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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Solidoro, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallipoli (LE), alla Via Verga, n. 11
appellante
e
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dagli avv. Domenico Padula e Amedeo C.F._3
Cataldo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to R. Danzi sito in
Matera, alla Via Scotellaro, n. 11
1 appellate
OGGETTO: usucapione – appello avverso la sentenza n. 554/2019 del Tribunale di
Matera, in composizione monocratica, pubblicata il 29.06.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.06.2013 conveniva in giudizio Parte_1
e per sentire accertare l'usucapione maturata sul fondo sito CP_1 CP_2
in Pisticci, alla contrada Lavandaia, identificato in catasto al foglio 63, part. 71 e 72, fondo pervenuto alle convenute nel 1992 iure hereditario.
In particolare, affermava di aver posseduto per oltre vent'anni, sin dal 1990, pacificamente e pubblicamente il terreno suddetto con manutenzione e coltivazione del fondo senza che nessuno ne reclamasse il possesso e contestasse l'attività da egli svolta.
Si costituivano in data 28.01.2014 e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda perché infondata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di gravame nonché a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Evidenziavano a tale scopo i numerosi giudizi civili già instaurati dall'attore e dalla sua dante causa al fine di accertare la presunta usucapione su alcuni terreni in parte corrispondenti a quello oggetto del presente giudizio. Inoltre, le convenute, allo scopo di contestare il possesso pacifico utile all'usucapione richiamavano l'esito del giudizio conclusasi con la sentenza n. 21608/2011 della Corte di Cassazione intrapreso dalla propria dante causa per il rilascio della fascia di terreno in oggetto e conclusosi in loro favore.
Nel corso del giudizio di primo grado, le convenute intraprendevano altresì una domanda possessoria avente ad oggetto il bene per cui è causa, domanda accolta dal
Tribunale con ordine di rilascio del fondo in danno del . Pt_1
Il giudizio di primo grado, istruito documentalmente ed a mezzo di prove orali, si
è concluso con la sentenza n. 554/2019, con cui il Tribunale di Matera, in composizione
2 monocratica, ha rigettato la domanda e ha condannato l'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda priva di fondamento, attese le plurime iniziative giudiziarie intraprese dalle parti convenute e dalle loro aventi causa a tutela della proprietà dell'immobile per cui è causa perciò incompatibili con il dedotto possesso indisturbato del terreno.
Infine, il Tribunale ha ravvisato i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione dell'esito del giudizio in sede di legittimità in seno al quale era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla madre dell'odierno appellante e tesa sempre ad ottenere l'accertamento della maturata usucapione relativa al medesimo bene per cui è causa.
Avverso detta sentenza ha proposto gravame il chiedendone la Parte_1
riforma.
In sintesi, ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure valorizzato gli esiti di un giudizio svoltosi tra altri soggetti e, pertanto, inidoneo ad inibire l'accertamento dell'usucapione rivendicata dall'odierno appellante nei cui confronti nessuna domanda prima dell'azione possessoria era stata intrapresa.
Si è lamentato inoltre della mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate nonché della condanna ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituite e , contestando le CP_1 Controparte_2
avverse richieste in quanto infondate e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio d'appello, rigettata l'istanza inibitoria, è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 26.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, le ragioni di gravame si incentrano essenzialmente sulla pretesa erroneità della sentenza di primo grado per aver valorizzato nei confronti del Pt_1
l'esito di giudizi che, pur avendo ad oggetto il medesimo bene nonché la domanda di
3 usucapione dello stesso, non si erano svolti con il coinvolgimento dello stesso e, pertanto, non avrebbero potuto spiegare effetto nei suoi confronti.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato la pronuncia definitiva resa all'esito di un giudizio intrapreso dalla dante causa delle appellate nei confronti della dante causa del Carlino.
In particolare, proposta un'azione di regolamento dei confini sul presupposto dell'illecita occupazione di una porzione di terreno (ovvero il medesimo terreno oggetto della presente domanda di usucapione), la convenuta (dante CP_3
causa di ) proponeva domanda di usucapione in via riconvenzionale. Parte_1
Il giudizio, all'esito del ricorso in Cassazione, si concludeva con l'accoglimento della domanda di parte attrice ed il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla (cfr. Cass. n. 21608/2011). CP_3
Ciò premesso, la circostanza di essere il avente causa della Pt_1 CP_3
(circostanza peraltro esplicitata nella sentenza impugnata senza essere stata aggredita specificatamente in sede di gravame da parte del , cfr. p. 4 della Pt_1
sentenza di primo grado) comporta ex se l'efficacia del giudicato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Invero, l'appellante, non ha contestato specificatamente la circostanza che la fosse la madre né di essere subentrato alla stessa quanto la circostanza CP_3
dell'inestensibilità nei propri confronti del giudicato relativo ad un giudizio a cui è rimasto estraneo reclamando, piuttosto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. p. 13 dell'atto di appello)
Cionondimeno, si tratta di censura che non coglie nel segno. I confini soggettivi del giudicato quali descritti all'art. 2909 c.c. avrebbero imposto, piuttosto, la contestazione della circostanza di essere avente causa della e la CP_3
dimostrazione di tale circostanza. Solo tale fattore, difatti, avrebbe impedito l'efficacia preclusiva del giudicato nei suoi confronti.
4 La considerazione che precede assorbe la disamina in ordine alla censura relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Quanto alla censura in ordine alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma pari ad euro 4.000,00, la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità aggravata dell'odierno appellante per avere intrapreso il presente giudizio nel 2013, ovvero in epoca successiva al consolidarsi del rigetto della domanda di usucapione proposta dalla madre, e, pertanto, nella CP_3
verosimile consapevolezza del fatto che fosse del tutto sfornita di qualsiasi possibilità di essere accolta.
L'appellante ha contestato la pronuncia, sotto tale profilo, in modo del tutto generico senza attingere specificatamente le ragioni sul punto articolate dal giudice di prime cure e, pertanto, il relativo motivo è inammissibile.
E' del pari solo genericamente articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo da parte delle appellate la domanda di condanna per lite temeraria che, pertanto, non può essere accolta. Invero, la domanda, non suffragata da alcuna illustrazione dei relativi motivi non è ammissibile in quanto non vi è alcun accenno alle condotte che legittimerebbero la condanna per lite temeraria.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
5 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate in solido tra loro che si liquidano in complessivi euro 4.996,00 oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Solidoro, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gallipoli (LE), alla Via Verga, n. 11
appellante
e
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dagli avv. Domenico Padula e Amedeo C.F._3
Cataldo, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to R. Danzi sito in
Matera, alla Via Scotellaro, n. 11
1 appellate
OGGETTO: usucapione – appello avverso la sentenza n. 554/2019 del Tribunale di
Matera, in composizione monocratica, pubblicata il 29.06.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.06.2013 conveniva in giudizio Parte_1
e per sentire accertare l'usucapione maturata sul fondo sito CP_1 CP_2
in Pisticci, alla contrada Lavandaia, identificato in catasto al foglio 63, part. 71 e 72, fondo pervenuto alle convenute nel 1992 iure hereditario.
In particolare, affermava di aver posseduto per oltre vent'anni, sin dal 1990, pacificamente e pubblicamente il terreno suddetto con manutenzione e coltivazione del fondo senza che nessuno ne reclamasse il possesso e contestasse l'attività da egli svolta.
Si costituivano in data 28.01.2014 e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda perché infondata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di gravame nonché a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Evidenziavano a tale scopo i numerosi giudizi civili già instaurati dall'attore e dalla sua dante causa al fine di accertare la presunta usucapione su alcuni terreni in parte corrispondenti a quello oggetto del presente giudizio. Inoltre, le convenute, allo scopo di contestare il possesso pacifico utile all'usucapione richiamavano l'esito del giudizio conclusasi con la sentenza n. 21608/2011 della Corte di Cassazione intrapreso dalla propria dante causa per il rilascio della fascia di terreno in oggetto e conclusosi in loro favore.
Nel corso del giudizio di primo grado, le convenute intraprendevano altresì una domanda possessoria avente ad oggetto il bene per cui è causa, domanda accolta dal
Tribunale con ordine di rilascio del fondo in danno del . Pt_1
Il giudizio di primo grado, istruito documentalmente ed a mezzo di prove orali, si
è concluso con la sentenza n. 554/2019, con cui il Tribunale di Matera, in composizione
2 monocratica, ha rigettato la domanda e ha condannato l'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda priva di fondamento, attese le plurime iniziative giudiziarie intraprese dalle parti convenute e dalle loro aventi causa a tutela della proprietà dell'immobile per cui è causa perciò incompatibili con il dedotto possesso indisturbato del terreno.
Infine, il Tribunale ha ravvisato i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione dell'esito del giudizio in sede di legittimità in seno al quale era stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla madre dell'odierno appellante e tesa sempre ad ottenere l'accertamento della maturata usucapione relativa al medesimo bene per cui è causa.
Avverso detta sentenza ha proposto gravame il chiedendone la Parte_1
riforma.
In sintesi, ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure valorizzato gli esiti di un giudizio svoltosi tra altri soggetti e, pertanto, inidoneo ad inibire l'accertamento dell'usucapione rivendicata dall'odierno appellante nei cui confronti nessuna domanda prima dell'azione possessoria era stata intrapresa.
Si è lamentato inoltre della mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate nonché della condanna ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituite e , contestando le CP_1 Controparte_2
avverse richieste in quanto infondate e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il giudizio d'appello, rigettata l'istanza inibitoria, è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 26.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Come detto, le ragioni di gravame si incentrano essenzialmente sulla pretesa erroneità della sentenza di primo grado per aver valorizzato nei confronti del Pt_1
l'esito di giudizi che, pur avendo ad oggetto il medesimo bene nonché la domanda di
3 usucapione dello stesso, non si erano svolti con il coinvolgimento dello stesso e, pertanto, non avrebbero potuto spiegare effetto nei suoi confronti.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato la pronuncia definitiva resa all'esito di un giudizio intrapreso dalla dante causa delle appellate nei confronti della dante causa del Carlino.
In particolare, proposta un'azione di regolamento dei confini sul presupposto dell'illecita occupazione di una porzione di terreno (ovvero il medesimo terreno oggetto della presente domanda di usucapione), la convenuta (dante CP_3
causa di ) proponeva domanda di usucapione in via riconvenzionale. Parte_1
Il giudizio, all'esito del ricorso in Cassazione, si concludeva con l'accoglimento della domanda di parte attrice ed il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla (cfr. Cass. n. 21608/2011). CP_3
Ciò premesso, la circostanza di essere il avente causa della Pt_1 CP_3
(circostanza peraltro esplicitata nella sentenza impugnata senza essere stata aggredita specificatamente in sede di gravame da parte del , cfr. p. 4 della Pt_1
sentenza di primo grado) comporta ex se l'efficacia del giudicato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Invero, l'appellante, non ha contestato specificatamente la circostanza che la fosse la madre né di essere subentrato alla stessa quanto la circostanza CP_3
dell'inestensibilità nei propri confronti del giudicato relativo ad un giudizio a cui è rimasto estraneo reclamando, piuttosto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. p. 13 dell'atto di appello)
Cionondimeno, si tratta di censura che non coglie nel segno. I confini soggettivi del giudicato quali descritti all'art. 2909 c.c. avrebbero imposto, piuttosto, la contestazione della circostanza di essere avente causa della e la CP_3
dimostrazione di tale circostanza. Solo tale fattore, difatti, avrebbe impedito l'efficacia preclusiva del giudicato nei suoi confronti.
4 La considerazione che precede assorbe la disamina in ordine alla censura relativa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Quanto alla censura in ordine alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento della somma pari ad euro 4.000,00, la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità aggravata dell'odierno appellante per avere intrapreso il presente giudizio nel 2013, ovvero in epoca successiva al consolidarsi del rigetto della domanda di usucapione proposta dalla madre, e, pertanto, nella CP_3
verosimile consapevolezza del fatto che fosse del tutto sfornita di qualsiasi possibilità di essere accolta.
L'appellante ha contestato la pronuncia, sotto tale profilo, in modo del tutto generico senza attingere specificatamente le ragioni sul punto articolate dal giudice di prime cure e, pertanto, il relativo motivo è inammissibile.
E' del pari solo genericamente articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo da parte delle appellate la domanda di condanna per lite temeraria che, pertanto, non può essere accolta. Invero, la domanda, non suffragata da alcuna illustrazione dei relativi motivi non è ammissibile in quanto non vi è alcun accenno alle condotte che legittimerebbero la condanna per lite temeraria.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
5 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate in solido tra loro che si liquidano in complessivi euro 4.996,00 oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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