Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11472 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
E BOLLO 39 L. 21-11-1991, N.374 ISTRAZIONE DI PACE) GIUDICE REPUBBLICA ITALIANA ***NE } : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21312/00 Dott. Giovanni OLLA Cron.253461 1472/03 Dott. Salvatore SA AGO Dott. Fabrizio Consigli Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 26/02/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ла ROMA PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO presso l'avvocato AVILIO PRESUTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GOLINI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
BA SANTE;
intimato 2003 avversO la sentenza n. 12/00 del Giudice di pace di 492 MONTEPULCIANO, depositata il 16/02/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GOLINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo BA Sante, quale unico erede, premesso che, in data 29-7-97, era stato recapitato a mezzo posta, presso l'indirizzo di BA Gastone, deceduto in data 15-9-92, avviso di mora da parte del Monte dei Paschi di Siena, concessionario per l'attività di riscossione dei contributi consortili dell'Amministrazione Provinciale di Siena (quale, a sua volta, ente subentrato al Consorzio di bonifica denominato Ente per la valorizzazione fondiaria, l'irrigazione e la bonifica delle province di Arezzo, Perugina, Siena e Terni), avente ad oggetto il pagamento di £. 143.176, oltre spese, conveniva detta Amministrazione innanzi al Giudice di Pace di Montepulciano onde sentir dichiarare non dovuto detto importo. L'adito Giudice, costituitasi l'Amministrazione, che, tra l'altro, eccepiva l'incompetenza dello stesso, vertendosi in tema di contributi di natura tributaria, con la decisione in esame, preliminarmente ritenuta la propria competenza, accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione provinciale di Siena alla restituzione di quanto indebitamente riscosso ex art. 2033 c.c.. Ricorre per cassazione, con tre motivi, l'Amministrazione; non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 9, secondo comma, c.p.c., laddove erroneamente l'adito Giudice di Pace ha ritenuto la propria competenza escludendo la natura di imposta o tassa dei contributi in questione. Si fa presente, in base al recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che non solo è da ritenersi pacifica la natura tributaria di detti contributi di bonifica in questione ma anche che le relative domande di rimborso spettano non al Giudice di Pace bensì alla competenza esclusiva, per la soprariportata norma, del Tribunale. Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale, essendo stato l'avviso di mora in questione emesso dal Monte Paschi di Siena, con conseguente nullità dell'intero procedimento. Con il terzo motivo, infine, si deduce difetto di motivazione in ordine a tre punti: a) omessa estensione del contraddittorio nei confronti di detto concessionario;
b) pronuncia di una condanna di rimborso condizionata all'effettiva riscossione;
c) l'ammissione di una consulenza di ufficio in relazione al beneficio ottenuto dal fondo dell'attore in conseguenza delle opere di bonifica. Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle doglianze di cui agli altri due motivi. Sulla base, infatti, del consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, SS.UU. n. 8087/2002 m. 554866), la mancata inclusione dei contributi di bonifica – i quali, integrando prelievi direttamente imposti dalla legge per scopi di interesse generale, hanno natura tributaria - tra i tributi devoluti alla cognizione delle commissioni tributarie, in base alla elencazione contenuta nell'art. 3 del D.lgs n. 546/92 (nel testo originario), comporta che la controversia promossa, nel vigore di detta norma, contro un consorzio di bonifica per contestare la sussistenza del potere impositivo (anche sotto il profilo della non appartenenza dell'istante al novero dei soggetti sottoposti a contribuzione) spetta alla giurisdizione del giudice del Tribunale. La sopravvenienza dell'art. 12, secondo comma, della 1. n. 448/2001 - il quale, nel sostituire il citato art. 2 del D.lgs n. 546/92, ha attribuito alla giurisdizione tributaria tutte le controverse aventi ad oggetto “i tributi di ogni genere e specie” -, è ininfluente sui giudizi in corso, ai sensi dell'art. 5 c.p.c.. Ne consegue che nella controversia in esame erroneamente il Giudice di Pace di Montepulciano ha ritenuto la propria competenza spettando quest'ultima al Tribunale di Siena.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Siena. In Roma, il 26-2-2003 L'estensore аг COATE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato Cancelleria 24 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Il Presidente Mine Vo ice IL CANCELLIERE Lujsa Passinet