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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1008/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1008/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARDONA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA ALESSIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio concordatario il 22.9.2014 a Calatabiano, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Calatabiano, anno 2014 Parte II
1 Serie A n. 11, unione dalla quale sono nate due figlie, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
14.10.2023, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 23.10.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza del 28.10.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie minorenni.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori non è in contrasto con l'interesse di queste ultime e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può procedersi ad omologare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti in conformità a quanto da questi stabilito in sede di ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 23.9.1987 e , nata a [...] il [...], alle condizioni contenute nel ricorso CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Calatabiano, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Calatabiano al n.11, P. II Serie A, anno 2014).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1008/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARDONA SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. VENTURA ALESSIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 CP_1
avere contratto matrimonio concordatario il 22.9.2014 a Calatabiano, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Calatabiano, anno 2014 Parte II
1 Serie A n. 11, unione dalla quale sono nate due figlie, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
14.10.2023, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 23.10.2024 tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza del 28.10.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie minorenni.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori non è in contrasto con l'interesse di queste ultime e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può procedersi ad omologare la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti in conformità a quanto da questi stabilito in sede di ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 23.9.1987 e , nata a [...] il [...], alle condizioni contenute nel ricorso CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Calatabiano, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Calatabiano al n.11, P. II Serie A, anno 2014).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 30.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
2 Pietro Enea Vincenzo Accardo
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