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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1
SENTENZA nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 609/2023 promossa da:
c.f. el.te dom.ta in Roma, via Crescenzio n. 20 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. IC IA ( ) che la rapp.ta e Email_1 difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di riassunzione unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Gina Tralicci ) Email_2 ricorrente contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Perugia
(CF ), presso la cui sede ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 P.IVA_2
(PEC: – FAX 075/5736656) Email_3 resistente
Oggetto: liquidazione di compenso professionale
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ha chiesto che il Parte_1 Controparte_1
venisse condannato: “… al pagamento, in favore del procuratore antistatario, delle
[...] somme portate dalle notule professionali relative al giudizio C.A. PERUGIA RG. 978/17 ed al giudizio CASS. RG. 27042/21” con distrazione delle spese di tutti i giudizi.
Ha dedotto che: il aveva proposto domanda di Controparte_1 revocazione ex art. 395 comma 1 nn. 1,3 e 4 c.p.c. avverso il decreto n. 792/10 emesso dalla Corte di appello di Perugia il 29.11.10 con il quale, accertata la non ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi il G. di P. di Roma, aveva condannato il CP_1 ex L. 89/2001 a pagare, in suo favore l'equo indennizzo nella misura di €. 6.000,00 oltre accessori di legge;
il , a suffragio dell'istanza di infondatezza ed CP_1 inammissibilità della domanda di equo indennizzo, aveva sostenuto di avere ricevuto,
l'8.9.2017, un avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti dell'Avv. IA per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 81 comma 2
1, 481 c.p. 48, 479 in relazione all'art. 476 comma 2 c.p. e 61 n. 11 e 640 c.p. in quanto avrebbe formato una falsa procura a margine del ricorso l. 89/2001 presentato in nome di si era costituita contestando la domanda ex art. 495 c.p.c. anche per tardività Pt_1 della stessa e per difetto di accertamento sulla dedotta e presunta falsità, con conseguente carenza sia del requisito della decisività del documento richiamato dall'Ufficio sia dell'errore di fatto;
con la pronuncia n. 492/21 veniva respinta la domanda del compensando le spese di lite, statuizione oggetto di CP_1 impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, che accoglieva il ricorso con sentenza n.
27568/23, emessa il 28.9.2023, cassava la decisione acclarando la motivazione apparente con la quale erano state compensate le spese del giudizio di revocazione, promosso dall'avvocatura, e rinviava alla stessa Corte anche per la liquidazione delle spese.
Ha rappresentato poi che: la procura in forza della quale ha riassunto il presente giudizio sarebbe apposta in calce all'atto di citazione passivo ex art. 395 c.p.c. che avrebbe conferito i poteri “ai sottoscritti procuratori per ogni stato e grado di giudizio, ivi compreso quello di legittimità”; “al fine di evitare la proposizione di un nuovo ricorso di
pagina 2 di 7 legittimità rappresenta al Collegio che il valore della controversia ammonta ad €. 5.000,00, ma lo scaglione in forza del quale dovranno essere liquidate le spese di lite è relativo non ad un giudizio camerale (trai quali rientrano i ricorsi ex lege 89/01) ma ad un contenzioso ordinario”.
Si è costituito il chiedendo, preliminarmente, la verifica Controparte_1 dell'ammissibilità della riassunzione, sia in riferimento alla validità della procura alle liti rilasciata su atto disgiunto e senza alcun riferimento al presente giudizio, sia in riferimento alle conclusioni formulate nell'esclusivo interesse del procuratore, anziché della parte. Nel merito ha sostenuto che in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema corte con l'ordinanza di rinvio che ha cassato la sentenza della
Corte dovrebbe trovare conferma la statuizione di compensazione delle spese di lite perché nella specie l'assoluta novità e singolarità della questione sarebbe evidente da ciò, che successivamente al decreto di liquidazione dell'indennizzo di equa riparazione era venuto a conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli avv.
IC IA e nonché , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, per una molteplicità di reati afferenti all'attività difensiva svolta proprio CP_5 nel giudizio concluso con il predetto decreto, essenzialmente fondati sulla contestazione 3 della formazione di una procura posta a margine di ricorso ai sensi della legge n.
89/2001 presentato in nome e per conto di riportante in calce la sua Parte_1 firma falsa, risultando accertato che costei non avesse conferito alcun mandato come da sua inziale dichiarazione resa dinanzi alla Polizia giudiziaria, poi ritrattata dichiarando di voler ratificare una procura inesistente.
Ha rimarcato che: proprio il mutamento di versione della in mancanza di Pt_1 un accertamento di falsità con sentenza passata in giudicato, aveva determinato il rigetto della domanda proposta ex art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c.; l'impugnazione per revocazione è consentita, a prescindere dall'accertamento con sentenza passata in giudicato, ove la falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte a cui vantaggio la prova
è stata utilizzata dal giudice e, nella specie la parte, dopo aver disconosciuto la propria istanza ex l.89/2001, avrebbe contraddittoriamente mutato versione;
l'assoluta Pt_1 singolarità della fattispecie e la contraddittorietà delle dichiarazioni della Pt_1 integrerebbero le ragioni eccezionali utili a giustificare la compensazione delle spese.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
pagina 3 di 7 Va anzitutto precisato che la ricorrente si è costituita in giudizio sulla base di una valida procura, tale dovendosi intendere, non già quella enunciata in modo non pertinente nella narrativa del ricorso, apposta in calce all'atto di citazione passivo introduttivo del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., (in cui risulta che l'ha Pt_1 rilasciata a procuratori diversi da quelli indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio), bensì correttamente quella rilasciata con atto separato ma depositata nel fascicolo telematico della parte ricorrente contestualmente al ricorso che ci occupa, contenuta nella stessa busta telematica, da intendersi così materialmente unita allo stesso alla stessa stregua di una procura cartacea spillata all'atto cui si riferisce (cfr. Cass.
3.3.2025 n. 5610; Cass. SS.UU. 19.1.2024 n. 2075; Cass. 15.12.2022 n.
36827; ). In particolare, si tratta di procura analogica sottoscritta di pugno sotto il nome nonché scansionata e firmata di pugno e poi digitalmente dal difensore Parte_2
IC IA ai fini della certificazione dell'autenticità della stessa, ciò che è sufficiente a farla ritenere autografa dalla parte E' proprio il suo Parte_1 deposito unitamente al ricorso che ci occupa mediante contestuale inserimento nel fascicolo telematico della parte cui si riferisce che rende irrilevante il mancato 4 riferimento agli estremi del procedimento cui si riferisce. Ciò, del resto, è conforme al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Non coglie nel segno l'argomento speso dall'avvocatura, secondo il quale l'assoluta novità e singolarità della questione per cui era stato introdotto il giudizio di revocazione del decreto di liquidazione dell'indennizzo di equa riparazione - ovvero il rinvio a giudizio nei confronti degli avv. IC IA e nonché CP_2
, , , per una molteplicità di reati Controparte_3 Controparte_4 CP_5 afferenti all'attività difensiva svolta proprio nel giudizio concluso con il predetto decreto – giustificherebbe, proprio in base al principio enunciato dalla Corte di cassazione, la compensazione delle spese di lite del giudizio, integrando quelle gravi ed eccezionali ragioni enunciate nella motivazione della pronuncia del Giudice di legittimità. Invero, il rigetto della domanda di revocazione ex art. 395, comma 1 n. 2
c.p.c., non è stato conseguenza della condotta ondivaga della che in un primo Pt_1
pagina 4 di 7 momento avrebbe disconosciuto “in modo assoluto il contenuto dell'istanza che mi mostrate”
e poi avrebbe ritrattato le dichiarazioni rese in data 13.1.2015 dichiarando di voler ratificare una procura inesistente, ma del fatto, chiaramente enunciato nella pronuncia della Corte di appello n. 492/2021, che al momento della proposizione della domanda la falsità della procura non era stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato, come richiesto da Cass. 8650/1998 e Cass. 28653/2017, richiamate espressamente dalla
Corte, e, quindi, non poteva affermarsi la sussistenza dell'attività eventualmente fraudolenta dell'asserito falsificatore, che presupponeva all'evidenza la certezza del falso, non essendo sufficiente ad integrare il presupposto per la proponibilità della domanda di revocazione il mero rinvio a giudizio degli indagati o altri elementi meramente indiziari da cui ricavare l'eventuale falsità.
Se ne trae che il è stato quantomeno incauto o precipitoso nell'instaurare CP_1 il giudizio prima del formarsi del giudicato sulla falsità della procura sulla scorta della quale era stato instaurato il giudizio di equa riparazione, che, si ripete, era il presupposto di quella iniziativa per revocazione e, quindi, doveva preesistere alla domanda, ciò che spiega per quale ragione il giudizio di revocazione non è stato 5 sospeso ex art. 295 c.p.c..
Ne consegue l'inevitabile soccombenza del che ha visto rigettare, per le CP_1 spiegate ragioni, la sua domanda.
Passando alla liquidazione delle spese processuali, ovvero i compensi professionali secondo le indicazioni della Corte suprema, va precisato che deve farsi riferimento ai parametri previsti per i giudizi contenziosi nel minimo previsto per l'evidente estrema semplicità delle controversie che ci occupano ad iniziare dal giudizio di revocazione, che involgeva una sola questione di agevole soluzione, ovvero la sussistenza o meno della prova della falsificazione della procura per introdurre il giudizio ex l. 89/2001.
Per il processo n. 978/2017, celebratosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia e concluso nel 2021 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018. Avendo la causa valore di € 6.000,00, entità dell'equo indennizzo riconosciuto col decreto di cui era pagina 5 di 7 stata chiesta la revocazione, lo scaglione da prendere in considerazione è quello da €
5.200,01 ad € 26.000,00 escludendo la fase istruttoria che non risulta essere stata svolta trattandosi causa meramente documentale.
Si liquidano, pertanto, € 540,00 per la fase di studio della controversia, € 439,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 910,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.889,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Tali compensi professionali non possono essere distratti in favore dei procuratori di in questo giudizio, perché nel giudizio n. 978/2017 non erano i Parte_1 procuratori di avendo costei nominato e Pt_1 Controparte_4 [...]
come risulta dalla procura vergata a mano dalla ricorrente e depositata in CP_3 quel giudizio in data 30.11.2017.
Per il processo n. 27042/2021, celebratosi dinanzi alla Corte di cassazione e concluso nel 2023 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.
n.147/2022. Avendo tale causa ad oggetto esclusivamente la questione della 6 compensazione delle spese processuali lo scaglione da prendere in considerazione è quello da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Si liquidano, pertanto, € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, per complessivi €
939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Tali compensi professionali vanno distratti, come richiesto, in favore dell'unico procuratore di in quel giudizio, ovvero IC IA, dichiaratosi antistatario. Parte_1
Per il presente processo la liquidazione va fatta secondo il principio di soccombenza. Deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.
n.147/2022. Avendo la causa ad oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali lo scaglione da prendere in considerazione è quello da € 1.100,01 ad €
5.200,00 escludendo la fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 6 di 7 Si liquidano, pertanto, € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, per complessivi €
962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Tali compensi professionali vanno distratti, come richiesto, in favore di entrambi i procuratori di in questo giudizio, ovvero IC IA e dichiaratisi Parte_1 CP_2 antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna il a rifondere a le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
a) € 1.889,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il processo n. 978/2017, celebratosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia;
b) € 939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il processo n. 27042/2021, celebratosi dinanzi alla Corte di cassazione con distrazione in favore del difensore IC IA dichiaratosi antistatario;
c) € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il 7 presente processo con distrazione in favore dei difensori IC IA e CP_2 dichiaratisi antistatari.
Perugia, 9.6.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente 1
SENTENZA nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 609/2023 promossa da:
c.f. el.te dom.ta in Roma, via Crescenzio n. 20 Parte_1 C.F._1 presso l'avv. IC IA ( ) che la rapp.ta e Email_1 difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di riassunzione unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Gina Tralicci ) Email_2 ricorrente contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Perugia
(CF ), presso la cui sede ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 P.IVA_2
(PEC: – FAX 075/5736656) Email_3 resistente
Oggetto: liquidazione di compenso professionale
pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ha chiesto che il Parte_1 Controparte_1
venisse condannato: “… al pagamento, in favore del procuratore antistatario, delle
[...] somme portate dalle notule professionali relative al giudizio C.A. PERUGIA RG. 978/17 ed al giudizio CASS. RG. 27042/21” con distrazione delle spese di tutti i giudizi.
Ha dedotto che: il aveva proposto domanda di Controparte_1 revocazione ex art. 395 comma 1 nn. 1,3 e 4 c.p.c. avverso il decreto n. 792/10 emesso dalla Corte di appello di Perugia il 29.11.10 con il quale, accertata la non ragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi il G. di P. di Roma, aveva condannato il CP_1 ex L. 89/2001 a pagare, in suo favore l'equo indennizzo nella misura di €. 6.000,00 oltre accessori di legge;
il , a suffragio dell'istanza di infondatezza ed CP_1 inammissibilità della domanda di equo indennizzo, aveva sostenuto di avere ricevuto,
l'8.9.2017, un avviso di fissazione di udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Perugia nei confronti dell'Avv. IA per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 e 81 comma 2
1, 481 c.p. 48, 479 in relazione all'art. 476 comma 2 c.p. e 61 n. 11 e 640 c.p. in quanto avrebbe formato una falsa procura a margine del ricorso l. 89/2001 presentato in nome di si era costituita contestando la domanda ex art. 495 c.p.c. anche per tardività Pt_1 della stessa e per difetto di accertamento sulla dedotta e presunta falsità, con conseguente carenza sia del requisito della decisività del documento richiamato dall'Ufficio sia dell'errore di fatto;
con la pronuncia n. 492/21 veniva respinta la domanda del compensando le spese di lite, statuizione oggetto di CP_1 impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, che accoglieva il ricorso con sentenza n.
27568/23, emessa il 28.9.2023, cassava la decisione acclarando la motivazione apparente con la quale erano state compensate le spese del giudizio di revocazione, promosso dall'avvocatura, e rinviava alla stessa Corte anche per la liquidazione delle spese.
Ha rappresentato poi che: la procura in forza della quale ha riassunto il presente giudizio sarebbe apposta in calce all'atto di citazione passivo ex art. 395 c.p.c. che avrebbe conferito i poteri “ai sottoscritti procuratori per ogni stato e grado di giudizio, ivi compreso quello di legittimità”; “al fine di evitare la proposizione di un nuovo ricorso di
pagina 2 di 7 legittimità rappresenta al Collegio che il valore della controversia ammonta ad €. 5.000,00, ma lo scaglione in forza del quale dovranno essere liquidate le spese di lite è relativo non ad un giudizio camerale (trai quali rientrano i ricorsi ex lege 89/01) ma ad un contenzioso ordinario”.
Si è costituito il chiedendo, preliminarmente, la verifica Controparte_1 dell'ammissibilità della riassunzione, sia in riferimento alla validità della procura alle liti rilasciata su atto disgiunto e senza alcun riferimento al presente giudizio, sia in riferimento alle conclusioni formulate nell'esclusivo interesse del procuratore, anziché della parte. Nel merito ha sostenuto che in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema corte con l'ordinanza di rinvio che ha cassato la sentenza della
Corte dovrebbe trovare conferma la statuizione di compensazione delle spese di lite perché nella specie l'assoluta novità e singolarità della questione sarebbe evidente da ciò, che successivamente al decreto di liquidazione dell'indennizzo di equa riparazione era venuto a conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli avv.
IC IA e nonché , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, per una molteplicità di reati afferenti all'attività difensiva svolta proprio CP_5 nel giudizio concluso con il predetto decreto, essenzialmente fondati sulla contestazione 3 della formazione di una procura posta a margine di ricorso ai sensi della legge n.
89/2001 presentato in nome e per conto di riportante in calce la sua Parte_1 firma falsa, risultando accertato che costei non avesse conferito alcun mandato come da sua inziale dichiarazione resa dinanzi alla Polizia giudiziaria, poi ritrattata dichiarando di voler ratificare una procura inesistente.
Ha rimarcato che: proprio il mutamento di versione della in mancanza di Pt_1 un accertamento di falsità con sentenza passata in giudicato, aveva determinato il rigetto della domanda proposta ex art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c.; l'impugnazione per revocazione è consentita, a prescindere dall'accertamento con sentenza passata in giudicato, ove la falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte a cui vantaggio la prova
è stata utilizzata dal giudice e, nella specie la parte, dopo aver disconosciuto la propria istanza ex l.89/2001, avrebbe contraddittoriamente mutato versione;
l'assoluta Pt_1 singolarità della fattispecie e la contraddittorietà delle dichiarazioni della Pt_1 integrerebbero le ragioni eccezionali utili a giustificare la compensazione delle spese.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
pagina 3 di 7 Va anzitutto precisato che la ricorrente si è costituita in giudizio sulla base di una valida procura, tale dovendosi intendere, non già quella enunciata in modo non pertinente nella narrativa del ricorso, apposta in calce all'atto di citazione passivo introduttivo del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., (in cui risulta che l'ha Pt_1 rilasciata a procuratori diversi da quelli indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio), bensì correttamente quella rilasciata con atto separato ma depositata nel fascicolo telematico della parte ricorrente contestualmente al ricorso che ci occupa, contenuta nella stessa busta telematica, da intendersi così materialmente unita allo stesso alla stessa stregua di una procura cartacea spillata all'atto cui si riferisce (cfr. Cass.
3.3.2025 n. 5610; Cass. SS.UU. 19.1.2024 n. 2075; Cass. 15.12.2022 n.
36827; ). In particolare, si tratta di procura analogica sottoscritta di pugno sotto il nome nonché scansionata e firmata di pugno e poi digitalmente dal difensore Parte_2
IC IA ai fini della certificazione dell'autenticità della stessa, ciò che è sufficiente a farla ritenere autografa dalla parte E' proprio il suo Parte_1 deposito unitamente al ricorso che ci occupa mediante contestuale inserimento nel fascicolo telematico della parte cui si riferisce che rende irrilevante il mancato 4 riferimento agli estremi del procedimento cui si riferisce. Ciò, del resto, è conforme al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Non coglie nel segno l'argomento speso dall'avvocatura, secondo il quale l'assoluta novità e singolarità della questione per cui era stato introdotto il giudizio di revocazione del decreto di liquidazione dell'indennizzo di equa riparazione - ovvero il rinvio a giudizio nei confronti degli avv. IC IA e nonché CP_2
, , , per una molteplicità di reati Controparte_3 Controparte_4 CP_5 afferenti all'attività difensiva svolta proprio nel giudizio concluso con il predetto decreto – giustificherebbe, proprio in base al principio enunciato dalla Corte di cassazione, la compensazione delle spese di lite del giudizio, integrando quelle gravi ed eccezionali ragioni enunciate nella motivazione della pronuncia del Giudice di legittimità. Invero, il rigetto della domanda di revocazione ex art. 395, comma 1 n. 2
c.p.c., non è stato conseguenza della condotta ondivaga della che in un primo Pt_1
pagina 4 di 7 momento avrebbe disconosciuto “in modo assoluto il contenuto dell'istanza che mi mostrate”
e poi avrebbe ritrattato le dichiarazioni rese in data 13.1.2015 dichiarando di voler ratificare una procura inesistente, ma del fatto, chiaramente enunciato nella pronuncia della Corte di appello n. 492/2021, che al momento della proposizione della domanda la falsità della procura non era stata ancora accertata con sentenza passata in giudicato, come richiesto da Cass. 8650/1998 e Cass. 28653/2017, richiamate espressamente dalla
Corte, e, quindi, non poteva affermarsi la sussistenza dell'attività eventualmente fraudolenta dell'asserito falsificatore, che presupponeva all'evidenza la certezza del falso, non essendo sufficiente ad integrare il presupposto per la proponibilità della domanda di revocazione il mero rinvio a giudizio degli indagati o altri elementi meramente indiziari da cui ricavare l'eventuale falsità.
Se ne trae che il è stato quantomeno incauto o precipitoso nell'instaurare CP_1 il giudizio prima del formarsi del giudicato sulla falsità della procura sulla scorta della quale era stato instaurato il giudizio di equa riparazione, che, si ripete, era il presupposto di quella iniziativa per revocazione e, quindi, doveva preesistere alla domanda, ciò che spiega per quale ragione il giudizio di revocazione non è stato 5 sospeso ex art. 295 c.p.c..
Ne consegue l'inevitabile soccombenza del che ha visto rigettare, per le CP_1 spiegate ragioni, la sua domanda.
Passando alla liquidazione delle spese processuali, ovvero i compensi professionali secondo le indicazioni della Corte suprema, va precisato che deve farsi riferimento ai parametri previsti per i giudizi contenziosi nel minimo previsto per l'evidente estrema semplicità delle controversie che ci occupano ad iniziare dal giudizio di revocazione, che involgeva una sola questione di agevole soluzione, ovvero la sussistenza o meno della prova della falsificazione della procura per introdurre il giudizio ex l. 89/2001.
Per il processo n. 978/2017, celebratosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia e concluso nel 2021 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018. Avendo la causa valore di € 6.000,00, entità dell'equo indennizzo riconosciuto col decreto di cui era pagina 5 di 7 stata chiesta la revocazione, lo scaglione da prendere in considerazione è quello da €
5.200,01 ad € 26.000,00 escludendo la fase istruttoria che non risulta essere stata svolta trattandosi causa meramente documentale.
Si liquidano, pertanto, € 540,00 per la fase di studio della controversia, € 439,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 910,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.889,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Tali compensi professionali non possono essere distratti in favore dei procuratori di in questo giudizio, perché nel giudizio n. 978/2017 non erano i Parte_1 procuratori di avendo costei nominato e Pt_1 Controparte_4 [...]
come risulta dalla procura vergata a mano dalla ricorrente e depositata in CP_3 quel giudizio in data 30.11.2017.
Per il processo n. 27042/2021, celebratosi dinanzi alla Corte di cassazione e concluso nel 2023 deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.
n.147/2022. Avendo tale causa ad oggetto esclusivamente la questione della 6 compensazione delle spese processuali lo scaglione da prendere in considerazione è quello da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Si liquidano, pertanto, € 355,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 195,00 per la fase decisionale, per complessivi €
939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Tali compensi professionali vanno distratti, come richiesto, in favore dell'unico procuratore di in quel giudizio, ovvero IC IA, dichiaratosi antistatario. Parte_1
Per il presente processo la liquidazione va fatta secondo il principio di soccombenza. Deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m.
n.147/2022. Avendo la causa ad oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese processuali lo scaglione da prendere in considerazione è quello da € 1.100,01 ad €
5.200,00 escludendo la fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 6 di 7 Si liquidano, pertanto, € 268,00 per la fase di studio della controversia, € 268,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 426,00 per la fase decisionale, per complessivi €
962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Tali compensi professionali vanno distratti, come richiesto, in favore di entrambi i procuratori di in questo giudizio, ovvero IC IA e dichiaratisi Parte_1 CP_2 antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: condanna il a rifondere a le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
a) € 1.889,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il processo n. 978/2017, celebratosi dinanzi alla Corte di appello di Perugia;
b) € 939,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il processo n. 27042/2021, celebratosi dinanzi alla Corte di cassazione con distrazione in favore del difensore IC IA dichiaratosi antistatario;
c) € 962,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge per il 7 presente processo con distrazione in favore dei difensori IC IA e CP_2 dichiaratisi antistatari.
Perugia, 9.6.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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