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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/04/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10076/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.35 sono presenti l'avv. Marino in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente, l'avv. Accardi in sostituzione CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente e l'avv. Sapienza in sostituzione dell'avv. Gallo per CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
L'avv. Marino si associa alla richiesta di della cessata materia del contendere, ma CP_2 insiste alla condanna dei resistenti ex art. 96 c.p.c. 3 comma.
L'avv. Sapienza insiste nella cessata materia del contendere con rigetto della richiesta di condanna risarcitoria perché infondata tenuto che la ricorrente non ha notificato all' Agenzia la sentenza n. 1428/2024 del 28.03.2024
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.40, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10076 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. Parte_1
fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Parte_2
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Carmela Gallo per mandato in atti.
Resistenti
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/04/2025
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
Euro 2000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . Controparte_4
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024, proponeva opposizione alla comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria, fascicolo n. 2024/59684, notificata il 13.06.2024 nella parte relativa al mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui all'avviso di addebito n.
559620170005476171, avente ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. per gli anni 2011 e CP_1
2012.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato atteso che l'avviso di addebito n. 59620170005476171 era stato già annullato con la sentenza del Tribunale di Palermo
n. 1428/2024 del 28.03.2024, notificata il 29.03.2024.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di ritenere e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata con condanna dell' al risarcimento Controparte_4
del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c nella misura ritenuta opportuna e comunque non inferiore ad euro
5.000,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Precisava che eventuali profili di illegittimità dell'atto impugnato erano di esclusiva imputabilità dell' , in subordine deduceva che alcuna colpa grave o Controparte_5
negligenza era da imputare agli Enti resistenti atteso che la sentenza n. 1428/224 non era ancora passata in autorità di cosa giudicata al momento della notifica del preavviso di iscrizione e che non era stata notificata ad rimasto contumace in quel giudizio. CP_2
Si costituiva anche che l' tardivamente, con memoria del Controparte_3 10.2.2025, chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Contestava
la fondatezza della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c in quanto, in carenza di notifica della sentenza n. 1428/2024, essendo la stessa rimasta contumace nel relativo giudizio, la procedura di riscossione avviata con la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata era pienamente legittima.
All'odierna udienza la ricorrente ed hanno chiesto la cessata materia del contendere, parte CP_2
ricorrente ha però insistito nella condanna dei resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, sulle conclusioni delle parti viene posta in decisione.
Ora dalla documentazione in atti risulta effettivamente che l'avviso di addebito n.
59620170005476171 era stato già annullato con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1428/2024
del 28.03.2024 notificata solo all' il 29.03.2024, ne consegue che deve ritenersi cessata la CP_1
materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, l' deve dunque essere condannato al CP_1
pagamento delle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_2
della , per compensare integralmente le spese di lite tra la prima e l'opponente. CP_1
La domanda ex art. 96 c.p.c., invece, non merita di trovare accoglimento in quanto, tenuto conto del comportamento della ricorrente che non ha provveduto alla notifica della sentenza n. 1428/2024
del 28.03.2024 ad non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna CP_2
degli Enti resistenti al risarcimento dei danni a favore della istante, già ristorata ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 16.4.2025
Il Giudice Onorario Carmela Fachile