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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Davide LOVATO Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana MARTELLETTO CP_1
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza
e del
1 Avv. Anna PASE, curatore speciale della minore , nominata con Persona_1
provvedimento in data 28.6.2023
In punto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
Non ha precisato conclusioni;
per essa le conclusioni si intendono precisate come da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della L. n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a LO (VI) tra il SI. e la CP_1
SI.ra , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Parte_1
Comune al n. 8, parte I, anno 2012;
-confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, giusto decreto di omologa n. cronol. 8596/2021 del 02.07.2021, R.G. n. 1927/2021 del
Tribunale di Vicenza, relativamente all'affido condiviso della LI minore;
al Per_1
collocamento prevalente della LI minore presso la madre;
al rilascio del Per_1
consenso per l'emissione ed il rinnovo dei passaporti delle parti e delle figlie minori;
-affidarsi la LI minore in via esclusiva alla madre SI.ra , Per_2 Parte_1
con conseguente collocamento esclusivo presso la madre nell'abitazione familiare alla stessa assegnata e presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
-disporsi il diritto-dovere di visita del SI. nei confronti delle figlie minori CP_1 Per_2
e prevedendo che, visto anche il rapporto poco affettivo e la non abitudine alla Per_1
cura delle figlie da parte del resistente, lo stesso avrà il diritto-dovere di tenere con sé
le figlie minori per due fine settimana al mese, alternando la permanenza delle figlie stesse per un weekend con la madre e uno con il padre, con la possibilità di prevedere un
aumento in futuro delle visite qualora le condizioni lo consentano, salvo diverso calendario di visita che verrà ritenuto opportuno nell'interesse del minore da codesto
Ill.mo Tribunale.
2 -determinarsi nell'importo di € 700,00 il contributo mensile al mantenimento di entrambe le figlie minori e (€ 350,00 per ciascuna LI minore), oltre Per_2 Per_1
al rimborso per la quota del 60% delle straordinarie necessarie, come regolate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
-in ogni caso: compensi di lite, comprese le spese forfettarie 15%, interamente rifusi,
oltre CPA e IVA nelle misure di legge.
Conclusioni del resistente:
1.Disporre l'affido esclusivo della minore al padre, con collocamento esclusivo Per_1
e residenza anagrafica presso lo stesso, prevedendo una modalità di esercizio che rimetta al sig. anche le scelte di maggiore rilevanza – scolastiche, mediche, CP_1
sportive, ricreative, relative alla determinazione della residenza abituale - per la LI,
da assumersi senza il consenso materno.
La madre avrà facoltà di tenere la minore un weekend al mese, anche presso l'abitazione dei nonni materni, quando la stessa si recherà in Veneto, dal venerdì
dall'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio alle 18 quando si sposterà Per_1
nel contesto familiare paterno;
cinque giorni durante le vacanze natalizie,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì in Albis e una settimana durante le vacanze estive, da concordare di anno in anno entro e non oltre il 30 maggio;
2. disporre l'affido esclusivo di alla madre, con collocamento esclusivo e Per_2
residenza anagrafica presso la stessa;
3. disporre a carico del sig di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario CP_1
della LI e alla sig.ra di provvedere al mantenimento ordinario della Per_1 Pt_1
LI ; Per_2
3 4. disporre che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori per la LI , secondo le modalità e i contenuti individuati dal Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza e interamente in capo alla sig.ra per la LI per i motivi di cui in narrativa;
Pt_1 Per_2
5. dichiarare che le parti si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti per la LI minore . Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la Memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., che integralmente si trascrivono,
A) Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che dall'età della scuola primaria di primo grado fino al corrente anno Per_1
con i cugini e , trascorre il pomeriggio, dal termine della scuola fino Per_3 Per_4
all'arrivo del padre intorno alle 16.30, presso la nonna paterna per eseguire i compiti e scambiare relazioni anche di gioco con i cugini?
2. Vero che il padre di si occupa interamente dell'accudimento della LI Per_1
nel suo tempo libero dal lavoro? Per_1
3. Vero che la sig.ra dall'inizio della locazione, presso l'immobile di sua Pt_1
proprietà, sito in LO (VI), Via AN Giovanni n. 17, e fino al momento del rilascio,
arrecava disturbo al condominio?
4. Vero che la sig.ra procurava danno al parquet, al muro del soggiorno e la Pt_1
rottura della porta d'entrata dell'appartamento locato di sua proprietà, sito in LO
(VI), Via AN Giovanni n. 17?
5. Vero che la sig.ra si rendeva morosa nel versamento del canone di Pt_1
locazione dell'immobile locato si sua proprietà, sito in LO (VI), Via AN Giovanni n.
17?
4 Si indicano a testi i ORi: , residente in [...] Tes_1
sui capitoli numeri 1 e 2; residente a [...]
111 sui capitoli numeri 3, 4 e 5.
- Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che fossero ammessi con i già indicati testi e con riserva di altri, oltre che di capitolare ulteriori circostanze a prova contraria indiretta con testi riservati.
B) Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al CTU l'esibizione, ai sensi degli artt.
210 e ss cpc, degli audio dei colloqui relativi agli incontri del 15.09.2022, del
23.11.2022 e del 17.05.2023, per verificare se il CTU abbia tenuto conto degli elementi di realtà di cui era a conoscenza, attesa l'impossibilità di rendere operative le indicazioni della consulenza peritale.
C) Si reitera l'istanza di autorizzazione al deposito in cancelleria del doc. 49, che corrisponde ad un file audio su supporto informatico (chiavetta USB) allegato alla
Memoria di costituzione.
Si insiste altresì per il deposito in cancelleria in supporto informatico (chiavetta USB)
dei video di cui ai documenti 6 e 8, allegati alla Memoria difensiva, come da istanza già formulata con l'atto introduttivo del giudizio. *
Contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si richiamano, altresì, i documenti dal numero 1 al numero 83, dimessi dallo scrivente patrocinio, che comprovano la fondatezza delle richieste avanzate da parte resistente.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni del curatore.
Conclusioni del curatore speciale della minore Persona_1
1. Affidarsi la minore in via esclusiva al padre, , con Persona_1 CP_1
possibilità per lo stesso di assumere in via esclusiva – tenendo conto delle capacità,
5 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI – le decisioni relative Per_1
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludico sportive e culturali della
LI minore;
2. Disporre il collocamento e la residenza anagrafica della LI presso il padre Per_1
con tempi di permanenza presso la madre un fine settimana al mese (dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera) in occasione dei rientri di questa sul territorio (presso l'abitazione dei nonni materni); cinque giorni durante il periodo natalizio –
comprendendo ad anni alterni Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis;
una settimana durante il periodo estivo da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 31
Maggio di ogni anno;
3. In ragione del mantenimento diretto della madre della LI maggiorenne , Per_2
economicamente non autosufficiente, disporsi a carico del padre il mantenimento diretto della LI minore , ponendo a carico dei genitori il 50% ciascuno delle Per_1
spese cosiddette straordinarie, preventivamente concordate e documentate così come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4. Attivarsi un percorso di supporto psicologico a favore della LI minore , Per_1
anche presso un professionista privato, con incontri almeno mensili e prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali con onere per gli stessi di segnalazione in caso di criticità;
5. Spese e competenze di lite rifuse e liquidazione alla Curatrice speciale del compenso per l'attività professionale svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2022 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in LO il 23.6.2012; che dall'unione CP_1
6 era nata il [...] la LI;
che la propria LI , nata il [...] da Per_1 Per_2
una precedente unione, era stata riconosciuta da dopo le nozze;
che CP_1
il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che, con decreto dell'1.7.2021, il
Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento condiviso delle minori e Persona_5
, turni di responsabilità genitoriale paritari, con conseguente obbligo Persona_1
delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della prole e ripartizione delle spese straordinarie relative alle due figlie per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre;
che, successivamente alla separazione, la LI
aveva accusato gravi crisi di ansia riconducibili al suo rapporto conflittuale e Per_2
disfunzionale con il padre;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che la LI fosse affidata ad entrambi i genitori e collocata in via Per_1
prevalente presso di sé; che la LI fosse invece affidata in via esclusiva ad Per_2
essa ricorrente;
che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie esclusivamente nei week end secondo la regola dell'alternanza; che fosse posto a carico di CP_1
un contributo di euro 700 mensili (oltre al 60% delle spese straordinarie) per il
[...]
mantenimento delle due minori.
Con comparsa in data 16.5.2022 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio e lamentando carenze ed inadeguatezze della controparte nell'assolvere al ruolo genitoriale;
sosteneva in particolare che manipolasse le figlie (ed in special modo , peraltro tenuta Parte_1 Per_2
all'oscuro della vera identità del suo padre biologico) coinvolgendole nel conflitto genitoriale e non comprendendone i bisogni e le necessità; chiedeva l'affidamento esclusivo sia di che di , la regolamentazione del diritto di visita materno Per_2 Per_1
e la previsione di un contributo di 400 euro mensili (oltre al 50% delle spese
7 straordinarie) a carico della ricorrente per il mantenimento della prole.
All'udienza del 24.5.2022 i coniugi comparivano personalmente avanti il Presidente
delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale .
Già in sede presidenziale veniva disposta una CTU psicologica, affidata alla dott.ssa
, volta a descrivere lo svolgimento delle dinamiche familiari, Persona_6
valutare le capacità genitoriali delle parti ed indicare il regime di affidamento /
collocamento / visite maggiormente rispondente all'interesse delle minori
[...]
e . Per_5 Persona_1
All'esito del deposito della CTU - che evidenziava rilevanti criticità nelle capacità
genitoriali delle parti, nonché una elevatissima conflittualità tra i coniugi con ricadute negative sulle minori, schierate con la madre e con il padre – con Per_2 Per_1
ordinanza resa in data 28.6.2023 il Presidente delegato, in via provvisoria ed urgente,
affidava le minori e ai Servizi Sociali territorialmente Persona_5 Persona_1
competenti; collocava presso la madre e presso il padre;
demandava Per_2 Per_1
ai Servizi affidatari di tentare di riallacciare i rapporti di con il padre, di offrire Per_2
un sostegno alla genitorialità delle parti e di avviare un percorso di supporto delle minori;
regolamentava il diritto di visita di alla LI in Parte_1 Per_1
conformità alle indicazioni del CTU;
faceva obbligo a di provvedere Parte_1
in via diretta al mantenimento ordinario della LI ed a di Per_2 CP_1
provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della LI;
disponeva che Per_1
le spese straordinarie relative alle figlie e (come regolamentate dal Per_2 Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza) fossero per il 60% a carico di e per CP_1
il 40% a carico di;
nominava il Giudice Istruttore, nonché, quale Parte_1
curatore speciale delle minori e l'avvocato Anna Persona_5 Persona_1
PASE.
8 Quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa in data 15.11.2023, dando atto che si era trasferita a Roma con il suo compagno ed il figlio Parte_1 Per_7
nato dalla nuova relazione e che , a Settembre 2023, era rientrata a Sossano Per_2
presso l'abitazione dei nonni materni dove viveva stabilmente.
Il 3.8.2023 il procuratore di comunicava l'avvenuta rinuncia al Parte_1
mandato.
Con sentenza parziale n. 160/2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Nel corso del giudizio venivano disattese le istanze istruttorie del resistente CP_1
ed acquisite due relazioni dei Servizi Sociali affidatari.
[...]
All'udienza del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di irrilevanza espresso dal
Giudice Istruttore con ordinanza in data 24.4.2024 riguardo alle istanze istruttorie avanzate da con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., CP_1
riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Lo scioglimento del matrimonio è già stato dichiarato con sentenza parziale n.
160/2024.
Nelle more del giudizio la LI ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla Per_2
deve disporsi riguardo al suo affidamento ed al regime delle visite.
Restano dunque da esaminare le domande afferenti l'affidamento della LI e Per_1
quelle di natura economica .
9 La minore deve essere affidata in via esclusiva al padre (con Persona_1
collocamento e residenza presso lo stesso) così come richiesto dal resistente CP_1
, dal Pubblico Ministero e dal curatore speciale della minore avvocato Anna
[...]
PASE.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, il giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione 1.8.2023 n. 23333; Cassazione 6.3.2019 n. 6535).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo della su citata minore al padre, ossia l'incapacità / inidoneità della madre alla cura ed educazione della LI e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultima derivante dall'affidamento condiviso.
Va in primo luogo considerato che già nella relazione peritale redatta dalla dott.ssa in seguito ad incarico conferito dal Presidente delegato, era dato Persona_6
atto, oltre che dell'elevatissimo conflitto genitoriale e della disfuzionalità del rapporto tra e la EN , anche delle carenze genitoriali di CP_1 Per_2
nei confronti della LI . Parte_1 Per_1
Precisava infatti la dott.ssa : “Nella madre si denota un coinvolgimento Per_6
eccessivo del genitore che può portare a sovrastimare i problemi delle figlie e in tal
modo favorire l'escalation delle emozioni negative, specialmente ansia. Nei colloqui
10 peritali ha raccontato le difficoltà legate alla sua storia personale, indugiando sul
bisogno di essere compresa, poco sostenuta dalla razionalità ma connotata da una
significativa disfunzione del pensiero, oggettivata anche dalla valutazione testistica,
che gioco forza si riflette nell'approccio educativo. Nel parlare delle figlie si sente che
il suo coinvolgimento emotivo è indirizzato alla LI EN verso la quale Per_2
si dimostra iperprotettiva, in situazioni di prolungata tensione la portano ad iper
vigilanza rispetto ai possibili segnali di danno del OR , adottando un CP_1
atteggiamento difensivo a salvaguardia della sua serenità e della LI EN
. Questo atteggiamento difensivo la conduce a restare maggiormente centrata Per_2
su di sé e sulla LI EN, rispetto alla TA . Il bisogno, a suo Per_1
dire, di difendersi dagli attacchi del OR , l'ha condotta nel tempo a dover CP_1
pensare continuamente a come evitare possibili ritorsioni personali nel sentirsi
continuamente giudicata come madre poco attenta. Per sfinimento, riferisce, si è
trovata ad adottare in alcune situazioni un atteggiamento quasi di silenzio obbligato
che l'ha condotta a non tenere conto della situazione nel suo complesso, ovvero che
tutte le scelte, nel fare o non fare, necessitano di essere confrontate e condivise con il
padre delle sue figlie e con la situazione di vita delle minori attualmente spostate di
contesto presso l'abitazione dei nonni materni, dove alla minore TA Per_1
non è garantito uno spazio adeguato, costretta a condividere la camera con la madre
e il fratellino , figlio dell'attuale compagno della ORa.” Per_7
Nel corso del giudizio la situazione è significativamente mutata:
(nonostante il parere contrario espresso dalla dott.ssa Parte_1 Per_6
la quale, nella relazione integrativa depositata il 12.6.2023, ha definito il processo decisionale materno estremamente autocentrato, motivato su base impulsiva e non
tutelante l'interesse delle figlie) nell'estate del 2023 si è traferita a Roma con il suo
11 nuovo compagno ed il figlio avuto da quest'ultimo ed ha lasciato la LI Per_7 Per_1
alle cure del padre;
nonostante le fosse stata offerta la possibilità di vedere la minore in occasione dei suoi rientri in Veneto, la ricorrente ha prima diradato e poi sospeso gli incontri ed ha altresì risposto in modo irregolare alle telefonate della LI che sono state quindi interrotte e non più riprese a causa del rifiuto della ragazza.
Oltre a ciò, non ha collaborato con i Servizi Sociali affidatari Parte_1
nell'interesse di ed è risultata poco accessibile e non in grado di rispettare gli Per_1
accordi presi (si veda sul punto la relazione dei Servizi Sociali depositata in data
1.3.2024); ha dimostrato disinteresse per la LI ed anche per le sorti del giudizio,
mancando di partecipare alle udienze e di depositare le memorie istruttorie.
Come evidenziato dai Servizi Sociali nella relazione conclusiva depositata il 5.9.2024,
percepisce gli atteggiamenti materni come abbandonici;
prova un vissuto di Per_1
rabbia e sofferenza nei confronti della madre e dei familiari del ramo materno;
ricorre a strategie di evitamento cognitivo e comportamentale e riconosce quale unico riferimento affettivo ed educativo il padre ed i suoi familiari.
Quanto a , lo stesso ha mantenuto un atteggiamento di collaborazione CP_1
con i Servizi Sociali nell'interesse di e si è dimostrato in grado, con il supporto Per_1
della sua famiglia di origine, di prendersi cura della LI minore garantendole una presenza costante e costituendo per lei il principale riferimento affettivo ed educativo.
In questa situazione ritiene il Collegio, aderendo alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva dei Servizi Sociali, che sia venuta meno la necessità di mantenere in capo a questi ultimi l'affidamento di e che il benessere e la serenità della Per_1
minore possano essere garantiti solo disponendone l'affidamento esclusivo al padre .
Considerato che permane tra le parti una elevata conflittualità che rischia di ostacolare
12 la tempestiva e solerte assunzione delle decisioni di particolare importanza per
, ricorrono le condizioni per autorizzare il padre, come richiesto anche dal Per_1
curatore speciale e dal Pubblico Ministero, a decidere in autonomia sugli aspetti sanitari ed educativi della LI.
Quanto alle frequentazioni madre / LI, ritiene il Collegio che le richieste concordemente avanzate dal resistente, dal curatore speciale e dal Pubblico Ministero
possano essere recepite, in quanto tali da consentire a , ove la Parte_1
stessa intenda recarsi in Veneto per incontrare la LI, di mantenere un rapporto significativo con la minore .
Pertanto potrà vedere e tenere con sé la LI un fine settimana al Parte_1
mese (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) in occasione dei suoi rientri in
Veneto; cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con entro il 31 Maggio di ogni anno. CP_1
Va infine mantenuto il monitoraggio e la presa in carico psicologica di da parte Per_1
dei Servizi Sociali, con onere per gli stessi di segnalare eventuali criticità al Giudice
Tutelare.
Quanto alle questioni economiche, va considerato che , al tempo Parte_1
dell'instaurazione del giudizio, lavorava presso la casa di Riposo Comm. A.
Michelazzo” di Sossano verso una retribuzione netta mensile di circa 1.300 euro per
13 mensilità.
La stessa, nell'estate del 2023, ha lasciato tale occupazione e si è trasferita a Roma
con il suo nuovo compagno ed il figlio , nato il [...]. Per_7
13 Nulla è dato sapere dell'attuale condizione reddituale della ricorrente la quale,
successivamente alla pronuncia dei provvedimenti presidenziali, non ha più
partecipato alle udienze, né ha aggiornato le dichiarazioni dei redditi.
lavora dal 2018 come operaio presso la società Onda S.p.A. di LO CP_1
verso una retribuzione netta mensile di circa 2.000 euro quale si evince dal CUD
relativo all'anno 2021; vive in un immobile di proprietà dei suoi genitori;
è gravato del pagamento della rata di un mutuo acceso presso IN AN LO (documenti n. 27 e
28 di parte resistente), nonché della rata di un finanziamento acceso nell'anno 2020
(documento n. 29 di parte resistente).
Tanto premesso e valutati i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. si ritiene equo confermare l'obbligo di di provvedere in via diretta ed esclusiva al Parte_1
mantenimento ordinario della LI (maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente) e di di provvedere in via diretta ed esclusiva al CP_1
mantenimento ordinario della LI . Per_1
Quanto alle spese straordinarie relative alle due figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, si ritiene di confermare quanto concordato dalle parti in occasione della separazione (60% di dette spese a carico di e CP_1
40% a carico di ), tenuto conto della disparità reddituale tra le Parte_1
medesime esistente e della nascita del terzo figlio della ricorrente .
, soccombente rispetto alle domande di affidamento della LI Parte_1
minore ed a quelle di contenuto economico, va condannata a rifondere a Per_1
le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori CP_1
medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 relativi alle cause di valore indeterminabile complessità bassa.
14 Le spese della CTU, svoltasi nell'interesse delle figlie minori, già liquidate con decreto del 28.6.2023, vanno definitivamente poste a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Le competenze del curatore speciale, avvocato Anna PASE, vanno poste al 50% a carico di e il cui comportamento in conflitto di Parte_1 CP_1
interessi con le figlie ha dato causa all'affidamento temporaneo ai Servizi Sociali ed alla nomina del curatore.
Tali spese, considerata l'attività svolta, vengono liquidate in euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase di trattazione ed euro
2.905 per la fase decisionale, con un aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 comma 2
DM Giustizia n. 55/2014 e con pagamento in favore dell'Erario, in quanto
[...]
e sono ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Per_5 Persona_1
Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
a)affida la minore in via esclusiva al padre con Persona_1 CP_1
collocamento e residenza presso lo stesso;
b)autorizza ad assumere da solo le decisioni relative alla salute, CP_1
all'istruzione ed all'educazione della LI minore;
c)conferma il monitoraggio e la presa in carico psicologica della minore Per_1
da parte dei Servizi Sociali, con onere per gli stessi di segnalare eventuali
[...]
criticità al Giudice Tutelare;
15 d)dispone che possa vedere e tenere con sé la LI Parte_1 Per_1
secondo le seguenti modalità:
-un fine settimana al mese (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) in occasione dei suoi rientri in Veneto;
-cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo;
-una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con entro il 31 CP_1
Maggio di ogni anno;
e)fa obbligo a di provvedere in via diretta ed esclusiva al Parte_1
mantenimento ordinario della LI ed a di provvedere in via Per_2 CP_1
diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della LI;
Per_1
f)pone le spese straordinarie relative alle due figlie, come regolamentate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza a carico dei genitori al 50%;
g)condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1
in euro 7.616 a titolo di compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA;
h)pone definitamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 28.6.2023, a carico di entrambe le parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero;
i)condanna e in ragione del 50% ciascuno, al Parte_1 CP_1
pagamento delle competenze del curatore speciale delle figlie e , Per_2 Per_1
liquidandole in complessivi euro 9.139,50 a titolo di compensi, oltre a spese generali,
IVA e CPA e disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
16 Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
17