gravata non si attagliano affatto alla fattispecie in esame non essendo emerso, anzitutto e come detto, alcun coinvolgimento dello sicchè questo esclude di per sé che sia configurabile CP_3 una responsabilità del datore di lavoro di quest'ultimo.
In secondo luogo manca pure alcuna prova del collegamento tra l' e la CP_2
non solo essendo pacifico che il primo non fosse né intermediario Org_1
finanziario né in alcun modo legato all'istituto di credito appellante ma essendo pure documentato sin dall'inizio che l' fosse stato cancellato dalla competente CP_2 dall'Albo degli Intermediari finanziari sin dal gennaio 2007, nel mentre le Org_4
contestate operazioni di investimento per cui è lite sono state compiute a partire dal settembre dello stesso anno.
Alcuna prova, poi, sussiste – ad eccezione della richiamata confessione dell' – che costui abbia materialmente operato nei locali di . CP_2 Org_1
In conclusione deve essere esclusa la responsabilità di mancando la Org_1
prova che, da un punto di vista per così dire funzionale, i danni siano stati “arrecati
a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando
il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
[…]” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/04/2023, n. 9405) e, ancora, da un punto di vista oggettivo, per l'insussistenza di alcun legame contrattuale con l' “ e quindi mancando “un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente CP_2
e le mansioni da questi espletate” (ex multis Cass. civ., Sez. III, 29/09/2005, n. 1916).
Passando, quindi, alla seconda parte della decisione – dianzi indicata – vanno
15 esaminati i primi due motivi dell'appello incidentale di riguardanti CP_5
l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 da cui tutto il giudizio di primo grado ha avuto origine.
Sostiene, al riguardo, la nullità della decisione impugnata per avere CP_5
revocato, senza alcuna motivazione, il decreto in questione emesso sulla scorta di contratto di finanziamento, pacificamente sottoscritto dal ed eseguito sia, CP_1
per intero, da parte di essa appellante in quanto le somme mutuate vennero erogate all'appellato sia, in parte, da quest'ultimo che aveva pagato parte delle rate.
Deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che l' e lo , con artifici e raggiri, avrebbero “sottratto denaro CP_2 CP_3 all'opponente che confluiva a vario titolo sul conto corrente aperto presso Org_1
ivi compreso il finanziamento erogato per il tramite della società ,
[...] CP_5
allora facente parte del gruppo , i cui crediti ivi compresi quelli Parte_1
di cui al contratto di finanziamento n. 266464 stipulato dal signor CP_1
a far data dal 01.06.2015, sono stati acquistati da
[...] Organizzazione_5
.
[...]
Evidenzia, ancora, che il primo giudice aveva del tutto trascurato che “ CP_5 era soggetto distinto e diverso da ”; che “ non ha Controparte_4 Parte_2
“acquistato” i crediti di Moneta, bensì ne è diventata titolare a far data dal
01.06.2015, a seguito di scissione parziale di Moneta, che nel frattempo aveva assunto la denominazione di ”; che “la Organizzazione_6
fattispecie implicitamente prospettata dal Giudice di primo grado – riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1439, comma 2 c.c. di annullabilità del contratto di finanziamento per dolo perpetrato da un terzo (l' ) in concorso con il CP_2 primo contraente (dott. ) in danno dell'altro (sig. Controparte_3 CP_1
– è necessario specificatamente provare, da parte di colui che lamenta i
[...]
presunti raggiri, la conoscenza da parte del primo contraente (in specie ) CP_5
di tali raggiri posti in essere dal terzo (Cass.civ. n.6278/1990), circostanza questa del tutto manchevole nella fattispecie de qua”.
Anche questa doglianza è fondata e deve essere accolta.
La sentenza impugnata, invero, ha – come detto – accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo nr. 505 del 2018 solo affermando che, in primo luogo, l'oggetto
16 delle somme erogate al con il finanziamento n. 266464 erano state CP_1
oggetto di sottrazione, da parte di e e che, in secondo luogo, il credito CP_2 CP_10
nascente da questo contratto di finanziamento era stato acquistato da , Parte_1
il 20 maggio 2015.
Dal che – pur non essendo stato esplicitato in sentenza – la responsabilità oggettiva di , per l'attività illecita del suo intermediario e del suo Parte_1 CP_2
dipendente , dovrebbe di per sé escludere la fondatezza della pretesa CP_3
creditoria, posta a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto oggetto di illegittima sottrazione.
Questa, dunque, la scarna motivazione adoperata per tale capo, la sentenza impugnata ha trascurato del tutto come fosse documentato, oltre che pacifico, che il avesse, il 2 aprile 2008, sottoscritto il contratto di prestito personale n. CP_1
266464 in cui il capitale finanziato di euro 29.196,00 avrebbe dovuto essere restituito con 72 rate di 471,55 ciascuna e che lo stesso aveva, peraltro, riconosciuto CP_1
come propria la sottoscrizione apposta al contratto.
Ed ha pure trascurato che fino al 1 luglio 2009 il aveva provveduto a CP_1
pagare le rate mensili del prestito il che, a tacer d'altro, stride pure con l'affermazione del (ammesso che possa avere una qualche rilevanza giuridica) di non CP_1
avere mai conosciuto il contenuto dello stesso.
In altre parole la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il finanziamento era stato erogato sul conto corrente, accesso presso la Organizzazione_7
di Palermo n.1000/2486 ed intestato al sicche la postulata condotta CP_1
appropriativa si poneva in un momento successivo rispetto all'effettiva corresponsione delle somme oggetto del prestito.
Va poi considerato quanto risulta dalla stessa c.t.u. contabile, disposta ed utilizzata dal primo giudice “per accertare l'entità delle operazioni effettuate dall' sul CP_2
conto corrente acceso a nome del presso la CP_1 Organizzazione_7
N.8 di Palermo n.1000/2486 e/o sulle altre somme ricevute a mezzo assegni
[...]
circolari o depositate su altri conti e dallo stesso utilizzate per fini diversi dai prospettati investimenti”.
Ebbene la stessa c.t.u. contabile non offre alcun elemento dal quale potere desumere che le somme oggetto del prestito, effettivamente erogate sul conto corrente
17 n.1000/2486, acceso presso la filiale di e intestato a Org_1 CP_1
siano state oggetto di quella “sottrazione” indicata dal primo giudice ma
[...]
non certamente accertata.
Agli stessi esiti della consulenza contabile – utilizzata dal primo giudice - il consulente dr. ha dichiarato di essere pervenuto solo dopo avere Persona_2
“provveduto a depurare il conto corrente n.1000/2486, acceso a nome del sig.
presso la , ag. N.8 di Palermo, dai CP_1 Organizzazione_7 movimenti riguardanti le imposte, le commissioni bancarie, l'importo finanziato da
( oggi ed i successivi Org_8 Organizzazione_9 CP_5 addebiti delle rate di rimborso” (cfr. pag. 3 della c.t.u.).
Oltre tutto la sentenza in questione è, sul punto, intrinsecamente contraddittoria perché, anche ove fosse provato che le somme erogate con il contestato prestito sarebbero poi state trasferite ad l'accoglimento della domanda risarcitoria nei CP_2
confronti di quest'ultimo – per come sarà affrontato nella terza parte della decisione
– renderebbe una inammissibile duplicazione del rimedio risarcitorio quello volto alla ripetizione della “provvista” poi adoperata per i trasferimenti successivi, già oggetto di separata restituzione.
Stando così le cose e pacifico essendo l'inadempimento del CP_1 quest'ultimo va condannato a pagare alla quale acquirente dei Organizzazione_5 crediti di , le somme portate dall'opposto decreto ingiuntivo, pari ad CP_5
euro 29.160,07 oltre interessi di mora sulla sorte capitale per come pattuiti in contratto sino al saldo.
Va, infatti, brevemente ricordato che, in questo grado non è possibile rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto “l'accoglimento dell'opposizione a
decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice
d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Passando, quindi, alla terza parte della decisione, dianzi accennata, essa riguarda l'ammissibilità del chiesto ristoro e la liquidazione del danno, oggetto dei gravami
18 incidentali, a questo punto residui, degli appellati e Controparte_1 CP_2
che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione tra di
[...]
loro.
Il gravame incidentale del primo è basato su due motivi:
a) con il primo ha dedotto l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei confronti di terzi, stante la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale non avrebbe potuto essere fatte valere, nei propri confronti,
domanda diversa da quella di manleva in relazione al credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo in favore di CP_5
b) con il secondo deduce che, avendo egli eseguito in favore del Parte_4 per un totale di € 46.195,00 ed avendo quest'ultimo, nell'ambito
[...] dell'interrogatorio formale deferitogli, ammesso di avere ricevuto la somma di euro 25.000,00 da parte sua, egli, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda risarcitorie, avrebbe potuto essere condannato a rifondere un importo non superiore ad € 34.563,30, ovvero di € 55,758,30.
L'appello incidentale dell' è, invece, incentrato su due motivi: CP_2
a) con il primo si duole che il primo giudice abbia limitato la condanna solidale di , di e di limitatamente alla somma CP_3 CP_6 Organizzazione_1
di euro 36.113,3, non estendendola – invece – all'intero ammontare del risarcimento dovuto da parte del coobbligato : deduce, al riguardo, CP_2
l'esistenza degli elementi di prova che dimostrerebbero il pieno e totale coinvolgimento dello e, quindi, di tutte le altre parti;
CP_3
b) con il secondo si duole che, nella liquidazione del danno, il primo giudice – nonostante la piena confessione resa dall' nel corso dell'interrogatorio CP_2
formale – non abbia riconosciuto il danno anche per ciò che riguarda l'ammontare degli assegni, da lui tratti “a me stesso” sicchè l'ammontare del ristoro complessivamente dovuto sarebbe pari ad euro 90.738,30 di cui euro
58.738,30 per come accertato dal c.t.u. ed euro 32.000,00 per l'ammontare complessivo degli assegni sottratti.
Cominciando dal primo motivo di appello incidentale, va affermata la piena ammissibilità della domanda risarcitoria del considerato che, nel CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'opponente non è preclusa la
19 possibilità di formulare domande riconvenzionali che estendano il contenuto dell'originario petitum: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa
fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto,
e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della
ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia
pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con
l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".” (ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
04/03/2020, n. 6091); ed ancora "E' da ammettere la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a
quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto" (Cass. civ., Sez. II, sent. 14 febbraio 2022, n. 4713).
Affermatane dunque l'ammissibilità, la domanda risarcitoria del è CP_1
fondata – come detto – oltre che nei confronti della contumace (con le CP_6 precisazioni che seguiranno), nei soli confronti dell' che non ha impugnato la CP_2
sentenza nel capo che afferma la sua responsabilità, con conseguente formazione del giudicato interno ex art. 329 comma due c.c..
E', invece, infondata nei confronti di e di per Controparte_3 Parte_1
le ragioni già affrontate nella prima parte di questa decisione alla quale si rinvia per evitare ripetizioni.
Quanto alla – contumace anche in questo grado – l'appello CP_6
incidentale del è, in ordine a tale posizione, del tutto inammissibile non CP_1
contenendo alcuna puntualizzazione delle ragioni per cui costei dovrebbe essere
20 chiamata a rispondere anche del prelievo di somme diverse da quelle già stabilite in sentenza.
Il suo coinvolgimento nella vicenda per cui è lite discende soltanto dall'essere risultata beneficiaria di alcuni bonifici eseguiti dal conto corrente del e, CP_1
per tale ragione, è stata ritenuta responsabile dal primo giudice nei limiti della somma di euro 36.113,3.
Le argomentazioni dell'appello incidentale, incentrate soltanto ordine alla posizione di e di non sono, quindi, idonee nemmeno ad CP_3 Org_1
introdurre una diversa ipotesi ricostruttiva nei confronti della . CP_6
Ristretto, quindi, l'esame alla liquidazione del danno - oggetto dell'impugnazione, per così dire incrociata, del e dell' - occorre, CP_1 CP_2 anzitutto, ricordare che, nell'ambito della confessione giudiziale resa, l' ha (tra CP_2
le molte altre circostanze e limitando a ciò che rileva in questa sede) ammesso:
(capitolo g) di avere effettuato, operando sul conto corrente accesso presso
, negli anni 2007 – 2009 diversi bonifici via internet a Organizzazione_10 proprio favore ed a favore della moglie all'insaputa del CP_6 CP_1
medesimo ed, in particolare, 9 dei bonifici riportati nell'indice nr. 10 del fascicolo del danneggiato;
(capitolo r) di avere suggerito al di emettere gli assegni indicati al CP_1
nr. 7 della produzione documentale e di avere incassato (cioè trattenuto per sé) circa il 60 % delle somme portate da tali assegni;
(capitolo c 1) di avere investito, solo in minima parte, le somme del
CP_1
Dalla produzione documentale effettuata dal – e legata, come CP_1 appena detto, alla confessione resa dall' – risulta che: CP_2
l'ammontare complessivo degli assegni emessi dal all'ordine di se CP_1
stesso è pari ad euro 32.000,00 il cui 60 % è pari a 19.200,00 euro;
l'ammontare complessivo degli assegni tratti dal a favore di CP_1
è pari ad euro 36.200,00. CP_2
Nel procedere alla liquidazione del danno il primo giudice ha utilizzato gli esiti della già richiamata c.t.u. così motivando: “ora procedendo al conteggio delle somme portate dai titoli esibiti e riconosciuti dal , il 60% del totale delle somme CP_1
21 portate dagli assegni con la dicitura “a me stesso” è pari ad euro 22.020,00 somma che va aggiunta all'importo di euro 58.738,30 corrispondente ai bonifici bancari effettuati in uscita dal c/c n.1000/2486 intestato a presso Controparte_1 [...]
in favore di , e e agli Pt_2 CP_6 CP_2 Persona_1
assegni emessi in favore di come accertato dal c.t.u. per un totale CP_2 complessivo di euro 80.758,30.”
Va adesso rilevato che il CTU Dott. ha provveduto ad “esaminare Persona_3
gli assegni prodotti agli atti escludendo dal calcolo quelli intestati allo stesso attore/opponente” separatamente raccogliendo “i movimenti bancari riguardanti bonifici effettuati dai signori , (coniuge dell' ) e CP_2 CP_6 CP_2
(cliente dell' ) a favore del sig. su altro conto Persona_4 CP_2 CP_1 corrente intestato allo stesso attore/opponente presso l'agenzia del Org_2 di ”. Org_2
Redigendo apposite tabelle riepilogative di tutte le operazioni poste in essere,
l'ammontare delle operazioni di bonifici è risultato essere di € 28.900,00, degli assegni emessi di € 43.413,30, ed infine per tutte le operazioni in entrata ricevute dal di € 13.575,00. CP_1
L'ammontare dunque delle somme erogare in favore dell' – sia a mezzo di CP_2
bonifici che di assegni dallo stesso riconosciuti come da lui direttamente negoziati –
è pari ad euro 58.738,30, già al netto delle somme che, a loro volta, , CP_2
e hanno erogato in favore del CP_6 Persona_4 CP_1
Non vi è spazio, quindi, per il riconoscimento del maggior abbattimento del credito risarcitorio, sollecitato dallo stesso considerato che non può dirsi sussistente CP_2 una confessione del che, nell'ammettere di avere ricevuto dal primo CP_1
bonifici per circa 25.000,00 ha aggiunto che si trattava di somme che, a sua volta,
l' aveva prelevato da un conto intestato allo stesso danneggiato. CP_2
Corretta è stata poi la decisione del primo giudice di aggiungere alla predetta somma di ad euro 58.738,30 il 60 % del valore degli assegni emessi da CP_1 all'ordine di se stesso, stante la richiamata confessione dell' si deve soltanto CP_2 correggere l'errore materiale della sentenza impugnata essendo il 60 % del valore complessivo degli assegni (euro 32.000,00) pari a 19.200,00 e non ad euro 22.020,00.
Conclusivamente, mentre l'ammontare della condanna stabilita in sentenza in capo
22 a non è suscettibile di revisione stante la sua contumacia e, quindi, Controparte_6 il giudicato, la condanna dell' va ridotta alla somma complessiva di euro CP_2
77.938,3.
Va, infine, dichiarato l'assorbimento di tutte le altre doglianze.
Stante l'acclarata insussistenza della responsabilità di va accolta la Org_1
domanda di restituzione delle somme di euro 56.760,22 dalla stessa corrisposte al per effetto della, qui riformata, decisione di primo grado. CP_1
In base al principio di soccombenza, e – ferma la statuizione sulla CP_6 CP_2
loro condanna alle spese del primo grado – devono rifondere al le spese CP_1
di questo grado.
Il deve invece rifondere a , a ed CP_1 Organizzazione_1 CP_5
a le spese di lite di ambo i gradi. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , così provvede: CP_6
in parziale riforma della sentenza n. 91 del 30 gennaio 2017 resa dal Tribunale di
Termini Imerese, appellata, in via principale, da con atto di Parte_1
con atto di citazione notificato il 11 aprile 2017 nonché, in via incidentale da
[...]
(già , da , da Parte_1 CP_5 Controparte_3 Controparte_1
e da;
CP_2
rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1
e di;
Pt_1 Parte_1 Controparte_3
condanna a pagare a (già Controparte_1 Pt_1 Parte_1 CP_5
, a titolo di rimborso del contratto di finanziamento nr. 266464, la complessiva
[...]
somma di euro 29.160,07 oltre interessi di mora sulla sorte capitale per come pattuiti in contratto sino al saldo;
condanna a pagare a a titolo di risarcimento CP_2 Controparte_1
del danno, la complessiva somma di euro 77.938,3, oltre interessi al tasso legale dal
30 gennaio 2012 al saldo;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna a restituire a la somma Controparte_1 Parte_1
23 euro 56.760,22, oltre interessi al tasso legale dalla data della avvenuta corresponsione al saldo;
condanna a pagare a ad Controparte_1 Parte_1 Parte_1
(già ed a le spese di lite, liquidate per il primo
[...] CP_5 Controparte_3
grado in complessivi euro 3.972,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro 4758,00 per compensi, il tutto oltre contributo unificato ed accessori come per legge;
condanna ed , in solido tra di loro, a pagare a CP_6 CP_2
le spese di questo grado liquidate in complessivi euro 4758,00, Controparte_1
il tutto oltre contributo unificato e accessori come per legge;
pone in via definitiva a carico di e le spese di c.t.u. CP_6 CP_2
liquidate dal primo giudice;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato in capo a ed a . Controparte_1 CP_2
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 1 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Antonino Liberto Porracciolo
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