Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2004, n. 2563
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Sentenza 17 novembre 2004

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In tema di intercettazioni, nel provvedimento del P.M. con il quale si dispone ad un tempo l'intercettazione e la sua esecuzione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, la motivazione circa la sussistenza della 'urgenzà ex art. 267 comma secondo cod. proc. pen. può assorbire quella circa la sussistenza delle 'eccezionali ragioni di urgenzà ex art. 268, comma terzo cod. proc. pen., ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura stabilita per l'autorizzazione dall'art. 267 cod. proc. pen., sia con l'attesa del realizzarsi di una situazione di sufficienza ed idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2004, n. 2563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2563
    Data del deposito : 17 novembre 2004

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