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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 141/2022 R.G.
promosso da
), rappresentato e difeso, con mandato Parte_1 C.F._1 congiunto e disgiunto, dall'avv. Virginia Reni del Foro di Ancona (c.f.
) e dall'avv. Gabriele Gusella, ) e C.F._2 C.F._3 presso il secondo elettivamente domiciliato, nello studio in Anona al Viale della
Vittoria n.2, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
nei confronti di In persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore IG.ra , rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Emanuele Cardinali in virtù di procura in atti;
APPELLATA
e di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte appellante ha concluso chiedendo: ”Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi sopra esposti in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 2/2022 emessa nella causa r.g. 4734/2019 in data 15.12.2021, pubblicata in data 03.01.2022 e not.ta in data 05.01.2022
e, per l'effetto in ordine alla querela di falso, dichiarare la falsità della firma attribuita apparentemente al sig. apposta sul documento Parte_1 consistente nella cartolina di ricevimento della raccomandata n. 136770117098 datata 22-05-200, allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta dell'avv.
Emanuele Cardinali depositata in cancelleria civile del Tribunale di Ancona il
25/03/2013 nel Giudizio incardinato avanti il Tribunale di Ancona ed iscritto al
n. 5310/2012; dichiarare la falsità del documento consistente nella cartolina di ricevimento della raccomandata n. 136770117098 della raccomandata n.
136770117098 datata 22-05-200, allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Emanuele Cardinali depositata in cancelleria civile del
Tribunale di Ancona il 25/03/2013 nel Giudizio incardinato avanti il Tribunale di
Ancona ed iscritto al n. 5310/2012; escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla soc. sedente in Jesi al Corso CP_1
Matteotti n. 84, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Cardinali del foro di Ancona e presso il suo studio e la sua persona situato in Ancona alla Via Marsala n.8, elettivamente domiciliata sia nel giudizio di primo (rg 5310/2012) che di secondo grado (rg. 323/2014). Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari del doppio grado del giudizio con rimborso di CU nonché restituzione di quanto pagato in attuazione della sentenza di 1° riformata.
In via istruttoria: l'ammissione delle prove richieste in primo grado con la comparsa di riassunzione e la 2 e 3 memoria ex art 183 6 comma cpc e non ammesse, di seguito riportate: a) di ordinare l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata sopra indicata, (n.
136770117098 datata 22-05-2009), ai sensi dell'art. 210 cpc e dell'art. 221 cpc, alla società ed occorrendo, anche, ordini il sequestro del CP_1 documento;
b) di disporre gli accertamenti tecnici più opportuni allo scopo di accertare il carattere apocrifo della firma/sigla, presente in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata 22-5-2009 utilizzando come scritture di comparazione le sottoscrizioni apposte sulle procure degli atti di citazione sia in primo che in secondo grado del presente giudizio, i contratti di mediazione stipulati tra le parti, del 2006 e del 2008 e prodotti dalla controparte nonché gli atti notarili prodotti;
c) disporre si opus (data l'evidenza del carattere apocrifo della firma apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata 22-5-2009), ctu grafologica allo scopo di accertare il predetto carattere apocrifo della firma/sigla apposta in calce all'avviso predetto”.
Il procuratore di parte appellata ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contraris rejectis, nel merito dell'appello avversario:
Respingere integralmente l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in premessa, e comunque respingere integralmente, per le causali di cui in premessa, la querela di falso “ex adverso” proposta, e comunque respingere tutte le domande avversarie, siccome manifestamente infondate. In via istruttoria: Ammettere le richieste istruttorie sopra formulate da questa difesa, siccome ammissibili e rilevanti per la risoluzione della controversia, con rigetto delle richieste istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e compenso di lite per entrambi i gradi di giudizio in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.”. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della gravata sentenza.
Oggetto: querela di falso
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 2/2022 pubblicata in data
03.01.2022, ha rigettato la domanda svolta da volta ad Parte_1 ottenere la dichiarazione di falsità della firma “ ” apposta sulla Parte_1 cartolina di ricevimento della raccomandata n. 136770117098 datata
22.05.2009, depositata nel giudizio n. 5310/2012 r.g. promosso dinanzi al Tribunale di Ancona, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Il sig. propone appello avverso la richiamata sentenza Parte_1 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarare la falsità della firma apparentemente attribuita al sig. apposta sul documento consistente nella Parte_1 cartolina di ricevimento della raccomandata n. 136770117098 datata
22.05.2009, allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta dell'avv.
Emanuele Cardinali depositata in cancelleria civile del Tribunale di Ancona il
25/03/2013 nel giudizio incardinato avanti il Tribunale di Ancona ed iscritto al n. 5310/2012 e, quindi, escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla con vittoria delle spese di lite del CP_1 doppio grado e condanna alla restituzione di quanto pagato in attuazione della sentenza di primo grado.
La costituendosi, ha contestato i motivi di appello e Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame con conferma della gravata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 cp.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l' “erroneità della sentenza impugnata;
violazione ovvero falsa applicazione di legge (con riferimento al disconoscimento della natura pubblica dell'avviso di ricevimento -falsamente sottoscritto dal sig. natale apparente destinatario)”. Ritenuta la Pt_1 condivisibilità dell'affermazione del primo giudice secondo cui la raccomandata oggetto di giudizio ha ad oggetto una lettera inoltrata tra privati con il mezzo del servizio postale e non la notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta, l'appellante ha dedotto l'erronea esclusione della qualifica di pubblico ufficiale dell'agente postale e la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento consegnato nell'ambito del servizio postale universale, peraltro, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.
Ha, quindi, evidenziato che il fatto che l'art. 18 del Dlgs 22 luglio 1999, n.
261, qualifichi la persona addetta al servizio postale come incaricato di pubblico servizio, non esclude che all'agente postale non possa riconoscersi anche la qualità di pubblico ufficiale con riguardo all'operazione concretamente posta in essere ( art.12 del DPR n.156/73 in base al quale “Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta.... sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale;
così anche Cass. Pen.
Sez. VI n. 18457/15: “ ). Ha aggiunto che la tesi che intende escludere la natura di atto pubblico fidefacente all'avviso di ricevimento redatto senza intermediare l'ufficiale giudiziario è disattesa dalla univoca giurisprudenza della
Suprema Corte che afferma che l'agente del fornitore del servizio pubblico universale, quando riceve la firma del destinatario, esercita poteri certificativi in quanto la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (ex multis Cass. n.632/2011,
Cass. 11708/2011; Cass. 1091/2013; Cass. 946/2020; Cass. n.14941/2020;
Cass. 11708/2011). Afferma quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'agente postale, quando compila l'avviso di ricevimento della raccomandata e le altre attestazioni previste dalla normativa sul servizio di posta ordinaria, è pubblico ufficiale e l'avviso di ricevimento è da considerarsi atto pubblico con fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tanto da poter essere contestato soltanto con la proposizione di querela di falso.
Sempre secondo quanto dedotto dalla difesa dell'appellante, diversamente da quanto affermato con la gravata sentenza - secondo cui l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme - il fatto che non sarebbe prevista dalla normativa l'indicazione, nell'avviso di ricevimento, delle generalità della persona cui l'atto è consegnato e che la relativa sottoscrizione sia addotta come intelligibile, non osta alla natura fidefacente delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento formato dall'agente del servizio postale universale. Quanto in proposito ritenuto dal primo giudice sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la relazione tra la persona cui il plico è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (tra le tantissime: Cass. n.
23040/2016, Cass. n. 11452/2003. (Cass. 19680/2020 e recentemente Cass.
12384/2021).
Il precedente giurisprudenziale richiamato nella gravata sentenza, per stessa affermazione del primo giudice, si riferisce a fattispecie differente rispetto a quella della fattispecie in esame e la pronuncia, resa in via incidentale, si pone in contrasto con il richiamato indirizzo giurisprudenziale.
Sostiene quindi l'appellante che l'avviso di ricevimento, in quanto proveniente da pubblico ufficiale - quale deve ritenersi l'agente del servizio postale universale - è atto pubblico, e che l'agente del servizio postale universale, con la raccolta della firma di ricevuta sull'apposito modulo, in virtù del previo accertamento della coincidenza tra destinatario e consegnatario, in difetto di accertamento di soggetto consegnatario diverso dal destinatario, attesta univocamente, seppure implicitamente, con valore fidefacente di aver consegnato il plico personalmente al medesimo destinatario.
Ne deriva, secondo l'assunto dell'appellante, la non correttezza dell'affermazione secodo cui l'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento non comporterebbe la presunzione di verità della consegna ma soltanto una presunzione di conoscenza non assistita da pubblica fede che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incarica. Infatti dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. circa la consegna personale della raccomandata al destinatario, deriva la presunzione di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c. vincibile provando circostanze come quella risultante dalla querela di falso.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'impugnativa della firma illeggibile risultante nell'avviso di ricevimento ed apposta nello spazio del destinatario secondo la prospettazione dell'appellante, in quanto avente efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c. di consegna al sig.
richiede necessariamente la proposizione della querela di falso Pt_1 stante il preliminare accertamento effettuato dall'agente postale circa la coincidenza del consegnatario del plico con quella del destinatario.
L'appellante insta, quindi, per l'ammissione delle richieste istruttorie, in particolare della CTU grafologica al fine di accertare il carattere apocrifo della sottoscrizione.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l' “erroneità della sentenza impugnata, violazione di legge con riferimento alle richieste istruttorie” per avere il tribunale respinto le richieste istruttorie avanzate in primo grado con ordinanza datata 26.02.2021 di cui è stata chiesta la revoca all'udienza di precisazione delle conclusioni allo scopo di accertare il carattere apocrifo della firma/sigla apposta in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata n. 136770117098 del 22.05.2009. In subordine rileva il difetto di motivazione della gravata sentenza sul punto.
L'odierno appellante, nell'impugnare la sentenza del Tribunale di Ancona
n. 260/2014 di opposizione a decreto ingiuntivo, ha proposto querela di falso in via incidentale chiedendo accertare e dichiarare la falsità della firma “ apposta sull'avviso di ricevimento della Parte_1 raccomandata n. 136770117098 datata 22.05.2009, spedita da CP_1
al destinatario , recante firma illeggibile, ritenuta dal
[...] Parte_1 predetto allo stesso non riferibile ed asseritamente mai ricevuta.
Ammessa dalla Corte di Appello la querela di falso e sospeso il giudizio di appello, il sig. ha riassunto il giudizio avente ad oggetto la querela Pt_1 di falso dinanzi al Tribunale di Ancona all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata di rigetto della querela.
L'oggetto del presente giudizio di querela di falso è, dunque, costituito dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 136770117098 datata
22.05.2009, spedita da al destinatario , recante Controparte_1 Parte_1 firma illeggibile e che l'appellante contesta essere a sé riferibile.
Risulta incontroverso fra le parti il fatto che la suindicata raccomandata abbia ad oggetto una lettera inviata fra privati con il mezzo del servizio postale e non un atto giudiziario e che non si debba, quindi, fare riferimento alla disciplina prevista per la notificazione di atti giudiziari.
Il tribunale, ricostruita la disciplina di cui al regolamento postale applicabile a tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nella categoria di quelli attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20.11.1982 n. 890 ( notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), è giunto ad affermare che “... sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia di . L'avviso di Parte_1 ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza , che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso.
Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale ( in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso”.
Secondo l'assunto dell'appellante l'agente del fornitore del servizio postale universale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e l'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico sì da poter essere fatto oggetto di querela di falso.
A sostegno di tale prospettazione l'appellante, pur affermando che il
Dlgs 22 luglio 1999 n. 261, all'art. 18 qualifica la persona addetta al servizio postale quale incaricato di pubblico servizio, fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'agente del fornitore del servizio pubblico universale, quando riceve la firma del destinatario esercita poteri certificativi in quanto la relazione tra la persona di cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile , stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata ( Cass. 2020/946; Cass. 2020/11708).
Secondo la richiamata giurisprudenza, resa in tema di notificazione di cartella esattoriale effettuata, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973
n. 602, direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso “... secondo la disciplina degli art. 32 e 39
d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata»(Cass. n. 11708 del 2011) ( Cass., Sezione VI, ordinanza n. 14941 del 14.07.2020).
Sempre in tema si legge nella motivazione della ordinanza della Suprema
Corte n. 24780/2018: “ In definitiva è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che
"tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art.
32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39). Dunque è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 12351 del
15/06/2016, Cass. n. 1906 del 29/01/2008, Cass. n. 25128 del
08/11/2013); sicché, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass.
n. 15315 del 04/07/2014) ( Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24780 del
08/10/2018).
Ritiene il Collegio anche accedendo a tale diversa qualificazione rispetto a quella prospettata dal primo giudice si deve in ogni caso giungere alle medesime conclusioni posto che va escluso l'interesse in capo all'appellante rispetto alla proposta querela di falso avente ad oggetto la falsità della firma apparentemente attribuita al sig. ed Parte_1 apposta sull'avviso di ricevimento atteso che la raccomandata risulta regolarmente spedita e ricevuta da presso la sede legale della Controparte_1 ditta di Ancona Via Martiri della Resistenza n. 30, ove peraltro Parte_1 il creditore aveva proceduto anche alla notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata in data 06.11.2012 a mezzo dell'ufficiale giudiziario a mani dell'impiegata della ditta , sig.ra , Parte_1 Testimone_1
e dove l'odierno appellante si avvaleva all'epoca di personale dipendente, ovvero di collaboratori ( visura storica, richiesta inviata via pec al Centro per l'Impiego di Ancona in data 13/11/2019 e relative risposte) sicché deve giungersi ad affermare che la raccomandata di spedita in data Controparte_1
20/05/2009 è certamente pervenuta a destinazione, ancorché non possa escludersi che sia stata ritirata non personalmente dal IG. , ma Parte_1 dai dipendenti o collaboratori della ditta . Parte_1
Ne deriva che anche in ipotesi di accertamento del carattere apocrifo della sottoscrizione in esame, in quanto eventualmente non riferibile al sig.
, si dovrebbe in ogni caso ritenere tale circostanza Parte_1 irrilevante atteso che, risultando la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata presso la sede legale della ditta di da parte di soggetto ivi rinvenuto dall'ufficiale postale, Parte_1 risulterebbe in ogni caso operante la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Poiché “In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela...” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6028 del
28/02/2023), in mancanza di interesse in capo all'appellante ovvero di rilevanza della proposta querela di falso ed assorbiti gli ulteriori motivi,
l'appello va rigettato.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 2/2022, pubblicata
[...] in data 03.01.2022, respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate in Euro 1.300,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 10.01.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico