Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle Limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23816 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 02/09/2021), n.23816 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13632-2016 proposto da: D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro LEONARDO DA VINCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 18732 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. L Num. 18732 Anno 2013 Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: BANDINI GIANFRANCO SENTENZA sul ricorso 13701-2011 proposto da: LASTRUCCI ANTONIO LSTNTN55DO4D612E, domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA n. l, presso lo studio dell'avvocato BIANCONI CINTHIA,(STUDIO LEGALE TASK TEAM), rappresentato e difeso dall'avvocato CAPIALBI MASSIMO, giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 1979 contro UNICREDIT S.P.A. 00348170101( quale incorporante la UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A., già BANCA DI ROMA S.P.A),in persona dei legai :h rappresentanti pro Data pubblicazione: 06/08/2013 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato …
Leggi di più… - 3. Veicolo, assicurazione obbligatoria, risarcimento diretto, ripetizione indebitoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2004, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA NZ O ZI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavinana 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pecora, e rappresentato e difeso, in via disgiuntiva, unitamente agli Avv.ti Carlo Manzoni e Massimo Cartella del foro di Milano come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GE MA IO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore EL LE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Roccaporena 34, presso lo studio dell'À vv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Emilio Giliberti per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 175/00 della Corte di Appello di Milano del 13.7.2000/1.9.2000 nella causa iscritta al n. 217 del R.G. anno 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 7.11.2003 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;
udito l'Avv. Francesco Pecora per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 505 del 5.3.1999 il Pretore di Milano rigettava le domande proposte da EN o ZI ON contro la S.p.A. OR MA IO per il pagamento del compenso per lavoro straordinario prestato in due differenti mansioni ("Analista aziendale" e "Capo Gruppo Reparto Analisi"- cd. Senex) nel periodo 2.11.1991/20.1.1997, del rimborso forfetario delle spese relative a spese di benzina super, delle differenze per tredicesima, quattordicesima e ferie per gli anni 1994/1997, per indennità sostitutiva del preavviso e per trattamento di fine rapporto. Tale decisione, appellata dal ON, veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 175 del 2000. Il giudice di appello riteneva, in conformità al primo giudice, di non accogliere la domanda per il compenso di lavoro straordinario sia in relazione all'attività di Analista sia in relazione a quella di Senex, rientrando le stesse nell'ambito di funzioni direttive sottratte al limite di orario di cui all'art.
1-1 comma- del R.D.L. n, 692 del 1923, convertito in legge n. 473 del 1925, e non essendo stato provato che la quantità delle prestazioni rese eccedesse il limite della ragionevolezza e le stesse fossero particolarmente gravose ed usuranti.
Lo stesso giudice di appello riteneva corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di rimborso delle spese di benzina, avendo la società solo la facoltà di erogare in particolari condizioni (compatibilità ai risultati ottenuti e necessità della stessa società) e non l'obbligo.
Il ON ricorre per Cassazione con sei motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C. La S.p.A. OR MA IO resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alla pronuncia resa sulla domanda per prestazioni effettuate nel primo periodo del rapporto (2.11.1991/31.12.1993). L'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione viene ravvisata in relazione al fatto che, ammessa la peculiarità del modo di effettuazione delle prestazioni e della notevole entità delle stesse, la sentenza di appello apoditticamente abbia affermato la loro non assoggettabiltà ai vincoli di orario, non tenendo nella debita considerazione le deposizioni dei testi IO e Stiber.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alle domande proposte per prestazioni rese nel primo periodo del rapporto (2.11.1991/31.12.1993). Con riferimento allo straordinario, relativo allo stesso periodo di cui al primo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato la disposizione legale in tema di sinallagmaticità e corrispettività delle obbligazioni contrattuali (artt. 2094 e seguenti Cod. Civ.) e delle prescrizioni costituzionali (art. 36 Co-stituzione), atteso che non ha fatto corretta applicazione del principio, affermato e più volte ribadito in sede giurisprudenziale, secondo il quale il personale direttivo ha diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione lavorativa si protragga oltre il limite della ragionevolezza.
La violazione della norma, secondo il ricorrente, è ravvisabile anche sotto altro profilo, ossia per avere il giudice di appello ritenuto che la prestazione fosse adeguatamente compensata con ciò riconnettendo la "parte variabile retributiva" percepita dal ON alla maggiore prestazione oraria, ed arbitrariamente mutando il titolo della corresponsione di tale retribuzione variabile pagata dalla resistente società non già a titolo di compenso per la maggiore prestazione quantitativa, ma unicamente a titolo di "provvigione" ovvero di "premio".
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla domanda per il riconoscimento di prestazioni nel secondo periodo (1.1.1994/novembre 1996).
Vengono indicate, in relazione alle mansioni svolte come "Capo Gruppo Reparto Analisi" (Senex), insufficienze e contraddittorietà della motivazione analoghe a quelle esposte con il primo motivo, con la precisa2ione che per tali mansioni era stato provata a mezzo testi la concreta esistenza di un orario di lavoro.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione/falsa applicazione delle norme di diritto con riferi-mento alla domanda di prestazioni rese nel secondo periodo (1.1.1994/novembre 1996).
Viene proposta, in relazione alle mansioni di Senex, la stessa censura di cui al secondo motivo.
5. Le censure si qui riportate, che per la loro intima connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di pregio e vanno disattese.
Al riguardo si rileva che secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la vantazione delle risultanze della prova per testi e il giudizio di attendibilità degli stessi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservato al giudizio di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 11479 del 12ottobre 1999; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Orbene nel caso di specie il giudice di appello ha proceduto all'esame del materiale probatorio, in particolare delle deposizioni testimoniali, indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre la parte ricorrente ha proposto una diversa valutazioni delle risultanze testimoniali ed un diverso apprezzamento dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito nel giudizio di legittimità.
D'altro canto la Corte di Appello ha puntualizzato che il ON svolgeva funzioni direttive e come tale era sottratto al limite di orario di cui all'art. 1-1^ comma- del R.D. n. 692 del 1923 ed ha osservato che il preteso compenso per lavoro straordinario avrebbe potuto essergli riconosciuto, soltanto se la quantità di prestazione avesse oltrepassato il limite della ragionevolezza. Ciò premesso, la Corte d'Appello ha ritenuto che le concrete modalità della prestazione nel loro complesso non fossero particolarmente gravose ed usuranti, tanto più che il ON riceveva una retribuzione adeguata, composta da una parte fissa corrispondente al minimo della contrattazione del settore e da una parte variabile legata ai risultati, costituente la quota preponderante.
La valutazione del giudice di appello in tema di verifica dei limiti di ragionevolezza delle prestazioni lavorative dirigenziali del ON risulta conforme alla normativa legale e al principio più volte affermato e ribadito in sede giurisprudenziale, secondo il quale i funzionar direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per il lavoro straordinario, se la prestazione per la sua durata superi - secondo un accertamento riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 7577 del 16 maggio 2003; Cass. sentenza n. 2476 del 20 marzo 1997). Sulla base delle precedenti considerazioni può affermarsi che la sentenza impugnata è congruamente e coerentemente motivata anche con riguardo al compenso attribuito al ON, ritenuto adeguato nel quadro dei complessivi assetti contrattuali e della peculiarità delle prestazioni lavorative, senza che possa ravvisarsi un mutamento del titolo della erogazione nella riscontrata correlazione tra parte fissa e variabile.
6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in punto di rimborso spese per tragitto residenza/ sede operativa dell'azienda. La decisione impugnata viene contestata per avere ritenuto inesistente il diritto al rimborso delle spese di benzina, il cui fondamento trae origine, ad avviso del ricorrente, dall'impegno assunto in data 7.12.1993 dalla società (doc. n. 35 prodotto in primo grado dal ON). Anche questa censura non è fondata, atteso che non prospetta un errore di diritto, ma si limita a contrapporre all'interpretazione del documento anzidetto fornita dal giudice di merito un diverso apprezzamento dello stesso in termini di qualificazione dell'erogazione in questione come obbligatoria e non facoltativa. Va altresì rilevato che la valutazione del giudice di appello si basa su logica motivazione proprio in riferimento al richiamato documento, che riconosce una partecipazione alle spese di benzina "compatibilmente ai risultati ottenuti e alle necessità dell'azienda" dal che la giustificazione dell'esclusione dell'obbligo al rimborso da parte della società.
7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce errores in procedendo ed omessa pronuncia con riferimento a quanto corrisposto e a quanto da corrispondere per rimborso spese (per accesso alla sede operativa aziendale dal luogo di residenza) ai fini dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
La doglianza in questione può ritenersi assorbita per effetto del rigetto della precedente censura.
8. In conclusione il ricorso in base alle precedenti considerazioni è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in E. 10,00, oltre E. 2000/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2004