Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di intercettazioni, le questioni relative alla legittimità degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell'inutilizzabilità patologica: come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni probatorie pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato.
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Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2014, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/01/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 106
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 29624/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
-G US, n. a Vibo Valentia il 24.09.1986, attualmente detenuto per questa causa e di
-G PA, n. a Vibo Valentia il 06.04.1990, attualmente detenuto per questa causa, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Muzzopappa Francesco;
EL AR, n. a Vibo Valentia il 21.02.1991, rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Catanzaro;
avverso la sentenza n. 150/2013 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione penale, in data 09.05.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Paolo Canevelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente capo M) nei confronti di HI AR con rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 09.05.2013, la Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione penale, confermava la sentenza di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro in data 07.12.2012 nei confronti di ZO US, ZO PA e di IA AR in relazione ai reati di detenzione e porto abusivi di armi nonché di tentata rapina.
Queste le imputazioni:
ZO US.
-capo C (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo E (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo I (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo L (artt. 110, 56 e 628 cod. pen., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7) -capo M (artt. 110, 56 e 628 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7). ZO PA.
-capo D (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo E (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo I (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo L (artt. 110, 56 e 628 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo M (artt. 110, 56 e 628 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7). IA AR.
-capo L (artt. 110, 56 e 628 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7);
-capo M (artt. 110, 56 e 628 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7). In primo grado, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro dichiarava:
- IA AR, responsabile dei reati di cui ai capi L (in relazione alla L. n. 895 del 1967, soli artt. 2 e 4), M (in relazione alla L. n. 895 del 1967, soli artt. 2 e 4), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuto il vincolo della continuazione ed operata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
- ZO US, responsabile dei reati di cui ai capi M, C, E, I, L (in relazione alla L. n. 895 del 1967, soli artt. 2 e 4), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui al capo M e i capi C ed E, ritenuto il cumulo materiale per i capi I ed L, applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
-G PA, responsabile dei reati di cui ai capi M, D, E, I, L (in relazione alla L. n. 895 del 1967, soli artt. 2 e 4), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui al capo M e i capi D ed E, ritenuto il cumulo materiale per i capi I ed L, applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
IA AR, ZO US e ZO PA venivano assolti dal reato di cui al capo L, nella parte relativa all'imputazione di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato nonché IA AR dal reato di cui al capo M, nella parte relativa all'imputazione di cui all'art.628 cod. pen., per non aver commesso il fatto.
2. Avverso la sentenza - confermativa di quella di primo grado - pronunciata in grado d'appello, venivano proposti da ZO US e ZO PA da un lato e da IA AR dall'altro, distinti ricorsi per cassazione con i quali veniva richiesto l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali di legge.
Nei propri motivi di doglianza i ricorrenti ZO US e ZO PA evidenziavano:
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per motivazione assolutamente mancante o comunque apparente ed inidonea a fornire le necessarie giustificazioni del percorso logico seguito dal giudice (primo motivo);
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 nonché in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. (secondo motivo);
-l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) in ordine alla dosimetria della pena e delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). Con riferimento al primo motivo, i ricorrenti lamentano come nella sentenza impugnata veniva dato adito al contenuto delle scarse intercettazioni captate, senza fornire un'analisi approfondita delle emergenze processuali e dei riscontri esterni.
In particolare, la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare e valutare le specifiche doglianze avanzate con l'atto di impugnazione in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, essendosi limitata a richiamare acriticamente e genericamente la sentenza di primo grado adottando una motivazione "per relationem". Con riferimento al secondo motivo, i ricorrenti lamentano come, sebbene la sentenza operi una complessa ricostruzione della vicenda denunciata, ma nulla dica, neppure implicitamente, in ordine alla prova della effettiva disponibilità da parte dei ricorrenti delle armi in contestazione ed alla relativa e/o eventuale funzionalità delle stesse. Sul punto la Corte d'Appello aveva introdotto argomenti definiti di natura logica che si traducevano in mere asserzioni e presunzioni del tutto sganciate da elementi fattuali emersi nel giudizio;
di contro, una corretta valutazione del fascicolo processuale avrebbe dovuto spingere il giudice di secondo grado a ritenere gli indizi raccolti insufficienti per l'emanazione di una sentenza di condanna, poiché non conformi al dettato dei cui all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto carenti di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per un giudizio di colpevolezza. Invero, a Corte d'Appello aveva superato la richiesta di assoluzione in maniera vaga e generica indicando l'elemento indiziante (individuato in tre o quattro intercettazioni ambientali) senza tuttavia specificare i motivi per cui tale elemento potesse o dovesse, diversamente da come prospettato dalla difesa, indurre ad un giudizio di condanna. Pertanto l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, non poteva non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa ed il conseguente esito assolutorio di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, secondo i canone di garanzia in dubio prò reo.
Con riferimento al terzo motivo, i ricorrenti lamentano che nella determinazione della pena finale inflitta (anni sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa), i giudici di merito siano partiti da una pena base superiore al limite edittale ed abbiano inopinatamente disatteso la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche senza dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per l'esercizio del relativo potere discrezionale. Nei propri motivi di doglianza il ricorrente IA AR evidenziava che:
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 per mancanza di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (primo motivo);
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 per mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (secondo motivo);
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 e art. 110 cod. pen. per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (terzo motivo);
-la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. per mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (quarto motivo).
In relazione al primo motivo, deduce il ricorrente come le ipotesi di reato addebitate al IA siano sostenute da un dato probatorio (i risultati delle operazioni intercettive eseguite all'interno dell'autovettura Fiat Punto tg. CT441XF in uso ai fratelli ZO) inutilizzabile in quanto acquisito in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, norma che stabilisce che e operazioni captative possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, consentendo una deroga in presenza di due coeve contingenze: che gli impianti "interni" siano insufficienti o inidonei e che sussistano eccezionali ragioni di urgenza investigativa.
In relazione al secondo motivo, deduce il ricorrente come la sentenza impugnata appalesi apoditticità nella parte in cui aveva riconosciuto la colpevolezza del IA per il delitti di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, non essendo stata, di contro, offerta alcuna idonea motivazione circa la sua eventuale compartecipazione in ordine alla preliminare opera da parte di terzi di custodia e/o occultamento dell'arma. In relazione al terzo motivo, deduce il ricorrente come essendo stato il IA assolto dall'accusa di concorso in rapina aggravata in danno della sala giochi di tale LU SI non essendo stato provato che egli avrebbe accettato il prospettato incarico che terzi avrebbero voluto affidargli, doveva coerentemente e necessariamente escludersi anche il suo coinvolgimento nell'illecito possesso della pistola asseritamente impiegata per compiere quella rapina: ne consegue che, la dichiarazione di colpevolezza del IA in ordine a tale ultimo reato poggiava - a detta del ricorrente - su un apparato motivazionale manifestamente illogico che finiva per "recuperare" una fantomatica partecipazione del IA (nel ruolo di autista incaricato di assicurare la fuga all'autore materiale della sottrazione) alla rapina in parola, esclusa in primo grado. In relazione al quarto motivo, deduce il ricorrente come il provvedimento impugnato abbia omesso di dare ragione del corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena: onere motivazionale che non poteva ritenersi soddisfatto dal tautologico richiamo alla gravità della condotta posta in essere dal ricorrente o al precedente di cui lo stesso risultava portatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi, che, almeno in parte, reiterano pedissequamente le medesime doglianze sollevate avanti al giudice di seconde cure che ha dato adeguate ed argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, sono infondati e, come tali, vanno rigettati. Al riguardo va innanzitutto premesso come la Suprema Corte consideri inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e altri, rv. 254584; nello stesso senso, Cass., Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157.
4. Fermo quanto precede, sempre in via preliminare, va evidenziato come si sia di fronte ad una sentenza di secondo grado confermativa della pronuncia di condanna emessa in primo grado (cd. "doppia conforme").
È noto il principio secondo cui, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello;
è stato tuttavia più volte affermato dalla Suprema Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr. Cass., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005- dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, rv. 233082, ni. n. 12540 del 12/10/2000 - dep. 01/12/2000, Prescia, rv. 218172). In tal caso, infatti, non può certamente parlarsi di motivazione "per relationem", bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio.
Ritiene il Collegio che viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla per mancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a copiare la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si trasforma in uno spreco di tempo e di risorse e in una apparente e fittizia garanzia per l'imputato (Cass., Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009-dep. 19/03/2009, Giustino, rv. 242811).
5. Su queste premesse, rileva in premessa il Collegio come la sentenza impugnata motivi congruamente in ordine alla ricostruzione degli accadimenti, all'individuazione dei ricorrenti quali autori delle condotte in contestazione con riferimento alle quale era stata pronunciata condanna in primo grado con conseguente affermazione delle relative responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
6. In particolare, passando all'esame degli specifici motivi di doglianza contenuti nei ricorso proposto nell'interesse di ZO US e di ZO PA, rileva il Collegio come:
-il primo motivo, si appalesi del tutto aspecifico, operando una generica censura al provvedimento impugnato, anche con riferimento alla tecnica della motivazione "per relationem" operata dai giudici di secondo grado, non valutabile in sede di legittimità; -il secondo ed il terzo motivo, trattabili congiuntamente, attengono alla ricostruzione in fatto ed ineriscono ad una generica doglianza sui criteri di valutazione adottati dai giudici di merito ai fini dell'interpretazione delle conversazioni captate ed in ordine al calcolo della pena: al riguardo, con quanto al primo profilo, la Corte d'Appello ha correttamente operato corretto richiamo agli insegnamenti della Suprema Corte (Cass., Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013-dep. 12/03/2013, Melfi, rv. 254439) secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza;
parimenti, anche il secondo profilo appare infondato avendo la Corte d'Appello di Catanzaro fornito ampia ed adeguata motivazione in merito ai criteri osservati ai fini della determinazione della pena.
7. Passando all'esame degli specifici motivi di doglianza contenuti nel ricorso proposto nell'interesse di IA AR, il Collegio rileva quanto segue.
La censura sollevata in relazione al primo motivo riguarda l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Come già rilevato, tutti gli imputati hanno richiesto di essere giudicati con rito abbreviato senza condizioni. In tal modo, hanno manifestato l'esplicito "consenso" a essere giudicati con l'utilizzo degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e posti a fondamento, ex art. 416 c.p.p., comma 2 della richiesta di rinvio a giudizio: "consenso" che non può che avere effetti equivalenti all'"accordo" ammesso dal secondo l'art. 431 cod. proc. pen. ai fini dell'acquisizione "al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero", cioè "accordo" per l'utilizzo in giudizio. Non ignora il Collegio le diversità, sotto il profilo concettuale, tra "consenso" e "accordo", nel senso che il "consenso" si caratterizza per essere una proposta, mentre "accordo" è l'esito del "consenso" reciprocamente espresso dalle parti. Nella fattispecie processuale, la "pretesa" - ossia il "consenso" - di utilizzo degli atti di indagine è espressa dal pubblico ministero con l'allegazione del proprio fascicolo d'indagine alla richiesta di rinvio a giudizio ed è sui contenuti di tale fascicolo che l'imputato, o il suo difensore munito di procura ad hoc, esprime il suo consenso con il "risultato" che si è perfezionato l'"accordo" per l'utilizzo di tali atti ai fini del giudizio nel forme del rito abbreviato. Non è da revocare in dubbio, poi, che il giudizio abbreviato si configura nel sistema processuale come un giudizio governato da regole di diverse rispetto a quelle dell'ordinario regime dibattimentale e ciò ancor più dopo la novella del 1999 che ha rimosso i limiti oggettivi collegati ab origine alla pena e predisposto due moduli di richiesta capaci di "attrarre" la preferenza dell'imputato mediante un esplicito potere di superare la definizione sic stantibus rebus e selezionare gli elementi raccolti nel corso delle indagini tanto ottenere un loro completamento su richiesta a esso condizionata o anche ex officio. Un giudizio essenzialmente "a prova contratta" alla cui base vi è una disponibilità a connotazione abdicativa della parte privata che giustifica, da un lato, la riduzione di un quantum di pena predefinito dalla legge e sganciato nella quantificazione dai parametri dell'art. 133 cod. pen. e, dunque, in definitiva segnato dalla "rinuncia" del sistema a irrogare una sanzione adeguata al fatto e al reo e, dall'altro, le notevoli limitazioni all'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443 cod. proc. pen.. Come è noto, le Sezioni unite si sono espresse, proprio all'indomani della riforma del 1999, nel senso che la connotazione di negozio processuale di tipo abdicativo può avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella "sfera di disponibilità degli interessati". Ciò comporta che nei giudizio speciale se, da un iato non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quelle coessenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., sul presupposto che in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale;
dall'altro lato, rilevano le ipotesi riconducibili alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerenti, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (Cass., Sez. un., n. 16 del 21/06/2000-dep. 30/06/2000, Tammaro). La richiesta di giudizio abbreviato, dunque, autorizza il giudice a utilizzare per la decisione atti probatori "invalidi" - esclusi quelli viziati da nullità assoluta o inutilizzabilità "patologica" - per effetto del "negozio processuale abdicativo" che si caratterizza quale "consenso-accordo".
Mette conto rilevare che le Sezioni unite in motivazione precisano che la soluzione della questione risente della modifica del testo dell'art. 438 cod. proc. pen. sia, più in generale, della caduta di parte delle difficoltà sistematiche che, in epoca antecedente alla L. n. 479 del 1999, avrebbero dovuto essere risolte ammettendo nel rito abbreviato la rilevanza di cause di inutilizzabilità patologiche o di nullità. Ad avviso del Collegio, la regula iuris enunciata per gli atti probatori non può che essere identificata nell'effetto del "consenso-accordo" volto a recuperare, rectius, a ripristinarne l'utilizzabilità e cioè la idoneità a essere "elemento di prova" funzione essenziale dei "mezzi di prova" e dell'esito dell'attività di ricerca dei "mezzi di prova". Deve allora essere applicata la regola enunciata circa l'impossibilità del recupero all'idoneità a costituire "elemento di prova" per quelli "geneticamente" sorti in violazione di "diritti fondamentali" che la legge processuale enuncia negli artt. 188 e 189 cod. proc. pen., contenuti nel Libro 3A, dedicato alle "prove", Titolo 1A, nel quale sono enunciate "le disposizioni generali". Entro tali limiti va definita "l'inutilizzabilità patologica" di un atto probatorio che sarà privo della sua idoneità a provare i fatti in esso contenuti. Nell'ambito di tale cornice giuridica, dunque, debbono essere considerate le questioni di inutilizzabilità di "mezzi di prova" acquisiti agli atti del processo per essere contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e, come tali, prove da "utilizzare" nel giudizio abbreviato in ragione del "consenso" dell'imputato all'eventuale proposta di decisione allo "stato degli atti" formulata dalla parte pubblica.
Le questioni poste circa la legittimità dell'utilizzo degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell'"inutilizzabilità patologica": come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (Cass., Sez. 6, n. 2930 del 23/10/2009-dep. 22/01/2010, Ceroni e altri, rv. 246129). In ogni caso, le censure qui riproposte sono state correttamente esaminate e risolte dal giudice di secondo grado che, nel disattendere le predette doglianze, ha rilevato che i casi di urgenza che abilitano il pubblico ministero all'emissione del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ex art.267 c.p.p., comma 2, possono essere considerati come le "eccezionali ragioni di urgenza", che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - in quanto quelli installati nella Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei - quando le ragioni addotte a fondamento dell'esigenza di attuare immediatamente le operazioni di intercettazione risultano incompatibili non solo con la procedura ordinaria della richiesta autorizzatoria al giudice per le indagini preliminari, ma anche con la sufficienza o idoneità degli impianti presenti nei locali della Procura della Repubblica. Invero, si legge in sentenza: "... l'eccezione di inutilizzabilità è stata già rigettata dal primo giudice sulla condivisibile argomentazione che il decreto di intercettazione da contezza delle ragioni di urgenza dettate dalla necessità della pronta disponibilità e di immediate intervento, dovute alla realizzazione in corso di attività di cui all'art. 416- bis cod. pen., con insufficienza di impianti esterni esistenti negli uffici della Procura, anche per la necessità di intervenire con attività di controllo, osservazione e pedinamento, ineseguibili con il solo ascolto a distanza. La censura, oltre che infondata per le ragioni illustrate è anche aspecifica poiché si limita a reiterare semplicemente la medesima eccezione senza confutare la spiegazione fornita nella sentenza che ha ritenuto sufficientemente motivato il decreto, con il richiamo alla circostanza che si tratta di intercettazioni da effettuarsi non già sulle linee telefoniche ma in ambienti o luoghi da tenersi sotto controllo anche diretto o visivo della polizia o da eseguirsi mediante apparecchiature da collocare in prossimità della fonte sonora". Sul punto, la Suprema Corte ha riconosciuto come la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sia da ritenersi assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Cass., Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013-dep. 23/09/2013, Di Fiore ed altri, rv. 256590). Fermo quanto precede, va rilevato come la medesima giurisprudenza di legittimità si sia espressa nel senso - ampiamente condiviso dal Collegio - che l'esistenza delle "ragioni di urgenza" richieste dall'art. 267 c.p.p., comma 2 affinché il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione e, parimenti, perché possa avvalersi di impianti esterni, trovi giustificazione implicita là dove essa sia desumibile dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata, non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (si è visto come nella fattispecie, fossero in corso - come specificamente indicato nel decreto del pubblico ministero in data 28.10.2009 allegato al ricorso - attività criminali concernenti, come si è visto, anche il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.): da qui l'infondatezza del motivo.
La censura sollevata in relazione al secondo ed al terzo motivo, trattabili congiuntamente, riguarda la responsabilità del IA in relazione ai capi l) ed m). Anche detta censura appare infondata.
Al riguardo, la Corte d'Appello di Catanzaro ha riconosciuto come la presenza del IA, sull'auto insieme ai fratelli ZO, intenti a progettare a rapina ai danni del bar Celano, e conversazioni da cui risultano i sopralluoghi e le perlustrazioni della zona per studiare una via di fuga, la frase testuale di ZO US ("... se no lasciate stare, che andiamo sistemiamo le pistole e facciamo un giro, ci ritiriamo tranquilli ..."), deponevano univocamente per la piena partecipazione del IA alla programmazione del reato di rapina a mezzo delle armi portate in auto, poi non portato a esecuzione, perché troppo rischioso, rimanendo tuttavia indiscussa l'integrazione dei reati di porto e detenzione dell'arma da parte di tutti i correi. In relazione al capo m), la Corte d'Appello di Catanzaro, aveva escluso come la condotta del IA potesse essere collocata nell'alveo di un'irrilevante connivenza non punibile, dal momento che l'imputato, lungi dal tenere un comportamento passivo, aveva partecipato anche in questo caso al reato di rapina, con preventiva suddivisione dei compiti tra i correi, rivestendo il ruolo di autista che doveva assicurare la fuga all'autore materiale della sottrazione de denaro nel locale, come era emerso dalle conversazioni intercettate;
di
contro
- evidenziava la Corte d'Appello - la circostanza che il contributo del IA alla realizzazione della rapina non fosse stato accertato, non escludeva la consapevolezza dell'esistenza e della volontà del medesimo di aderire alla detenzione e uso dell'arma per compiere il delitto programmato.
La censura sollevata in relazione al quarto motivo - parimenti infondata - afferisce il trattamento sanzionatorio ritenuto troppo gravoso anche per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In merito a queste ultime, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva motivato la relativa esclusione a ragione dell'allarmante disvalore penale delle condotte e del precedente penale, specifico ed infranquinquennale, a carico del IA. Con riferimento, invece, alla determinazione della pena, rilevava la Corte d'Appello di Catanzaro come non fosse consentita una rivisitazione della sanzione inflitta in primo grado, non solo perché questa era stata determinata partendo da una pena base del tutto adeguata con contenuto aumento per la continuazione, ma anche perché la richiesta formulata non era stata accompagnata da alcun motivo che indicasse le ragioni per le quali la sanzione inflitta in primo grado potesse non essere conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., di tal guisa il giudice dell'impugnazione era stato posto nell'impossibilità di verificare gli eventuali errori contenuto nelle argomentazioni sviluppate dal giudicante.
8. Alla pronuncia di rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014