Decreto cautelare 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2025, proposto da OV CA NI TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IR CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Mario Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DO RB RR, non costituito in giudizio;
Per l'annullamento della Graduatoria finale pubblicata il 13/01/2025 sul sito istituzionale dell’ASL di Benevento, resa ad esito dell’espletamento dell’avviso pubblico indetto con delibera del D.G. n. 306 del 19/06/2024 recante: “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. 118 ed emergenza dell'Asl Benevento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IR CI e dell’Asl 103 - Benevento 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CE SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 11.03.2025 e depositato il 21.03.2025, la parte ricorrente esponeva:
- che, con Deliberazione n. 306 del 19/06/2024, l’ASL di Benevento indiceva una procedura selettiva per titoli e colloquio volta al conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della Unità Operativa Complessa “118 ed Emergenza”;
- che, in base all’art. 2, le domande dovevano essere presentate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 23/07/2024);
- che, in base all’art. 8, la durata dell’incarico sarebbe potuta essere più breve, se coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato;
- che, con Delibera del 03/12/2024, l’ASL di Benevento specificava che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, pervenivano 5 istanze di partecipazione;
- che, dall’istruttoria sull’ammissibilità delle istanze di partecipazione, emergeva che i candidati da ammettere all’avviso pubblico erano i seguenti: Dott. IR CI; Dott. DO RB RR; Dott. OV CA NI TO;
- che, con la citata delibera, veniva anche nominata la Commissione esaminatrice;
- che i candidati ammessi alla procedura selettiva venivano convocati per il giorno 10/01/2025, per sostenere il colloquio previsto dall’avviso pubblico;
- che, all’esito del colloquio e della valutazione dei titoli, veniva pubblicata sul sito istituzionale dell’ente la graduatoria finale;
- che in tale graduatoria si collocava al primo posto il Dott. IR CI con un punteggio di 85 punti (25 punti per titoli e 60 punti per colloquio); al secondo posto si collocava il Dott. TO OV CA NI con 51 punti (15 punti per titoli e 36 punti per colloquio) che precedeva, in quanto più giovane (ai sensi dell’art. 10 del bando), il Dott. RR DO RB collocatosi terzo, sempre con 51 punti (12 punti per titoli e 39 punti per colloquio);
- che, con deliberazione del 05/02/2025, si conferiva l’incarico in questione al dott. IR CI con decorrenza dal 01/02/2025, rilevandosi che il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato in apposito contratto individuale, con attribuzione dell’incarico di direzione della struttura complessa a decorrere dal 01/02/2025 fino al 31/01/2030, comunque non oltre il limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione dell’art. 1 della lex specialis costituita dall’avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. 118 ed emergenza dell'ASL Benevento. Violazione art. 97 Costituzione ”.
Sosteneva il ricorrente che, alla luce dell’avviso, il controinteressato, nato l’[...], non possedeva i requisiti generali previsti dall’art. 1, con particolare riferimento ai limiti di età ivi previsti, in quanto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione aveva 66 anni e 7 mesi di età.
Evidenziava inoltre che il controinteressato, una volta presentata la domanda di ammissione al concorso, non aveva impugnato entro i termini di legge – come avrebbe dovuto – l’avviso pubblicato dall’ASL di Benevento, che, richiamando espressamente il limite di età di 65 anni, determinava immediatamente un effetto lesivo per i suoi interessi.
2.2. “ Violazione dell’art. 15 nonies D. lgs. n. 502/1992 ”.
Argomentava il ricorrente che il limite ordinamentale di età per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici, richiamato anche all’art. 1 del bando di concorso, è fissato al compimento del 65° anno di età.
Sosteneva che l'art. 15 nonies D. lgs. n. 502/1992 non consente la stipula di nuovi incarichi dirigenziali oltre i 65 anni, prevedendo solo la possibilità di proseguire il rapporto già in atto, su istanza dell’interessato, fino al maturare di 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.
Allegava che, nel caso di specie, il controinteressato aveva maturato anche i 40 anni di servizio effettivo.
2.3. “ Violazione dell’art. 1 della lex specialis costituita dall’avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. 118 ed emergenza dell'ASL Benevento. Ragionevolezza del limite di età fissato a 65 anni ”.
Il ricorrente deduceva che l’art. 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE prevede espressamente che la fissazione di un’età massima sia consentita ogniqualvolta ciò sia preordinato a garantire la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ed osservava che, nel caso di specie, il limite dei 65 anni appariva ragionevolmente posto a tutela di esigenze minime di programmazione dell’attività sanitaria.
Sosteneva che il limite di 65 anni, fissato per il concorso da dirigente del 118, deve essere considerato ragionevole, tenuto conto delle specifiche esigenze del servizio di emergenza-urgenza e della necessità di garantire un periodo congruo di servizio effettivo.
3. Con memoria depositata in data 27.03.2025, la ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con la stessa memoria, nel merito, si opponeva comunque all’accoglimento del ricorso, sulla base di varie motivazioni; così come il controinteressato, con memoria depositata in pari data.
La ASL allegava, in particolare, che, con la determina dirigenziale dell’UOC G.R.U. n. 1688 del 20/05/2024 era stato stabilito di accogliere la richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro sino a settanta anni del dott. IR CI, il cui rapporto di lavoro si intendeva quindi prorogato sino al 31.01.2028.
4. Con memoria depositata in data 30.10.2025, il controinteressato insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
5. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la difesa della parte ricorrente – nonostante il deposito, in data 27.11.2025 della determina dirigenziale relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con il controinteressato CI, a decorrere dal 01.02.2026 – dichiarava persistere l’interesse alla decisione del presente giudizio. Quindi il ricorso veniva discusso, come da verbale, e trattenuto per la decisione.
6. L’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla ASL è infondata.
Infatti, a norma dell’art. 7 del suddetto avviso pubblico, « Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992, così come da ultimo modificato dall’art. 20 della L. n. 118 del 05.08.2022, la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. (…) ».
È necessario pertanto tenere in considerazione quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, in riferimento all’art. 15, co. 7 bis, D. lgs. n. 502/1992 - nella versione innovata dall’art. 20, co. 1, L. n. 118/2022, applicabile alla fattispecie in questione: « 10. La Sezione con la sentenza n. 6534/2024 si è già pronunciata sulla nuova configurazione della procedura, mettendola a confronto con la precedente disciplina e riepilogando i punti di divergenza tra i due modelli.
10.1. Tratti salienti della precedente disciplina erano:
- lo svolgimento ad opera di apposita Commissione di una valutazione comparativa dei titoli formativi e professionali posseduti dai candidati ai fini della predisposizione, anche sulla base di un colloquio, di “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti”;
- l’individuazione da parte del direttore generale, tra i due candidati che avessero ottenuto il miglior punteggio, del candidato da nominare;
- la facoltà del direttore generale di nominare un candidato diverso da quelli collocatisi nelle prime due posizioni, a condizione di “motivare analiticamente la scelta”.
10.2. I profili innovativi emergenti dallo schema procedimentale modificato nel 2022 consistono invece:
- nella valutazione comparativa svolta dalla Commissione, sulla base dei titoli posseduti dai candidati e del colloquio, la quale deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e mettere capo ad una “graduatoria dei candidati”;
- nella scelta del direttore generale che deve indefettibilmente cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”.
10.3. Sulla base di questa premessa, la Sezione ha affermato non esservi dubbio sul fatto che, “per effetto della suddetta novella normativa, il baricentro della procedura selettiva si sia spostato dalla fase della scelta – rimessa alla valutazione discrezionale “limitata” del direttore generale – a quella della valutazione comparativa, di pertinenza della commissione, le cui risultanze vincolano più rigidamente, rispetto al regime precedente, il potere direttoriale di nomina: tale cambiamento di prospettiva è appunto stato valorizzato dal legislatore attraverso la configurazione dell’esito della predetta valutazione in termini di vera e propria “graduatoria””. (…)
12. Diventa a questo punto rilevante osservare che il diaframma con il modello concorsuale che la Corte regolatrice della giurisdizione individuava nella disciplina dell’art. 15, comma 7 – bis, antevigente alla novella del 2022, consisteva essenzialmente nel fatto che il vecchio modello procedimentale non prevedeva né lo “svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale” né l’ “individuazione del candidato vincitore”, “ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali”. Questo schema induceva a concludere che delle due fasi del procedimento - la prima incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall’apposita Commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative; la seconda finalizzata al conferimento dell’incarico, rimessa alla discrezionalità del direttore generale, non fondata sulla previa formazione di alcuna graduatoria ma devoluta ad una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco dei soggetti ritenuti idonei – la seconda avesse “carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione” e che dunque per tale ragione “le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale” dovessero rientrare “per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento” (Cass., SS.UU., n. 4773/2023 e n. 6455/2020).
12.1. E’ tuttavia evidente che, a seguito della novella n. 118/2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e deve mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”.
12.2. È venuta meno, pertanto, quella logica di concentrazione delle tutele che – in ragione della natura dominante dell’ultimo segmento della procedura e del suo carattere radicalmente fiduciario – consentiva di attrarla per intero innanzi al giudice ordinario.
12.3. Tornano attuali le considerazioni che questa Sezione aveva già espresso con riguardo a fattispecie che – sebbene rientranti nella vigenza della precedente disciplina – per la loro concreta configurazione (valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria) venivano considerate come tributarie di un modello procedimentale basato su una effettiva comparazione del merito e quindi rientranti nel disposto dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (Cons. Stato, sez. III, nn. 4658/2014 e 3578/2013).
13. Resta da esaminare l’ultimo profilo ostativo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa, rinvenibile nel presunto “carattere interno della selezione” che, in quanto presupponente il possesso della qualifica dirigenziale e quindi la sussistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b) d.lgs. n. 502/1992 – rappresenterebbe l’estremo ancoraggio della materia all’area delle “controversie lavoristiche”, correlate cioè a rapporti di lavoro già in essere alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni.
13.1. Sul punto si osserva tuttavia che:
-- in punto di fatto, il bando della procedura di cui si controverte non esclude la partecipazione di soggetti “esterni”, anzi indirettamente la consente poiché a pag. 7 menziona tra i titoli valutabili quelli concernenti un “eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove ricorrano”;
-- sempre in punto di fatto, stando alle allegazioni della parte qui ricorrente non smentite dall’Amministrazione nelle proprie difese scritte, alla procedura sono stati ammessi anche soggetti “esterni”;
-- in punto di diritto, la descritta impostazione del bando (aperta anche a soggetti non dipendenti della pubblica Amministrazione) non tradisce il parametro normativo in quanto la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario di secondo livello, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484 del 1997, non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l’Azienda USL che ha bandito la selezione, ma – come chiaramente si rinviene nell’avviso per il conferimento dell’incarico in questione – tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell’avere una specifica anzianità di servizio “presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali” (art. 10 del D.P.R. n. 484 del 1997).
In altri termini, la selezione e il conferimento dell’incarico in parola – a differenza di quelli cui si riferisce il primo comma del già menzionato art. 63, T.U. sul pubblico impiego – non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, poiché l’anzianità richiesta può anche derivare da rapporti lavorativi cessati. Ne viene che non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l’AUSL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa, essa è in realtà “aperta e pubblica” - diversamente da quanto ritenuto in sentenza - ed assume i connotati di una procedura per l’immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l’Azienda procedente (v. Cass. civ. sez. Un., n. 1478/2004).
13.2. Sotto altro punto di vista, autonomo dal precedente, mette conto considerare che la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne le procedure concorsuali strumentali non soltanto alla prima assunzione ma anche alla “progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza”: l’incarico di direzione di struttura complessa rientra nel secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, sicché esso - traducendosi in un nuovo vincolo contrattuale afferente ad una fascia o area funzionale e professionale distinta e superiore a quella di provenienza (in quanto differente sul piano qualitativo e mansionale, delle competenze, responsabilità e professionalità, quindi non solo sul piano quantitativo o retributivo) - rappresenta per i dirigenti di prima fascia che vi ambiscono, già incardinati presso l’Amministrazione procedente, una “progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza” ovvero l’acquisizione di uno “status” professionale nuovo e più elevato (arg. ex Cass. civ., sez. un., n. 8985/2018).
13.3. Indipendentemente, quindi, dal suo essere procedura riservata a soggetti già dipendenti dalla P.A. (come non è per quanto innanzi esposto), la progressione verticale alla quale essa prelude (nel passaggio a un diverso e superiore livello del ruolo professionale) è comunque elemento in sé autonomamente sufficiente a connotarla (anche nei riguardi dei concorrenti già dipendenti della stessa Amministrazione banditrice) come procedura concorsuale in senso proprio.
13.4. Si ribadisce anche sotto questo profilo la conclusiva affermazione della devoluzione della controversia alla cognizione al giudice amministrativo in forza dell’art. 63 comma 4 del TU pubblico impiego » (Consiglio di Stato, Sezione terza, n. 8344 del 19.09/18.10.2024).
Nel caso di specie, ricorrono elementi analoghi a quelli considerati dal citato recente orientamento, cui il Collegio ritiene di poter aderire.
Si osserva anzitutto che l’art. 20, co. 1, L. n. 118/2022 (che innova l’art. 15, co. 7-bis, D. lgs. n. 502/1992) è entrato in vigore il 27.08.2022, e quindi si applica all’avviso pubblico indetto dall’Azienda sanitaria in data 19.06.2024.
Anche nel caso in esame, quindi, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della Commissione essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente”, e dovendosi mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio”.
In secondo luogo, è necessario osservare che, anche nel caso in esame, l’avviso pubblico non esclude la partecipazione di soggetti “esterni” (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 D.P.R. n. 484/1997) secondo cui la selezione per il conferimento di incarico di dirigente sanitario non viene svolta esclusivamente tra i sanitari in servizio presso l’Azienda USL che ha bandito la selezione, ma tra tutti i sanitari in possesso di quel particolare requisito consistente nell’avere una specifica anzianità di servizio “presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali” (art. 10 D.P.R. n. 484/1997).
Ne consegue che la selezione e il conferimento dell’incarico in questione non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l’ASL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa.
Essa quindi si presenta come selezione “aperta e pubblica” ed assume i connotati di una procedura per l’immissione in servizio di un sanitario, in posto qualificato, presso l’azienda procedente.
Ne conclude il Collegio che la selezione in questione sia caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 63, co. 4, D. lgs. n. 165/2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Nel merito, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato.
7.1. Si legge infatti all’art. 1 dell’avviso, rubricato “ REQUISITI DI AMMISSIONE - LIMITI DI ETÀ ”: « Ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti ordinamentali di anzianità e vecchiaia previsti per il collocamento a riposo d’ufficio. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età, per cui la durata dell’incarico è eventualmente correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il candidato, all’atto della scadenza del presente avviso, non dovrà aver superato il limite di età di 65 anni e dovrà dichiarare analiticamente gli anni di servizio effettivamente prestati, compreso il servizio militare se svolto, alla stregua delle disposizioni in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo stabilito dall’art. 15 –nonies del D. Lgs. n. 502/92 salvo eventuali deroghe previste ex lege ».
Inoltre, a norma dell’art. 15 nonies citato, « 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. (…) ».
7.2. Orbene, quanto alla disposizione di legge secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, ritiene il Collegio che essa non imponga un divieto di carattere assoluto, dovendosi coordinare con la normativa unionale secondo cui « 1. Fatto salvo l'articolo 2 , paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: (…)
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento » (Direttiva del Consiglio UE del 27/11/2000 - n. 78; art. 6).
Del resto è stata riconosciuta da un condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimità del bando di concorso che fissi un limite massimo di età, in considerazione sia della natura del servizio sia delle esigenze dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 345 del 29.01.2016, secondo cui « Non si può dubitare infatti, alla luce di quanto sin qui si è chiarito, che l’assistenza in questione richieda uno sforzo fisico col tempo usurante, per il quale il limite massimo di cinquanta anni fissato dall’Amministrazione, nel provvedimento qui contestato, non appare né irragionevole né sproporzionato »).
In ogni caso, l’avviso pubblico in questione – laddove interpretato nel senso di imporre il limite massimo di 65 anni di età per la partecipazione alla procedura selettiva – non è stato impugnato dal controinteressato entro il termine di decadenza, con la conseguenza necessità di ritenerlo ormai inoppugnabile.
7.3. Quanto all’interpretazione della norma contenuta nel bando, nonostante essa sia caratterizzata da un’oggettiva ambiguità, ritiene il Collegio che debba essere intesa nel senso dell’inderogabilità del limite di 65 anni di età per l’ammissione alla procedura.
Ciò in base, anzitutto, ad un argomento letterale, in quanto è affermato espressamente che « Il candidato, all’atto della scadenza del presente avviso, non dovrà aver superato il limite di età di 65 anni », rimanendo invece piuttosto oscura la successiva espressione « alla stregua delle disposizioni in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo stabilito dall’art. 15 – nonies del D. Lgs. n. 502/92 salvo eventuali deroghe previste ex lege ». Non è chiaro infatti se il richiamo all’art. 15 nonies sia meramente inteso a ribadire i limiti massimi, ivi previsti, per il collocamento a riposo, ovvero a derogare al limite di età massima di 65 anni per la partecipazione alla procedura, poco sopra affermato.
Nel dubbio, appare preferibile intendere la disposizione alla stregua di un’interpretazione sistematica, che tenga conto della regola generale di cui all’art. 15 nonies, in base alla quale, di regola, il collocamento a riposo è stabilito al compimento del 65° anno di età, sicché non potrebbe essere ammesso a partecipare alla procedura chi avesse già superato quel limite. La possibilità prevista da quella norma di spostare quel limite fino al 70° anno di età appare assumere invece carattere eccezionale, potendo realizzarsi nel caso in cui l’interessato faccia domanda di rimanere in servizio fino al maturare del 40° anno di servizio effettivo.
La scarsa chiarezza della disposizione contenuta nell’avviso pubblico induce il Collegio ad interpretarla, da un lato, in senso conforme alla regola generale di cui al citato art. 15 nonies, dall’altro lato in modo coerente con il suddetto orientamento giurisprudenziale, secondo cui il bando di concorso può legittimamente contenere disposizioni che fissino un determinato limite massimo di età, tenendo conto anche della natura particolare del servizio da svolgere e delle esigenze organizzative dell’amministrazione, non potendosi dubitare, nel caso di specie, che la direzione di un’Unità operativa complessa di “118 ed Emergenza” richieda, in fatto, un notevole dispendio di energie psico-fisiche, per il quale risultano ragionevolmente idonei solo soggetti in età lavorativa contenuta entro la suddetta regola ordinaria.
8. La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento di quelli residui e l’accoglimento del ricorso.
9. L’oggettiva controvertibilità della clausola contenuta nell’avviso pubblico giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL LL Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
CE SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SC | GL LL Di NA |
IL SEGRETARIO