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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 4-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 4-1/ 2025 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , n.q. di componenti C.F._2 Parte_3 C.F._3
del collegio sindacale di p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
ricorrenti contro
(p.i. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
giudiziario p.t., previo provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021 intimata e con intervento di
(c.f. ), n.q. di amministratore unico di Parte_4 C.F._4
(p.i. ), prima della sua sottoposizione ad Controparte_1 P.IVA_1
amministrazione giudiziaria, previo provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021; sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 15.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 20.01.2025, , Parte_1 [...]
e , n.q. di componenti del collegio sindacale di Parte_2 Parte_3 [...]
hanno chiesto di dichiarare l'apertura della sua liquidazione giudiziale ex art. 49, Controparte_1
1 d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
Dalla visura camerale del 24.1.2025 acquisita ex art. 42 c.p.c., risulta che con provvedimento del
G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021, è stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della società intimata, con nomina di amministratore giudiziario. Tuttavia, l'intimata non si è costituita in giudizio in persona dell'amministratore giudiziario p.t., nonostante la ritualità della notifica per l'udienza del 4.3.2025 tenuta pressa l'ufficio del Giudice delegato ex art. 41, comma 6, CCII, perfezionatasi ex art. 40, comma 6, CCII, mediante p.e.c. con ricevute di accettazione e consegna in atti,
a cura della cancelleria, all'indirizzo p.e.c. risultante dalla visura camerale, per cui va dichiarata contumace.
Con comparsa depositata il 28.2.2025, è intervenuto in giudizio , n.q. di Parte_4 amministratore unico di prima della nomina dell'amministratore Controparte_1
giudiziario con provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata dall'intervenuto, di incompetenza territoriale del presente Tribunale in favore del Tribunale di Catania, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII, “è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, che “si presume coincidente per la persona giuridica (...) con la sede legale risultante dal registro delle imprese”.
Nel caso di specie, dalla visura camerale del 24.1.2025 acquisita ex art. 42 CCII risulta che la sede legale della s.p.a. intimata si trova a Catania in via Cesare Beccaria n. 14. Tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dall'intervenuto, la presunzione ex art. 27 CCII che il centro degli interessi principali dell'intimata coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese è superata, dal fatto che dalla stessa visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che l'intimata ha il suo “ufficio amministrativo” a Gela (CL) in via Tevere 153, e dal fatto che dagli atti acquisiti ex art. 42 CCII dal registro delle imprese risulta che proprio in tale “ufficio amministrativo” si è tenuta l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio del 2020 acquisito ex art. 42 CCII (prima che l'approvazione dei successivi bilanci del 2021 e del 2022 avvenisse mediante assemblea dei soci tenuta in via telematica su
Zoom), per cui è questo “il centro degli interessi principali” dell'intimata ex art. 27 CCII, da intendersi, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come la sede amministrativa e direttiva dell'impresa, con conseguente radicamento della competenza del presente Tribunale, nel cui circondario rientra (cfr. per il previgente art. 9 l.fall., Cass. civ., sez. VI, n. 40476/2021, testualmente: “Ai sensi della L. fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia
2 (cfr. Cass., Sez. U., 15872/2013, Cass. 23719/2014, Cass. 6886/2012). Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass. 18200/2018,
Cass. 19797/2015, Cass. 18238/2013).”; “A tal fine non assumevano alcun rilievo né il luogo di residenza del suo amministratore, né l'ubicazione dell'albergo gestito dalla società (…). Una simile localizzazione riguarda, infatti, lo svolgimento dell'usuale attività d'impresa, che ha natura ben diversa dall'attività di direzione e amministrazione della società e di adozione delle scelte strategiche. Risulta invece agli atti che a Roma venivano gestite la contabilità societaria e l'approvazione dei bilanci, erano conservate le scritture contabili, erano state redatte le note integrative ai bilanci 2017, 2018 e 2019
(…). Simili attività riguardano - queste sì - la direzione e l'amministrazione della società, risultando così dimostrato che il luogo in cui sono state assunte le scelte strategiche relative alla gestione sociale è sempre stato in Roma.”).
2.2. Le ulteriori eccezioni preliminari, sollevate dall'intervenuto, di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sono anch'esse infondate, in quanto , Parte_1
e sono dotati di legittimazione attiva ai fini del ricorso per Parte_2 Parte_3
l'apertura della liquidazione giudiziale, n.q. di componenti del collegio sindacale di
[...]
quale “organo che ha funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa” ex art. 37, Controparte_1
comma 2, CCII, e in quanto la realizzabilità di attivo distribuibile tra i creditori, asseritamente mancante per il vincolo di indisponibilità dei beni sociali derivante dal disposto sequestro preventivo ex art. 321
c.p.p., non rientra tra i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, sotto l'asserito profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
3. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
3.1. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.p.a. esercente l'attività principale di “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame
(mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”, e l'attività secondaria di “commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi”, come risulta dalla visura camerale del 24.1.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
3.2. L'intimata, non costituendosi in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII come sopra precisato, non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla
3 liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, risultano superate in base all'istruttoria svolta ex art. 42 CCII, già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 20.1.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale acquisita ex art. 42
CCII aggiornata al 24.1.2025, risulta cha l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro
3.242.000,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti ivi prevista.
3.3. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 22.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a euro 935.000,00 circa, come tali ben superiori alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti ivi prevista.
3.4. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale acquisita ex art. 42 CCII aggiornata al
24.1.2025, risulta cha l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 3.242.000,00 circa, a fronte di un attivo circolante pari a euro 1.808.000,00 circa, come tale insufficiente come liquidità a soddisfarli regolarmente, e ha una perdita di esercizio pari a ben euro 2.638.000,00 circa, che come tale denota l'incapacità dell'intimata di produrre reddito di impresa per soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, tra cui risultano anche debiti tributari pari a ben euro 935.000,00 circa, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 22.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione
d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. Controparte_1
); P.IVA_1
4 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. Controparte_1
); P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. , Parte_5
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 16.09.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, iscritta al P.U. n. 4-1/ 2025 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , n.q. di componenti C.F._2 Parte_3 C.F._3
del collegio sindacale di p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
ricorrenti contro
(p.i. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
giudiziario p.t., previo provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021 intimata e con intervento di
(c.f. ), n.q. di amministratore unico di Parte_4 C.F._4
(p.i. ), prima della sua sottoposizione ad Controparte_1 P.IVA_1
amministrazione giudiziaria, previo provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021; sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 15.4.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, depositato il 20.01.2025, , Parte_1 [...]
e , n.q. di componenti del collegio sindacale di Parte_2 Parte_3 [...]
hanno chiesto di dichiarare l'apertura della sua liquidazione giudiziale ex art. 49, Controparte_1
1 d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
Dalla visura camerale del 24.1.2025 acquisita ex art. 42 c.p.c., risulta che con provvedimento del
G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021, è stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della società intimata, con nomina di amministratore giudiziario. Tuttavia, l'intimata non si è costituita in giudizio in persona dell'amministratore giudiziario p.t., nonostante la ritualità della notifica per l'udienza del 4.3.2025 tenuta pressa l'ufficio del Giudice delegato ex art. 41, comma 6, CCII, perfezionatasi ex art. 40, comma 6, CCII, mediante p.e.c. con ricevute di accettazione e consegna in atti,
a cura della cancelleria, all'indirizzo p.e.c. risultante dalla visura camerale, per cui va dichiarata contumace.
Con comparsa depositata il 28.2.2025, è intervenuto in giudizio , n.q. di Parte_4 amministratore unico di prima della nomina dell'amministratore Controparte_1
giudiziario con provvedimento del G.U.P. del Tribunale di Gela del 26.03.2021.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata dall'intervenuto, di incompetenza territoriale del presente Tribunale in favore del Tribunale di Catania, per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3, lett. c), CCII, “è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, che “si presume coincidente per la persona giuridica (...) con la sede legale risultante dal registro delle imprese”.
Nel caso di specie, dalla visura camerale del 24.1.2025 acquisita ex art. 42 CCII risulta che la sede legale della s.p.a. intimata si trova a Catania in via Cesare Beccaria n. 14. Tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dall'intervenuto, la presunzione ex art. 27 CCII che il centro degli interessi principali dell'intimata coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese è superata, dal fatto che dalla stessa visura camerale acquisita ex art. 42 CCII risulta che l'intimata ha il suo “ufficio amministrativo” a Gela (CL) in via Tevere 153, e dal fatto che dagli atti acquisiti ex art. 42 CCII dal registro delle imprese risulta che proprio in tale “ufficio amministrativo” si è tenuta l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio del 2020 acquisito ex art. 42 CCII (prima che l'approvazione dei successivi bilanci del 2021 e del 2022 avvenisse mediante assemblea dei soci tenuta in via telematica su
Zoom), per cui è questo “il centro degli interessi principali” dell'intimata ex art. 27 CCII, da intendersi, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come la sede amministrativa e direttiva dell'impresa, con conseguente radicamento della competenza del presente Tribunale, nel cui circondario rientra (cfr. per il previgente art. 9 l.fall., Cass. civ., sez. VI, n. 40476/2021, testualmente: “Ai sensi della L. fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia
2 (cfr. Cass., Sez. U., 15872/2013, Cass. 23719/2014, Cass. 6886/2012). Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell'ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l'art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall'accertamento dell'effettività della nuova sede (cfr. Cass. 18200/2018,
Cass. 19797/2015, Cass. 18238/2013).”; “A tal fine non assumevano alcun rilievo né il luogo di residenza del suo amministratore, né l'ubicazione dell'albergo gestito dalla società (…). Una simile localizzazione riguarda, infatti, lo svolgimento dell'usuale attività d'impresa, che ha natura ben diversa dall'attività di direzione e amministrazione della società e di adozione delle scelte strategiche. Risulta invece agli atti che a Roma venivano gestite la contabilità societaria e l'approvazione dei bilanci, erano conservate le scritture contabili, erano state redatte le note integrative ai bilanci 2017, 2018 e 2019
(…). Simili attività riguardano - queste sì - la direzione e l'amministrazione della società, risultando così dimostrato che il luogo in cui sono state assunte le scelte strategiche relative alla gestione sociale è sempre stato in Roma.”).
2.2. Le ulteriori eccezioni preliminari, sollevate dall'intervenuto, di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sono anch'esse infondate, in quanto , Parte_1
e sono dotati di legittimazione attiva ai fini del ricorso per Parte_2 Parte_3
l'apertura della liquidazione giudiziale, n.q. di componenti del collegio sindacale di
[...]
quale “organo che ha funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa” ex art. 37, Controparte_1
comma 2, CCII, e in quanto la realizzabilità di attivo distribuibile tra i creditori, asseritamente mancante per il vincolo di indisponibilità dei beni sociali derivante dal disposto sequestro preventivo ex art. 321
c.p.p., non rientra tra i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, sotto l'asserito profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti.
3. Nel merito sussistono tutti i presupposti per accogliere il ricorso ex art. 37, comma 2, CCII, per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, per le ragioni che seguono.
3.1. L'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.p.a. esercente l'attività principale di “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame
(mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”, e l'attività secondaria di “commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi”, come risulta dalla visura camerale del 24.1.2025, acquisita ex art. 42 CCII.
3.2. L'intimata, non costituendosi in giudizio, nonostante la ritualità della notifica ex art. 40 CCII come sopra precisato, non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla
3 liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d), CCII, risultano superate in base all'istruttoria svolta ex art. 42 CCII, già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 20.1.2025, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale acquisita ex art. 42
CCII aggiornata al 24.1.2025, risulta cha l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro
3.242.000,00 circa, come tali ben superiori rispetto alla soglia di euro 500.000,00 di debiti anche non scaduti ivi prevista.
3.3. Non ricorre la condizione di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ai fini della sottrazione dell'intimata all'apertura della liquidazione giudiziale, già per il solo fatto che dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 22.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata ha debiti fiscali scaduti e non pagati pari a euro 935.000,00 circa, come tali ben superiori alla soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti ivi prevista.
3.4. L'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale acquisita ex art. 42 CCII aggiornata al
24.1.2025, risulta cha l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a euro 3.242.000,00 circa, a fronte di un attivo circolante pari a euro 1.808.000,00 circa, come tale insufficiente come liquidità a soddisfarli regolarmente, e ha una perdita di esercizio pari a ben euro 2.638.000,00 circa, che come tale denota l'incapacità dell'intimata di produrre reddito di impresa per soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, tra cui risultano anche debiti tributari pari a ben euro 935.000,00 circa, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 22.01.2025 acquisita ex art. 42 CCII (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I, n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione
d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”).
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
preliminarmente, dichiara la contumacia di (p.i. Controparte_1
); P.IVA_1
4 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p.i. Controparte_1
); P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. , Parte_5
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza del 16.09.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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