Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado n. 6173/22 R.G. iscritta al ruolo il 14/07/2022;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Basile;
ATTRICE
E
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec già Parte_1 [...]
già (p.iva ), in persona del legale Parte_2 Parte_2 P.IVA_1
rapp.te pro-tempore conveniva in giudizio il in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
(CF ) al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore P.IVA_2
dei seguenti importi: Part 1) €12.043,72 per sorta capitale, di cui alle fatture in allegato cedute a da Hera Comm con atto di cessione Rep. 39745 del 4/4/22 notificato il 9/4/22 e su questa somma 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 08/07/22 ammontano ad Euro
263,98; 1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.; e 1c) € 1200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
1
192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 18 fatture costituenti la sorta capitale e per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del e di cui alle CP_1
Fatt. N.90004461 del 5/4/22 di Euro 600,00 allegate e su questa somma 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs.192/12.
Il pur ritualmente citato a mezzo pec inviata ad indirizzo tratto da Controparte_1
pubblico registro, non si costituiva.
Concessi all'attrice i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e ritenuta la causa matura per la decisione il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza telematica del
3.3.2025.
Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con la concessione di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Con atto depositato il 14.05.2025 la società attrice dichiarava di rinunziare al giudizio ex art. 306 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Nel caso di specie non sussiste parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Peraltro, l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cod. proc. civ. può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (vedi in tal senso Cass.
9066/2002),
Giova, poi, precisare che, sebbene l'art. 307 c.p.c. preveda, per la pronuncia di estinzione, la forma dell'ordinanza, tale provvedimento, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza, essendo lo stesso appellabile e non reclamabile (Cass. n. 950/05, n. 8092/04, n. 14889/02), ragion per cui ritiene questo
Giudicante, aderendo all'orientamento formatosi anche in una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano 02/06/97, Tribunale Parma 17/01/00, Tribunale Roma 02/04/02), che la presente pronuncia di estinzione vada emessa in forma di sentenza.
2 In merito alle spese, trova applicazione l'art. 310, co. 4 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6173/2022 R.G., così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno, 04.06.2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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