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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 768 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 11.10.52
, C.F. parte nata ad [...] in Parte_2 C.F._2 data 06.02.51
, C.F. , parte nata ad [...] Parte_3 CodiceFiscale_3 in data 25.8.54
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_4 C.F._4 09.03.58 C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_5 C.F._5 26.05.59, tutti rappresentati e difesi dall'avv. TROTTA ANNALISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI – E
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._6 13.4.47;
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] CP_2 C.F._7 2.8.51; C.F. parte nata ad [...] in data [...], Parte_5 C.F._8 tutti eredi di , nato il [...] ad [...] Persona_1
CA AR, C.F. , parte nata ad [...] in C.F._9 data 16.11.58;
, C.F. , parte nata ad [...] in Parte_6 C.F._10 data 6.1.41;
, C.F. , parte nata ad Parte_7 C.F._11 MO (CS) in data 5.10.48, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_8 C.F._12 20.10.43;
, C.F. , parte nata ad [...] in Parte_9 C.F._13 data 25.3.53;
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_10 C.F._14 08.04.51 Eredi di , nata il [...] ad [...] Persona_2
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C.F. , parte nata ad [...] in data [...], Parte_11 C.F._15 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata ad [...] Parte_12 C.F._16 in data 31.08.63, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata ad [...] in data [...]; CP_3 C.F._17
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] CP_4 C.F._18 19.1.72;
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] CP_5 C.F._19 2.2.41; Eredi di , nato il [...] ad [...] Persona_3
, C.F. parte nata a [...] in data 7.6.61; CP_6 C.F._20
C.F. , parte nata a [...] in data [...]; Parte_11 C.F._21
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; Persona_3 C.F._22
, C.F. , parte nata ad [...] in data [...]; CP_7 C.F._23
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; CP_8 C.F._24 Eredi di . Persona_4
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; CP_9 C.F._25
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 20.2.21, gli attori, indicati in epigrafe, hanno convenuto in giudizio i suindicati convenuti. La difesa dei primi ha allegato che:
- I signori , , , , Parte_13 Persona_1 Persona_2 Persona_3 e erano proprietari delle proprietà tutte site nel Comune di Persona_4 CP_9 AL, come dettagliatamente precisate in citazione;
- Ciascun proprietario, a far data dal 1975, ha preso possesso di talune porzioni di terreno;
in particolare, , in seguito al decesso della di lui madre Parte_13 Per_5
, prese possesso delle porzioni illustrate nelle ipotesi di frazionamento che si
[...] produce in allegato, comportandosi nei confronti di chiunque come unico e solo proprietario, divenendo, dunque, legittimo proprietario di quella parte di terreno in comproprietà per intervenuta usucapione.
- Il riferimento è, in particolare, alla quota di terreno sita alla DA AN (foglio 35 particella 447), alla quota di terreno sita in DA RI (foglio 29 particella 11 e 21), alla quota di terreno sita in DA RI (foglio 29 particella 6); Pt_1
- In seguito al decesso dei germani e dei germani tutte le proprietà risultano Pt_5 quali beni comuni ed indivisi tra i vari eredi, pur mantenendo ogni parte il possesso pacifico e palese sulle sole porzioni appartenenti al proprio de cuius;
- Gli odierni attori intendono avere la proprietà solitaria della propria quota con conseguente frazionamento dei terreni, che tenga conto del possesso ultraquarantennale delle varie porzioni, come riportato nella ipotesi di frazionamento sopra citata, ovverossia con attribuzione ai medesimi odierni attori dei terreni sopra indicati;
Tanto premesso, le parti attrici hanno concluso come in atti. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 3 di 10
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.4.22, si è costituita
, la quale si è difesa e ha concluso come in atti. Parte_7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.4.22, si sono costituiti Pt_11
, i quali si sono difesi ed hanno concluso come in atti.
[...] Parte_12
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, nessuna istruttoria è stata posta in essere per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 19.9.23. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. I principi generali in materia di usucapione. Le parti attrici hanno agito in giudizio per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva sui beni immobili indicati precisamente nell'atto introduttivo. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che le parti attrici hanno dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 4 di 10
chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 5 di 10
il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 6 di 10
del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. 4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus per il ventennio. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 7 di 10
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso anche il mancato deposito della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la parte attrice nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. Infatti, non vengono mai esplicitati le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 8 di 10
temporale richiesto dalla legge (20 anni), che rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. 4.3.Sempre sotto il profilo assertivo, la parte attrice nulla precisa, inoltre, in ordine alle rilevanti circostanze che hanno interessato il bene nella prospettiva diacronica che emerge. Invero, come agevolmente verificabile dalle deduzioni della stessa parte attrice, i beni oggetto di causa sarebbero oggetto di comunione pro indiviso. I richiamati principi devono, quindi, essere coordinati con quelli espressi dalla giurisprudenza nei casi in cui l'oggetto della domanda di usucapione sia un bene in comunione e ad invocare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione sia uno dei condividenti. La giurisprudenza a riguardo ha stabilito infatti che “In tema di comunione il comproprietario che sia nel possesso del bene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. civ. n. 3238 del 2018; Cass. 24781 del 2017). D'altronde, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. n. 19478 del 2007). E, a tal fine, secondo l'opinione unanime della giurisprudenza nonché della più precisa dottrina, il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone la rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (v. Cass. Civ. n. 21853 del 2014). Tracciate le coordinate ermeneutiche suindicate, non risultano neppure dedotte le modalità attraverso le quali le attrici abbiano escluso dal possesso coloro che sono gli altri comproprietari dei beni, instaurando una signoria autonoma sugli stessi. Si tratta di carenze assertive che giustificano ex sé il rigetto delle domande. 4.4. Sotto il profilo probatorio, poi, per le ragioni suindicate, nessuna prova orale è stata tempestivamente articolata dalle parti attrici idonea ad essere ammessa e, quindi, a provare i requisiti dell'usucapione ex art. 1158 c.c. Accanto alle considerazioni già esposte nella ordinanza – ancor più chiari alla luce di quanto specificato al punto 3.3. e 3.4. della sentenza – è assorbente il rilievo per cui i capitoli di prova dedotti concernono esclusivamente la coltivazione e la manutenzione del terreno. Ma esse sono attività anodine, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (v. Cass. Civ. n. 1796 del 2022; con riferimento ai lavori, Cass. Civ. n. 9325 del 2011). 4.5. I documenti depositati sono del tutto privi di rilievo ai fini della decisione: accanto alla considerazione per cui si tratta di elementi, che non presuppongono necessariamente il possesso, ma possono strutturare un rapporto di detenzione qualificata con la res, viene in considerazione la circostanza che quelli depositati coprono un arco temporale limitatissimo, inidoneo al maturare del ventennio utile all'usucapione. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 9 di 10
4.6. Del tutto irrilevante la non contestazione delle sole parti costituite, per l'assorbente rilievo che il principio di non contestazione non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 19.10.16), vieppiù in presenza di un litisconsorzio necessario passivo dei convenuti non costituiti. Peraltro – vale rammentare – che la non contestazione ex art. 115 c.p.c. e le relative risultanze rimangono assoggettate al prudente apprezzamento del giudice, da valutare unitamente al complesso del materiale probatorio emerso nel corso del giudizio, non essendo sostenibile che il legislatore abbia voluto far assurgere la non contestazione a prova legale. 4.7. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie quel contegno delle parti attrici idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria esclusiva, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. E, con particolare riferimento all'ipotesi della comproprietà, ad integrare il presupposto del possesso utile ai sensi dell' art. 1158 c.c., non è stata fornita quella rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione.
In tema di usucapione tra comproprietari, infatti, non è sufficiente la prova della sola piena disponibilità della res con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (prova che sarebbe, invece, idonea in un normale giudizio azionato da un soggetto terzo), essendo piuttosto indispensabile che sia data dimostrazione di un comportamento manifesto (cioè, perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente oppositivo rispetto agli altri comproprietari, di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver oggettivamente e completamente escluso gli altri comproprietari. Prova, pertanto, più rigorosa e neppure articolata nel caso di specie. Anche sotto il profilo soggettivo occorre, in altre parole, che il comproprietario si atteggi come proprietario esclusivo dell'intero bene e non esclusivamente della propria quota. Tale volontà, peraltro, deve essere manifestata in modo inequivoco ai terzi e ai comproprietari, non potendo ritenersi sufficiente la mera astensione dal godimento del bene. È, infatti, necessario, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. Civ. n. 2944 del 1990). Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale far discendere la indiscussa signoria esclusiva sulla cosa delle parti attrici.
5. Il regime delle spese. Nulla sulle spese, tenuto conto della richiesta compensazione da parte delle parti costituite e che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 10 di 10
Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici;
sulle spese;
Pt_14 C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 12 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 768 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 11.10.52
, C.F. parte nata ad [...] in Parte_2 C.F._2 data 06.02.51
, C.F. , parte nata ad [...] Parte_3 CodiceFiscale_3 in data 25.8.54
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_4 C.F._4 09.03.58 C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_5 C.F._5 26.05.59, tutti rappresentati e difesi dall'avv. TROTTA ANNALISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI – E
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._6 13.4.47;
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] CP_2 C.F._7 2.8.51; C.F. parte nata ad [...] in data [...], Parte_5 C.F._8 tutti eredi di , nato il [...] ad [...] Persona_1
CA AR, C.F. , parte nata ad [...] in C.F._9 data 16.11.58;
, C.F. , parte nata ad [...] in Parte_6 C.F._10 data 6.1.41;
, C.F. , parte nata ad Parte_7 C.F._11 MO (CS) in data 5.10.48, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_8 C.F._12 20.10.43;
, C.F. , parte nata ad [...] in Parte_9 C.F._13 data 25.3.53;
, C.F. parte nata ad MO (CS) in [...] Parte_10 C.F._14 08.04.51 Eredi di , nata il [...] ad [...] Persona_2
R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 2 di 10
C.F. , parte nata ad [...] in data [...], Parte_11 C.F._15 rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata ad [...] Parte_12 C.F._16 in data 31.08.63, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO MARI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata ad [...] in data [...]; CP_3 C.F._17
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] CP_4 C.F._18 19.1.72;
, C.F. , parte nata ad MO (CS) in [...] CP_5 C.F._19 2.2.41; Eredi di , nato il [...] ad [...] Persona_3
, C.F. parte nata a [...] in data 7.6.61; CP_6 C.F._20
C.F. , parte nata a [...] in data [...]; Parte_11 C.F._21
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; Persona_3 C.F._22
, C.F. , parte nata ad [...] in data [...]; CP_7 C.F._23
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; CP_8 C.F._24 Eredi di . Persona_4
, C.F. , parte nata a [...] in data [...]; CP_9 C.F._25
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 20.2.21, gli attori, indicati in epigrafe, hanno convenuto in giudizio i suindicati convenuti. La difesa dei primi ha allegato che:
- I signori , , , , Parte_13 Persona_1 Persona_2 Persona_3 e erano proprietari delle proprietà tutte site nel Comune di Persona_4 CP_9 AL, come dettagliatamente precisate in citazione;
- Ciascun proprietario, a far data dal 1975, ha preso possesso di talune porzioni di terreno;
in particolare, , in seguito al decesso della di lui madre Parte_13 Per_5
, prese possesso delle porzioni illustrate nelle ipotesi di frazionamento che si
[...] produce in allegato, comportandosi nei confronti di chiunque come unico e solo proprietario, divenendo, dunque, legittimo proprietario di quella parte di terreno in comproprietà per intervenuta usucapione.
- Il riferimento è, in particolare, alla quota di terreno sita alla DA AN (foglio 35 particella 447), alla quota di terreno sita in DA RI (foglio 29 particella 11 e 21), alla quota di terreno sita in DA RI (foglio 29 particella 6); Pt_1
- In seguito al decesso dei germani e dei germani tutte le proprietà risultano Pt_5 quali beni comuni ed indivisi tra i vari eredi, pur mantenendo ogni parte il possesso pacifico e palese sulle sole porzioni appartenenti al proprio de cuius;
- Gli odierni attori intendono avere la proprietà solitaria della propria quota con conseguente frazionamento dei terreni, che tenga conto del possesso ultraquarantennale delle varie porzioni, come riportato nella ipotesi di frazionamento sopra citata, ovverossia con attribuzione ai medesimi odierni attori dei terreni sopra indicati;
Tanto premesso, le parti attrici hanno concluso come in atti. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 3 di 10
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.4.22, si è costituita
, la quale si è difesa e ha concluso come in atti. Parte_7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.4.22, si sono costituiti Pt_11
, i quali si sono difesi ed hanno concluso come in atti.
[...] Parte_12
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, nessuna istruttoria è stata posta in essere per le ragioni espressamente indicate con ordinanza del 19.9.23. All'ultima udienza – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
3. I principi generali in materia di usucapione. Le parti attrici hanno agito in giudizio per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di proprietà esclusiva sui beni immobili indicati precisamente nell'atto introduttivo. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che le parti attrici hanno dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 4 di 10
chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 5 di 10
il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 6 di 10
del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. 4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus per il ventennio. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 7 di 10
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso anche il mancato deposito della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la parte attrice nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. Infatti, non vengono mai esplicitati le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 8 di 10
temporale richiesto dalla legge (20 anni), che rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. 4.3.Sempre sotto il profilo assertivo, la parte attrice nulla precisa, inoltre, in ordine alle rilevanti circostanze che hanno interessato il bene nella prospettiva diacronica che emerge. Invero, come agevolmente verificabile dalle deduzioni della stessa parte attrice, i beni oggetto di causa sarebbero oggetto di comunione pro indiviso. I richiamati principi devono, quindi, essere coordinati con quelli espressi dalla giurisprudenza nei casi in cui l'oggetto della domanda di usucapione sia un bene in comunione e ad invocare l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione sia uno dei condividenti. La giurisprudenza a riguardo ha stabilito infatti che “In tema di comunione il comproprietario che sia nel possesso del bene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. civ. n. 3238 del 2018; Cass. 24781 del 2017). D'altronde, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. Civ. n. 19478 del 2007). E, a tal fine, secondo l'opinione unanime della giurisprudenza nonché della più precisa dottrina, il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone la rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (v. Cass. Civ. n. 21853 del 2014). Tracciate le coordinate ermeneutiche suindicate, non risultano neppure dedotte le modalità attraverso le quali le attrici abbiano escluso dal possesso coloro che sono gli altri comproprietari dei beni, instaurando una signoria autonoma sugli stessi. Si tratta di carenze assertive che giustificano ex sé il rigetto delle domande. 4.4. Sotto il profilo probatorio, poi, per le ragioni suindicate, nessuna prova orale è stata tempestivamente articolata dalle parti attrici idonea ad essere ammessa e, quindi, a provare i requisiti dell'usucapione ex art. 1158 c.c. Accanto alle considerazioni già esposte nella ordinanza – ancor più chiari alla luce di quanto specificato al punto 3.3. e 3.4. della sentenza – è assorbente il rilievo per cui i capitoli di prova dedotti concernono esclusivamente la coltivazione e la manutenzione del terreno. Ma esse sono attività anodine, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (v. Cass. Civ. n. 1796 del 2022; con riferimento ai lavori, Cass. Civ. n. 9325 del 2011). 4.5. I documenti depositati sono del tutto privi di rilievo ai fini della decisione: accanto alla considerazione per cui si tratta di elementi, che non presuppongono necessariamente il possesso, ma possono strutturare un rapporto di detenzione qualificata con la res, viene in considerazione la circostanza che quelli depositati coprono un arco temporale limitatissimo, inidoneo al maturare del ventennio utile all'usucapione. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 9 di 10
4.6. Del tutto irrilevante la non contestazione delle sole parti costituite, per l'assorbente rilievo che il principio di non contestazione non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 19.10.16), vieppiù in presenza di un litisconsorzio necessario passivo dei convenuti non costituiti. Peraltro – vale rammentare – che la non contestazione ex art. 115 c.p.c. e le relative risultanze rimangono assoggettate al prudente apprezzamento del giudice, da valutare unitamente al complesso del materiale probatorio emerso nel corso del giudizio, non essendo sostenibile che il legislatore abbia voluto far assurgere la non contestazione a prova legale. 4.7. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie quel contegno delle parti attrici idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria esclusiva, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. E, con particolare riferimento all'ipotesi della comproprietà, ad integrare il presupposto del possesso utile ai sensi dell' art. 1158 c.c., non è stata fornita quella rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione.
In tema di usucapione tra comproprietari, infatti, non è sufficiente la prova della sola piena disponibilità della res con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (prova che sarebbe, invece, idonea in un normale giudizio azionato da un soggetto terzo), essendo piuttosto indispensabile che sia data dimostrazione di un comportamento manifesto (cioè, perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente oppositivo rispetto agli altri comproprietari, di un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver oggettivamente e completamente escluso gli altri comproprietari. Prova, pertanto, più rigorosa e neppure articolata nel caso di specie. Anche sotto il profilo soggettivo occorre, in altre parole, che il comproprietario si atteggi come proprietario esclusivo dell'intero bene e non esclusivamente della propria quota. Tale volontà, peraltro, deve essere manifestata in modo inequivoco ai terzi e ai comproprietari, non potendo ritenersi sufficiente la mera astensione dal godimento del bene. È, infatti, necessario, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. Civ. n. 2944 del 1990). Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale far discendere la indiscussa signoria esclusiva sulla cosa delle parti attrici.
5. Il regime delle spese. Nulla sulle spese, tenuto conto della richiesta compensazione da parte delle parti costituite e che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. R.G. n. 768 del 2021 - Pag. 10 di 10
Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici;
sulle spese;
Pt_14 C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 12 novembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia