Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2024, proposto da
Cooperativa socio-sanitaria “Il Giovane Anchise” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e Comune di Palagonia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale DDG numero 1489 del 7 giugno 2024, con il quale il dirigente del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali presso l’Assessorato resistente, ha sospeso l’autorizzazione al funzionamento della Comunità Alloggio della ricorrente, rilasciata con il decreto DDR n. 3665 del 27 novembre 2007 e con essa, l’iscrizione all’albo regionale ex articolo 26 della Legge Regionale numero 22/1986 di tali strutture;
- della nota numero 161785 di protocollo del 17 luglio 2024, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - U.O. Igiene Pubblica Territoriale di Palagonia – si è espressa in senso contrario alla revoca del citato DDG di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’iscrizione all’Albo regionale ex articolo 26 della Legge Regionale numero 22/1986 della Comunità Alloggio il Giovane Anchise;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 19 agosto 2024 e depositato il 30 agosto 2024, la cooperativa sociale ricorrente, che gestisce una comunità-alloggio per minori nel Comune di Palagonia, ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale n.1489 del 7 giugno 2024 con il quale il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell’omonimo Assessorato regionale ha sospeso l’autorizzazione al funzionamento della comunità alloggio e l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, nonchè del parere prot. n. 161785 del 17 luglio 2024 dell’ASP di Catania, che si è espressa in senso sfavorevole alla ripresa dell’attività della struttura.
I fatti di causa possono essere sintetizzati come segue:
- in data 13 febbraio 2024, la cooperativa ricorrente è stata sottoposta ad un’ispezione dei Carabinieri, incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Catania, all’esito della quale venivano riscontrate alcune criticità strutturali ed organizzative per le quali veniva chiesto all’Assessorato regionale di valutare la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dall’albo regionale;
- l’Assessorato, avendo acquisito i pareri sfavorevoli di competenza del Comune di Palagonia e dell’A.S.P. n. 3 di Catania – U.O.S. Igiene Pubblica Territoriale Palagonia, ha diffidato con nota n. 14959 del 19.04.2024 la cooperativa ad eliminare le criticità riscontrate entro 30 giorni;
- atteso il mancato completamento nel termine assegnato degli adempimenti richiesti, l’Assessorato, con il decreto n.1489/2024 impugnato, ha sospeso ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 22/1986 l’autorizzazione al funzionamento della comunità alloggio, insieme con l’iscrizione all’Albo regionale, in attesa di acquisire i pareri positivi del Comune di Palagonia e dell’Asp di Catania;
- il Comune di Palagonia con la nota prot. n. 0012393 dell’11.07.2024 attestava il possesso dei requisiti e standard regionali;
-l’A.S.P., invece, con il provvedimento n. 161785 del 17.07.2024, anch’esso impugnato, ha espresso parere contrario alla revoca del decreto di sospensione, attesa la non conformità della struttura, sotto molteplici aspetti, alla normativa vigente.
La ricorrente ha impugnato detti provvedimenti per i seguenti motivi:
A .- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 quater, comma 2 della Legge 241/1990 e successive modificazioni –Violazione dell’articolo 3 della stessa legge per difetto di motivazione –Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta .
Deduce, in sintesi, la cooperativa ricorrente che il decreto di sospensione impugnato sarebbe illegittimo in quanto privo dell'indicazione di un termine di durata e non supportato dalle "gravi ragioni" e dal "rilevante pregiudizio per gli utenti", rispettivamente richiesti dall'art. 21 quater della legge 241/1990 e dall’art. 29 comma 2, della L.R. 22/1986.
B.- Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà –Violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 28 della Legge Regionale numero 22/1986 -Eccesso di potere per sviamento e violazione della Circolare dell’Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 17.2.2003 -Eccesso di potere per travisamento ed omessa applicazione dell’articolo 1 dell’allegato G al DPRS 4 giugno 1987 –difetto di motivazione -illogicità e ragionevolezza.
Lamenta parte ricorrente che l’ASP di Catania, nel rendere il parere negativo n. 161785 del 17 luglio 2024, non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze:
- la cooperativa ha fornito documentazione comprovante l’abbattimento delle barriere architettoniche tra il piano terra e il secondo piano, avendo installato un trattore di sollevamento per disabili sulla scala interna; la conformità dell’impianto elettrico e antincendio;
- la struttura dispone di due ingressi al piano terra, idonei allo scopo, senza necessità di “zona filtro”, non prevista per questa tipologia di strutture;
- per le “comunità-alloggio” sono richiesti i requisiti strutturali di un normale appartamento destinato alla civile abitazione, come previsto dall’art. 19 del dPRS 28 maggio 1987 e dall’art. 10 del dPRS 29 giugno 1988, e non valgono le prescrizioni in ordine alle dimensioni minime degli ambienti utilizzati e quant'altro previsto per gli altri servizi residenziali.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata e, con memoria in data 4 settembre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato; non si sono, invece, costituiti l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e il Comune di Palagonia, pur ritualmente evocati in giudizio.
3. In vista della trattazione in pubblica udienza le parti hanno scambiato memorie con cui hanno ribadito le difese già svolte.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso con cui si censura la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento della comunità-alloggio ricorrente e l’iscrizione della stessa all’albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986.
Ed invero, per quanto attiene alla denunciata omessa indicazione nel provvedimento di un termine di efficacia della misura sospensiva, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato, pur non indicando una data di scadenza precisa, ne ha circoscritto la durata al periodo strettamente necessario ad acquisire i pareri positivi del Comune di Palagonia e dell’A.S.P. n. 3 di Catania, in ordine al superamento delle criticità riscontrate. Si tratta, dunque, di misura temporanea la cui durata è stata, in sostanza, collegata al tempo necessario per la parte ricorrente di adeguarsi alle prescrizioni.
6.2. Parimenti infondata è la doglianza concernente l'asserita carenza dei presupposti di gravità richiesti dalla normativa di settore.
L’art. 29, comma 2, della L.R. n. 22/1986, applicabile alla fattispecie, abilita l'Amministrazione regionale ad adottare la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento in presenza di " accertati gravi difetti di funzionamento o violazioni di legge " che comportino " rilevante pregiudizio per gli utenti ".
Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere a seguito della dettagliata relazione informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e dell’allegato verbale relativo all’ispezione effettuata presso la struttura dalla Sezione Specializzata di P.G., i cui contenuti sono stati posti a fondamento del provvedimento, nonché della mancata eliminazione nel termine assegnato delle gravi carenze funzionali e organizzative in quell’occasione riscontrate, certamente idonee ad arrecare un rilevante pregiudizio ai minori ospitati.
Il provvedimento di sospensione impugnato risulta, pertanto, adeguatamente motivato, proporzionato e fondato sui richiamati presupposti di legge.
7. Anche il secondo motivo di gravame, col quale la ricorrente ha censurato il parere sfavorevole reso dall’A.S.P. di Catania n. 161785 del 17 luglio 2024, non merita accoglimento.
Osserva innanzitutto il Collegio che il parere negativo dell'ASP si fonda su una pluralità di ragioni tra loro autonome, attinenti a distinti profili quali: il mancato inserimento della struttura nel contesto abitativo, la presenza di barriere architettoniche (in particolare tra il piano terra e il piano secondo dell’edificio in cui viene svolta l’attività) con conseguente inadeguatezza anche funzionale alla vigilanza dei minori, nonché diverse difformità igienico-sanitarie relative a cucina, servizi e altri locali.
Ne consegue che, trattandosi di provvedimento amministrativo cosiddetto "plurimotivato" opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2026 che richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182; Id., 13 maggio 2025, n. 4084); è sufficiente pertanto l’accertamento della legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici a sorreggere l'atto nel suo complesso.
Applicando detto principio al caso di specie, ritiene il Collegio che la motivazione relativa alla presenza di barriere architettoniche sia di per sé idonea a sostenere il parere negativo impugnato per quanto di seguito precisato.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che la normativa regionale di settore impone requisiti stringenti per le strutture socio-assistenziali destinate a minori, inabili e anziani.
La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante il “ Riordino dei servizi e delle attività socio‑assistenziali in Sicilia ”, attraverso i suoi decreti attuativi, delinea un quadro di standard minimi inderogabili a tutela della salute, della sicurezza e del benessere degli utenti, la cui verifica è demandata, per le rispettive competenze, alla Regione, al Comune e alle Aziende Sanitarie Provinciali.
In particolare, il D.P.Reg. del 29 giugno 1988 (“ Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio, n.22” ), nel definire detti standard per le comunità alloggio, stabilisce espressamente all’art. 10 la necessità del " rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche ".
Tale previsione è stata ribadita anche dal successivo atto di indirizzo dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro prot. n. 17398 del 22 aprile 2010, il quale, pur introducendo, come rappresentato dalla ricorrente, un principio di flessibilità per alcuni parametri dimensionali (con una tolleranza fino al 10%, per evitare rigidità formali non funzionali alla qualità del servizio), ha pur sempre confermato l'obbligo per le strutture adibite a comunità-alloggio di "essere prive di barriere architettoniche ", cioè, “ accessibili ” secondo le previsioni della normativa tecnica di riferimento contenuta nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Il D.M. n.236 del 1989, contenente “ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche ”, all’art. 2, definisce, infatti, il concetto di " accessibilità " riferendolo alla “ possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia ".
Dalla richiamata previsione emerge come la ratio della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (ulteriormente rafforzata, in tal senso, dalla successiva legge n.104/1992) non sia limitata a garantire la mera possibilità di accesso fisico agli edifici e al movimento delle persone all’interno degli stessi, ma miri a garantire una fruizione piena, stabile ed effettiva degli spazi, in sicurezza ed autonomia.
Ciò chiarito sul piano normativo, occorre poi precisare che, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l’amministrazione esercita un potere di natura tecnico‑discrezionale nella valutazione dell’idoneità delle misure adottate, dovendo verificare, alla luce delle caratteristiche concrete dell’edificio e dell’utenza, se le soluzioni proposte garantiscano una reale, e non solo formale, accessibilità ai luoghi, assicurando effettivamente la sicurezza, l’autonomia di movimento e la dignità della persona con disabilità (cfr. C.G.A., 2 ottobre 2023, n. 637).
Applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio ritiene, pertanto, che la valutazione espressa sul punto dall’ASP non risulti affetta dai dedotti vizi di violazione di legge, motivazione ed illogicità.
Tenuto conto, infatti, delle particolari caratteristiche strutturali dell’immobile di cui l’Amministrazione ha dato conto nel provvedimento – tre livelli senza ascensore, con svolgimento dell’attività al piano terra (zona giorno) e al secondo piano (zona notte) tra loro non comunicanti per la presenza al primo piano di un’attività estranea – non appare irragionevole, sproporzionato, né in contrasto con il dato normativo, che l’Amministrazione sanitaria abbia valutato il possesso da parte della ditta di un “ trattorino ausiliario per disabili Vimec Easy Moving mod. ScalaComby ” come misura non idonea ad assicurare l’effettivo e concreto superamento delle barriere architettoniche esistenti, trattandosi di un dispositivo che per le sue caratteristiche (presidio mobile destinato al trasporto occasionale e che richiede l’assistenza continua di terzi), non garantisce un uso autonomo, stabile e generalizzato degli spazi, come invece richiesto dalla normativa di settore.
8. La conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte ragioni giustificatrici poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata.
9. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore dell’Amministrazione regionale resistente; nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione regionale resistente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge; nulla spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
VA VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA VE | AU LE |
IL SEGRETARIO