Sentenza 9 giugno 2017
Massime • 2
La inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisce inutilizzabilità "patologica" quella riguardante il decreto del pubblico ministero con il quale si dispone l'intercettazione telefonica mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria e derivante dalla mancata attestazione allegata al decreto o dalla certificazione attestante l'inidoneità o insufficienza degli impianti le cui ragioni sono richiamate "per relationem").
Oggetto della prova assunta mediante l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., sono i fatti considerati nelle sentenze medesime, intesi come eventi storici esterni al processo. Ne consegue che nel giudizio in cui la sentenza è acquisita non sussiste alcuna preclusione all'eccezione di inutilizzabilità di una prova su cui sia fondata la sentenza acquisita. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimamente dedotta l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni seppure il relativo compendio era stato utilizzato per affermare la responsabilità dell'imputato in altro procedimento coclusosi con la sentenza acquisita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2017, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2017 |
Testo completo
00882-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.1888 Aldo Cavallo sez. Vito Di Nicola Relatore - UP - 09/06/2017 Claudio Cerroni R.G.N. 37466/2014 Aldo Aceto Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SS AN, nato a [...] il [...] RR IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22-10-2013 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente (RR) l'avvocato Ivana Maria Quarta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN SS e IA RR ricorrono per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 22 ottobre 2013 con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui interessa, ha confermato quella resa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale della medesima città che aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato e con la diminuente del rito, AN SS alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al capo d) e AN RR, sempre per il medesimo reato, alla pena di otto mesi di reclusione a titolo di continuazione con il delitto di cui all'articolo 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 definito con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20 settembre 2003 irrevocabile il 6 novembre 2003. Ai ricorrenti è stato contestato (capo d) il reato previsto dagli articoli 110 codice penale e 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 per avere, in concorso tra loro e con UN De OR ed NT EP, illegalmente detenuto cocaina in quantità pari ad un chilo circa;
in particolare, BR OR, coadiuvato da EN SC e AN SS, cedeva detta partita di stupefacente, con la mediazione di IA RR, ad NT EP e ad UN De n OR. In San Luca, Bovalino e Lecce il 16 settembre 1999. a v 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti, con separati ricorsi, sollevano, tramite i rispettivi difensori, i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. IA RR affida il ricorso a due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione su punti decisivi per il giudizio con particolare riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per violazione del divieto di bis in idem (articolo 606, comma 1, lettere b), c), d) ed e), codice di procedura penale in relazione all'articolo 649 stesso codice). Afferma che, con sentenza irrevocabile del 26 settembre 2003, è stato condannato per il reato previsto dall'articolo 74 d.p.r. n. 309 del 1990 per essere uno dei principali acquirenti di BR OR e AN OR con una condotta consistita nell'effettuare, dopo contatti telefonici preparatori, in data 16 luglio, una trasferta da Lecce, luogo di residenza del RR a Bovalino per acquistare la sostanza stupefacente che poi provvedeva a smerciare nella zona di Lecce con la complicità di altri correi e per aver ricevuto in data 15 settembre BR OR e AN SS a Lecce per definire meglio gli accordi per la cessione di una partita di sostanza stupefacente successivamente avvenuta il 9 novembre 1999 al Lecce. Ritiene pertanto che il fatto per il quale ha riportato condanna era già ricompreso nella precedente contestazione con la conseguenza che, nel caso di specie, sussiste una mera ed ingiustificata riproposizione, a distanza di anni, di un nuovo processo per gli stessi identici fatti per i quali egli era stato giudicato e condannato, tant'è che lo stesso giudice per le indagini preliminari, dopo la spedizione del titolo cautelare, ebbe a revocare la misura coercitiva sottolineando la sussistenza di un palese bis in idem rispetto ai fatti per i quali procedeva l'autorità giudiziaria di Reggio Calabria ed in relazione ai quali è stata emessa la sentenza passata in cosa giudicata, posto che l'imputazione riguardava fatti avvenuti in Lecce il 16 settembre 1999. 2.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e processuale per erronea e falsa applicazione degli articoli 110 del codice penale e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 192 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del codice di procedura penale). Assume che la sentenza gravata è viziata da una motivazione illogica e contraddittoria laddove, pur riaffermando l'esistenza di molteplici elementi indiziari, omette qualsiasi riferimento a riscontri oggettivi, alle prove ed al loro n a criterio di valutazione. v Secondo il ricorrente, i dati fattuali emersi dal processo non consentono di ravvisare validamente alcuna prova certa della supposta cessione di sostanza stupefacente a suo carico nella qualità di intermediario tra i calabresi e tale NT EP, soggetto peraltro rimasto estraneo al processo. Manca pertanto, in tutto il corpo del provvedimento impugnato, qualsiasi riferimento alla prova del reato sotto il profilo oggettivo e concreto.
2.2. AN SS affida il ricorso a due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità nonché l'omessa motivazione sul presupposto della "insufficienza e/o inidoneità degli impianti" installati presso la procura della Repubblica nonché la mancata indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza" legittimanti il ricorso ai cosiddetti impianti esterni (articolo 606, comma 1, lettera c) ed e), codice di procedura penale in relazione all'articolo 268, comma 3, stesso codice). Assume come sia del tutto generica la indicazione alle prospettate "ragioni di urgenza" costituenti il presupposto che consentiva al pubblico ministero di emettere un decreto motivato con il quale "in via di urgenza" disponeva la esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni, risolvendosi il provvedimento nella omessa motivazione su tale decisivo punto e dovendosi anche distinguere le "ragioni di urgenza" previste dall'articolo 267 codice di 3 procedura penale dalle "eccezionali ragioni di urgenza" previste dall'articolo 268, comma 3, codice di procedura penale, essendo diversi gli istituti di riferimento e dunque anche du presupposti che li sorreggono, con conseguente nullità del decreto del 12 luglio 1999 (e dei successivi decreti stante l'identità di motivazione) che disponeva l'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni mediante l'impiego di "impianti esterni" alla procura della Repubblica. Rileva in particolare come la motivazione del decreto che dispone le intercettazioni debba essere completa ed autosufficiente, con la conseguenza che detta motivazione non può essere soggetta ad integrazione da parte del giudice chiamato a valutare la legittimità dell'atto processuale censurato. Né l'esistenza della motivazione può essere ricavata, come ha invece affermato la Corte territoriale, dal contesto processuale e dalla natura delle imputazioni, trattandosi di formule vuote e prive di reali contenuti che necessitano di essere adeguate alla vicenda giudiziaria alla quale vengono riferite. Neppure sarebbe valida la motivazione secondo la quale i risultati delle intercettazioni sarebbero stati già utilizzati in una sentenza irrevocabile nella quale sarebbero stati comunque scrutinati i fatti oggetto dell'imputazione, senza che siano richiamati i contenuti di detta sentenza emessa a carico del ricorrente, né riportato il passo di essa van che, a valle, avvalorerebbe l'asserto giudiziale, e senza alcun vaglio critico in ordine ai passaggi logici operati dal giudice della sentenza richiamata.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alle regole di giudizio utilizzate per la valutazione della prova a discarico e alla dedotta insussistenza della prova a carico con riferimento alla identificazione personale (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Sostiene che la difesa si era doluta dell'insussistenza della prova in punto di identificazione personale, posto che il ricorrente non era stato mai fermato, controllato e identificato e neppure era stato intercettato, né la sua voce era stata mai riconosciuta e neppure vi era mai stata una identificazione personale del medesimo. Peraltro, i giudici del merito non avevano affatto valutato la sussistenza di una prova a discarico, posto che un collaboratore di giustizia (tale NC CE) aveva indicato i nomi dei calabresi coinvolti nella vicenda, escludendo quello del ricorrente. Il quale si duole del fatto che la confutazione delle suddette questioni da parte della Corte distrettuale è stata solo apparente, essendosi la motivazione limitata ad evidenziare la presenza di una sentenza di condanna per un reato connesso a quello sub iudice nel presente procedimento, senza tuttavia motivare sulla dedotta insussistenza della prova a carico e sulla reclamata prova a discarico. Deduce il ricorrente che le argomentazioni impiegate da un altro giudice sono state utilizzate per respingere le deduzioni difensive e, peraltro, la motivazione della menzionata sentenza irrevocabile non diviene per ciò solo motivazione della sentenza impugnata, neppure per realtionem, posto che il contenuto della sentenza richiamata non è stato indicato e riportato nella motivazione della sentenza gravata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Quanto al primo motivo di gravame sollevato da IA RR, che ha eccepito il bis in idem, la Corte d'appello ha affermato come la doglianza fosse priva di fondamento sul rilievo che la contestazione del reato associativo, per la quale il ricorrente aveva riportato condanna definitiva, per effetto della sentenza del 20 settembre 2003 della Corte d'appello di Reggio Calabria, non comprendesse anche il fatto contestato nel presente giudizio con l'imputazione di van cui al capo d). Lo stesso ricorrente, nel ricostruire la "storia" della presente contestazione, ha ammesso l'avvio del procedimento per detto fatto da parte del procuratore della Repubblica di Lecce, il quale lo trasferì all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria a seguito di sentenza di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Lecce, rimarcandone così la diversità sul piano formale. Né vale, secondo la Corte territoriale, ad integrare la medesimezza del fatto la circostanza che, nell'ambito del procedimento (cd. Aiace) subito dal RR in relazione alla contestazione del reato associativo, fossero già presenti tutti gli elementi investigativi (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione) relativi al fatto per cui si procede, dal momento che lo stesso ricorrente ha dato conto del fatto che dell'episodio del 16 settembre 1999 era stata originariamente offerta, in quel procedimento, una lettura "minimale", di mero incontro preliminare tra le parti, preparatorio della cessione di cocaina poi effettuata il 9 novembre 1999. Anzi, proprio l'aver fornito un'interpretazione (a questo punto, non corretta) dell'episodio del 16 settembre 1999, sostanzia la dimostrazione più autentica del fatto che nel procedimento Aiace non si è mai proceduto in relazione al fatto sub iudice e contestato nel presente procedimento al capo d) e dunque nessuna violazione del ne bis in idem si sarebbe mai realizzata.
3. La motivazione resa dalla Corte territoriale è corretta e supera tutte le obiezioni formulate dal ricorrente. - nel dichiarareSul punto, va tuttavia ricordato che la Corte costituzionale costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., 5 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (Corte cost., n. 200 del 31/05/2016) - ha affermato che, se è vero che appare ormai pacifico che la Convenzione recepisce, nell'interpretare il principio del ne bis in idem (il divieto del bis in idem europeo, che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti, trova riconoscimento, quale diritto fondamentale dell'individuo, nell'articolo 4 Prot. 7 CEDU e nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla base di quanto specificamente elaborato anche dalla Corte EDU con la sentenza 4 marzo 2014, RA Stevens c. Italia ed in successive pronunce sul tema della medesima autorità, Corte EDU, RA Camera, 15/11/2016, A e B
contro
Norvegia), il più favorevole criterio dell' idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l'idem storico è van l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò non può inferirsi che esso vada ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente, sottolineando che, anche nell'ambito della CEDU, il difetto di una giurisprudenza univoca consente di affermare che, esclusa solo l'opzione per l'idem giuridico, non vi è ragione per cui il "fatto" sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente. precedentePerciò, disarticolato il orientamento giurisprudenziale considerato "diritto vivente" secondo il quale, in via generale, la preclusione di cui all'art. 649 del codice di procedura penale non poteva essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale fosse già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configurasse un'ipotesi di concorso formale di reati e non potendosi escludere invece che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza della sussistenza di un concorso (formale) tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (dovendo, di regola, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed essendo perciò detta iniziativa permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico, salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7), la Corte costituzionale ha indicato, enunciando un 6 principio di ordine generale e di sistema, l'operazione ermeneutica che l'autorità giudiziaria è tenuta a compiere ai fini di detta valutazione, dovendo cioè porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Ne consegue che, tenuto conto della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi (Corte cost., cit., in motiv.). Ciò ricordato, va allora detto che il rapporto intercorrente tra reato associativo (già giudicato) e il reato o reati fine (oggetto di un giudizio in - separato procedimento) è inquadrabile nell'ipotesi del concorso materiale di reati, ipotesi per la quale è strutturalmente diversa la condotta realizzata dall'agente, perché per il primo reato la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa (Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992, Malorgio, Rv. 195092), risultando n perciò differente l'idem factum. a v Il motivo è pertanto infondato.
4. Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte territoriale ha evidenziato come fossero molteplici gli elementi indiziari che imponevano di ritenere dimostrato che il 16 settembre 1999 il gruppo dei calabresi (OR, SS e SC) non si limitarono ad incontrare a Lecce i "clienti" pugliesi per programmare la consegna, il successivo 9 novembre 1999, del chilogrammo circa di cocaina sequestrato al SC, ma provvidero già in quell'occasione, e con la fondamentale mediazione del RR, a cedere agli stessi un analogo quantitativo di cocaina. Particolarmente indicative in tal senso dovevano ritenersi le conversazioni intercorse tra il OR ed il RR nei giorni immediatamente precedenti la trasferta a Lecce, essendo emerso che NT EP, tramite il RR, aveva concluso un accordo di massima per la cessione di un "condizionatore grosso", dovendosi solo concordare i tempi dell'effettivo scambio, una volta verificato che il prezzo era stato accettato dagli acquirenti;
tant'è che nei giorni successivi, il OR, ormai pronto ad effettuare la consegna, aveva preteso garanzie circa la serietà dell'impegno assunto respingendo l'idea di fare un viaggio a Lecce a vuoto. Che non si trattasse di un mero incontro preliminare era dimostrato dal fatto che altrimenti non ci sarebbe stata la necessità per i calabresi di recarsi a Lecce, contemporaneamente, con due distinte autovetture (una Fiat RA con a bordo il SS ed il OR ed una Fiat MP con a bordo il SC), assumendo tutte le opportune precauzioni che, in casi del genere, vengono adottate per il trasporto della droga da luoghi distanti tra loro in vista della possibilità di essere intercettati o fermati dalle forze di polizia con il carico. Peraltro, dalla sentenza di primo grado è emerso che i movimenti dei calabresi erano stati monitorati dalla polizia giudiziaria sin dalla mattina del 16 settembre 1999 ed una delle auto attenzionate era risultata una Fiat MP, la stessa utilizzata anche per la cessione di droga del 9 novembre 1999, con questo valorizzandosi la circostanza che l'episodio del 16 settembre andava congiuntamente valutato a quello del 9 novembre allorquando il SC svolse il ruolo di corriere e venne fermato dalla polizia giudiziaria che, nell'occasione, sequestrò 980 g di cocaina. Infatti, proprio nella conversazione del giorno 8 novembre 1999 (ossia il giorno precedente al fermo del SC) BR OR, conversando con IA RR della consegna di stupefacente che doveva essere eseguita il giorno seguente, face riferimento alla persona che avrebbe portato la droga, indicandola come la stessa dell'altra volta e alludendo quindi al precedente viaggio del 16 settembre 1999. Infatti, anche in quell'occasione, il "corriere", era stato EN SC, il quale viaggiava da solo alla guida dell'autovettura Fiat MP e, sebbene in quel caso il conducente van non fosse stato identificato, lo stesso, in occasione dell'arresto del 9 novembre 1999, venne riconosciuto dai militari operanti che avevano partecipato all'osservazione del 16 settembre 1999 che conclusero nel senso che il soggetto attenzionato, nato il [...] ed a bordo della Fiat MP, era proprio EN SC. Inoltre, il 16 settembre 1999 BR OR telefonò a "Massimo" informandolo di essere arrivato al semaforo di Lecce e quest'ultimo successivamente riferì al OR che, una volta giunti a casa sua avrebbe dovuto lasciare l'auto e seguirlo giù in garage a sistemare il "condizionatore" con tutta la scatola in modo da salvaguardarlo dall'umidità, usando un linguaggio criptico ma chiaramente decifrabile in modo da non lasciare adito a dubbi sulla illecita trasferta messa in atto dal gruppo dei calabresi. Al cospetto di ciò, il motivo di ricorso, oltre a farsi apprezzare per la sua estrema genericità, si connota anche per la sua portata tipicamente fattuale, laddove il ricorrente, nel censurare la congruità della motivazione, ha introdotto, pur in presenza di una logica ed adeguata motivazione, censure di merito che non possono rientrare nell'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione all'interno del quale non è possibile innestare censure che implicano la soluzione di questioni 8 fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dal giudice del merito.
5. Il primo motivo di gravame sollevato da AN SS non è fondato. Il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, per omessa motivazione dei decreti autorizzaztivi, e correttamente ha censurato l'approdo cui è giunta la Corte d'appello, laddove ha anche evidenziato che la legittimità del compendio intercettativo era stato già riconosciuto con l'autorità propria del giudicato, sul rilievo che quello stesso compendio era stato utilizzato per affermare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al delitto associativo in seno al processo conclusosi con la sentenza del 20 settembre 2003. Tuttavia, alcuna preclusione matura in ordine all'eccezione di inutilizzabilità sollevata nel corso di una regiudicanda in ordine a prove dichiarate o comunque ritenute utilizzabili, sia pure con provvedimento definitivo, in un diverso giudizio, dal momento che, ferma l'intangibilità della decisione irrevocabile, esiste un'indubbia autonomia tra la regiudicata e una diversa regiudicanda, n relativamente all'utilizzabilità delle prove comuni ai due procedimenti, autonomia va confermata anche dal disposto dell'articolo 238 del codice di procedura penale che, quanto all'utilizzazione dei verbali di prove in un diverso procedimento, non inibisce alle parti di sollevare le dovute eccezioni e dal disposto dell'articolo 238- bis del codice di procedura penale che, al fine di delineare l'ambito di incidenza delle sentenze irrevocabili in altri procedimenti, ne limita l'efficacia probatoria ai fatti in essi accertati, ossia agli eventi storici e non agli atti processuali che li contengono, e alla loro valutazione a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, del codice di procedura penale. Infatti, oggetto della prova assunta mediante l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili, secondo la previsione ed entro i limiti di cui all'art. 238-bis del codice di procedura penale, sono i fatti considerati nelle sentenze medesime, intesi come eventi storici esterni al processo. Ne consegue che il passaggio in giudicato di una sentenza fondata su una determinata prova, e la sua acquisizione in un diverso giudizio, sono irrilevanti quando si tratti di stabilire il regime di utilizzabilità della prova stessa nel nuovo procedimento (Sez. 6, n. 1269 del 04/12/2003, dep. 2004, Brambilla, Rv. 229996). Per questa ragione, avendo la parte indicato specificamente la prova ritenuta inutilizzabile e non essendo stato l'atto processuale trasmesso con il fascicolo processuale per ragioni non imputabili alla parte, che ha sollevato la doglianza, la Corte ha ritenuto di richiedere ed acquisire il decreto censurato dal ricorrente. Tuttavia l'esame dell'atto processuale, in seguito trasmesso, non conduce all'approdo delineato con la censura. Infatti, dalla lettura del decreto emerge che, quanto all'urgenza, è stato evidenziato come gli indagati, a seguito delle "ultimissime" intercettazioni captate, stessero portando a termine i disegni criminosi, ossia la compravendita di armi e di sostanze stupefacenti per conto della "famiglia" catanese di "Cosa Nostra", ragione per la quale, stante la richiamata insufficienza ed inidoneità di postazioni presso le sale ascolto della Procura, fu disposto che le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati presso gli uffici del Ros dei carabinieri di Catania. L'apparato motivazionale è stato pertanto ritenuto dalla Corte d'appello perfettamente in linea con gli enunciati normativi e, nel pervenire a tale conclusione, la Corte del merito si è attenuta al principio di diritto secondo il quale, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, del codice di procedura penale, per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura va delle imputazioni quando, come nella specie, le attività criminali siano in corso ed emergano ulteriori utenze in possesso degli indagati (nel caso in esame del OR) utilizzate per la prosecuzione dell'impresa criminosa (Sez. 6, n. 45896 del 16/10/2013, Foddi, Rv. 258159; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254101). In siffatti casi, quando si faccia cioè riferimento, come nella specie, ad un'attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti, la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può essere anche implicita (Sez. 2, n. 5103 del 17/12/2009, dep. 2010, Cannizzaro, Rv. 246435) e, per altro, la giurisprudenza di legittimità è compatta nel ritenere che nella nozione di urgenza, quale requisito di legittimità del decreto del pubblico ministero, rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, sicché la motivazione sul primo requisito dà conto anche della sussistenza del secondo, e la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni (Sez. 5, n. 37699 del 17/07/2008, Vottari, Rv. 241949; Sez. 6, n. 775 del 21/11/2006, dep. 2007, Attolino, Rv. 235803; Sez. 6, n. 25255 del 15/11/2005, dep. 2006, Bove, Rv. 234836; Sez. 6, n. 32469 del 19/05/2005, Roveto, Rv. 232220). 10 Perciò, nel provvedimento del pubblico ministero con quale si dispone ad un tempo l'intercettazione e la sua esecuzione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, la motivazione circa la sussistenza della "urgenza" ex art. 267 comma secondo del codice di procedura penale può assorbire quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268, comma terzo, stesso codice, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura stabilita per l'autorizzazione dall'art. 267 del codice di procedura penale, sia con l'attesa del realizzarsi di una situazione di sufficienza ed idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 2563 del 17/11/2004, dep. 2005, Grancitano, Rv. 230882). Quanto invece alla motivazione sulla insufficienza e l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura ed il compimento delle operazioni per mezzo degli impianti esterni, è vero che il decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura non assolve pienamente all'obbligo di motivazione col semplice riferimento alla van "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità"( Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754), la quale può essere, di regola, attestata con certificazione della Segreteria anche prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione (Sez. 6, n. 45896 del 16/10/2013., cit., Rv. 258158) ma in mancanza, come nella specie, di - attestazione allegata al decreto o di certificazione attestante l'inidoneità e l'insufficienza degli impianti richiamata dal pubblico ministero per relationem nell'atto dispositivo delle intercettazioni - il decreto di esecuzione sull'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, che dia comunque conto, come nel caso in esame, anche solo dell'insufficienza e dell'inidoneità degli impianti stessi, integra un'ipotesi di inutilizzabilità "fisiologica" e non invece "patologica", con la conseguenza che l'eccezione di inutilizzabilità è preclusa nel caso di accesso al rito abbreviato, perché sanata in conseguenza dell'espletamento del relativo giudizio (Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195; Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015, dep. 2016, Marzoki, Rv. 265853; Sez. 2, n. 3606 del 14/01/2014, Garzo, Rv. 258541). È pacifico, infatti, che nel giudizio abbreviato il giudice non può valutare né porre a fondamento della decisione gli atti probatori viziati da nullità o inutilizzabilità assolute, con la conseguenza che il giudice, fatta eccezione per i casi di inutilizzabilità fisiologica, non può utilizzare prove affette da inutilizzabilità patologica. In relazione a tale principio, la Corte (Sez. U., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246) ha affermato che alla nozione di inutilizzabilità patologica 11 devono essere riferiti gli atti probatori contra legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall'articolo 191 del codice di procedura penale non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Al riguardo, deve essere ulteriormente precisato che nella categoria della inutilizzabilità patologica sono compresi non tutti gli atti probatori assunti contra legem (che, in tal caso, non sarebbe comprensibile la distinzione rispetto alla categoria della inutilizzabilità fisiologica), ma solo quegli atti probatori il cui impiego è vietato in modo assoluto per essere la relativa assunzione avvenuta in contrasto radicale con la normativa che li disciplina. In altri termini, la questione della distinzione tra le due categorie di inutilizzabilità va posta in relazione all'entità e al grado della violazione nonché all'incidenza che questa ha avuto sul diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato. Alla stregua di tale criterio deve ritenersi che quella della inutilizzabilità patologica è un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile in relazione a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta con modalità contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento ovvero che abbiano pregiudicato in modo grave e non superabile il diritto di difesa dell'imputato o indagato (Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. ven 233106). Nel caso in esame, invece, si è verificato che il pubblico ministero, nell'emettere il decreto di urgenza, ha dato atto dell'insufficienza e dell'inidoneità degli impianti presso la Procura, sebbene non abbia dato conto dei fatti giustificativi dell'indisponibilità (allegando al decreto una attestazione della Segreteria dalla quale emergeva l'indisponibilità o riportando per relationem nel decreto la certificazione dello stesso fatto), ma comunque ha indicato nel decreto, sia pure riproducendo il concetto normativo, una situazione obiettiva, tale da rappresentare la fattispecie concreta e la sua corrispondenza con quella astratta, che non pone il provvedimento, pur in carenza del completo obbligo motivazionale che esige anche l'esposizione delle ragioni giustificative per relationem o per allegazione, completamente al di fuori dello schema legale, posto che lo scarto tra definizione normativa astratta e definizione fattuale concreta è, nel caso di specie, molto ridotto proprio a cagione dei segni linguistici utilizzati per rappresentare la situazione obbiettiva di insufficienza (non sono disponibili le necessarie postazioni) o di inidoneità (le postazioni sono disponibili ma gli impianti sono inadatti perché non funzionali allo scopo). In questo senso, non è posto in discussione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Aguneche secondo il quale, in tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura non è assolto col 12 semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità", nel senso che l'adempimento dell'obbligo di motivazione implica, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni о approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236754) ma deve convenirsi che si è chiaramente al cospetto di una ipotesi di inutilizzabilità fisiologica, dovendo la valutazione del grado e dell'entità della violazione da parte del pubblico ministero procedente essere correlata, in base a quanto sopra precisato, anche alla mancata reazione da parte dell'interessato (cui è data, in presenza di una indicazione circa l'inidoneità e/o insufficienza degli impianti, comunque la possibilità di attivarsi per verificare se effettivamente la situazione indicata nel decreto corrisponda o meno alla situazione concreta di indisponibilità) nonché alla successiva scelta di accedere al rito abbreviato. n Ne deriva, sotto ogni aspetto, l'infondatezza del motivo. a v 6.) secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha motivato il convincimento espresso nella sentenza impugnata sostenendo che l'accertamento definitivo della responsabilità per il reato associativo assorbisse i rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla sua corretta identificazione nel soggetto che, quale conducente della Fiat bravo di colore grigio metallizzato sulla quale viaggiava pure il OR, si recò, in data 16 settembre 1999, a Lecce per cedere la cocaina ai clienti pugliesi rappresentati dal RR. La Corte del merito è pervenuta a tale conclusione spiegando come, da un lato, l'identificazione del ricorrente, compiuta dai carabinieri del Ros di Catania, derivasse dagli accertamenti compiuti nel processo per il reato associativo, perché sovrapponibili dal punto di vista probatorio a quelli di cui al presente procedimento (essendo stata acquisita agli atti, con il consenso delle parti, la sentenza di primo grado del giudizio abbreviato del procedimento cosiddetto Aiace contenente il resoconto della testimonianza resa dal capitano TT proprio in ordine alle modalità con cui si era pervenuti alla identificazione dei soggetti, tra cui anche il SS) e come, dall'altro, detta identificazione non fosse smentita dal fatto che NC CE nelle sue dichiarazioni non avesse annoverato il ricorrente stesso tra i fornitori di origine calabrese, di cui ebbe a parlare. 13 Invero, oggetto della verifica era l'identificazione dell'imputato tra i soggetti coinvolti nello specifico episodio del 16 settembre 1999 e non quella, diversa, concernente i fornitori calabresi del CE. Peraltro, e decisivamente, l'affermazione della partecipazione criminosa dell'imputato al fatto oggetto di contestazione non è stata fondata dai giudici del merito solo sul contenuto delle conversazioni captate sull'utenza in uso a BR OR ma proprio sull'osservazione della diretta partecipazione del ricorrente al trasporto ed alla consegna della sostanza stupefacente, essendo irrilevante che lo stesso non avesse partecipato ai dialoghi come conversante o quale soggetto citato. Nessun dubbio hanno poi nutrito i giudici del merito sulla ricostruzione dei movimenti del ricorrente e dei complici, in data 16 settembre 1999, a conferma del contributo concorsuale offerto al compimento della condotta illecita posta in n ve essere. Da ciò deriva che la Corte di appello ha ritenuto certa l'identificazione del ricorrente sulla base di una congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, atteso che il controllo demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso che investe questioni di merito adeguatamente e logicamente trattate dalla sentenza impugnata, la quale perciò si sottrae, come detto, al sindacato di legittimità.
7. I ricorsi devono pertanto essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. 14
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Vito Di Nicola Allo CouleAllocoule n'To discre DEPOSITATA IN CANCELLERA IL 12 GEN 2018 CANCELLERE Luana ariani 15