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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.365/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. lav. e prev., n.4844/21 del 12.11.21
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , rappresentati e Parte_5 Persona_1 difesi da avv.ti I. Coppola e A. Settembre
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. A. Brancaccio
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di giustizia eccependo l'illegittima liquidazione dei compensi professionali in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 in base al valore della causa e l'omessa liquidazione della maggiorazione di 1/3 chiesta ex art.4 medesimo DM. Rilevano gli appellanti che il G.L. ha accolto la domanda condannando l' al pagamento della “indennità di CP_1 accompagnamento dal 4.08.15 alla data del decesso (avvenuto in data 17.8.16) di oltre interessi legali ex Persona_1 art. 429 c.p.c. e art. 16, comma 6, l. 412/1991, a partire dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto…” per cui il valore della causa era pari a € 6.641,47 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (13 mensilità della prestazione) e che quindi (considerato lo scaglione compreso da € 5.200,01 ad €
26.000,00 relativo alle cause di previdenza) l'importo delle spese di lite doveva essere pari a € 3.210,00 (fase studio € 885,00, fase introduttiva € 740,00, fase trattazione/decisionale €
1.585,00) e non ad euro 780,00 come in sentenza.
Gli appellanti lamentano, altresì, la mancata liquidazione della maggiorazione delle spese di giustizia nella misura di un terzo
(euro 1.070,00) ai sensi e per gli effetti dell'art.4, n.8, D.M.
n. 55/2014 attesa la manifesta fondatezza della domanda proposta in primo grado.
Si è costituito l' che si è rimesso alle determinazioni del CP_1
Collegio.
************
Con la proposta impugnazione gli appellanti censurano (solo) la misura delle spese di lite liquidate in loro favore nella sentenza gravata, denunciando la violazione dei valori tariffari vigenti in cui il Tribunale sarebbe incorso liquidando dette spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tabella di riferimento ed il mancato riconoscimento della maggiorazione di 1/3 del compenso per la manifesta fondatezza della domanda di cui all' art. 4, co. 8,
DM n.55/14, chiedendo la rimodulazione degli onorari secondo i valori cd. “medi” indicati dallo stesso decreto ministeriale (per pag. 2/5 complessivi euro 3.210,00 per tre fasi, oltre euro 1.070,00 per la maggiorazione invocata).
Il gravame va accolto nei termini appresso delineati.
Il valore economico coinvolto, risultando correlato al maturare di prestazioni riconnesse all'indennità di accompagnamento maturata dalla de cuius prima del decesso, consiste nell'importo dei ratei arretrati (pari a 13).
La fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014, n. 55 cui occorreva fare riferimento era quindi quella dello scaglione 5.200,00-26.000,00, la natura semplice della controversia e l'assenza di questioni giuridiche neppure di minima complessità da trattare depone(va) per la legittima applicazione dei parametri tabellari di determinazione delle spese legali in misura ridotta rispetto a quelli medi chiesti dagli appellanti. Infatti, la modesta rilevanza giuridica delle questioni oggetto della controversia giustifica(va)no pienamente la scelta della applicazione dei minimi tabellari
(anche considerando il valore della condanna di poco superiore al minimo dello scaglione applicabile).
Tenuto, dunque, conto del valore della causa, la liquidazione del compenso professionale effettuata dal Giudice di prime cure, in complessivi 780,00 risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55/2014, pur applicando, in ragione della speciale semplicità dell'affare, la massima riduzione prevista dall'articolo 4, comma 1, del medesimo D.M. 55/2014, per cui il compenso da liquidarsi (per le tre fasi richieste nell'atto di appello) è pari ad euro 1.288,00 (442,5 fase studio, 370,00 fase introduttiva, 475,5 fase trattazione/decisione).
Quanto alla richiesta maggiorazione ex art.4 comma 8 DM n.55/14 la stessa non risulta applicabile in quanto nel corso del giudizio di primo grado gli eredi (pur in possesso di decreto di omologa in pag. 3/5 favore della de cuius) hanno dovuto documentare il possesso degli ulteriori requisiti del mancato ricovero gratuito e dell'assenza di prestazioni incompatibili con l'indennità di accompagnamento
(cfr. documentazione prodotta e l'autodichiarazione resa dall'erede, citate nella motivazione della sentenza) per cui l'accertamento del diritto controverso non può dirsi avvenuto in maniera pressoché “immediata”, ma ha comunque comportato la necessità, da parte del primo Giudice, di vagliare una serie di questioni.
In conclusione va liquidato il complessivo compenso dei difensori degli odierni appellanti per il giudizio di primo grado nel minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione applicabile ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione.
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi tenuto conto del modesto valore della controversia
(limitato al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.288,00;
pag. 4/5 -condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l' al pagamento della restante metà in favore degli CP_1 appellanti, metà liquidata in euro 168,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% ed euro 43,00 per contributo, con distrazione.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.365/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. lav. e prev., n.4844/21 del 12.11.21
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , rappresentati e Parte_5 Persona_1 difesi da avv.ti I. Coppola e A. Settembre
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. A. Brancaccio
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di giustizia eccependo l'illegittima liquidazione dei compensi professionali in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 in base al valore della causa e l'omessa liquidazione della maggiorazione di 1/3 chiesta ex art.4 medesimo DM. Rilevano gli appellanti che il G.L. ha accolto la domanda condannando l' al pagamento della “indennità di CP_1 accompagnamento dal 4.08.15 alla data del decesso (avvenuto in data 17.8.16) di oltre interessi legali ex Persona_1 art. 429 c.p.c. e art. 16, comma 6, l. 412/1991, a partire dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto…” per cui il valore della causa era pari a € 6.641,47 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (13 mensilità della prestazione) e che quindi (considerato lo scaglione compreso da € 5.200,01 ad €
26.000,00 relativo alle cause di previdenza) l'importo delle spese di lite doveva essere pari a € 3.210,00 (fase studio € 885,00, fase introduttiva € 740,00, fase trattazione/decisionale €
1.585,00) e non ad euro 780,00 come in sentenza.
Gli appellanti lamentano, altresì, la mancata liquidazione della maggiorazione delle spese di giustizia nella misura di un terzo
(euro 1.070,00) ai sensi e per gli effetti dell'art.4, n.8, D.M.
n. 55/2014 attesa la manifesta fondatezza della domanda proposta in primo grado.
Si è costituito l' che si è rimesso alle determinazioni del CP_1
Collegio.
************
Con la proposta impugnazione gli appellanti censurano (solo) la misura delle spese di lite liquidate in loro favore nella sentenza gravata, denunciando la violazione dei valori tariffari vigenti in cui il Tribunale sarebbe incorso liquidando dette spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tabella di riferimento ed il mancato riconoscimento della maggiorazione di 1/3 del compenso per la manifesta fondatezza della domanda di cui all' art. 4, co. 8,
DM n.55/14, chiedendo la rimodulazione degli onorari secondo i valori cd. “medi” indicati dallo stesso decreto ministeriale (per pag. 2/5 complessivi euro 3.210,00 per tre fasi, oltre euro 1.070,00 per la maggiorazione invocata).
Il gravame va accolto nei termini appresso delineati.
Il valore economico coinvolto, risultando correlato al maturare di prestazioni riconnesse all'indennità di accompagnamento maturata dalla de cuius prima del decesso, consiste nell'importo dei ratei arretrati (pari a 13).
La fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi allegata al D.M. 10/03/2014, n. 55 cui occorreva fare riferimento era quindi quella dello scaglione 5.200,00-26.000,00, la natura semplice della controversia e l'assenza di questioni giuridiche neppure di minima complessità da trattare depone(va) per la legittima applicazione dei parametri tabellari di determinazione delle spese legali in misura ridotta rispetto a quelli medi chiesti dagli appellanti. Infatti, la modesta rilevanza giuridica delle questioni oggetto della controversia giustifica(va)no pienamente la scelta della applicazione dei minimi tabellari
(anche considerando il valore della condanna di poco superiore al minimo dello scaglione applicabile).
Tenuto, dunque, conto del valore della causa, la liquidazione del compenso professionale effettuata dal Giudice di prime cure, in complessivi 780,00 risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55/2014, pur applicando, in ragione della speciale semplicità dell'affare, la massima riduzione prevista dall'articolo 4, comma 1, del medesimo D.M. 55/2014, per cui il compenso da liquidarsi (per le tre fasi richieste nell'atto di appello) è pari ad euro 1.288,00 (442,5 fase studio, 370,00 fase introduttiva, 475,5 fase trattazione/decisione).
Quanto alla richiesta maggiorazione ex art.4 comma 8 DM n.55/14 la stessa non risulta applicabile in quanto nel corso del giudizio di primo grado gli eredi (pur in possesso di decreto di omologa in pag. 3/5 favore della de cuius) hanno dovuto documentare il possesso degli ulteriori requisiti del mancato ricovero gratuito e dell'assenza di prestazioni incompatibili con l'indennità di accompagnamento
(cfr. documentazione prodotta e l'autodichiarazione resa dall'erede, citate nella motivazione della sentenza) per cui l'accertamento del diritto controverso non può dirsi avvenuto in maniera pressoché “immediata”, ma ha comunque comportato la necessità, da parte del primo Giudice, di vagliare una serie di questioni.
In conclusione va liquidato il complessivo compenso dei difensori degli odierni appellanti per il giudizio di primo grado nel minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione applicabile ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con distrazione.
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi tenuto conto del modesto valore della controversia
(limitato al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.288,00;
pag. 4/5 -condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l' al pagamento della restante metà in favore degli CP_1 appellanti, metà liquidata in euro 168,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% ed euro 43,00 per contributo, con distrazione.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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