Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' RE002:20/0 1 MED POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Gugliel mo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 21337/99 Consigliere Cron. 292 Dott. IO MAZZARELLA Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Ud.18/10/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. I SOLE 24 ORE 60000 sul ricorso proposto da: per diritti L. RO VA, MOBILI RO DO & C SAS, in 1 9 GEN 200 ERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO DA CANCELLERIA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUGUSTO DE ANGELIS, giusta delega in CG atti;
ricorrenti
contro
U 1000 CANCELLER A DI NICOLA NELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2000 E Q VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato 4265 ADOLFO ZINI, rappresentato e difeso dall'avvocato -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VA MATERAZZI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. D'AMAT! controricorrente - per diritti L 23 GEN. 2001 nonchè
contro
IL CANCELLIERE INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CANCELLERIA dagli avvocati MARCELLO BRITTI, LUIGI LA PECCERELLA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CANCELLERIA IN ON, MILANO ASSICURAZIONI SPA;
intimati avverso la sentenza n. 344/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 17/09/99 R.G.N. 1738/98; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
CANCELLERIA udito l'Avvocato MATERAZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del E VARIE DCVM secondo e terzo motivo. E VARIE DCV -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia legale UFFICIO COPIE INAIL al Sig. Allasciata copia legale per diritti L. Tartaglie al Sig. -- |||-9 FEB 2001.. per diritti L. IL CANCELLIERE 29 GEN. 2001 IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.2.1999 IO OS, in qualità di socio accomandatario della IL OS IO & c., proponeva appello avverso la sentenza del 27.11.1998 con la quale il ET di Terni, accogliendo la domanda del dipendente LL De CO, aveva condannato ON BI, lo stesso IO OS e la soc. IL OS IO & c. - nella rispettiva qualità di conducente, addetto dal datore di lavoro alla guida dell'autocarro OM 50, di socio accomandatario della società indicata, e come datrice di lavoro - al pagamento, in solido, della somma di £. 94.433.213 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno "differenziale" conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi il 18.6.1981. La sentenza pretorile aveva condannato, altresì, la medesima società al pagamento della somma di £. 37.891.787 in favore dell'Inail, in forza del regresso esercitata da tale Istituto per l'indennità già erogata al lavoratore infortunato, mentre aveva respinto ogni domanda nei confronti della Compagnia IL AZ, assicuratrice dell'autocarro, e condannava i convenuti in solido alle spese di lite. L'appellante eccepiva: a) la nullità del ricorso per essere stata convenuta in giudizio una società (la IL OS IO c.) ormai inesistente;
b) la nullità della notifica anche nei confronti di IO OS come persona fisica, comunque sprovvisto di legittimazione passiva;
c) l'insussistenza di ogni responsabilità del datore di lavoro nella determinazione del sinistro, e, comunque, l'eccessiva liquidazione del danno. Si costituiva il Di CO invocando il rigetto dell'appello e, in via incidentale, chiedeva la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, oltre che degli appellanti, anche della IL AZ e della s.a.s. IL RO OV c. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Prilasciata copia legale al Sig. 7 M per diritti ✓ ✓ 11 15.2.1 3 CELLIERE Si costituivano l'Inail e la IL AZ invocando la conferma della sentenza di primo grado. Nessuno si costituiva invece per ON BI, la soc. IL OS IO e la soc. IL OS OV, nonostante rituale notifica nei loro confronti. Con sentenza del 17.9.1999 il Tribunale di Terni respingeva l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale, condannando l'appellante, in solido con la s.a.s. IL OS IO, oggi IL OS OV, al pagamento delle spese del grado, in favore del Di CO, e condannando, altresì, quest'ultimo, alle spese del grado in favore della IL RA AZ. Osservava il Tribunale: a) che giustamente il ET aveva riconosciuto la responsabilità solidale, oltre che del BI (per il quale non v'era alcuna contestazione) anche della soc. IL OS IO, risultando chiara la sua individuazione, e di IO OS, come socio illimitatamente responsabile all'epoca dell'infortunio, a nulla rilevando la sua responsabilità sussidiaria rispetto a quella della società, trattandosi di un problema da evidenziare, se del caso, in sede di esecuzione, né avendo rilievo l'intervenuto mutamento della ragione sociale della società, la quale non aveva comportato una estinzione della medesima;
b) che rispetto alla posizione della soc. IL OS OV e della IL AZ era precluso qualsiasi accertamento, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo svolto dal Di CO, ed il conseguente passaggio in giudicato dei capi di sentenza di primo grado riguardanti queste due parti;
c) che incontestati erano sia l'individuazione della IL OS IO come datore di lavoro, sia la posizione del Di CO quale dipendente della medesima società, sia la circostanza del verificarsi dell'infortunio nell'occasione di lavoro, da cui conseguiva certamente la responsabilità della predetta società; d) che se poteva escludersi una responsabilità della società IL OS IO, in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 10,c.4 del t.u. n. 1124 del 1965, perché all'epoca dei fatti era mancata la querela della persona offesa (è vero che in base alle modifiche introdotte dalla legge n. 689 del 1981 la querela non è più richiesta, ma in materia di successione di leggi nel tempo deve applicarsi la disposizione più favorevole al reo) ciò non esimeva la società medesima dal risarcimento, a favore dell'infortunato, del danno biologico e del danno morale, trattandosi di voci non coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ogni qualvolta si determini una responsabilità civile indipendentemente dal fatto che la colpa determini o meno una responsabilità penale (cita Cass. nn. 3516/96 e 9761/95): pertanto giustamente la sentenza pretorile aveva affermato il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno differenziale, escluso, cioè ogni danno concernente la capacità lavorativa;
e) quanto all'Inail, che l'azione surrogatoria ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124/65 non poteva essere accolta per difetto di prova dei presupposti costituiti dalla esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio (cita Cass. SU, n.6229/96): sul punto, la sentenza impugnata andava, quindi, riformata soltanto con riferimento al rapporto assicurativo pubblicistico tra l'Istituto e la società datrice di lavoro;
f) che, invece, esperibile, nei confronti di altri soggetti, responsabili civili dell'infortunio era l'azione surrogatoria promossa dall'Inail ex art. 1916 c.c.: sul punto la sentenza impugnata meritava conferma anche nei confronti della società IL OS IO come responsabile civile per i danni del proprio dipendente. Avverso detta sentenza IO OS e la s.a.s. IL OS OV hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno replicato, con controricorso, il Di CO e l'Inail. ON BI e la soc. IL AZ, pure intimati, non si sono costituiti. In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti e il lavoratore intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione degli - artt. 101, 102, 163, 50 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2313, 2314, 2318, e 2304 c.c., nonché omessa pronunzia e insufficiente motivazione rilevano i - ricorrenti che, sin dal 1982 (quindi prima dell'instaurazione del giudizio) la s.a.s. IL OS IO, di cui IO OS era socio accomandatario, aveva modificato la ragione sociale in "IL OS OV c." con OV OS nuovo socio accomandatario e l'uscita dalla compagine sociale di IO OS. Essendo quindi solo la nuova società l'unica legittimata passiva dell'azione proposta dall'infortunato, sia la sentenza di primo grado che quella di appello debbono essere cassate senza rinvio ex art. 382,c.3 c.p.c. % Col secondo motivo si denunzia l'omessa pronunzia, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., osservandosi che nonostante la precisa censura rivolta mossa alla sentenza pretorile, nella parte in cui non solo aveva applicato un valore punto eccessivo per la determinazione equitativa del danno biologico, ma aveva anche assoggettato le somme così liquidate all'incremento per rivalutazione monetaria, a partire dalla domanda, il Tribunale non aveva reso alcuna promunzia in merito, limitandosi a confermare genericamente la decisione di primo grado. La liquidazione degli accessori “dal giorno della domanda” viola, inoltre, i principi legali desumibili dagli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c. (cita Cass.SU, 17.2.1995, n. 1712) e, comunque, essendosi applicate le tabelle sul danno biologico elaborate nel 1996 dal Tribunale di IL, non si è tenuto conto che tali tabelle già attualizzavano il valore punto rispetto al tempo della loro formulazione. Gli interessi legali e la rivalutazione, tutt'al più potevano avere decorrenza non da giorno della domanda, ma dal giorno della sentenza di primo grado, e, comunque per i crediti maturati dopo il 31.12.1994 si sarebbero dovuti calcolare i soli interessi. Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del tu. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 1916 c.c. lamentano i - ricorrenti che erroneamente il Tribunale, dopo aver escluso l'azione di regresso dell'Inail nei confronti della società datrice di lavoro, per difetto dei presupposti penali, ha poi ammesso l'azione di surroga comune ex art. 1916 c.c. la quale, invece è proponibile, da parte dell'Inail soltanto nei confronti dei soggetti esterni al rischio protetto ed al rapporto assicurativo obbligatorio contro gli infortuni sul lavoro. Il primo motivo del ricorso è infondato e non merita accoglimento. Bene ha motivato il Tribunale osservando che al momento della notifica di I° Pr grado alla soc. IL OS, il OS OV nulla aveva eccepito in ordine alla inesistenza di tale società, qualificandosi, anzi come legale rappresentante della medesima. Nè sussistono motivi di nullità della notificazione, non essendovi incertezze in ordine al destinatario della notifica medesima (art. 160 c.p.c.): la trasformazione della denominazione della stessa società da “IL OS IO” a “IL OS OV” non ha comportato alcuna estinzione della precedente società, ma una prosecuzione senza soluzione di continuità della medesima organizzazione. Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante essendosi affermato che "in tema di società, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà 7 luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva, con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocato, un mandato “ad litem" rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione (Cass.,8.4.1998, n. 3638). Nella medesima direzione, cfr. Cass., 4.11.1998, n. 11077 e Cass., 26.1.2000, n. 851 secondo le quali “la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la società a.r.l. in cui si è trasformata la originaria Sas può impugnare, in tale sua nuova veste, la decisione emessa nei confronti della Sas”. Non si pone, dunque alcun problema di legittimazione passiva della soc. IL OS IO rispetto alla soc. IL OS OV, dal momento che, come si è appena accennato, tra le due soggettività non v'è stata alcuna separazione, né alcuna soluzione di continuità che impedisca di riferire all'una o all'altra una identica posizione processuale. Sotto questo profilo non può condividersi la tesi difensiva del lavoratore intimato che ritiene il motivo inammissibile in quanto nei confronti della IL OS OV si sarebbe formato il giudicato per la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza pretorile che era stata notificata a quella società (alla quale, per di più, erano stati anche notificati sia l'appello proposto da IO OS, sia la comparsa di risposta dell'infortunato, contenente una domanda riconvenzionale). La già rilevata indifferenza del mero mutamento della denominazione della società, identica nella sua struttura sin dall'inizio, non può non condurre alla riferibilità alla medesima di ogni atto o fase del processo ritualmente ed inequivocabilmente diretti allo stesso soggetto. Il motivo in esame è infondato anche riguardo alla posizione di IO OS essendo certa la sua responsabilità come socio illimitatamente responsabile in data 18.6.1981, e cioè al momento dell'infortunio, ed essendo altrettanto certo che il socio illimitatamente responsabile non è liberato per le obbligazioni contratte al momento in cui rivestivano tale qualifica. Merita, invece accoglimento il secondo motivo del ricorso, per le ragioni che seguono. Va anzitutto premesso che del tutto inammissibile è il rilievo mosso, nel controricorso, dal lavoratore intimato alla sentenza impugnata per aver questa omesso di pronunziarsi sulla responsabilità dei ricorrenti, ex art. 2054 c.c., quali proprietari dell'automezzo che aveva causato l'infortunio. Trattasi, all'evidenza, di una censura che avrebbe dovuto formare oggetto di un controricorso incidentale non proposto dal deducente, e che quindi non può essere qui presa in esame. Quanto alle censure mosse dai ricorrenti, deve osservarsi che la sentenza impugnata effettivamente liquida in poche battute la questione della quantificazione complessiva dei danni, rinviando soltanto alla sentenza pretorile: vi si legge a p.13 che "... anche per quanto riguarda quantificazione complessiva dei danni la stessa appare corretta avendo il ET applicato i criteri equitativi oggi vigenti in materia di liquidazione del danno biologico e di danno morale secondo la constante interpretazione della giurisprudenza”. Al contrario, il Tribunale, di fronte ad una apposita censura formulata nell'atto di appello, avrebbe dovuto procedere ad una analitica verifica dei criteri e delle modalità di liquidazione dei danni operata dal primo giudice il quale dopo aver ritenuto opportuno - in applicazione di un criterio equitativo e valutando il 9 danno patrimoniale già risarcito - adeguarsi alla tabella di liquidazione del danno biologico notoriamente elaborata dal Tribunale di IL nel 1996, ha poi detratto dall'importo come sopra calcolato le rendite corrisposte dall'Inail all'infortunato sin dal 1982, trascurando, in tal modo, di considerare la disomogeneità dei termini di raffronto per i diversi momenti temporali di calcolo. Correttamente rilevano i ricorrenti che tale disomogeneità avrebbe dovuto indurre il giudice di appello, con adeguata motivazione, a ridurre il valore punto di £.3.000.000 (desunto dalla citata tabella del 1996) al relativo valore rapportato all'epoca delle prestazioni erogate dall'Inail (1982), ovvero, ad aggiornare queste ultime al 1996 (epoca della tabella). La stessa sentenza pretorile, sbrigativamente recepita dal Tribunale di Terni, ha inoltre liquidato, sulla somma così risultante, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda, ed anche su questo punto la censura mossa dai ricorrenti appare fondata. Vale, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. sent., 24.1.2000, n. 748) secondo cui nella liquidazione del danno biologico costituisce legittimo criterio di liquidazione equitativa quello della predeterminazione del valore di ogni punto di invalidità comprensivo del danno da svalutazione e degli interessi: allorchè, infatti, avvenga in moneta attuale alla data della pronuncia, la liquidazione di un debito di valore deve comprendere la svalutazione monetaria, mentre, per quanto concerne gli interessi cosiddetti compensativi, che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile - ma non danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione certo - effettuata alla stregua dei valori monetari attuali. In sostanza, poiché sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi costituiscono elementi che entrano nella liquidazione equitativa complessiva del danno biologico, come di qualunque risarcimento costitutivo di un debito di 10 valore, il disporre la decorrenza di rivalutazione ed interessi con decorrenza dal momento dell'illecito o, come nella sentenza impugnata, dalla data della domanda di risarcimento, comporta un'indebita duplicazione della liquidazione del danno. Ciò non toglie che interessi e rivalutazione possano essere riconosciuti con riferimento alla somma liquidata in sentenza, per il periodo successivo a tale pronunzia, in caso di prolungata inesecuzione della medesima, dal momento che in tal caso il credito risarcitorio, una volta “attualizzato" con la sentenza di condanna, segue la sorte dei crediti pecuniari, restando disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1224 c.c. A tal proposito è il caso di precisare che con riferimento a questi ultimi : crediti appare del tutto impropria la questione - che pure è stata sollevata dai ricorrenti - circa l' applicabilità dell'art. 22, c.36 della legge 23.12.1994, n. 724 il quale concerne il regime di rivalutazione monetaria dei crediti di natura retributiva e non anche di quelli di natura risarcitoria. In tal senso, pertanto, la sentenza del Tribunale di Terni va cassata con rinvio ad altro giudice in grado di appello (che si designa nella Corte di appello di Perugia) il quale provvederà a riliquidare il danno biologico seguendo i criteri sopra indicati. Infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso, pur con qualche correzione della motivazione della sentenza impugnata. Erroneamente il Tribunale di Terni ha ritenuto esperibile da parte dell'Inail nei confronti dei ricorrenti l'azione di surroga prevista dall'art. 1916 c.c. e non invece l'azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124 del 1965, avendo ritenuto insussistente il presupposto costituito dall'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio. In proposito giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'azione esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente - responsabili>> per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento de! danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensi la speciale azione di regresso spettante ("jure proprio”) all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa (Cass. SU, 16.4.1997, n. 3288). Orbene, nel caso di specie, da una parte, l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. non poteva essere proposta dall'Inail, trattandosi di azione residuale esperibile solo nei confronti di soggetti esterni al rischio protetto ed al rapporto assicurativo pubblicistico contro gli infortuni sul lavoro, dall'altra, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nessun ostacolo si opponeva alla proponibilità della specifica azione riservata "iure proprio" all'Istituto resistente. In realtà, l'Inail poteva legittimamente vantare, nei confronti dei ricorrenti il diritto di regresso ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1124/65, atteso che, all'epoca del sinistro il reato di lesioni colpose era perseguibile d'ufficio, anche laddove il reato non fosse stato commesso con violazione di norme di prevenzione, sicchè ricorrevano le condizioni previste dall'art. 112, c.3 del citato t.u. che, appunto, consente all'Istituto l'esercizio dell'azione di rivalsa verso il datore di lavoro responsabile dell'infortunio, indipendentemente 12 dall'accertamento giudiziale della commissione di un reato perseguibile d'ufficio (cfr. in tal senso, Cass., 18 agosto 2000, n. 10950). Del resto, per effetto degli interventi della Corte costituzionale (v. in particolare le sentenze nn. 102 del 1981, 118 del 1986 e 372 del 1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire sia in sede penale che in sede civile. Il processo penale, infatti, può chiudersi con sentenza di condanna o di assoluzione che non fa stato, rispettivamente, nei confronti del datore di lavoro o dell'Inail rimasti estranei al giudizio, e in tal caso l'accertamento dev'essere effettuato nel giudizio civile. Ne consegue che le azioni in sede civile possono essere esperite indipendentemente dal processo penale, salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale. Sul punto appare corretto rilevare che la successiva perseguibilità a querela di fattispecie analoghe a quelle in esame, in forza della legge 24.11.1981, n. 689, non può aver prodotto l'estinzione del diritto di regresso ormai radicatosi a favore dell'Istituto: la retroattività dello ius superveniens più favorevole, agisce esclusivamente in campo penale, ma non può incidere sul diritto di regresso sorto in capo all'Inail al momento del fatto genetico. Sulla base di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata limitatamente al secondo motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia la quale si atterrà ai principi sopra esposti, provvedendo al regolamento delle spese anche con riferimento a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, e respinge gli altri due motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente I al Reffi fyr 4 13 $ 5 7 . 3 - - L 3 N 3 A 1 G L E 8 E D L 1 E G 1 A 0 R D L S ° I N T L A E I S ' . R T E T I D O I O S A O S D S T A , A , E O G I I G R S N R P T E A S E I , L O O D B T D L I O A I D P M S N E A E S T E I R A E E L L C N A R B E O A O R A T L i g g o . 1 0 0 2 . N E G 9 - د م ة c e l l e r i a e p o s i t a D A I R E L L E C N A C R A L L O C l l i h S