Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 9383
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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La regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nei procedimenti di riesame, e il ricorrente che intende avvalersi della facoltà di rinunziare alla sospensione dei termini deve dichiararlo espressamente (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., perché tardiva, essendo stata proposta il tredicesimo giorno dopo l'adozione del provvedimento restrittivo, e ha affermato che, nel periodo feriale, se la richiesta contiene la rinuncia alla sospensione dei termini, è da considerarsi, solo relativamente a questo periodo temporale, sempre tempestiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 9383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9383
    Data del deposito : 1 febbraio 2001

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