TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1352/2018 promossa
da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2 ER
( )
[...] C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. NADIA RANALLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) via XXIV Maggio n. 10;
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore;
CONVENUTA
nonché contro
( ), Controparte_2 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Gatti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), via Segantini n. 16;
CONVENUTO
nonché contro
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
1 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 12-13 aprile 2018, e Parte_1 Parte_2
, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno convenuto in
[...] Persona_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra , in ordine alla Controparte_3 causazione del sinistro occorso in data 02.06.2016 e per l'effetto condannare il sig. , Controparte_2 proprietario dell'autovettura Fiat 500, targata DW198AB, in solido con , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, conseguenti alle lesioni subite dal minore , nell'importo complessivo di € 74.677,60, comprensivo del danno patrimoniale e Persona_1 dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno esistenziale”), nonché delle spese mediche documentate, oltre alla personalizzazione del danno da valutarsi e quantificarsi da parte del giudice adito, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che risulteranno dovuti in corso di causa o che saranno ritenuti equi e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dal die calamitatis all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze di causa.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
in data 2 giugno 2016, alle ore 10:45 circa, il minore transitava a Persona_1 bordo del suo skateboard in Via Oberdan di Giulianova (TE); giunto all'intersezione con Via Cerulli, nell'attraversare l'incrocio per raggiungere Via Ruetta Scarafoni, aveva impattato contro l'autovettura Fiat 500 tg. DW198AB condotta
[...] di proprietà di , assicurata presso CP_3 Controparte_2
Controparte_1
segnatamente, la conducente non avrebbe provveduto a Controparte_3 compiere alcuna manovra di rallentamento o arresto del veicolo, così travolgendo il minore che aveva già impegnato l'incrocio ed era in procinto di Persona_1 concludere l'attraversamento;
il ragazzino era stato colpito in pieno con la parte centrale anteriore dell'autovettura, e aveva riportato gravi lesioni all'esito dell'impatto;
2 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
nell'immediatezza del fatto, erano intervenuti sul posto gli agenti della Polizia
Stradale di Pineto che avevano accertato a carico della la violazione CP_3 dell'art. 141 comma 2 e 11 Codice della Strada, e a carico del minore la violazione dell'art. 190 commi 8 e 10 Codice della Strada;
il minore era stato trasportato presso l'Ospedale civile di Teramo, ove gli ER erano state medicate le ferite riportate, anche mediante applicazione di punti di sutura,
e gli era stato diagnosticato un trauma cranico-facciale;
il minore era stato sottoposto a ricovero fino al 7 giugno 2016, e dalle lesioni riportate erano residuati danni di natura permanente.
Ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi in via esclusiva alla condotta dalla gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni sofferti, citando in giudizio anche CP_3 uale compagnia assicuratrice del veicolo Fiat 500, e quale Controparte_1 Controparte_2 proprietario del mezzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 giugno 2018 si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Controparte_1
In particolare, la Compagnia ha riferito che:
la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi in via esclusiva alla condotta del minore il quale aveva impegnato l'incrocio senza fermarsi allo Persona_1 stop terminando la sua corsa contro la vettura, per giunta a bordo un mezzo pericoloso e non autorizzato a circolare sulle strade aperte al traffico, come rilevato dalla Polizia
Stradale di Pineto che aveva elevato nei suoi confronti la contestazione ex art. 190
C.d.S. secondo cui “…la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade…”;
il Giudice di Pace di Teramo aveva annullato la sanzione irrogata dalla Polizia Stradale a carico della e aveva ricostruito la dinamica del sinistro CP_3 imputando l'esclusiva responsabilità dell'impatto alla condotta imprudente del minore;
il procedimento penale n. 1096/16 R.G.N.R., instaurato dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo per i fatti oggetto della presente controversia, era stato archiviato per mancanza di una condizione di procedibilità in quanto la querela non era stata presentata;
anche la quantificazione dei danni operata da parte attrice era da ritenersi errata, in quanto sfornita di prova.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE la domanda in ogni suo capo per le ragioni dedotte in narrativa, poichè manifestamente infondata e improvata;
3 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
CONDANNARE gli attori al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
CONDANNARE gli attori alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 luglio 2018 si è costituito in giudizio
, proprietario del veicolo condotto in occasione del sinistro da Controparte_2 [...] anch'egli ha contestato la dinamica dell'incidente descritta da parte attrice, attribuendo CP_3
l'intera responsabilità del sinistro al minore ed evidenziando che la conducente della Persona_1
Fiat 500 non poteva in alcun modo evitare l'impatto, stante l'imprevedibilità della condotta tenuta dal minore.
Il ha, inoltre: _2
contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice;
chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa,
Controparte_1
proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere il ristoro dei danni riportati dal veicolo Fiat 500, di sua proprietà, in seguito al sinistro, per un importo pari ad euro
2.485,46.
Ha chiesto, quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare l'improcedibilità della domanda cx art. 3 DL 12.09.2014 n. 132
2. sulla scorta della dichiarazione del SI. di voler chiamare in causa la _2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_4 differire la prima udienza al fine di consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
— nel merito:
1. in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SI. nella Persona_1 causazione del sinistro e per l'effetto rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, anche parziale, si chiede:
2.1. che la stessa, previo riconoscimento di un concorso di colpa del SI. , venga Persona_1 diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
4 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
2.2. di accertare e dichiarare il terzo , tenuto a garantire, manlevare e Controparte_4 tenere indenne il SI. da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare Controparte_2 dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare il terzo al risarcimento del Controparte_4 danno in favore di parte attrice.
3. In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SI. Persona_1 nella causazione del sinistro e condannare, di conseguenza, parte attrice al risarcimento nei confronti del
SI. dei danni subiti dall'autovettura di proprietà FIAT 500 targata DW198AB, in Controparte_2 conseguenza del sinistro per cui è causa, valutabili nell'importo complessivo di euro 2.485,46, ovvero nel diverso importo che risulterà da11'istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.”
Non si è costituita in giudizio e, all'udienza del 12 settembre 2018, verificata Controparte_3 la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia;
alla medesima udienza, il precedente giudice istruttore, preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio di (citata dagli Controparte_1 stessi attori) ha ritenuto superfluo disporre rinvio per consentire la chiamata in causa della stessa compagnia invocata dal convenuto;
da ultimo, ha assegnato termine alle parti per attivare _2 la procedura di negoziazione assistita entro la data del 30 ottobre 2018.
Fallito il tentativo di negoziazione, la causa è stata poi istruita in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere respinta, per le motivazioni di seguito esposte.
L'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella cornice normativa descritta dall'art. 2043 c.c.
e, tuttavia, la regola generale è integrata dall'art. 2054 c.c., che ha introdotto un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, nella misura in cui dispone che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
È senz'altro alla luce di tale precetto normativo che deve essere risolta la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale: lo skateboard con il quale circolava nell'occasione il minore non Persona_1 può essere considerato un veicolo ai sensi del Codice della Strada (art. 47 C.d.S.) e infatti la sua circolazione su strada, come si vedrà funditus nel prosieguo, è vietata dallo stesso Codice della Strada;
ne deriva che non può trovare applicazione, nella specie, il comma 2 dell'art. 2054 c.c., che stabilisce una presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
La giurisprudenza, muovendo dal riferimento normativo all'azione del conducente, è pressoché univoca nel sostenere il fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza, perizia. È stato sostenuto, infatti, in numerose sentenze, che la
5 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
È stato inoltre affermato che in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cassazione sez. III 6 giugno 2006, n. 13268).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia da attribuirsi esclusivamente alla condotta imprudente del minore ER non ravvisandosi alcun profilo di colpa in capo alla conducente della Fiat 500,
[...] [...]
CP_3
Le risultanze probatorie acquisite al giudizio depongono, infatti, per l'affermazione dell'impossibilità, per la conducente del veicolo, di evitare l'impatto con il minore, sopraggiunto improvvisamente all'intersezione a bordo del suo skateboard.
Molteplici elementi consentono di addivenire a tali conclusioni.
In primo luogo, il minore è stato correttamente sanzionato dalla Polizia Stradale per la violazione dell'art. 190 comma 8 del Codice della Strada: “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”.
Il danneggiato, pertanto, si è posto volutamente in una situazione di pericolo, condotta che senz'altro rileva ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità: l'esposizione volontaria ad un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cassazione 26 maggio 2014, n. 11698).
Inoltre, il minore, dopo essersi immesso nella circolazione stradale con un mezzo non idoneo, ha posto in essere una ulteriore, grave violazione, omettendo di rispettare il segnale di stop, presente sulla carreggiata di sua percorrenza, via Oberdan, così andando a impattare contro il veicolo condotto dalla convenuta che procedeva su via Cerulli. Controparte_3
Di tanto si dà atto nel Prontuario della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza del fatto, ove si legge: “…Il giorno 02/06/2016, alle ore 10:44, il conducente del veicolo 'A', sola Controparte_3
a bordo alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata DW198AB, percorreva la via Cerulli con direzione di marcia Monti-Mare, tratto di strada rettilineo a visuale libera e variazione altimetrica leggermente
6 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
ascendente. Giunta all'altezza dell'incrocio con la via Oberdan, dalla sua sinistra giungeva un ragazzo a bordo di uno skateboard, che impegnava l'incrocio senza fermarsi allo stop. L'impatto di media entità era inevitabile e si concretizzava tra il cofano motore del veicolo ed il corpo del malcapitato che, dopo aver urtato la testa contro il parabrezza lato sinistro, rovinava a terra e restava immobile sul margine destro della carreggiata…” (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di pagina 17 del file pdf). Controparte_1
La circostanza, del resto, è stata confermata dal teste oculare sia in sede di Testimone_1 sommarie informazioni testimoniali dinanzi alla Polizia Stradale (cfr. SIT del 2 giugno 2016, doc. n. 7 di che nell'ambito del presente processo. CP_1
Segnatamente, in sede di SIT, costui ha riferito che: “il giorno 2 giugno 2016 percorrevo la via
Oberdan con direzione nord-sud. Alle ore 10.44. mi fermavo nei pressi dello stop ivi posto, per attraversare l'incrocio che la predetta via Oberdan porta con via Cerulli. Improvvisamente vedevo dei ragazzi di età apparente 12/13 anni a bordo di skateboard che mi superavano sulla mia sinistra e attraversavano l'incrocio senza fermarsi. Il primo superava l'incrocio, mentre il secondo impattava violentemente contro un'autovettura Fiat 500 di colore bianco, che in quel frangente transitava sulla via
Cerulli con direzione monti-mare e quindi verso via Gramsci. L'urto violento faceva sbalzare il ragazzo a terra dopo esser stato caricato sul cofano anteriore. Scendevo dal veicolo per sincerarmi delle condizioni del malcapitato e chiamavo subito il 118 ed il 113. Riuscivo a parlare con il ragazzo e a farmi dire il nome e a comunicarlo alla sala operativa del 118 e senza toccarlo in quanto aveva urtato la testa e perdeva sangue dal naso e dalla testa stessa. Preciso che non conosco né la conducente del veicolo, né il ragazzo investito. Non ho altro da aggiungere”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche all'udienza del 2 luglio 2020, ove il teste, comune a tutte le parti, ha reso le seguenti dichiarazioni:
capitolo 8 della seconda memoria ex art. 183 comma VI del convenuto
[...]
(Vero che, il giorno 2.6.2016, alle ore 10,45 circa, e un _2 Persona_1 altro ragazzo a bordo di skateboards si fermavano allo stop presente su Via Oberdan all'incrocio con Via Cerulli?): “Non è vero”;
capitolo 6 della seconda memoria ex art 183 comma VI c.p.c. della convenuta vero che nel frangente descritto al cap. 5, Lei ha visto n. 2 ragazzi Controparte_1 di età apparente sui 12/14 anni che a bordo di skateboard prima la sorpassavano e poi attraversavano l'incrocio senza fermarsi al segnale di “STOP”): “Vero, attraversavano senza fermarsi allo stop”.
Anche il Vice Ispettore della Polizia Stradale , che ha effettuato i rilievi nella Persona_2 immediatezza del fatto, interrogato, all'udienza del 5 novembre 2020 sul capitolo 2 alla II memoria di parte convenuta (vero che i rilievi planimetrici e fotografici raccolti in occasione CP_1 dell'intervento di cui al cap. 1, evidenziavano che il minore impegnava l'incrocio Persona_1 senza fermarsi allo stop, alla presenza di intersezione stradale regolarmente segnalata, ai sensi dell'art. 145 C.d.S.?), ha risposto: “Dai rilievi e dalle risultanze confermo la circostanza”.
Non sembra, pertanto, potersi porre in dubbio che il bbia omesso di fermarsi al segnale di ER stop, dovendosi attribuire particolare pregnanza alla ricostruzione del fatto fornita dal teste Tes_1
7 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
presente al momento del sinistro, della cui attendibilità non è dato dubitare avendo costui reso Tes_1 dichiarazioni puntuali e prive di contraddizioni, ed essendo indifferente ad entrambe le parti del giudizio.
Tanto non può dirsi, invece, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 all'udienza del 21 ottobre 2021, amico del minore che era con il danneggiato al Persona_1 momento del sinistro, anch'egli a bordo del proprio skateboard. Il teste, oltre a non essere evidentemente indifferente alle parti, ha reso dichiarazioni invero contraddittorie, in quanto, da un lato, nel rispondere alle domande poste dal difensore del , riferisce che il i era fermato allo stop, _2 ER al tempo stesso, però, afferma che “la macchina fiat 500 colpiva nel momento in cui lui stava ER finendo di attraversare la strada in corrispondenza della corsia di pertinenza dell'auto. Io mi trovavo dietro ad che rallenta quasi a fermarsi e ho visto tutta la scena”. ER
Deve ritenersi pacifico, in definitiva, che il non si sia fermato allo stop presente su via ER
Oberdan all'intersezione con via Cerulli, con le conseguenze che ne derivano.
L'art. 145 C.d.S. impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al co. 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
La norma anzidetta, quindi, impone al conducente di osservare un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, di guisa che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza (Cassazione civile sez. III, 3/5/2007, n.10159).
Inoltre, come è stato in più occasioni affermato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
A tali precetti normativi, che il Codice della Strada contempla con riguardo ai conducenti dei veicoli, era senz'altro soggetto il minore che transitava, sia pur illegittimamente, sulla una Persona_1 strada deputata alla circolazione di veicoli.
Occorre ora verificare se sia ravvisabile, in capo a una responsabilità Controparte_3 concorrente nella causazione del sinistro.
In questa direzione non possono non apprezzarsi, a fini decisori, le conclusioni cui è pervenuto il
Giudice di Pace di Teramo, investito della domanda di annullamento della sanzione comminata ai danni di
8 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
dalla Polizia Stradale, che aveva ravvisato la violazione dell'art. 141 comma 2 e 11 Controparte_3
Codice della Strada: “…si osserva che nell'occasione la dinamica descritta dai militi intervenuti per i rilievi di rito deriva da deduzioni desunte ex post, non sono risultate ancorate ad elementi oggettivi.
L'esame delle foto in atti e delle dichiarazioni e conclusioni sul rapporto consente al giudicante di valutare che non vi sono elementi utili e certi per applicare alla ricorrente una condotta di guida in dispregio dell'art. 141 co. 2° e 11° del C. di S. poiché è emerso che questa procedeva lungo la propria carreggiata e subiva l'urto del soggetto sullo skateboard, il quale, provenendo da una via laterale senza visibilità per l'automobilista, si immetteva sulla strada di pertinenza della sig.ra omettendo di CP_3 fermarsi al segnale di stop. Ne consegue che la ricorrente si è trovata improvvisamente un ostacolo che non è riuscita a vedere ed evitare, si osserva che, indipendentemente dalla velocità tenuta, la conducente
l'auto non è stata proprio messa in grado di percepire l'esistenza del pericolo, pertanto alcuna responsabilità può esserle attribuita…”.
Invero, non sono stati riscontrati elementi concreti dai quali poter desumere che la conducente della Fiat 500 non abbia tenuto una condotta consona allo stato dei luoghi, ragion per cui la sanzione comminata è stata annullata.
La presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 co. 1 cod. civ., a carico dei conducenti di veicoli in ipotesi di sinistro, ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Come si è detto, nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità colposa addebitabili alla dalla quale non era dunque razionalmente esigibile CP_3 un contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 1 cod. civ., o da ravvisare, comunque, una responsabilità concorrente.
Del resto, potendosi la posizione del ssimilare a quella di un pedone investito, vale la ER pena rammentare che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento” (Cassazione sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20910).
In ogni caso, che, stando alle risultanze probatorie emerse in sede istruttoria, sembra potersi affermare che sia stato il a impattare contro la Fiat 500, e non viceversa: in altre parole, la ER veva già impegnato l'incrocio al momento dell'impatto, ed è stato il minore a bordo dello CP_3 skate ad andare addosso al veicolo.
Ancora una volta, si rivelano significative in tal senso le dichiarazioni rese dal testimone oculare che di seguito si riportano: Testimone_1
9 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
capitolo 1 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che il giorno
02/06/2016, alle ore 10,45 circa, la SI.ra , alla guida Parte_3 dell'autovettura Fiat 500, tg. DW198AB, di proprietà di , nel Controparte_2 transitare in Giulianova su Via Cerulli, direzione ovest-est, nella sua corsia di pertinenza, colpiva il sul suo skateboard nel mentre stava Persona_1 attraversando l'incrocio tra Via Cerulli e Via Oberdan in direzione nord-sud):
“Confermo il fatto che la macchina percorreva via Cerulli, ma non è stata la machina condotta dalla signora a colpire il ragazzo poiché' è stato lo stesso a colpire l'autovettura”;
capitolo 2 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che prima del
attraversava l'incrocio tra Via Cerulli e Via Oberdan un ragazzo a Persona_1 bordo di uno skateboard, proveniente da Via Oberdan con direzione nord-sud, verso
Via Ruetta Scarafoni): “Confermo, i ragazzi erano in tre tutti sullo skateboard, io stavo fermo allo stop e ho visto che due ragazzi sono passati alla mia destra e il terzo passava sulla mia sinistra allorquando è andato ad impattare contro la macchina Fiat
500 procedendo a sostenuta velocità sul suo skateboard”;
capitolo 4 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che la Fiat 500 colpiva il sul suo skateboard quando lo stesso si trovava al centro della ER corsia di marcia dell'autovettura - direzione ovest-est - di Via Cerulli): “Il ER colpiva la Fiat 500 che si trovava sulla corsia di pertinenza e di marcia della stessa macchina”;
capitolo 5 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che la Fiat 500 impattava il con la parte centrale anteriore dell'autovettura, Persona_1 come da foto che le vengono mostrate): “Non è vero, il impattava sulla ruota ER sinistra e schizzato sul parabrezza della Fiat riportando ferite alla testa e io mi sono recato subito a constatare le sue condizioni”;
Il teste, com'è evidente, a più riprese sottolinea come sia stato il minore a schiantarsi sulla Fiat 500, che aveva già impegnato l'intersezione al momento dell'impatto: questo consente, da un lato, di valutare con maggiore severità la condotta del minore in termini di imprudenza, e – dall'altro – di poter apprezzare l'imprevedibilità, dal punto di vista della conducente, del sopraggiungere del il quale, per ER giunta, stando a quanto riferito dal teste, procedeva a velocità sostenuta.
Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere alla difesa degli attori, e pur volendo affermare quindi, che l'impatto sia avvenuto allorché il minore aveva già impegnato la carreggiata di via Cerulli, non si perverrebbe a esiti differenti: allo stesso modo, la non avrebbe potuto evitare l'impatto, CP_3 stante l'imprevedibilità della condotta del minore, proveniente, a velocità sostenuta, da una strada munita di stop. Si torna a ribadire che il on avrebbe potuto impegnare l'incrocio, ma avrebbe dovuto ER fermarsi e verificare che non sopraggiungesse nessuno, prima di attraversare l'intersezione. È evidente che se il minore avesse osservato il precetto di stop, il sinistro non si sarebbe verificato. Considerazioni differenti avrebbero potuto essere svolte ove il minore avesse attraversato a piedi l'incrocio: la ridotta velocità di movimento di un pedone, senz'altro avrebbe potuto condurre a conclusioni differenti, in
10 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
termini di imprevedibilità e inevitabilità del sinistro;
ma il fatto che il minore fosse a bordo di uno skate, che senz'altro gli consentiva una significativa velocità di spostamento (come del resto riferito dal teste
), rende davvero arduo ipotizzare una responsabilità in capo alla in Testimone_1 CP_3 mancanza di elementi che permettano di affermare che costei procedesse a una velocità non consona ai luoghi.
Da ultimo, l'assenza di tracce di frenata o sterzata sull'asfalto, contrariamente a quanto paventato dalla parte attrice a più riprese negli scritti conclusivi, non dimostra affatto il coinvolgimento della conducente bensì conclama che la non ha avuto materialmente il tempo di effettuare CP_3 manovre evasive, proprio a causa dell'improvvisa comparsa del minore sullo skateboard.
Deve, pertanto, affermarsi l'esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del ER sinistro, con inevitabile integrale rigetto della domanda attorea.
A questo punto, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta tempestivamente dal convenuto , che ha chiesto il risarcimento dei danni materiali, consistenti negli Controparte_2 esborsi sostenuti per riparare il veicolo di sua proprietà, rimasto danneggiato a seguito del sinistro.
La domanda è fondata.
Non possono, invero, avanzarsi dubbi in ordine:
1. al fatto illecito commesso dal minore, di cui si è già ampiamente argomentato,
2. ai danni riportati dal veicolo, adeguatamente documentati dalle riproduzioni fotografiche versate in atti, e di fatto non oggetto di contestazione,
3. al nesso causale tra la condotta posta in essere dal minore e i danni stessi.
Basti rammentare che, ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
La giurisprudenza ricostruisce la responsabilità dei genitori sulla base di una duplice presunzione di colpa: in vigilando e in educando. Per liberarsi dalla responsabilità, il genitore deve fornire una prova idonea a superare ambedue le presunzioni e dimostrare, dunque, non solo di non aver potuto impedire il fatto, ma di aver adeguatamente vigilato ed educato il minore, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole dello stesso.
Nel caso di specie, gli attori non ha fornito allegazioni, neppure embrionali e men che meno circostanziate idoneamente, che consentano di escludere la responsabilità sancita dall'art. 2048 c.c.
Passando alla quantificazione dei danni, deve ritenersi del tutto congrua, anche alla luce del preventivo versato in atti e dell'entità dei danni stessi, quella operata dal convenuto , che _2 ha chiesto la restituzione di € 2.485,46; d'altronde, parte attrice non ha mosso alcuna contestazione in merito, così assumendo un contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Trattandosi di debito di valuta, all'importo potranno essere applicati i soli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
11 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia.
Quanto alla posizione assunta da nulla può essere disposto in Controparte_3 considerazione stante la contumacia della stessa, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da di condanna nei confronti di CP_1 parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita - nel comportamento processuale degli attori, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1352/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_2 condanna e in solido, quali genitori del Parte_1 Parte_2 minore al pagamento, in favore di Persona_1 Controparte_2 dell'importo di € 2.485,46, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 9.000,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 9.000,00, Controparte_2 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
5) nulla a provvedere quanto alla posizione della contumace Controparte_3
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
12
r.g. n. 1352/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1352/2018 promossa
da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2 ER
( )
[...] C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. NADIA RANALLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) via XXIV Maggio n. 10;
PARTE ATTRICE
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO SAVERIO FRANCHI, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore;
CONVENUTA
nonché contro
( ), Controparte_2 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carla Gatti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Villa Rosa di Martinsicuro (TE), via Segantini n. 16;
CONVENUTO
nonché contro
, Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
1 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 12-13 aprile 2018, e Parte_1 Parte_2
, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore hanno convenuto in
[...] Persona_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI.ra , in ordine alla Controparte_3 causazione del sinistro occorso in data 02.06.2016 e per l'effetto condannare il sig. , Controparte_2 proprietario dell'autovettura Fiat 500, targata DW198AB, in solido con , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, conseguenti alle lesioni subite dal minore , nell'importo complessivo di € 74.677,60, comprensivo del danno patrimoniale e Persona_1 dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di “danno biologico” e “danno morale” e “danno esistenziale”), nonché delle spese mediche documentate, oltre alla personalizzazione del danno da valutarsi e quantificarsi da parte del giudice adito, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che risulteranno dovuti in corso di causa o che saranno ritenuti equi e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dal die calamitatis all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze di causa.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
in data 2 giugno 2016, alle ore 10:45 circa, il minore transitava a Persona_1 bordo del suo skateboard in Via Oberdan di Giulianova (TE); giunto all'intersezione con Via Cerulli, nell'attraversare l'incrocio per raggiungere Via Ruetta Scarafoni, aveva impattato contro l'autovettura Fiat 500 tg. DW198AB condotta
[...] di proprietà di , assicurata presso CP_3 Controparte_2
Controparte_1
segnatamente, la conducente non avrebbe provveduto a Controparte_3 compiere alcuna manovra di rallentamento o arresto del veicolo, così travolgendo il minore che aveva già impegnato l'incrocio ed era in procinto di Persona_1 concludere l'attraversamento;
il ragazzino era stato colpito in pieno con la parte centrale anteriore dell'autovettura, e aveva riportato gravi lesioni all'esito dell'impatto;
2 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
nell'immediatezza del fatto, erano intervenuti sul posto gli agenti della Polizia
Stradale di Pineto che avevano accertato a carico della la violazione CP_3 dell'art. 141 comma 2 e 11 Codice della Strada, e a carico del minore la violazione dell'art. 190 commi 8 e 10 Codice della Strada;
il minore era stato trasportato presso l'Ospedale civile di Teramo, ove gli ER erano state medicate le ferite riportate, anche mediante applicazione di punti di sutura,
e gli era stato diagnosticato un trauma cranico-facciale;
il minore era stato sottoposto a ricovero fino al 7 giugno 2016, e dalle lesioni riportate erano residuati danni di natura permanente.
Ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi in via esclusiva alla condotta dalla gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni sofferti, citando in giudizio anche CP_3 uale compagnia assicuratrice del veicolo Fiat 500, e quale Controparte_1 Controparte_2 proprietario del mezzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 giugno 2018 si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Controparte_1
In particolare, la Compagnia ha riferito che:
la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi in via esclusiva alla condotta del minore il quale aveva impegnato l'incrocio senza fermarsi allo Persona_1 stop terminando la sua corsa contro la vettura, per giunta a bordo un mezzo pericoloso e non autorizzato a circolare sulle strade aperte al traffico, come rilevato dalla Polizia
Stradale di Pineto che aveva elevato nei suoi confronti la contestazione ex art. 190
C.d.S. secondo cui “…la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade…”;
il Giudice di Pace di Teramo aveva annullato la sanzione irrogata dalla Polizia Stradale a carico della e aveva ricostruito la dinamica del sinistro CP_3 imputando l'esclusiva responsabilità dell'impatto alla condotta imprudente del minore;
il procedimento penale n. 1096/16 R.G.N.R., instaurato dinanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo per i fatti oggetto della presente controversia, era stato archiviato per mancanza di una condizione di procedibilità in quanto la querela non era stata presentata;
anche la quantificazione dei danni operata da parte attrice era da ritenersi errata, in quanto sfornita di prova.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE la domanda in ogni suo capo per le ragioni dedotte in narrativa, poichè manifestamente infondata e improvata;
3 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
CONDANNARE gli attori al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa;
CONDANNARE gli attori alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2 luglio 2018 si è costituito in giudizio
, proprietario del veicolo condotto in occasione del sinistro da Controparte_2 [...] anch'egli ha contestato la dinamica dell'incidente descritta da parte attrice, attribuendo CP_3
l'intera responsabilità del sinistro al minore ed evidenziando che la conducente della Persona_1
Fiat 500 non poteva in alcun modo evitare l'impatto, stante l'imprevedibilità della condotta tenuta dal minore.
Il ha, inoltre: _2
contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice;
chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa,
Controparte_1
proposto domanda riconvenzionale volta a ottenere il ristoro dei danni riportati dal veicolo Fiat 500, di sua proprietà, in seguito al sinistro, per un importo pari ad euro
2.485,46.
Ha chiesto, quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. dichiarare l'improcedibilità della domanda cx art. 3 DL 12.09.2014 n. 132
2. sulla scorta della dichiarazione del SI. di voler chiamare in causa la _2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Controparte_4 differire la prima udienza al fine di consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
— nel merito:
1. in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SI. nella Persona_1 causazione del sinistro e per l'effetto rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, anche parziale, si chiede:
2.1. che la stessa, previo riconoscimento di un concorso di colpa del SI. , venga Persona_1 diminuita secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
4 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
2.2. di accertare e dichiarare il terzo , tenuto a garantire, manlevare e Controparte_4 tenere indenne il SI. da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare Controparte_2 dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare il terzo al risarcimento del Controparte_4 danno in favore di parte attrice.
3. In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SI. Persona_1 nella causazione del sinistro e condannare, di conseguenza, parte attrice al risarcimento nei confronti del
SI. dei danni subiti dall'autovettura di proprietà FIAT 500 targata DW198AB, in Controparte_2 conseguenza del sinistro per cui è causa, valutabili nell'importo complessivo di euro 2.485,46, ovvero nel diverso importo che risulterà da11'istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge.”
Non si è costituita in giudizio e, all'udienza del 12 settembre 2018, verificata Controparte_3 la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia;
alla medesima udienza, il precedente giudice istruttore, preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio di (citata dagli Controparte_1 stessi attori) ha ritenuto superfluo disporre rinvio per consentire la chiamata in causa della stessa compagnia invocata dal convenuto;
da ultimo, ha assegnato termine alle parti per attivare _2 la procedura di negoziazione assistita entro la data del 30 ottobre 2018.
Fallito il tentativo di negoziazione, la causa è stata poi istruita in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere respinta, per le motivazioni di seguito esposte.
L'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella cornice normativa descritta dall'art. 2043 c.c.
e, tuttavia, la regola generale è integrata dall'art. 2054 c.c., che ha introdotto un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, nella misura in cui dispone che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
È senz'altro alla luce di tale precetto normativo che deve essere risolta la controversia sottoposta al vaglio del Tribunale: lo skateboard con il quale circolava nell'occasione il minore non Persona_1 può essere considerato un veicolo ai sensi del Codice della Strada (art. 47 C.d.S.) e infatti la sua circolazione su strada, come si vedrà funditus nel prosieguo, è vietata dallo stesso Codice della Strada;
ne deriva che non può trovare applicazione, nella specie, il comma 2 dell'art. 2054 c.c., che stabilisce una presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli.
La giurisprudenza, muovendo dal riferimento normativo all'azione del conducente, è pressoché univoca nel sostenere il fondamento colposo della responsabilità ricollegabile alla violazione delle regole generali di diligenza, prudenza, perizia. È stato sostenuto, infatti, in numerose sentenze, che la
5 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
È stato inoltre affermato che in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (Cassazione sez. III 6 giugno 2006, n. 13268).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la responsabilità del sinistro oggetto di causa sia da attribuirsi esclusivamente alla condotta imprudente del minore ER non ravvisandosi alcun profilo di colpa in capo alla conducente della Fiat 500,
[...] [...]
CP_3
Le risultanze probatorie acquisite al giudizio depongono, infatti, per l'affermazione dell'impossibilità, per la conducente del veicolo, di evitare l'impatto con il minore, sopraggiunto improvvisamente all'intersezione a bordo del suo skateboard.
Molteplici elementi consentono di addivenire a tali conclusioni.
In primo luogo, il minore è stato correttamente sanzionato dalla Polizia Stradale per la violazione dell'art. 190 comma 8 del Codice della Strada: “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”.
Il danneggiato, pertanto, si è posto volutamente in una situazione di pericolo, condotta che senz'altro rileva ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità: l'esposizione volontaria ad un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cassazione 26 maggio 2014, n. 11698).
Inoltre, il minore, dopo essersi immesso nella circolazione stradale con un mezzo non idoneo, ha posto in essere una ulteriore, grave violazione, omettendo di rispettare il segnale di stop, presente sulla carreggiata di sua percorrenza, via Oberdan, così andando a impattare contro il veicolo condotto dalla convenuta che procedeva su via Cerulli. Controparte_3
Di tanto si dà atto nel Prontuario della Polizia Stradale redatto nell'immediatezza del fatto, ove si legge: “…Il giorno 02/06/2016, alle ore 10:44, il conducente del veicolo 'A', sola Controparte_3
a bordo alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata DW198AB, percorreva la via Cerulli con direzione di marcia Monti-Mare, tratto di strada rettilineo a visuale libera e variazione altimetrica leggermente
6 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
ascendente. Giunta all'altezza dell'incrocio con la via Oberdan, dalla sua sinistra giungeva un ragazzo a bordo di uno skateboard, che impegnava l'incrocio senza fermarsi allo stop. L'impatto di media entità era inevitabile e si concretizzava tra il cofano motore del veicolo ed il corpo del malcapitato che, dopo aver urtato la testa contro il parabrezza lato sinistro, rovinava a terra e restava immobile sul margine destro della carreggiata…” (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di pagina 17 del file pdf). Controparte_1
La circostanza, del resto, è stata confermata dal teste oculare sia in sede di Testimone_1 sommarie informazioni testimoniali dinanzi alla Polizia Stradale (cfr. SIT del 2 giugno 2016, doc. n. 7 di che nell'ambito del presente processo. CP_1
Segnatamente, in sede di SIT, costui ha riferito che: “il giorno 2 giugno 2016 percorrevo la via
Oberdan con direzione nord-sud. Alle ore 10.44. mi fermavo nei pressi dello stop ivi posto, per attraversare l'incrocio che la predetta via Oberdan porta con via Cerulli. Improvvisamente vedevo dei ragazzi di età apparente 12/13 anni a bordo di skateboard che mi superavano sulla mia sinistra e attraversavano l'incrocio senza fermarsi. Il primo superava l'incrocio, mentre il secondo impattava violentemente contro un'autovettura Fiat 500 di colore bianco, che in quel frangente transitava sulla via
Cerulli con direzione monti-mare e quindi verso via Gramsci. L'urto violento faceva sbalzare il ragazzo a terra dopo esser stato caricato sul cofano anteriore. Scendevo dal veicolo per sincerarmi delle condizioni del malcapitato e chiamavo subito il 118 ed il 113. Riuscivo a parlare con il ragazzo e a farmi dire il nome e a comunicarlo alla sala operativa del 118 e senza toccarlo in quanto aveva urtato la testa e perdeva sangue dal naso e dalla testa stessa. Preciso che non conosco né la conducente del veicolo, né il ragazzo investito. Non ho altro da aggiungere”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche all'udienza del 2 luglio 2020, ove il teste, comune a tutte le parti, ha reso le seguenti dichiarazioni:
capitolo 8 della seconda memoria ex art. 183 comma VI del convenuto
[...]
(Vero che, il giorno 2.6.2016, alle ore 10,45 circa, e un _2 Persona_1 altro ragazzo a bordo di skateboards si fermavano allo stop presente su Via Oberdan all'incrocio con Via Cerulli?): “Non è vero”;
capitolo 6 della seconda memoria ex art 183 comma VI c.p.c. della convenuta vero che nel frangente descritto al cap. 5, Lei ha visto n. 2 ragazzi Controparte_1 di età apparente sui 12/14 anni che a bordo di skateboard prima la sorpassavano e poi attraversavano l'incrocio senza fermarsi al segnale di “STOP”): “Vero, attraversavano senza fermarsi allo stop”.
Anche il Vice Ispettore della Polizia Stradale , che ha effettuato i rilievi nella Persona_2 immediatezza del fatto, interrogato, all'udienza del 5 novembre 2020 sul capitolo 2 alla II memoria di parte convenuta (vero che i rilievi planimetrici e fotografici raccolti in occasione CP_1 dell'intervento di cui al cap. 1, evidenziavano che il minore impegnava l'incrocio Persona_1 senza fermarsi allo stop, alla presenza di intersezione stradale regolarmente segnalata, ai sensi dell'art. 145 C.d.S.?), ha risposto: “Dai rilievi e dalle risultanze confermo la circostanza”.
Non sembra, pertanto, potersi porre in dubbio che il bbia omesso di fermarsi al segnale di ER stop, dovendosi attribuire particolare pregnanza alla ricostruzione del fatto fornita dal teste Tes_1
7 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
presente al momento del sinistro, della cui attendibilità non è dato dubitare avendo costui reso Tes_1 dichiarazioni puntuali e prive di contraddizioni, ed essendo indifferente ad entrambe le parti del giudizio.
Tanto non può dirsi, invece, in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 all'udienza del 21 ottobre 2021, amico del minore che era con il danneggiato al Persona_1 momento del sinistro, anch'egli a bordo del proprio skateboard. Il teste, oltre a non essere evidentemente indifferente alle parti, ha reso dichiarazioni invero contraddittorie, in quanto, da un lato, nel rispondere alle domande poste dal difensore del , riferisce che il i era fermato allo stop, _2 ER al tempo stesso, però, afferma che “la macchina fiat 500 colpiva nel momento in cui lui stava ER finendo di attraversare la strada in corrispondenza della corsia di pertinenza dell'auto. Io mi trovavo dietro ad che rallenta quasi a fermarsi e ho visto tutta la scena”. ER
Deve ritenersi pacifico, in definitiva, che il non si sia fermato allo stop presente su via ER
Oberdan all'intersezione con via Cerulli, con le conseguenze che ne derivano.
L'art. 145 C.d.S. impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al co. 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
La norma anzidetta, quindi, impone al conducente di osservare un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Il conducente di un veicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada protetta, per assicurarsi che sia libera da veicoli che sopraggiungono e, se ve ne siano, deve accordare la precedenza a tutti i veicoli che vi circolano, provengano da destra o da sinistra. Invero, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, di guisa che la fermata a detto segnale si deve effettuare almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre, se sopravvengono veicoli sulla strada che si sta per imboccare, si deve protrarre il tempo necessario a consentire a tutti i detti veicoli di passare con precedenza (Cassazione civile sez. III, 3/5/2007, n.10159).
Inoltre, come è stato in più occasioni affermato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
A tali precetti normativi, che il Codice della Strada contempla con riguardo ai conducenti dei veicoli, era senz'altro soggetto il minore che transitava, sia pur illegittimamente, sulla una Persona_1 strada deputata alla circolazione di veicoli.
Occorre ora verificare se sia ravvisabile, in capo a una responsabilità Controparte_3 concorrente nella causazione del sinistro.
In questa direzione non possono non apprezzarsi, a fini decisori, le conclusioni cui è pervenuto il
Giudice di Pace di Teramo, investito della domanda di annullamento della sanzione comminata ai danni di
8 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
dalla Polizia Stradale, che aveva ravvisato la violazione dell'art. 141 comma 2 e 11 Controparte_3
Codice della Strada: “…si osserva che nell'occasione la dinamica descritta dai militi intervenuti per i rilievi di rito deriva da deduzioni desunte ex post, non sono risultate ancorate ad elementi oggettivi.
L'esame delle foto in atti e delle dichiarazioni e conclusioni sul rapporto consente al giudicante di valutare che non vi sono elementi utili e certi per applicare alla ricorrente una condotta di guida in dispregio dell'art. 141 co. 2° e 11° del C. di S. poiché è emerso che questa procedeva lungo la propria carreggiata e subiva l'urto del soggetto sullo skateboard, il quale, provenendo da una via laterale senza visibilità per l'automobilista, si immetteva sulla strada di pertinenza della sig.ra omettendo di CP_3 fermarsi al segnale di stop. Ne consegue che la ricorrente si è trovata improvvisamente un ostacolo che non è riuscita a vedere ed evitare, si osserva che, indipendentemente dalla velocità tenuta, la conducente
l'auto non è stata proprio messa in grado di percepire l'esistenza del pericolo, pertanto alcuna responsabilità può esserle attribuita…”.
Invero, non sono stati riscontrati elementi concreti dai quali poter desumere che la conducente della Fiat 500 non abbia tenuto una condotta consona allo stato dei luoghi, ragion per cui la sanzione comminata è stata annullata.
La presunzione di colpa, posta dall'art. 2054 co. 1 cod. civ., a carico dei conducenti di veicoli in ipotesi di sinistro, ha funzione meramente sussidiaria e opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Come si è detto, nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità colposa addebitabili alla dalla quale non era dunque razionalmente esigibile CP_3 un contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 1 cod. civ., o da ravvisare, comunque, una responsabilità concorrente.
Del resto, potendosi la posizione del ssimilare a quella di un pedone investito, vale la ER pena rammentare che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento” (Cassazione sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20910).
In ogni caso, che, stando alle risultanze probatorie emerse in sede istruttoria, sembra potersi affermare che sia stato il a impattare contro la Fiat 500, e non viceversa: in altre parole, la ER veva già impegnato l'incrocio al momento dell'impatto, ed è stato il minore a bordo dello CP_3 skate ad andare addosso al veicolo.
Ancora una volta, si rivelano significative in tal senso le dichiarazioni rese dal testimone oculare che di seguito si riportano: Testimone_1
9 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
capitolo 1 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che il giorno
02/06/2016, alle ore 10,45 circa, la SI.ra , alla guida Parte_3 dell'autovettura Fiat 500, tg. DW198AB, di proprietà di , nel Controparte_2 transitare in Giulianova su Via Cerulli, direzione ovest-est, nella sua corsia di pertinenza, colpiva il sul suo skateboard nel mentre stava Persona_1 attraversando l'incrocio tra Via Cerulli e Via Oberdan in direzione nord-sud):
“Confermo il fatto che la macchina percorreva via Cerulli, ma non è stata la machina condotta dalla signora a colpire il ragazzo poiché' è stato lo stesso a colpire l'autovettura”;
capitolo 2 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che prima del
attraversava l'incrocio tra Via Cerulli e Via Oberdan un ragazzo a Persona_1 bordo di uno skateboard, proveniente da Via Oberdan con direzione nord-sud, verso
Via Ruetta Scarafoni): “Confermo, i ragazzi erano in tre tutti sullo skateboard, io stavo fermo allo stop e ho visto che due ragazzi sono passati alla mia destra e il terzo passava sulla mia sinistra allorquando è andato ad impattare contro la macchina Fiat
500 procedendo a sostenuta velocità sul suo skateboard”;
capitolo 4 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che la Fiat 500 colpiva il sul suo skateboard quando lo stesso si trovava al centro della ER corsia di marcia dell'autovettura - direzione ovest-est - di Via Cerulli): “Il ER colpiva la Fiat 500 che si trovava sulla corsia di pertinenza e di marcia della stessa macchina”;
capitolo 5 seconda memoria ex art. 183 comma VI di parte attrice (Vero che la Fiat 500 impattava il con la parte centrale anteriore dell'autovettura, Persona_1 come da foto che le vengono mostrate): “Non è vero, il impattava sulla ruota ER sinistra e schizzato sul parabrezza della Fiat riportando ferite alla testa e io mi sono recato subito a constatare le sue condizioni”;
Il teste, com'è evidente, a più riprese sottolinea come sia stato il minore a schiantarsi sulla Fiat 500, che aveva già impegnato l'intersezione al momento dell'impatto: questo consente, da un lato, di valutare con maggiore severità la condotta del minore in termini di imprudenza, e – dall'altro – di poter apprezzare l'imprevedibilità, dal punto di vista della conducente, del sopraggiungere del il quale, per ER giunta, stando a quanto riferito dal teste, procedeva a velocità sostenuta.
Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere alla difesa degli attori, e pur volendo affermare quindi, che l'impatto sia avvenuto allorché il minore aveva già impegnato la carreggiata di via Cerulli, non si perverrebbe a esiti differenti: allo stesso modo, la non avrebbe potuto evitare l'impatto, CP_3 stante l'imprevedibilità della condotta del minore, proveniente, a velocità sostenuta, da una strada munita di stop. Si torna a ribadire che il on avrebbe potuto impegnare l'incrocio, ma avrebbe dovuto ER fermarsi e verificare che non sopraggiungesse nessuno, prima di attraversare l'intersezione. È evidente che se il minore avesse osservato il precetto di stop, il sinistro non si sarebbe verificato. Considerazioni differenti avrebbero potuto essere svolte ove il minore avesse attraversato a piedi l'incrocio: la ridotta velocità di movimento di un pedone, senz'altro avrebbe potuto condurre a conclusioni differenti, in
10 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
termini di imprevedibilità e inevitabilità del sinistro;
ma il fatto che il minore fosse a bordo di uno skate, che senz'altro gli consentiva una significativa velocità di spostamento (come del resto riferito dal teste
), rende davvero arduo ipotizzare una responsabilità in capo alla in Testimone_1 CP_3 mancanza di elementi che permettano di affermare che costei procedesse a una velocità non consona ai luoghi.
Da ultimo, l'assenza di tracce di frenata o sterzata sull'asfalto, contrariamente a quanto paventato dalla parte attrice a più riprese negli scritti conclusivi, non dimostra affatto il coinvolgimento della conducente bensì conclama che la non ha avuto materialmente il tempo di effettuare CP_3 manovre evasive, proprio a causa dell'improvvisa comparsa del minore sullo skateboard.
Deve, pertanto, affermarsi l'esclusiva responsabilità del in ordine alla causazione del ER sinistro, con inevitabile integrale rigetto della domanda attorea.
A questo punto, deve esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta tempestivamente dal convenuto , che ha chiesto il risarcimento dei danni materiali, consistenti negli Controparte_2 esborsi sostenuti per riparare il veicolo di sua proprietà, rimasto danneggiato a seguito del sinistro.
La domanda è fondata.
Non possono, invero, avanzarsi dubbi in ordine:
1. al fatto illecito commesso dal minore, di cui si è già ampiamente argomentato,
2. ai danni riportati dal veicolo, adeguatamente documentati dalle riproduzioni fotografiche versate in atti, e di fatto non oggetto di contestazione,
3. al nesso causale tra la condotta posta in essere dal minore e i danni stessi.
Basti rammentare che, ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
La giurisprudenza ricostruisce la responsabilità dei genitori sulla base di una duplice presunzione di colpa: in vigilando e in educando. Per liberarsi dalla responsabilità, il genitore deve fornire una prova idonea a superare ambedue le presunzioni e dimostrare, dunque, non solo di non aver potuto impedire il fatto, ma di aver adeguatamente vigilato ed educato il minore, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole dello stesso.
Nel caso di specie, gli attori non ha fornito allegazioni, neppure embrionali e men che meno circostanziate idoneamente, che consentano di escludere la responsabilità sancita dall'art. 2048 c.c.
Passando alla quantificazione dei danni, deve ritenersi del tutto congrua, anche alla luce del preventivo versato in atti e dell'entità dei danni stessi, quella operata dal convenuto , che _2 ha chiesto la restituzione di € 2.485,46; d'altronde, parte attrice non ha mosso alcuna contestazione in merito, così assumendo un contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Trattandosi di debito di valuta, all'importo potranno essere applicati i soli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
11 TRIBUNALE DI TERAMO
r.g. n. 1352/2018
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia.
Quanto alla posizione assunta da nulla può essere disposto in Controparte_3 considerazione stante la contumacia della stessa, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n.
13491/2014).
Deve, invece, essere rigettata la domanda proposta da di condanna nei confronti di CP_1 parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita - nel comportamento processuale degli attori, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1352/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_2 condanna e in solido, quali genitori del Parte_1 Parte_2 minore al pagamento, in favore di Persona_1 Controparte_2 dell'importo di € 2.485,46, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3) condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 9.000,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) condanna e in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese processuali sostenute da che si liquidano in € 9.000,00, Controparte_2 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
5) nulla a provvedere quanto alla posizione della contumace Controparte_3
6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
12