Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2483 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 3.04.2025, e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Greco;
Opponente
E
e per essa, quale mandataria, (C.F., Controparte_1 Controparte_2
P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi al n. ), in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1 CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino;
C.F._2
Opposta
Oggetto: Contratto bancario
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2023 Parte_1
emesso dal Tribunale di Cosenza, con cui allo stesso era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 32.144,19, oltre interessi, nonché le spese del procedimento, in virtù di sottoscrizione con Unione Banche Italiane Spa di contratto di conto corrente con affidamento bancario, garantito da , instando per la CP_4
revoca dello stesso, eccependo preliminarmente la carenza di titolarità attiva nel
1
intrattenuto alcun rapporto contrattuale con Unione di Banche Italiane S.p.A., deducendo, altresì, l'assenza di prova della somma ingiunta, concludendo, in via gradata, previo accertamento della nullità, ai sensi dell'art.1419 cc, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi riportata nel contratto di affidamento in c/c del 5.5.2010 oltre che dei tassi debitori in esso riportati poiché superiori ai tassi soglia legali, per la illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.1283 cc.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto.
[...]
L'opposizione è fondata e va accolta.
Infatti, è ius receptum che l'istituto di credito, che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (da ultimo, Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018), mentre, nel caso di specie, l'opposta, sia in fase monitoria che nel presente giudizio, non ha provveduto al deposito degli estratti conto.
Orbene, come ripetutamente affermato da giurisprudenza condivisa, nei rapporti di conto corrente bancario sono esclusivamente gli estratti conto i documenti capaci di spiegare efficacia probatoria, salvo prova contraria, ai fini della sussistenza del credito portato da una Banca, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'Istituto di credito opposto ove questi ometta di produrre gli estratti conto.
In particolare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo attivato per il recupero di crediti derivanti da conto corrente bancario, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sulla banca ingiungente, convenuta nel giudizio di opposizione, che deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico (ossia il contratto posto a base della domanda, nel caso di specie, intervenuto tra e Banca Carime S.p.A. e non tra e Parte_1 Parte_1
Unione Banche Italiane S.p.A., per come dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito nella presente sede), nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto.
2 Il Tribunale ritiene, pertanto, che l'opposta non abbia debitamente adempiuto ai propri oneri probatori susseguenti all'instaurazione del giudizio di merito, per quel che concerne le poste creditorie relative al predetto rapporto di conto corrente, pur a fronte dell'espressa eccezione relativa alla genericità della richiesta in punto di quantum debeatur, della contestazione dell'importo a debito, definito dall'opponente giuridicamente impossibile a fronte delle pattuizioni contenute nel contratto e dell'allegazione relativa all'applicazione, e non alla pattuizione, per come inteso da parte opposta, di tassi esorbitanti i tassi soglia.
Né può ritenersi dirimente, come dedotto dall'opposta, che il certificato di saldaconto depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo abbia valore indiziario tout court, atteso che, anche nelle pronunce invocate dalla stessa opposta, si legge che “il valore probatorio dell'"estratto dei saldaconti" è limitato al procedimento monitorio, esonerando l'istituto di emissione nonchè le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante, e che nel susseguente procedimento di opposizione se da un canto tale estratto può assumere rilievo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto di altri elementi ugualmente significativi, dall'altro l'estratto conto vero e proprio, di cui all'art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1832 cod. civ.” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 15/04/2009) 28/05/2009, n. 12509, citata dall'opposta). Orbene, nel caso di specie, non risulti alcun ulteriore elemento da cui inferire la correttezza del saldo, quali, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, tanto più che è la stessa opposta ad affermare che “nel caso di specie, la cedente ha dovuto applicare gli interessi moratori a partire già dai primi ritardi nel versamento delle rate, così come si evince dal partitario che si deposita
(doc. n. 6), che consente di individuare le voci di calcolo che hanno condotto al quantum ingiunto. In ogni caso, occorre precisare che tali interessi di mora sono stati sempre conteggiati esclusivamente sul capitale residuo in conformità, pertanto, della normativa conferente in materia. Da ultimo, per mero tuziorismo difensivo, è il caso di precisare che finanche le spese di sollecito dei recuperatori sono dettagliate in 5€ ad intervento” (cfr. Memoria Integrativa Ex Art. 171-Ter N. 1 di parte opposta), sebbene il
3 citato documento n. 6 (sia nel fascicolo monitorio che nell'opposizione) reca esclusivamente il saldaconto, inibendo qualsivoglia valutazione in ordine alla contabilizzazione di dette voci in quanto non riscontra i singoli movimenti.
Ne consegue che, assorbite le ulteriori questioni, la pretesa creditoria, in quanto improvata, deve essere integralmente rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
678/2023, nei confronti di , emesso dal Tribunale di Cosenza;
Parte_1
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
Cosenza, 13.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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