Art. 5.
Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778 ;
b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;
e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.
Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778 ;
b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;
e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.