Sentenza 17 novembre 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni, nel provvedimento del P.M. con il quale si dispone ad un tempo l'intercettazione e la sua esecuzione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, la motivazione circa la sussistenza della 'urgenzà ex art. 267 comma secondo cod. proc. pen. può assorbire quella circa la sussistenza delle 'eccezionali ragioni di urgenzà ex art. 268, comma terzo cod. proc. pen., ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura stabilita per l'autorizzazione dall'art. 267 cod. proc. pen., sia con l'attesa del realizzarsi di una situazione di sufficienza ed idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2004, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2004 |
Testo completo
M 3 Sentenza n.1847 2563/05 Registro generale n. 4858 del 2004
Udienza in Camera di consiglio del 17 novembre 2004 (n. 4 del ruolo)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
Consigliere 1. Dott. Nicola Milo
Consigliere 2. Dott. Arturo Cortese
Consigliere 3. Dott. Francesco Ippolito
Consigliere 4. Dott. Giovanni Conti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GANCITANO Dario, n. a Mazara del Vallo il 19 dicembre 1979
avverso la ordinanza in data 16 luglio-1° dicembre 2003 del
Tribunale di Reggio Calabria
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. NI Managò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 21 giugno
2003 del Giudice per le indagini preliminari in sede, applicativa della custodia cautelare in carcere a GANCITANO Dario, indagato per il reato (Capo G) di cui agli artt. 81 cpv., 110, 73 commi 1 e
Trapani e altre località del territorio nazionale e estero, dal gennaio all'ottobre 2002). Ricorre per cassazione il GA, a mezzo del difensore,
che deduce:
1) Violazione degli artt. 267, 268 comma 3 e 271 c.p.p., atteso che il pubblico ministero, nel disporre le intercettazioni attraverso impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, non ha motivato né sulla idoneità di questi ultimi né sulle "eccezionali ragioni di urgenza", limitandosi a recepire le note delle Questure di Trapani e di Palermo nelle quali veniva richiesto che le operazioni di intercettazione fossero svolte presso la Sala di ascolto della Squadra Mobile di
Palermo "al fine di consentire una tempestiva ed organica analisi dei risultati, in relazione alle altre attività in corso". Da tale carenza motivazionale derivava la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in tal modo captate.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del
GA, basati sulla mera circostanza dell'avere il medesimo intrattenuto frequenti contatti telefonici con 10 zio BI
VI, dimorante in Namibia nel mentre sarebbe stata posta in essere un'attività di importazione di sostanza stupefacente ad opera di soggetti diversi. Il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato il fatto che il GA era persona estranea a detti circuiti criminali, il che consentiva una giustificazione dei contatti telefonici alternativa e cioè legata ai rapporti
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parentali rispetto а quella del coinvolgimento del medesimo
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nell'attività criminosa. Il rilievo secondo cui le conversazioni captate avevano ad oggetto la trasmissione di codici nautici, riferibili alle rotte che la nave con il carico di droga stava per compiere, non è confortato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, tanto più che il riferimento ben poteva riguardare le rotte delle navi, impegnate in lecite attività lavorative, di cui il GA era titolare. Anche il dato rappresentato dal colloquio che sarebbe intervenuto tra lo zio e BA NI con uso dell'apparecchio cellulare del GA è privo di valenza indiziaria, posto che in realtà era stato il BI a chiedere al NI GA di farlo chiamare dal BA. Infine, nessun elemento deponeva nel senso che il quantitativo droga fosseimportato ingente, tenuto checonto nessun di sequestro di tale sostanza venne effettuato.
3) Violazione dell'art. 274 c.p.p., dato che i giudici di merito hanno basato il pericolo di fuga e quello di reiterazione della condotta criminosa sulla sola gravità della condotta, senza tenere conto della giovane età del GA e del suo stato di incensurato.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.
Come risulta dagli atti acquisiti, i decreti di intercettazione che interessano il ricorrente, tutti emessi in via di urgenza dal pubblico ministero, ex art. 267 comma 2 c.p.p., e successivamente convalidati dal G.i.p., sono i seguenti: a) decreto del 7 giugno 2002 (R. I.T. 1126/02); b) decreto del 21 giugno 2002 (R.I.T. 1220/02); c) decreto del 22 novembre 2002
(R.I.T. 1667/02).
a) Il primo decreto faceva seguito alla richiesta della
Squadra Mobile di Palermo del 6 giugno 2002, e il presupposto dell'urgenza veniva motivato con riferimento al grave pregiudizio per le indagini che sarebbe potuto derivare da una non immediata attivazione delle intercettazioni telefoniche, in relazione al contesto criminale caratterizzato da un traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina e in particolare dal fatto che le indagini in corso avevano evidenziato "lo spostamento dei vari indagati verso stati del Sud Africa", dove erano state impiantate strutture organizzative e logistiche finalizzate alle spedizioni dello stupefacente verso l'Italia.
Il decreto stabiliva che le operazioni fossero eseguite presso gli impianti della Squadra Mobile di Palermo. Non si faceva riferimento esplicito al presupposto, richiamato dall'art. 268 comma 3 c.p.p., della insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la locale Procura della Repubblica, ma al decreto
è allegata una certificazione di pari data con la quale l'Ufficio
Intercettazioni della Procura attestava che non erano "disponibili postazioni per l'esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali". Non è dubbio che tale allegazione, acquisita dal pubblico ministero, sia da intendere implicitamente richiamata dal provvedimento in esame ai fini della motivazione circa l'impossibilità di eseguire le operazioni attraverso gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica.
Quanto al distinto presupposto delle "eccezionali ragioni di urgenza", parimenti contemplato dall'art. 268 comma 3 c.p.p., si è già rilevato che nel provvedimento in esame si dava conto delle ragioni per le quali le operazioni di intercettazione dovessero essere attivate immediatamente.
Per il vero, nel decreto non si distingue tra le ragioni di
"urgenza" che imponevano l'emissione del decreto del pubblico ministero ex art. 267 comma 2 c.p.p., in luogo della normale procedura della richiesta al giudice, e quelle di "eccezionale urgenza" che, in base all'art. 268 comma 3 c.p.p., legittimano il ricorso a impianti in dotazione della polizia giudiziaria quando quelli esistenti presso la Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei.
Ma se, ricorrendo un caso di "urgenza", le operazioni di intercettazione dovevano avviate immediatamente, essere abilitandosi il pubblico ministero a disporle senza che si potesse attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, sussistevano evidentemente anche le "eccezionali ragioni di urgenza" considerate come presupposto legittimante l'utilizzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, stante la insufficienza o inidoneità di quelli installati nella Procura della Repubblica.
In altri termini, va affermato il seguente principio di diritto: i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni о comunicazioni a norma dell'art. 267 comma 2 c.p.p. comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della
Repubblica risultino insufficienti o inidonei.
Consegue che se il provvedimento del pubblico ministero sia a un tempo l'atto che dispone le intercettazioni e quello che dispone il loro compimento mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, la motivazione circa la sussistenza della
"urgenza" ex art. 267 comma 2 c.p.p. assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 comma 3 c.p.p. (contra Cass., sez. IV, u.p. 22 aprile 1999,
Nobile, che fa leva sul dato formale della esistenza di due distinte previsioni), ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di immediatamente le operazioni di attivare intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta-autorizzazione stabilita in via ordinaria dall'art. 267 comma 1 c.p.p. sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (nello stesso ordine di idee,
V. Cass., sez. II, C.C. 27 marzo 2003, Leonardi e
, idem, Di
Pietro).
Consegue ancora che se il decreto d'urgenza del pubblico ministero è (come nella specie) convalidato da giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia dell'art. 267 comma 2 sia dell'art. 268 comma 3 c.p.p.
(cfr. Cass., sez. V, c.c. 28 ottobre 1997, Caputo).
In ogni caso vale osservare che il ricorrente non ha dedotto per quale motivo le ragioni di urgenza rappresentate dal pubblico ministero nel provvedimento in esame non siano idonee a soddisfare requisiti contemplati da entrambe le disposizioni sopra i richiamate.
b) Il secondo decreto faceva seguito alla coeva richiesta della Squadra Mobile del 21 giugno 2002, e il presupposto dell'urgenza veniva motivato in termini non dissimili, specificandosi altresì che "i contatti tra i vari indagati hanno cadenza quotidiana ed è perciò indispensabile conoscere con immediatezza i loro contatti ed i loro spostamenti sul territorio nazionale ed estero per seguire tempestivamente tutte le evoluzioni del traffico internazionale di sostanze stupefacenti".
Anche in questo caso nel decreto, che stabiliva che le operazioni fossero eseguite presso gli impianti della Squadra
Mobile, non si faceva riferimento esplicito al presupposto della insufficienza о inidoneità degli impianti esistenti presso la locale Procura della Repubblica, ma è allegata agli atti una certificazione in data 22 giugno 2002 con la quale l'Ufficio
Intercettazioni della Procura attestava che non erano "disponibili postazioni per l'esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali".
Valgono al riguardo tutte le osservazioni sopra svolte, dovendosi solo qui precisare che appare irrilevante il fatto che la data del decreto del pubblico ministero in questo caso preceda di un giorno quella della riferita certificazione, che rispondeva evidentemente a una realtà già conosciuta dal pubblico ministero, tanto che questi ne fece formale acquisizione proprio per dare conto dell'esercizio del potere contemplato dall'art. 268 comma 3
c.p.p.
c) Il terzo decreto faceva seguito alla richiesta della
Squadra Mobile del 19 novembre 2002, e il presupposto dell'urgenza veniva motivato in termini non dissimili rispetto ai precedenti decreti.
In questo caso il decreto, nello stabilire che le operazioni fossero eseguite presso gli impianti della Squadra Mobile, faceva riferimento esplicito al presupposto della insufficienza о
inidoneità degli impianti esistenti presso la locale Procura della
Repubblica, e per di più era ad esso allegata una certificazione pari data dell'Ufficio Intercettazioni attestante la di indisponibilità di postazioni. Valgono dunque, ai fini della dellelegittimità intercettazioni scaturenti da detto decreto, le considerazioni sopra espresse.
2. Il secondo motivo appare inammissibile.
Il ricorrente prospetta un significato del contenuto delle intercettazioni telefoniche alternativo a quello privilegiato, con motivazione ineccepibile, nella ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha desunto dai frequenti contatti tenuti dal
GA con lo zio BI VI, latitante e dimorante in
Namibia, l'inequivocabile riferimento a trasporti marittimi di sostanze stupefacenti, considerato che l'indagato si interessava della rotta di una nave diretta in Italia, e faceva da collegamento tra lo zio e i malavitosi MI IO (figlio di
VA) e BA NI, le cui voci sono state riconosciute dagli inquirenti sulla base dei colloqui intercorsi tra il BI
e coloro che utilizzavano l'utenza facente capo al GA.
Le pretese del ricorrente di attribuire a innocenti ragioni familiari i frequenti contatti con lo zio latitante e a un interessamento circa un trasporto navale riguardante una lecita attività commercialegi suoi commenti circa la rotta marittima, sono state adeguatamente confutate dal Tribunale, e non possono quindi in questa sede essere prese in esame, a pena di una invasione nella sfera dell'apprezzamento della portata e del significato degli elementi indiziari di pertinenza dei giudici di merito.
3. Il terzo motivo appare infondato, avendo non irragionevolmente il Tribunale ravvisato il pericolo di fuga e reiterazione quello di di analoghi fatti criminosi nell'inserimento del GA in circuiti malavitosi di impronta mafiosa, in particolare prendendo in considerazione sia il diretto interessamento dell'indagato in un traffico internazionale di cocaina di dimensioni cospicue sia i suoi diretti contatti con appartenenti a Cosa nostra, quali i MI e BA NI.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso addì 17 novembre 2004. Il Consigliere eştensore
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidic Scalia
Geeli
Il Presidente
177 ли Depositato in Cancelleria
27.6E# 2005
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Geeli