TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4309 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Di Bona e Parte_1
Francesca Bonaccorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in questa via p.zza Luigi Sturzo n° 40
opponente
E
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pepe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via L. Ariosto n° 47
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, agisce per ottenere da l'adempimento della Parte_1
prestazione di pagamento del corrispettivo a saldo pari ad € 14.214,20 ( oltre interessi e spese della fase d'ingiunzione ) dovuto per la realizzazione di un intervento di adeguamento elettrico e di installazione di antifurto ( oltre che per l'acquisto del relativo materiale ) eseguito dal primo presso l'abitazione del secondo, giusta fattura n. 3 del 22.01.18.
, attivando la presente fase di opposizione al Parte_1
provvedimento monitorio emesso in favore di , nella qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima ditta individuale, ha sostanzialmente contestato, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il quantum debeatur, asserendo, invero, di non dover più nulla al rispetto a quanto già pagatogli per gli interventi CP_1
posti in essere presso la sua abitazione.
Dal canto suo, costituendosi in giudizio, il nella qualità spiegata, ha CP_1
dedotto che parte avversa aveva esclusivamente corrisposto, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 21.686,50 sull'ammontare complessivo dei lavori pari ad
€ 35.900,70, e che nessun'altro importo era stato più versato a quest'ultimo sino a completamento dei lavori e men che mai l'asserito importo di € 2.310,00.
Ciò premesso, va rammentato, come è noto, che l'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere ( fatti costitutivi ), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata.
Nella specie, parte opposta si è limitata in sede monitoria a produrre a fondamento della relativa domanda la suindicata fattura n. 3 del 22.01.18.
Ora, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo
2 documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione ( come in ogni altro giudizio di cognizione ) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano un'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio ( v. ex multis Cass. civ. ord. n. 14473/19 ).
Pertanto, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato. Ne consegue che incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Segnatamente nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del suesposto principio generale di cui all'art. 2697
c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
A tal riguardo ancora la recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che
“In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” ( v. Cass. civ. n. 13240/19 ).
Ciò posto, a fronte dell'allegazione offerta dall'opponente in ordine alla non dovutezza dell'importo ingiunto e in applicazione dei detti principi di diritto, nel presente giudizio , nella qualità spiegata, avrebbe avuto l'onere Controparte_1
di provare i fatti posti a fondamento del diritto e l'ammontare del credito, ossia in cosa fossero specificamente consistiti i lavori di manutenzione/adeguamento dell'impianto elettrico effettivamente eseguiti presso l'abitazione del e Parte_1
che gli stessi ammontassero a complessivi € 35.900,70.
Tale onere, tuttavia, non è stato assolto, non avendo offerto parte opposta alcuna elemento probatorio a sostegno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria. D'altro canto, una C.T.U. avente ad oggetto la superiore quantificazione ( invero disattesa da codesto DE ) avrebbe semplicemente comportato nel caso in esame un'elusione dell'onere probatorio incombente sulla
3 parte per la dimostrazione dei fatti posti a base della pretesa da essa azionata, non potendo l'accertamento peritale supplire all'insufficienza delle sue allegazioni mediante compimento di un'indagine avente finalità prevalentemente esplorative.
Alla luce di quanto sopra esposto e dei richiamati principi che governano in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il riparto di onere probatorio, dovrà, pertanto, ritenersi che parte opposta non abbia offerto alcuna idonea prova a sostegno della pretesa creditoria, di guisa che, in accoglimento dell'opposizione proposta da , andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Conclusivamente, stante l'accoglimento dell'opposizione, per il principio della soccombenza, parte opposta dovrà rifondere all'opponente le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 22.03.21, revoca il decreto ingiuntivo n. 475/21, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30.01.21, su ricorso di Controparte_1
nella qualità di amministratore e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale;
- condanna, altresì, parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi
€ 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge;
le spese della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo in data 24.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4