Sentenza 7 settembre 2004
Massime • 2
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art.347 cod.proc.civ. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; ne consegue che la sua mancata acquisizione non vizia ne' il procedimento di secondo grado, ne' la relativa sentenza.Detta mancanza, tuttavia, può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto trarre elementi tali da giustificare una diversa soluzione della controversia.
La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/09/2004, n. 18006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18006 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2004 |
Testo completo
IN N18006/04 M REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto risoluzione on prelims- SEZIONE SECONDA CIVILE mare of seven to mangorta acquisition front in affects riffet orel fascicolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: учать A D - PresidenteDott. Mario SPADONE R.GN. 14558/01 Cron.28870 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 4261 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.24/03/04 Dott. Emilio MALPICA Consigliere De Julis Rosario, est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTA RAFFAELE, COSTA SALVATORE, elettivamente 1 domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CAROLEO, difesi dall'avvocato ANTONIO ORLANDO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MARINA BAIA DI CAPITELLO SRL, in persona del legale pro tempore AMERIGO RAMIREZ, rappresentante domiciliato in ROMA VLE REGINA elettivamente MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO dall'avvocato ANTONIO METAFORA, giusta2004 GIOVE, difeso 490 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 105/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto ricorso principale, controricorso incidentale the condizion ato. 2 -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 09.06.1993 la S.r.l. 1 IN IA di Capitello conveniva in giudizio davanti al tribunale di OL SO Annunziata al fine di sentir dichiarare la risoluzione del preliminare di vendita relativo all'immobile interno F3 facente parte del complesso immobiliare realizzato con concessione edilizia 144/1980 dalla stessa in Agnone Cilento, per lire 155.000.000. Assumeva la S.r.l. IN IA di Capitello che la convenuta era debitrice della somma di lire 88.203.915 avendo versato soltanto lire 23.100.000, e regolato la differenza di 65.000.000 con il rilascio di 13 cambiali da lire 5.000.000 cadauna con scadenza dal 30.09.1992 al 30.09.1993. Chiedeva altresì che la convenuta fossa condannata alla perdita della caparra confirmatoria ed al risarcimento dei danni per occupazione abusiva. La SO si costituiva in giudizio e precisava che i titoli artatamente riempitierano stati dalla S.r.l. IN IA di Capitello a nome di ZA DE e che gli stessi erano stati pagati. Deceduta la SO, gli eredi CO VA e CO RA offrivano di pagare ogni somma 3 dovuta alla esibizione dei titoli, chiedendo che fossero restituiti quelli rilasciati. Precisava ancora la SO che l'atto pubblico non era stato redatto e le rate di mutuo non erano state pagate in quanto la IN IA di Capitello pretendeva il pagamento del mutuo ancora intestato ad essa e non trasferito alla concludente insieme di нибашка alla proprietà. Il Tribunale pronunciava Tiza risoluzione del preliminare, che veniva impugnata dai CO. Con sentenza in data 17.1.2001 la corte d'appello di OL rigettava l'impugnazione. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione CO VA e CO RA con quattro motivi : di gravame;
resiste con controricorso la s.r.l. IN IA di Capitello, che ha depositato anche memoria illustrativa ed eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., perché la corte d'appello non poteva decidere la causa senza che fosse allegato il fascicolo di primo grado ed avrebbe dovuto rimettere il procedimento in istruttoria per acquisire i documenti prodotti, ma non rinvenuti al momento della decisione. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 5n. c.p.c.), laperché sentenza impugnata non poteva dichiarare la risoluzione del contratto per un inadempimento che non riguardava i rapporti della SO con la società, ma di tale Guarnacci con la stessa. Col terzo motivo i ricorrenti denunciavano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità del contratto preliminare non sottoscritto dall'amministratore della società in quanto proposta per la prima volta in appello, non considerando che tale eccezione era implicita nella dedotta insussistenza dell'inadempimento. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza giustificato la pronunzia di risoluzione per il mancato pagamento di titoli non inseriti nel contratto. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società per difetto della procura speciale in quanto non 5 riferita al giudizio di legittimità. L'eccezione va respinta, trattandosi di procura ricorso, che deve considerarsi а margine del diversa mani- conferita, in mancanza di una giudizio di festazione di volontà, per il cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando uno specifico irrilevante la mancanza di riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 15269 del 29.10.2002). per Il primo motivo è infondato, perché a validità del processo d'appello non è essenziale l'acqui- sizione del fascicolo di primo grado, che disposta discrezionalmente dal giudice dell'impu- gnazione quando lo ritenga necessario. La mancata acquisizione può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto ove si adduca che dal fascicolo di primo grado il giudice di appello avrebbe potuto trarre elementi di valutazione idonei a suffragare una diversa soluzione della lite. Nella specie non viene precisato di quali documenti si trattava. Il secondo motivo è infondato, perché la risoluzione è stata dichiarata per un contratto concluso 1'8.9.1993 fra la SO e la società e non adempiuto. Del NA quale contraente si parla, nella sentenza. Il terzo motivo inammissibile per irrilevanza. La corte di merito ha dichiarato proponibile l'eccezione di nullità del contratto preliminare, ma l'ha rigettata nel merito e sul punto non vi è censura. Il quarto motivo è infondato, perché la sentenza contiene l'elencazione di tutte le cambiali rilasciate dalla SO in pagamento il 9 febbraio 1993, ciascuna dell'importo di L. 2.500.000, protestate. Esse costituivano rinnovo di altre inizialmente emesse. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100 per spese ed in euro 2000 per onorari. Così deciso in Roma il 24.3.2004. H Coungliere ext. Il Presidente пё1 Julis Rosari's Правом %/ 7 IL CANCELLIERE 01 Paolo Tatarico 7 SET. 2004 Tele SRECT Z حة