Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 23 settembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 23/09/2022, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2022
N. 00355/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione RZ
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2019, proposto da
UP US, UP DO e UP TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lanfranco Leo e Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Neviano:
a) di una porzione del fondo di proprietà del ricorrente UP US di mq. 209 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 891/A;
b) di una porzione del fondo di proprietà della ricorrente UP DO di mq. 288 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 892/A;
c) di una porzione del fondo di proprietà del ricorrente UP TO di mq. 269 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 893/A,
per l’inutile decorso del termine decennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità rinvenibile nella delibera C.C. n. 19 del 20.02.2006 concernente l’approvazione in via definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi ovvero del termine quinquennale indicato nella deliberazione della G.M. n. 136 del 7.10.2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Area P.I.P. Intercomunale di Neviano-Seclì, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di acquisizione definitiva,
e la condanna
del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree occupate, detenute e trasformate in assenza di titolo legittimante, nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui i proprietari sono stati privati del possesso dei beni immobili sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata (salva la possibilità per lo stesso Comune di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 148/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
1. - I tre ricorrenti, con ricorso notificato il 04/03/2019 e depositato in giudizio il 14/03/2019, chiedono l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di una porzione (rispettivamente di mq. 209, 288 e 269) di ciascuno dei tre fondi di loro proprietà, siti nel territorio del Comune di Neviano e distinti in catasto al Foglio 1, rispettivamente alle particelle 891/A, 892/A e 893/A, effettuata dal Comune di Neviano in forza del decreto di occupazione di urgenza n. 7 del 15/04/2009, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione in via definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della zona “D” del Piano di Fabbricazione del Comune di Neviano di cui alla delibera C.C. n. 19 del 20.02.2006 e alla deliberazione della G.M. n. 136 del 7.10.2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Area P.I.P. Intercomunale di Neviano-Seclì, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di esproprio. Chiedono, altresì, la condanna del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree occupate, detenute e trasformate in assenza di titolo legittimante, nonché al risarcimento del danno per equivalente da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui i proprietari sono stati privati del possesso dei beni immobili sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata (salva la possibilità per lo stesso Comune di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42-bis D.P.R. 327/2001).
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 6 D.P.R. n. 327/2001 con conseguente illegittimità dell’occupazione eseguita e tuttora in atto in assenza di un titolo legittimante.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il 05/10/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale insistito per l’accoglimento del ricorso, con ogni statuizione consequenziale quanto alle spese del giudizio, chiedendone la distrazione in favore dei procuratori.
Il 12/11/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudiziosi note di udienza, riportandosi alla memoria conclusionale depositata telematicamente in data 5 ottobre 2021 e chiedendo il passaggio in decisione della causa.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Neviano.
Ad esito della pubblica udienza del 17/11/2021, con ordinanza collegiale n. 148 del 28/01/2022, questa Sezione, rilevato che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Neviano, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione ai terreni di proprietà dei ricorrenti ”, ordinando al Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 21 Giugno 2022.
Il 16/06/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio note di udienza, evidenziando che il Comune di Neviano “ non ha depositato la relazione di chiarimenti né ha emanato e notificato il decreto finale di esproprio ovvero un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2011 in relazione ai terreni di proprietà dei ricorrenti ”, chiedendo, pertanto, il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 21/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione, permanendo la necessità dell’espletamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione.
Si ritiene necessario, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 148 del 28/01/2022, ordinando (nuovamente) al Comune di Neviano di l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione ai terreni di proprietà dei ricorrenti, con espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a..
Al predetto adempimento l'Amministrazione Comunale intimata dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione RZ , sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, reitera l’ordine istruttorio al Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a..
Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 24 Gennaio 2023.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO