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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del LAVORO l Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , entro il termine del 23/12/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2021 al n. 287 al quale è stato riunito il ricorso nr.6338.22, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv Campione Bruno, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 14
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone, con il quale elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Procida n.5
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. , rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Cristiana Duccillo, con la quale elett.te domicilia presso : domicilio digitale
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente in data 22.01.2021 e in data
18.11.2022, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, adiva la sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Torre
Annunziata, al fine di sentir annullare, previa sospensione, l'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 del 28/07/2020 e la successiva delibera della Giunta Esecutiva della del 17 dicembre 2020 con cui CP_1
intimava al ricorrente il pagamento di € 4596,50 per omessa CP_1
trasmissione del mod 5/2010; nonché la cartella esattoriale nr. n.
07120220029374188000, con cui per conto di CP_3 CP_1 intimava il pagamento della somma di €. 4.596,50 a causale dell'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 ed €.1.599,48 per omesso versamento del contributo previdenziale integrativo, di interessi e sanzioni relativamente all'anno 2010.
A fondamento della propria impugnazione il ricorrente ha dedotto la prescrizione - ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma quarto, primo periodo, della L. n. 576/1980 - del potere sanzionatorio dell'ente previdenziale, dovendosi calcolare il dies a quo dal trentesimo giorno rispetto alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2009 (coincidente col 30/09/2010), vale a dire dal 30 ottobre 2009.
Il ricorrente ha altresì dedotto, quanto alla cartella di pagamento n.
07120220029374188000, notificata a mezzo p.e.c. il 13/10/2022, (oggetto di separato procedimento portante RGN 6338.22) ed impugnata solo limitatamente alla contestazione riferita all'omesso versamento contributivo per l'annualità 2010, la infondatezza della contestazione avendo provveduto al versamento del contributo integrativo de quo e in subordine la prescrizione del potere sanzionatorio dell' . Controparte_4
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedevano alla rituale costituzione processuale sia la che che, Controparte_1 CP_3
Pag. 2 di 5 sulla base di diverse argomentazioni, resistevano alle domande del ricorrente chiedendone il rigetto.
Veniva quindi disposta la riunione del giudizio portante RGN 6338/22 al procedimento NRG 287/21 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va preliminarmente analizzata l'impugnativa dell'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 del 28/07/2020 nonché della successiva delibera della
Giunta Esecutiva della del 17 dicembre 2020, avente come CP_1 causale la richiesta di pagamento della somma di €. 4.596,50 per omessa trasmissione alla del mod. 5/2010 con riferimento all'anno di CP_1
produzione 2009.
La questione può essere decisa analizzando le norme che costituiscono la cornice normativa in cui si inscrive l'obbligo di comunicazione del professionista.
Invero la legge n.576 del 1980 prevede, all'articolo 17, per gli iscritti agli albi degli avvocati l'obbligo di comunicare alla , entro trenta giorni CP_1
dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché iI volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
L'obbligatorietà della comunicazione risulta confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art. 17, comma 1, legge n. 576 cit.).
Nel ricorso all'esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale.
Pag. 3 di 5 In vero, la problematica della decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla è stata di recente oggetto di CP_1
“attenzione” della Corte di Cassazione che, con sentenza 22.11.2021 n.
35873, a cui questo giudice ritieni di aderire, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime Controparte_1
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
In conclusione, si può quindi affermare che se la dichiarazione reddituale
(c.d Modello 5) sia stata totalmente omessa dal professionista va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere.
Pertanto, la parte della domanda avente ad oggetto l'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 per €. 4.642,56 per omesso versamento di contributi previdenziali (soggettivo, integrativo) interessi e sanzioni relativamente all'anno 2009 va rigettata atteso che, l'omessa dichiarazione reddituale ha impedito la decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Analogamente, con riferimento all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall' , notificata a mezzo p.e.c. il Controparte_5
13/10/2022, limitatamente all'importo di €. 1.599,48 per omesso versamento del contributo previdenziale integrativo, di interessi e sanzioni relativamente all'anno 2010 si rileva che, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta, non risulta decorso il termine prescrizionale decennale avendo il
Pag. 4 di 5 professionista comunicato i redditi relativo al detto anno in data 29.09.2011 ed avendo successivamente la comunicato al ricorrente la CP_1 contribuzione dovuta a seguito dell'acquisizione dei maggiori dati reddituali tramite l'anagrafe Tributaria con nota ricevuta dal ricorrente in data
25.05.2021 da parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 31/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del LAVORO l Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. , entro il termine del 23/12/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2021 al n. 287 al quale è stato riunito il ricorso nr.6338.22, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv Campione Bruno, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 14
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone, con il quale elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Procida n.5
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. , rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Cristiana Duccillo, con la quale elett.te domicilia presso : domicilio digitale
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, depositati rispettivamente in data 22.01.2021 e in data
18.11.2022, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, adiva la sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Torre
Annunziata, al fine di sentir annullare, previa sospensione, l'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 del 28/07/2020 e la successiva delibera della Giunta Esecutiva della del 17 dicembre 2020 con cui CP_1
intimava al ricorrente il pagamento di € 4596,50 per omessa CP_1
trasmissione del mod 5/2010; nonché la cartella esattoriale nr. n.
07120220029374188000, con cui per conto di CP_3 CP_1 intimava il pagamento della somma di €. 4.596,50 a causale dell'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 ed €.1.599,48 per omesso versamento del contributo previdenziale integrativo, di interessi e sanzioni relativamente all'anno 2010.
A fondamento della propria impugnazione il ricorrente ha dedotto la prescrizione - ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma quarto, primo periodo, della L. n. 576/1980 - del potere sanzionatorio dell'ente previdenziale, dovendosi calcolare il dies a quo dal trentesimo giorno rispetto alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2009 (coincidente col 30/09/2010), vale a dire dal 30 ottobre 2009.
Il ricorrente ha altresì dedotto, quanto alla cartella di pagamento n.
07120220029374188000, notificata a mezzo p.e.c. il 13/10/2022, (oggetto di separato procedimento portante RGN 6338.22) ed impugnata solo limitatamente alla contestazione riferita all'omesso versamento contributivo per l'annualità 2010, la infondatezza della contestazione avendo provveduto al versamento del contributo integrativo de quo e in subordine la prescrizione del potere sanzionatorio dell' . Controparte_4
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedevano alla rituale costituzione processuale sia la che che, Controparte_1 CP_3
Pag. 2 di 5 sulla base di diverse argomentazioni, resistevano alle domande del ricorrente chiedendone il rigetto.
Veniva quindi disposta la riunione del giudizio portante RGN 6338/22 al procedimento NRG 287/21 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Ciò detto, si osserva che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va preliminarmente analizzata l'impugnativa dell'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 del 28/07/2020 nonché della successiva delibera della
Giunta Esecutiva della del 17 dicembre 2020, avente come CP_1 causale la richiesta di pagamento della somma di €. 4.596,50 per omessa trasmissione alla del mod. 5/2010 con riferimento all'anno di CP_1
produzione 2009.
La questione può essere decisa analizzando le norme che costituiscono la cornice normativa in cui si inscrive l'obbligo di comunicazione del professionista.
Invero la legge n.576 del 1980 prevede, all'articolo 17, per gli iscritti agli albi degli avvocati l'obbligo di comunicare alla , entro trenta giorni CP_1
dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché iI volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno.
L'obbligatorietà della comunicazione risulta confermata anche dalla circostanza che il professionista è tenuto alla comunicazione anche se le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative (art. 17, comma 1, legge n. 576 cit.).
Nel ricorso all'esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale.
Pag. 3 di 5 In vero, la problematica della decorrenza del termine di prescrizione della contribuzione dovuta alla è stata di recente oggetto di CP_1
“attenzione” della Corte di Cassazione che, con sentenza 22.11.2021 n.
35873, a cui questo giudice ritieni di aderire, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime Controparte_1
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
In conclusione, si può quindi affermare che se la dichiarazione reddituale
(c.d Modello 5) sia stata totalmente omessa dal professionista va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere.
Pertanto, la parte della domanda avente ad oggetto l'avviso di accertamento prot. n. 2020/242811 per €. 4.642,56 per omesso versamento di contributi previdenziali (soggettivo, integrativo) interessi e sanzioni relativamente all'anno 2009 va rigettata atteso che, l'omessa dichiarazione reddituale ha impedito la decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Analogamente, con riferimento all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall' , notificata a mezzo p.e.c. il Controparte_5
13/10/2022, limitatamente all'importo di €. 1.599,48 per omesso versamento del contributo previdenziale integrativo, di interessi e sanzioni relativamente all'anno 2010 si rileva che, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta, non risulta decorso il termine prescrizionale decennale avendo il
Pag. 4 di 5 professionista comunicato i redditi relativo al detto anno in data 29.09.2011 ed avendo successivamente la comunicato al ricorrente la CP_1 contribuzione dovuta a seguito dell'acquisizione dei maggiori dati reddituali tramite l'anagrafe Tributaria con nota ricevuta dal ricorrente in data
25.05.2021 da parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità e l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 31/3/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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