Articolo 5 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 4Articolo 6
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20 marzo 1934
Art. 5.

Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778 ;

b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.
Entrata in vigore il 20 marzo 1934
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