Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
La regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 2, comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione anche nei procedimenti di riesame, e il ricorrente che intende avvalersi della facoltà di rinunziare alla sospensione dei termini deve dichiararlo espressamente (In applicazione di questo principio la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., perché tardiva, essendo stata proposta il tredicesimo giorno dopo l'adozione del provvedimento restrittivo, e ha affermato che, nel periodo feriale, se la richiesta contiene la rinuncia alla sospensione dei termini, è da considerarsi, solo relativamente a questo periodo temporale, sempre tempestiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 01/02/2001
1. Dott. PIETRO SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " ALESSANDRO CONZATTI Consigliere N. 642
3. " ANTONIO ESPOSITO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " MARIA ROSARIA CULTRERA rel. Consigliere N. 38232/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR NI avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna del 4.9.2000 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel Dott. M.R. Cultrera
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gianfranco Ciano che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Osserva
Il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame dell'oc.c. disposta a carico del predetto dal G.I.P. di Ravenna il 16.8.2000, perché tardiva, essendo stato il ricorso proposto il 29.8.2000, oltre il 10^ giorno dalla lettura dell'ordinanza genetica.
Il RR ricorre per l'annullamento osservando che la richiesta è stata presentata tempestivamente durante il periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale.
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza custodiale è stata emessa il giorno 16.8.00, a conclusione dell'udienza di convalida, dal g.i.p. che ne ha dato lettura alla presenza dell'indagato.
Il termine per proporre il riesame, per effetto della sospensione dei termini nel periodo feriale che è applicabile anche al procedimento di riesame ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p. che ha sostituito l'art. 2 della legge 7.10.69 n. 742, avrebbe iniziato il suo decorso il 16.9. successivo (cfr. cass. sez. 4^ n. 3828 del 15.3.96 (c.c. 23.11.95) rv 205200, Natale). Evidentemente, il T.L. ha interpretato la proposizione del mezzo di gravame da parte dell'indagato quale rinunzia implicita alla sospensione dei termini, ed ha, perciò, dato avvio alle formalità d'apertura del procedimento incidentale, concludendo, però, erroneamente per la tardività della sua introduzione. Se certamente non può dubitarsi della sussistenza di siffatta facoltà di abdicazione da parte del soggetto colpito dalla misura cautelare, che ha interesse ad una pronunzia immediata sul suo stato di libertà, ancorché la sospensione si basi sul presupposto del riconoscimento agli esercenti la professione legale di un congruo periodo di ferie, è, tuttavia necessario che essa sia esercitata attraverso una manifestazione di volontà che sia espressa ed univoca. In altre parole, non basta che l'interessato proponga il riesame, che nel nostro caso, peraltro è stato presentato, appunto, personalmente e con scarna formulazione, senza il corredo dei motivi di sostegno, ma è necessario che nell'istanza medesima il ricorrente dica che intende rinunziare alla sospensione dei termini, non essendo sufficiente la sua condizione, di soggetto sottoposto a stato restrittivo, a presumere che egli abbia interesse ad una decisione sollecita (cfr. cass. sez. 4^ n. 941 del 24.2.2000 (c.c. 8.2.2.2000) rv 215684, Tantone).
La scelta del momento dell'esercizio di tale facoltà è certamente rimessa alla parte interessata che dispone dell'intero periodo feriale per decidere se e quando intende porre termine alla sospensione, cosicché il computo del termine sancito dall'art. 309 c.p.p. non può più essere effettuato con riferimento alla data dell'ordinanza custodiale. La decisione impugnata, è perciò errata laddove calcola il decorso dei dieci giorni per la presentazione del riesame dalla data dell'ordinanza. Ed, infatti, se di rinunzia al termine si fosse trattato, i suoi effetti sarebbero decorsi dal momento in cui essa era stata manifestata implicitamente, e cioè dalla proposizione del riesame, non potendo spiegare i suoi effetti con riguardo alle frazioni di giorni già trascorse per le quali operava la stasi imposta dal legislatore. Ciò vuol dire che in ogni momento, nel periodo feriale, l'istanza di riesame, se contiene rinunzia al termine, è tempestiva. Dalla sua presentazione, invece, decorrono i termini imposti per il procedimento incidentale, con le scansioni rigide previste a salvaguardia della sua celerità. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata e gli atti devono trasmessi al tribunale del riesame di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rimette gli atti per il giudizio al tribunale del riesame di Bologna. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001