Decreto cautelare 9 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24092 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15419/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15419 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale delle prove di efficienza e della scheda individuale delle prove di efficienza fisica in data 12 ottobre 2022 del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno – Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1205 VFP4 nell’Esercito – anno 2022, nella parte in cui alla ricorrente sono stati conteggiati come corretti solamente cinque piegamenti sulle braccia;
- del verbale delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, datato 12 ottobre 2022, recante il giudizio complessivo di inidoneità della ricorrente quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito;
- della graduatoria di merito della suddetta procedura, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento della ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem , dell’allegato A, lettera B), punto 8, del bando di concorso, nella parte relativa ai “Piegamenti sulle braccia”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 10, comma 9, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 28 aprile 2023:
- del decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. M_D AB05933 REG2023 0109698 del 22 febbraio 2023, recante l’approvazione delle graduatorie relative all’immissione unica nell’Esercito;
- della graduatoria di merito di cui all’articolo 1, lettera h), categoria “esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)”, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento della ricorrente;
- della graduatoria di merito di cui all’articolo 1, lettera i), categoria “incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata”, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento della ricorrente;
- dell’avviso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale dei vincitori del concorso, immissione Esercito, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della difesa in data 24 febbraio 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LU OA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto depositato dalla ricorrente in data 10 ottobre 2025, nel quale si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso;
rilevato che, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione, tra le parti, delle spese di lite, considerata la particolarità della materia contenziosa e l’andamento del processo, nel quale l’amministrazione si è limitata al deposito di costituzione formale e di documenti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SI, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
LU OA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU OA NI | LE SI |
IL SEGRETARIO