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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/08/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 678/2023 promosso da:
cod. fisc. appresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MARLIANI GERARDO;
- parte attrice - contro cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CATAVELLO GIANCARLO
- parte convenuta–
Oggetto: risarcimento danno.
Conclusioni parte attrice: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattua- le e/o precontrattuale della per tutti gli Controparte_2 inadempimenti e/o gli inesatti adempimenti posti in essere prima della vendita, all'atto del- la vendita e successivamente alla vendita dei beni mobili/pietre preziose (diamanti) indicati in narrativa, acquistati in data 24/11/2014 dal Sig. e per cui è causa, Parte_1 e/o la responsabilità extra-contrattuale della società convenuta ex artt. 2049 - 2043 c.c. per tutti i comportamenti illeciti - astrattamente qualificabili come reato - descritti in narrativa posti in essere in danno dell'attore dal personale dipendente della banca e dai vertici aziendali e, conseguentemente;
2) condannare la CP_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme
[...] investite dal Sig. in data 24/11/2014 e, comunque, al risarcimento ed Parte_1 al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - morali subiti dall'attore, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidar- si, in tutto o in parte, in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre interessi convenzionali o legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello di effettivo paga- mento, con ogni consequenziale pronunzia di legge e/o di ragione. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari
1 Conclusioni parte convenuta: “in via preliminare: dichiarare la carenza di legit- timazione passiva di rispetto alle domande svolte Controparte_1 dal sig. , con l'atto di citazione notificato in data 24.02.2023; - nel meri- Parte_1 to: rigettare, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto e in diritto, per le ra- gioni esposte in narrativa, tutte le domande svolte dal sig. , con l'atto di Parte_1 citazione notificato in data 24.02.2023; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di essere da molti anni cliente della Parte_1 filiale di Casalguidi, ha lamentato che “gli Controparte_1 impiegati della Banca, con insistenza e pervicacia, inducevano l'anziano e inesper- to cliente ad effettuare un investimento in diamanti con la società
[...]
e specificamente in diamanti per il corrispettivo di € Parte_2
62.637,00. Detto acquisto veniva illustrato come “una forma di investimento: “si- cura”, “valida” e “trasparente”, rassicurandolo circa la loro facile rivendibilità e redditività” ed “il prezzo di vendita dei diamanti come una quotazione di mercato pubblicata su giornali economici di comprovata affidabilità (Il Sole24Ore)”. Tutto ciò premesso, ha ritenuto che alla Banca fosse imputabile una responsabilità “di natura contrattuale e/o precontrattuale e/o extra-contrattuale” per averlo illegitti- mamente indotto alla stipulazione sulla base di una rappresentazione non veri- tiera e chiedendo quindi il risarcimento del danno patrimoniale pari alla diffe- renza tra il prezzo pagato ed il reale valore dei diamanti.
ha in fatto: Controparte_1
a) confermato di avere “sottoscritto l'accordo con PI nel 2012 (anche solo
“l'Accordo”), al fine di rispondere alla esigenza dei propri clienti di diversificare i propri investimenti, affidando a PI il compito di fornire “a seguito di specifica ri- chiesta dei clienti interessati all'investimento in diamanti”, “servizi di intermedia- zione nella compravendita dei diamanti per investimento”;
b) precisato che era stata la PI ad avere confezionato documentazione che:
“- presentava la propria società (descritta come solido punto di riferimento del mercato dei diamanti);
- descriveva le caratteristiche dell'investimento, individuato come soluzione ideale per la diversificazione del portafoglio finanziario e come bene rifugio (raro) capace di rivalutarsi costantemente… “;
2 c) il proprio ruolo era solo quello di “segnalare” il possibile investimento in diamanti.
La convenuta ha quindi eccepito da un punto di vista giuridico:
A) la propria carenza di legittimazione in quanto i rapporto contrattuale era stato instaurato solo con PI;
B) l'”insussistenza di un comportamento illecito” in quanto non sarebbe sta- to possibile individuare alcun contatto sociale qualificato quale fonte di obbliga- zione né sarebbero fondate le ulteriori questioni relative alle supposte modalità
“omissive ed ingannevoli” poste in essere al momento dell'acquisto in quanto
“MPS non poteva ragionevolmente ritenere che le informazioni diffuse da PI, vale a dire da soggetto accreditato dall'Istituto Centrale, dall'organo di controllo di Pt_3
[...
e da tutti gli istituti di credito italiani non fossero corrispondenti al vero e che la stessa ponesse in essere, in tesi, una pratica commerciale scorretta”;
C) il danno non sarebbe provato.
2.- In via preliminare si osserva che è normale prassi commerciale che un imprenditore affidi ad un altro, specie se disponga di una clientela ben definita, il compito di promuovere presso di essa la stipulazione di contratti a suo favore.
Come appare evidente, in questo caso i segmenti contrattuali sono due: quello precontrattuale affidato all'intermediario e quello più propriamente contrattuale in capo al venditore. Le relative responsabilità si parametrano naturalmente sulle rispettive condotte: quella in sede di trattative a carico dell'intermediario in caso in cui esse non siano state improntate alla buona fede e quelle contrattuali in capo al venditore ove, ad esempio, il bene non presenti i requisiti promessi. Così come il contraente non può lamentarsi con l'intermediario della mancanza di re- quisiti del bene, allo stesso modo non può dolersi con il venditore per eventuali vizi nella fase precontrattuale.
Dunque, risponde solo delle condotte dei suoi dipendenti Controparte_1 in sede di trattative e proprio in questi termini che parte attrice ha articolato le proprie doglianze: da ciò consegue non solo che non vi è la necessità di ricorrere alla fattispecie del contatto sociale qualificato ma soprattutto che sussiste pie- namente la legittimazione della convenuta.
L'istruttoria orale ha consentito di provare sia la conclusione del contratto che il contegno tenuto dai dipendenti della convenuta volto a presentare
3 l'investimento in diamanti come sicuro sulla base di listini di quantificazione del bene da cui il cliente poteva dedurre la facile commerciabilità di esso al pari del tipico bene rifugio che è l'oro.
Per quanto attiene alla stipula del contratto di “investimento”, Per_1 moglie dell'attore pur avendo premesso che “io solo che ho accompagnato
[...] mio marito in banca, sono rimasta fuori” ha confermato che il marito, uscito di banca, “mi ha portato i diamanti e aveva un foglio e mi disse che quello era un in- vestimento sicuro”. Per quanto attiene alla genesi di esso, il teste Testimone_1 stiano, dipendente dei incaricato di seguire la posizione finan- Controparte_1 ziaria dell'attore, ha dichiarato che egli – che era solito chiedere informazioni sul proprio investimento - fu dal personale dipendente della filiale invitato “più volte ad effettuare un investimento in diamanti con la società Diamond Private Invest- ment S.p.a., affermando ed insistendo più volte nel sostenere che si trattava di un investimento sicuro che gli avrebbe assicurato un rendimento superiore ad altre forme di investimento”, sulla base di un 'listino' “apparentemente pubblicato sul
Sole 24 ore con una quotazione del tutto inventata (era una inserzione a pagamen- to come poi appreso)”. Sempre relativamente a questa fase, “il personale dipenden- te della banca addetto all'ufficio titoli, affermava che l'investimento con la società
Diamond Private Investment S.P.A. riguardava diamanti il cui prezzo era costituito da una quotazione di mercato pubblicata sul giornale economico “Il Sole24Ore”, mostrava al Sig. materiale promozionale di D.P.I. sull'anda- Parte_1 mento dei prezzi di vendita, affermando che era cresciuto negli anni e che i dia- manti erano rivendibili con facilità ed in qualsiasi momento e rappresentavano un
“bene rifugio”, che avrebbe preservato il valore dei risparmi investiti” e “fu fatta an- che un brochure in cui veniva fatto vedere un andamento delle quotazioni”. All'esito di queste sollecitazioni, il teste ha confermato che il 24 novembre 2014 l'attore
“impiegava la complessiva somma di Euro 62.637,00 per l'acquisto dei diamanti di cui ai certificati ed alla documentazione che Vi si mostra” e che il responsabile “sig.
Manetti di Diamond Private Investment S.P.A.” gli aveva consegnato i preziosi.
Già questi elementi sono idonei a fondare la responsabilità della convenuta per la semplice ragione che la descrizione dell'operazione era oggettivamente fuorviante alla luce della falsità del regime di quotazione (il listino) che non pro- veniva dai giornali specializzati ma “era una inserzione a pagamento” e che aveva
4 radicato la falsa convinzione che il diamante fosse equiparabile all'oro come “be- ne rifugio” per la sua stabilità del valore nel corso del tempo e perché non era in- fluenzato dalle politiche monetarie dei singoli paesi.
Dirimenti nel senso della responsabilità precontrattuale della convenuta sono le conclusioni raggiunte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mer- cato nel provvedimento 20 settembre 2017 che, per quanto strutturato con ri- guardo ad altre parti, ha comunque messo in evidenza la illegittimità di analoghe pratiche di commercializzazione tramite istituti bancari di diamanti come se fos- sero investimenti in “beni rifugio. Secondo l'Autorità regolatrice la pratica ingan- nevole “si è sostanziata nel fornire una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accre- scere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modali- tà di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei dia- manti;
iv) della qualifica di Leader di mercato” (par. 177). Essa, inoltre, “si è rea- lizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avval- sa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito” i quali a seguito della stipulazione di “accordi commerciali … finalizzati alla vendita dei diamanti” “proponevano alla propria clientela… l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa” utilizzando “il materiale divulgativo predisposto” dalla società venditrice e indicandolo “come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era agevole controllare l'andamento in ragione della periodica pubblicazione delle quotazioni … su quotidiani economico-finanziari”; detti dati, tuttavia, “non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e pro- gressivamente aumentati nel corso degli anni”. In conclusione era stato accertato che “la pratica posta in essere ..concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodi- camente su , integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, let-CP_3
5 tere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consu- matori relativamente: al prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato … come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla van- taggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini faci- le liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”.
Venendo alla liquidazione del danno, la consulenza predisposta da
[...]
ha consentito di appurare che, a fronte di un valore effettivo dei dia- Per_2 manti di € 21.781,91, il prezzo corrisposto dall'attore (€ 62.603,70) era stato di €
40.855,09 superiore al valore effettivo, somma che costituisce il danno patrimo- niale subito dall'attore.
Da ciò consegue che dovrà risarcire il danno Controparte_1 causato a pari a € 40.855,09 sul quale decorreranno gli in- Parte_1 teressi legali dalla data del pagamento del 24 novembre 2014.
Per quanto attiene alle spese di giudizio e quelle di consulenza, esse do- vranno fare carico su . Controparte_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della doman- da svola da Parte_1
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_4 la somma di € € 40.855,09 sul quale decorreranno gli interessi legali dalla
[...] data del pagamento del 24 novembre 2014;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute Controparte_1 da che si quantificano in € 5.500,00 oltre accessori con di- Parte_1 strazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre a quelli di CTU come liquidati.
Pistoia, 17/08/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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