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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Sonia Salvadori;
PA C.F._1
e
, c.f. , con l'avv. Sonia Salvadori;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 08.02.1998 e che dalla loro unione è nata una figlia, a Livorno il 23.06.1998. Persona_1
Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conIGlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e PA
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 08.02.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 15 P. 2 Serie A anno 1998.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. rilascerà l'abitazione familiare ed stabilirà la propria dimora altrove, ciò CP_1 entro e non oltre la data di udienza presidenziale di conferma delle presenti condizioni. Con il presente atto i coniugi convengono di costituire e attribuire alla IG.ra PA il diritto di abitazione sull'intero immobile familiare, sito, come detto, in via Lopez 5, censito al Catasto fabbricati del Comune di Livorno al foglio 41, particella 2168, subalterno 603, cat. A/2, cl3, vani6,5, rc €973,52(per l'appartamento) e dell'immobile sito in via Accademia Labronica 12, censito al medesimo Catasto al foglio 41, particella 1155, sub 675 cat. C/6, Cl 2, mq12 (per il posto auto).
3) Con riguardo al diritto di proprietà della abitazione familiare e del garage, i coniugi, nel quadro delle condizioni complessive dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: il IG si impegna irrevocabilmente a trasferire CP_1 alla IG.ra , che si impegna irrevocabilmente ad accettare, la propria quota PA pari al 50% della piena proprietà di quanto segue: immobile sito in Livorno via Lopez 5 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Livorno foglio 41, particella 2168, subalterno 603, cat. A/2, cl3, vani6,5, rc €973,52(per l'appartamento) e immobile sito in via Accademia Labronica n 12 censito al medesimo Catasto al foglio 41, particella 1155, sub 675, cat. C/6, Cl 2, mq12, rc €14,25 (per il posto auto) comprese la corrispondente quota indivisa e indivisibile sulle parti comuni del fabbricato, annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive qualora esistenti e comunque tutto ciò che al bene stesso è rilevante ed attinente alla quota di proprietà. L'acquisto dell'abitazione fu effettuato con rogito notaio data 9.3.2007, rep 42909, raccolta Per_2
19834, registrata a Livorno 13.3.07 per quanto riguarda l'abitazione e l'acquisto del posto auto con rogito notaio del 11.6.2012, rep. 48.863, rac. 30.388 registrato a Persona_3
Livorno il 22.6.12 riguardo al posto auto. A fronte del passaggio di proprietà e contestualmente al rogito che lo perfezioni, la IG.ra corrisponderà al IG. PA
che accetta, la somma di € 50.000,00 (cinquantamilaeuro) quale CP_1 corrispettivo del trasferimento;
Il passaggio di proprietà dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla emissione del decreto di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Livorno. Le spese notarili relative al rogito saranno a carico delle parti in parti uguali.
4) Al momento dell'acquisto della casa familiare, i coniugi ebbero a stipulare un mutuo ipotecario con (rogito notaio del 9.3.2007 rep 42910, racc 19835 Controparte_2 Per_2 reg. il 14.3.2007), poi surrogato da PS (rogito notaio del 27.11.2009 rep 48918 Per_4 racc 11303) infine sostituito con il mutuo attualmente vigente concesso da P_
(rogito notaio del 10.2.2016 rep 49869, racc 24390, reg. a Livorno il 11.2.2016) in Per_2 base al cui atto subentra nei diritti tutti, compresi quelli ipotecari, dei mutui P_ precedenti. Con riguardo a quest'ultimo mutuo, ancora in essere, cointestato ai IGg.ri e le parti convengono che la IG.ra , al momento del rogito Pt_1 CP_1 PA di cui al punto 3, si accollerà il debito derivante dal mutuo residuo liberando il IG. CP_1 dal relativo gravame.
5) L'auto Toyota trg GC945XY viene assegnata in proprietà esclusiva alla IG.ra Pt_1 la quale provvederà a pagare le restanti rate del prestito relativo all'acquisto di questo veicolo. L'auto Nissan JU trg GT668VY e lo scooter Sym trg FN25331 vengono assegnati in proprietà esclusiva al IG. e, con riguardo all'autovettura, a fronte della CP_1 differenza di valore con l'altro veicolo, il IG. si impegna ed obbliga a versare alla CP_1 IG.ra entro e non oltre un mese dalla omologazione del presente accordo la Pt_1 somma di €1.500,00 (millecinquecento euro). Il IG. provvederà a pagare le restanti CP_1 rate del prestito relativo all'acquisto della Nissan JU. Lo scooter Sym trg ER96763 rimarrà assegnato alla figlia Persona_1
6) Oltre quanto detto sopra per i prestiti dei veicoli, i coniugi hanno contratto un prestito con con rata mensile attualmente pari ad € 94; le parti si impegnano a pagare CP_4 il restante debito in parti uguali.
7) Le spese relative al cane DY rimarranno a carico dei IGg.ri e in parti Pt_1 CP_1 uguali e i coniugi si impegnano a provvedere alla gestione dell'animale pariteticamente.
8) Le parti dichiarano che provvederanno a dividere il risparmio comune in parti uguali al momento della firma del ricorso, e, in conseguenza di ciò, di non avere nulla da pretendere reciprocamente al riguardo. Le parti concordano che le somme depositate sul libretto di risparmio aperto presso la Unicoop Tirreno a nome della IG.ra rimarrà di sua Pt_1 proprietà ma le somme ivi depositate saranno utilizzate nell'interesse della figlia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa da:
, c.f. , con l'avv. Sonia Salvadori;
PA C.F._1
e
, c.f. , con l'avv. Sonia Salvadori;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 08.02.1998 e che dalla loro unione è nata una figlia, a Livorno il 23.06.1998. Persona_1
Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conIGlio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e PA
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 08.02.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 15 P. 2 Serie A anno 1998.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. rilascerà l'abitazione familiare ed stabilirà la propria dimora altrove, ciò CP_1 entro e non oltre la data di udienza presidenziale di conferma delle presenti condizioni. Con il presente atto i coniugi convengono di costituire e attribuire alla IG.ra PA il diritto di abitazione sull'intero immobile familiare, sito, come detto, in via Lopez 5, censito al Catasto fabbricati del Comune di Livorno al foglio 41, particella 2168, subalterno 603, cat. A/2, cl3, vani6,5, rc €973,52(per l'appartamento) e dell'immobile sito in via Accademia Labronica 12, censito al medesimo Catasto al foglio 41, particella 1155, sub 675 cat. C/6, Cl 2, mq12 (per il posto auto).
3) Con riguardo al diritto di proprietà della abitazione familiare e del garage, i coniugi, nel quadro delle condizioni complessive dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente crisi coniugale, stabiliscono quanto segue: il IG si impegna irrevocabilmente a trasferire CP_1 alla IG.ra , che si impegna irrevocabilmente ad accettare, la propria quota PA pari al 50% della piena proprietà di quanto segue: immobile sito in Livorno via Lopez 5 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Livorno foglio 41, particella 2168, subalterno 603, cat. A/2, cl3, vani6,5, rc €973,52(per l'appartamento) e immobile sito in via Accademia Labronica n 12 censito al medesimo Catasto al foglio 41, particella 1155, sub 675, cat. C/6, Cl 2, mq12, rc €14,25 (per il posto auto) comprese la corrispondente quota indivisa e indivisibile sulle parti comuni del fabbricato, annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive qualora esistenti e comunque tutto ciò che al bene stesso è rilevante ed attinente alla quota di proprietà. L'acquisto dell'abitazione fu effettuato con rogito notaio data 9.3.2007, rep 42909, raccolta Per_2
19834, registrata a Livorno 13.3.07 per quanto riguarda l'abitazione e l'acquisto del posto auto con rogito notaio del 11.6.2012, rep. 48.863, rac. 30.388 registrato a Persona_3
Livorno il 22.6.12 riguardo al posto auto. A fronte del passaggio di proprietà e contestualmente al rogito che lo perfezioni, la IG.ra corrisponderà al IG. PA
che accetta, la somma di € 50.000,00 (cinquantamilaeuro) quale CP_1 corrispettivo del trasferimento;
Il passaggio di proprietà dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla emissione del decreto di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Livorno. Le spese notarili relative al rogito saranno a carico delle parti in parti uguali.
4) Al momento dell'acquisto della casa familiare, i coniugi ebbero a stipulare un mutuo ipotecario con (rogito notaio del 9.3.2007 rep 42910, racc 19835 Controparte_2 Per_2 reg. il 14.3.2007), poi surrogato da PS (rogito notaio del 27.11.2009 rep 48918 Per_4 racc 11303) infine sostituito con il mutuo attualmente vigente concesso da P_
(rogito notaio del 10.2.2016 rep 49869, racc 24390, reg. a Livorno il 11.2.2016) in Per_2 base al cui atto subentra nei diritti tutti, compresi quelli ipotecari, dei mutui P_ precedenti. Con riguardo a quest'ultimo mutuo, ancora in essere, cointestato ai IGg.ri e le parti convengono che la IG.ra , al momento del rogito Pt_1 CP_1 PA di cui al punto 3, si accollerà il debito derivante dal mutuo residuo liberando il IG. CP_1 dal relativo gravame.
5) L'auto Toyota trg GC945XY viene assegnata in proprietà esclusiva alla IG.ra Pt_1 la quale provvederà a pagare le restanti rate del prestito relativo all'acquisto di questo veicolo. L'auto Nissan JU trg GT668VY e lo scooter Sym trg FN25331 vengono assegnati in proprietà esclusiva al IG. e, con riguardo all'autovettura, a fronte della CP_1 differenza di valore con l'altro veicolo, il IG. si impegna ed obbliga a versare alla CP_1 IG.ra entro e non oltre un mese dalla omologazione del presente accordo la Pt_1 somma di €1.500,00 (millecinquecento euro). Il IG. provvederà a pagare le restanti CP_1 rate del prestito relativo all'acquisto della Nissan JU. Lo scooter Sym trg ER96763 rimarrà assegnato alla figlia Persona_1
6) Oltre quanto detto sopra per i prestiti dei veicoli, i coniugi hanno contratto un prestito con con rata mensile attualmente pari ad € 94; le parti si impegnano a pagare CP_4 il restante debito in parti uguali.
7) Le spese relative al cane DY rimarranno a carico dei IGg.ri e in parti Pt_1 CP_1 uguali e i coniugi si impegnano a provvedere alla gestione dell'animale pariteticamente.
8) Le parti dichiarano che provvederanno a dividere il risparmio comune in parti uguali al momento della firma del ricorso, e, in conseguenza di ciò, di non avere nulla da pretendere reciprocamente al riguardo. Le parti concordano che le somme depositate sul libretto di risparmio aperto presso la Unicoop Tirreno a nome della IG.ra rimarrà di sua Pt_1 proprietà ma le somme ivi depositate saranno utilizzate nell'interesse della figlia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra