Ordinanza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3202/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del dott. Leonardo Papaleo
a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 3202/2024 r.g. avente ad oggetto: procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da: Parte 1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Tommaso Longobardi e
Adriano Longobardi
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Il Giudice,
ritenuto che, a prescindere dal dedotto e non provato fatto che la delibera condominiale del
25.9.2024, oggetto di impugnazione, sarebbe stata ritirata dal CP 1 in data 15.11.2024, la domanda non possa trovare accoglimento;
considerato che
il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale, in quanto per sua natura sempre ristorabile mediante il successivo risarcimento, non costituisce un pregiudizio grave ed irreparabile
(cfr. Trib. Napoli, 29 aprile 2002; Trib. Roma, 2 aprile 1998), dovendo intendersi con tale espressione solamente quel pregiudizio che pone in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (dotate, se del caso, di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela (cfr. Trib. Modena, ord., 9 luglio 2003, Trib.
Udine ord., 07 aprile 2015); invero, la tutela atipica può essere invocata per i diritti a contenuto patrimoniale solamente in quanto volti a garantire al titolare il soddisfacimento dei bisogni primari
(nel quale si era statuito di dovere, invece, reperire preventivi tecnici); la discrasia tra l'ordine del giorno e il deliberato (l'assemblea avrebbe deliberato, oltre che sulla manutenzione dell'impianto fognario, anche sulla pavimentazione dell'area esterna e sulla realizzazione di una recinzione e di due cancelli); la violazione del quorum deliberativi di cui all'art. 1108, co. 3, c.c. (la creazione della recinzione sul suolo condominiale avrebbe richiesto l'unanimità); la perdita di suolo CP 2 in virtù della creazione della recinzione;
l'antieconomicità delle opere realizzate;
ritenuto che
nessuno dei motivi dedotti possa integrare il pericolo grave e irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c., venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive che, senza nessuno scarto di sorta, possono essere tutelate mediante i rimedi ordinari (peraltro, già attivati dalla ricorrente); ritenuto, quindi, di dovere rigettare il ricorso, senza nulla statuire sulle spese, non essendo il
CP 1 costituito;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione:
1) rigetta il ricorso.
Benevento, 21.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo