Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11903 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1-190 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi rati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 2288/00 Dott. Antonio VELLA Cron.a. 29512 Consigliere Rep. 3,153 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 24/04/02 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sele sul ricorso proposto da: per diritti €3,10 10%-060 20 ST UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 02Ē IL ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende unitamente agli avvocati ISABELLA DE BELLIS SCIARRA, ANDREA COLACCI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TA TI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA GIRLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la difende unitamente all'avvocato SILVIA TA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente. avverso la sentenza n. 244/99 della Corte d'Appello di 658 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PERUGIA, depositata il 03/09/99; Rilasciata copia legale uss prosecual one al Sig. TA SI udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti € 1,13+4 udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Olindo - 4UIT 2002. IL CANCELLIERE SCHETTINO;
DIRI udito l'Avvocato Carlo RIZZO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Furio TARTAGLIA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.2288/00 Oggetto: Appalto-gravi difetti-denuncia-termini-decorrenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notifcata il 7-4-1992, TA ST, proprietaria di un appartamento in Terni, acquistato dal costruttore UZ RI, conveniva in giudizio costui dinanzi al tribunale di quella città, per chiederne la condanna, previo accertamento della responsabilità ex art.1669 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi riscontrati nell'immobile. Si costituiva il convenuto, il quale, oltre a contestare la fondatezza della domanda, eccepiva la prescrizione dell'azione ex art.1495 c.c. L'adito tribunale, con sentenza del 26-2-1997, all'esito dell'espletata istruttoria, respinta l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il UZ al pagamento all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva somma di lire 67.561.714 ( di cui lire 65.000.000, quale costo necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino dell'immobile, lire 2.500.000, per le spese di trasloco, lire 61.714, per spese sostenute e documentate), oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata di anno in anno, nella misura del rendimento netto annuo dei BOT annuali, e spese di giudizio. Proposto appello dal UZ, la corte di appello di Perugia, con sentenza depositata il 3 settembre 1999, lo ha rigettato e, in accoglimento della domanda dell'appellata, ha condannato l'appellante a pagare all'appellata < l'IVA ed il contributo del 2% sulle somme a queste soggette, contenute nella liquidazione delle spese legali del primo grado di giudizio, > nonchè a rifonderle le spese del giudizio di appello. La motivazione della decisione adottata dalla corte territoriale può riassumersi nei seguenti termini. L'eccezione di prescrizione ex art.1669 c.c. sollevata dall'appellante non è fondata, posto che, nella fattispecie, la decorrenza del relativo termine non può che risalire al tempo in cui la TA ebbe piena cognizione della natura ed estensione dei vizi dell'immobile, cioè al dicembre del 1990, quando ella denunciò "oltre alle infiltrazioni a suo tempo evidenziate", numerose altre infiltrazioni che avevano cagionato il rialzo del parquet e addirittura ingresso di acque meteoriche nella stanza da letto, tale da richiedere una copertura provvisoria. Quanto al merito della domanda, la corte ha ritenuto corretto e immune da vizi logico-giuridici il metodo adottato dal tribunale per la liquidazione dei danni, avendo preferito, quel giudice, attenersi realisticamente " a quanto richiesto dagli imprenditori interpellati, anzichè seguire l'astratto criterio del c.t.u fondato sul prezzario My regionale". Altrettanto correttamente il tribunale, una volta inquadrata l'azione esercitata dalla TA tra quelle previste dall'art.1669 c.c., ha fatto t! partire, in conformità alla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la rivalutazione e gli interessi dall'evento dannoso "; e corretto è, infine, anche il criterio su cui è fondata la misura della svalutazione e degli interessi sulla medesima, " operato sulla scorta della nota sentenza 95/1712 della Suprema Corte, che ha sanato precedenti contrasti giurisprudenziali ". Ricorre per la cassazione della sentenza RI, deducendo tre motivi di UZ gravame. Resiste con controricorso TA ST. La resistente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, ult.co., C.C. e 2935 c.C., 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), per avere stabilito, la corte di appello, immotivatamente e contraddittoriamente che "l'inizio del della prescrizione (dell'azione di tempo risarcimento del danno esercitata dall'attrice) Va fissato a partire dalla seconda lettera (dicembre 1990)", mentre, in realtà, l'attrice ha avuto la piena consapevolezza della natura e dell'entità dei vizi della costruzione fin dall'ottobre 1989, quando ne fece denuncia al costruttore con lettera raccomandata;
con la conseguenza che, dovendosi collocare in 2 tale epoca l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'ar.1669 C.C., deve ritenersi prescritto il diritto della committente al risarcimento. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.2056 e 2058 c.c., nonché dell'art.2697 C.C., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.). La censura si riferisce alla valutazione dei danni ed alla determinazione delle somme occorrenti per ripristinare la funzionalità dell'edificio, compiute dal giudice sulla base dei preventivi di spesa predisposti da alcune specifico e ditte operanti nel settore confermati а mezzo di prova testimoniale, ma senza tenere in alcun conto la relazione del consulente tecnico di ufficio, il quale aveva quantificato in lire 35.360.885 necessaria per l'importo della spesa l'esecuzione di tali lavori. " Trattandosi, inoltre secondo il ricorrente di risarcimento in forma specifica, da attuarsi mediante la 3 corresponsione delle somme occorrenti а ripristinare la funzionalità dell'appartamento, i prezzi di riferimento non possono essere di certo quelli correnti al momento dell'acquisto dell'immobile, ma evidentemente quelli praticati al momento redatto l'accertamento in cui viene tecnico". Sempre secondo il ricorrente, la Corte ha violato, quindi, "i principi di diritto in quantificazione dei danni, in tema di particolare applicando al risarcimento in forma specifica, quale è quello richiesto dalla TA, i criteri propri del risarcimento del danno per equivalente, secondo la distinzione afferente le diverse finalità delle due azioni che si rinviene nella recente giurisprudenza di codesta Suprema Corte e segnatamente nella sentenza n.5993 del 7 luglio 1997 ". 3) Violazione e flsa applicazione dell'art. 1224 C.C., correlato agli artt.2056 e 2058 C.C., in relazione Insufficiente all'art.360 n. 3 c.p.c. decisivo della motivazione su uni punto 4 controversia (art. 360 n.5 c.p.c.). Con quest'ultimo motivo, il ricorrente censura l'errore in cui è incorsa la corte di appello, nel far decorrere la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del verificarsi dell'evento dannoso (individuato nella data di acquisto dell'immobile, luglio 1988), mentre, trattandosi, come detto, di risarcimento dei danni in forma specifica, la avrebbe dovutosvalutazione monetaria decorrere "dalla data in cui il consulente tecnico ha redatto la relazione peritale". Sono infondati i primi due motivi del ricorso. Per quanto riguarda il primo, si osserva, innanzitutto, che, come risulta dalla l'odierno ricorrente,sentenza impugnata, dopo avere eccepito, in primo grado, la prescrizione ex art.1495 C.C., con l'appello ha eccepito la prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.1669 C.C., deducendo che la relativa domanda era stata 5 proposta da TA ST oltre un anno dalla denuncia dei vizi. Ora, posto che nel giudizio di appello l'eccezione di prescrizione è stata esaminata proprio sotto tale secondo profilo, che viene qui nuovamente prospettato dal ricorrente con denuncia vuoi di violazione di legge (artt.1669 ult.co. e 2935 C.C. e 116 c.p.c.) vuoi di vizio di motivazione, deve rilevarsi che la censura, così come formulata nel motivo in esame, è destituita di fondamento. La corte di appello, infatti, sulla base delle risultanze di causa e con corretta analisi e valutazione dei dati acquisiti al che si sottraggono, proprio processo, perché correttamente compiute, al sindacato di questa Corte, ha ritenuto che la denuncia, da parte della TA, dei difetti riscontrati nell'immobile, che segna il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art.1669, comma 2, c.C., è quella del dicembre 1990, poiché soltanto in quell'epoca la TA ebbe piena conoscenza 6 e consapevolezza della serietà, gravità ed estensione dei difetti della costruzione, tanto da adire il pretore di Terni per un accertamento tecnico preventivo, cui seguì il giudizio definito, in grado di appello, con la sentenza qui impugnata. Va rilevato, ad ogni buon conto, che, avendo l'odierno ricorrente eccepito soltanto la prescrizione, e non la decadenza di cui al precedente comma della citata norma, come evidenziato anche dalla resistente, il giudizio della corte di merito avrebbe dovuto riguardare, a rigore, esclusivamente la questione sottoposta al suo esame;
vale a dire quella, appunto, consistente nell'accertare se alla data in cui la TA aveva fatto valere il suo diritto era decorso non un anno dalla denuncia, prescindendosi, quindi, dalla tempestività di questa e dalle problematiche relative alla individuazione dell'epoca di "scoperta" dei difetti di pare, noncostruzione, che, а quanto risultano essere state prima dedotte. Sta di fatto, comunque, che il giudice di 7 appello ha motivato ampiamente il proprio convincimento sia in ordine alla rilevanza e decisività, ai fini della soluzione della questione della prescrizione, della denuncia del dicembre 1990, e non di quella dell'ottobre 1989, sia in ordine alla tempestività dell'azione esercitata dalla TA per far valere la garanzia di cui all'art.1669 C. C.; e, pertanto, la statuizione che ne è seguita, siccome congruamente motivata e pienamente in linea con i dettami della legge, non merita le censure mosse dal ricorrente con il motivo in esame. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui sostanzialmente si criticano i criteri seguiti dal giudice per la liquidazione dei danni reclamati dall'attrice. Anche con riguardo a tale questione, infatti, la censura è priva di pregio, in quanto volta ad ottenere un riesame delle risultanze processuali e una nuova fatto e di valutazione degli elementi di consentiti in giudizio, evidentemente non 8 questa sede, in presenza di una scelta arbitraria del giudice,ragionevole e non che ha chiarito i motivi per i quali, nella liquidazione dei danni, ha preferito fare. riferimento ai preventivi di imprese operanti nella zona, debitamente confermati dai testimoni, e, quindi, realisticamente, ai prezzi correnti ed alle somme che l'attrice deve effettivamente pagare per la esecuzione dei lavori all'immobile, piuttosto che agli "astratti criteri" indicati dal c.t.u. Il ricorrente ha introdotto, tra l'altro, a proposito della liquidazione dei danni, l'ulteriore questione del tipo di sirisarcimento cui, nella fattispecie, sarebbe dovuto far luogo sulla base della domanda proposta dalla TA, ed ha criticato, sul punto, il giudice di appello, per avere inteso liquidare il danno per equivalente, anziché in forma specifica;
donde l'asserita erroneità della statuizione, qui criticata, anche con e agliriguardo alla svalutazione interessi. 9 Senonchè, una volta ribadito che l'attrice, nell'esercitare l'azione prevista dall'art.1669 C.C., ha chiesto tout court la condanna del convenuto al risarcimento del danno, come le era consentito chiedere, e non il risarcimento in forma specifica (ved. Cass.10624/96; n.5103/95), che il e giudice, nell'accogliere la domanda, ha correttamente applicato la legge, seguendo, per la valutazione e la liquidazione del danno, i criteri dettati in materia dalle (art.2056, in relative disposizioni relazione agli artt.1223, 1226 e 1227 c.C.), ne deriva che anche la critica fatta sul punto in questione dal ricorrente non coglie nel segno. E, tuttavia, nonostante l'erronea prospettazione, testè evidenziata, della questione del risarcimento, dalla quale il ricorrente trae spunto per censurare, con il terzo motivo, la statuizione del giudice anche in punto di svalutazione e di interessi, tale motivo deve essere comunque accolto, in quanto, se il danno ( pari, in questo caso, alla somma di danaro 10 • occorrente per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i difetti della costruzione) è stato determinato sulla base dei preventivi di spesa, con riferimento ai prezzi correnti all'epoca in cui sono stati redatti, come sembra di capire dalla concisa spiegazione fornita in proposito dal giudice digiudice di appello, allora per determinare l'ulteriore danno da svalutazione e per il calcolo degli interessi non può che aversi riguardo all'epoca predetta e procedere, a far tempo da questa, alla liquidazione di siffatto ulteriore danno, facendo, inoltre, decorrere gli interessi sulla somma a tale titolo liquidata, secondo i criteri enunciati e le modalità e periodicità indicate dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n.1712/95, richiamata, del resto, dalla stessa corte territoriale, ma non correttamente interpretata. Va accolto, pertanto, il terzo motivo del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice, che si 11 designa nella corte di appello de L'Aquila e che, nel decidere la causa in relazione al motivo accolto, si atterrà ai principi e criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello de L'Aquila. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002 Il consigliere est. (Dr. Olindo Schett no)Schettin Il presidente (Dr. Vincenzo Calfapietra) глут 109T 129.11 IL CANCELLIERE OF $100т FrancescolFrancesco Catanie 450T 41,321 TOT. 170,43 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 AGA ZUGE IL CANCELLIERE C1 ELLIERE C1 spo ntania SENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Sarie 4 0 54993 170,43 COLT CENIDSEMANDA /43) C I D Cuffalari 12